Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 160/2024 promosse da
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Cristina De Geronimo e Giuseppe De Geronimo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria Serena Galvano, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: sanzione disciplinare
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.01.2024, l'odierna ricorrente chiede – previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare prot. n. 176614 del 24.11.2023 e della relativa sanzione della multa pari a 200,00 euro irrogati dall' - Controparte_1
disporsi il loro annullamento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso, sulla scorta della documentazione versata in atti, che, con nota prot. n. 130390 del
[... 4.09.2023 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte resistente), il UOC Parte_2
– dopo aver Parte_3 Persona_1 rappresentato che “pur con riluttanza sono obbligato dalle circostanze a segnalare il comportamento poco consono al ruolo di dirigente medico ricoperto dalla dott.ssa Parte_1
presso l'u.o. di cardiologia di questo ospedale” in quanto “alcuni miei colleghi che mi
[...]
hanno supportato nei primi giorni del mio incarico di responsabile della sono stati insultati Pt_4
dalla predetta dottoressa, ripetendo di essere miei servi e chissà quali promesse avessi fatto loro;
infine sfidandoli a raccontarmi i suoi improperi (ciù po iri a cuntari). Nei giorni a seguire, incontrandomi nel corridoio di questa u.o. mi apostrofava alzando la voce “buongiorno dott.
in maniera irridente e sprezzante;
tale episodio si è ripetuto un'altra volta nei gg. Per_1
seguenti. Il 19/08 intorno alle 08,30, incontrandomi ed inseguendomi in maniera molto ravvicinata ha ripetuto almeno tre volte, gridando “buongiorno dottore con un ghigno di sfida e Per_1
arroganza e minacciandomi se mi fossi azzardato ad utilizzare la pronta disponibilità pomeridiana, per effettuare il turno di pronto soccorso cardiologico. Al che le ho risposto che, se avesse avuto qualcosa da contestare, avrebbe dovuto comunicarmelo per iscritto e per tutta risposta, sempre alzando la voce, mi riferiva che ne avremmo visto delle belle” – chiedeva l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa . Parte_1
A seguire, con nota prot. n. 131701 del 5.09.2023 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte resistente),
l' Controparte_2
Pa
contestava all'odierna ricorrente “n.q. di Dirigente Medico UOC Cardiologia del di
[...]
, tenuto conto dell'obbligo prioritario e prevalente – di cui al comma 2 dell'art. 70 del CP_1
CCNL vigente per la Dirigenza Medica e Sanitaria (triennio 2016/2018) – posto a carico di coloro
i quali intrattengono rapporto di lavoro dipendente – di improntare il comportamento al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali … nel pieno rispetto del
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni … di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni così come si intendono riportati e trasfusi nel relativo contratto individuale di lavoro, il seguente addebito: Violazione delle previsioni contrattuali di cui all'art.
70, comma 3, lettera a) e c) del vigente CCNL – Area dirigenza Medica e Sanitaria (triennio
2016/2018), nella parte in cui il documento contrattuale prescrive l'obbligo di …assicurare il rispetto …anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché le disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere… (art. 70, comma 3, lettera a); …nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda o Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura
.. (art. 70, comma 3, lettera c)”, invitandola a presentarsi per chiarire la propria posizione ed avvertendola della possibilità di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui abbia aderito o conferito mandato.
La ricorrente presentava, quindi, all'Ufficio competente una memoria difensiva (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), evidenziando la decadenza dall'azione disciplinare e l'insussistenza degli addebiti contestati e chiedendo di "archiviare il procedimento disciplinare di cui all'Atto di contestazione di addebiti del 05.09.2023, prot. n. 131701”.
Espletata l'istruttoria mediante l'audizione della dipendente e degli altri dirigenti medici, l'Azienda datoriale comunicava all'odierna ricorrente l'irrogazione della “sanzione disciplinare di cui all'art.
72, comma 4, lett. b), del vigente CCNL – Area Dirigenza Medica e Sanitaria (triennio 2016-2018), nella misura minima della multa pari ad € 200,00, parametrata unicamente al criterio concernente
“la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi …” in ragione delle mancanze – nei rapporti interpersonali – nelle quali l'interessata è incorsa. Al riguardo, la – Parte_5
ancorché si sia dovuta astenere dalla valutazione del pregresso procedimento disciplinare in termini di recidiva, pur non di meno ha ritenuto di dover far presente che –lo stesso – suggerisce che l'approccio comportamentale della S.V. non è del tutto conforme al codice di comportamento dei pubblici dipendenti (ex DPR 62/2013)”.
Tanto premesso, occorre rilevare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il principio previsto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi;
in particolare, l'onere della prova gravante sul datore di lavoro riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr.
Cass. civ. n. 11153/2001; Cass. civ. n. 7671/1983).
Sul punto, la medesima giurisprudenza ha, altresì, precisato che “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una dirette tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)” (cfr. Cass. civ. n. 11153 cit.).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi come l' CP_1 resistente non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto dalle dichiarazioni rese dagli altri dirigenti medici in sede di audizione (cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente) si evince che nessuno di questi era presente al momento del fatto contestato e che la ricorrente aveva tenuto, in generale, un comportamento improntato al rispetto dei principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali;
a ciò si aggiunga che alcuna prova del fatto contestato poteva essere raggiunta mediante l'ammissione della prova per testi articolata in memoria, stante la genericità, l'irrilevanza e la natura valutativa dei capitoli ivi indicati.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il provvedimento disciplinare prot. n. 176614 del
24.11.2023 e la relativa sanzione della multa pari a 200,00 euro irrogati nei confronti della parte ricorrente siano illegittimi.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare prot. n. 176614 del 24.11.2023 e della relativa sanzione della multa pari a 200,00 euro irrogati nei confronti della parte ricorrente dall' ; Controparte_1
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo