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Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11853 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Palanghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno datato 25.11.2019 – notificato il 16 dicembre 2019 – di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), legge 5.02.1992, n. 91 -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto prot. -OMISSIS- adottato il 25 novembre 2019 dal Ministero dell’Interno e notificato il 8 dicembre 2019, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata dal signor -OMISSIS- in data 8 giugno 2016 ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92.
L'Amministrazione, alla luce della documentazione fornita dall'interessato, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza con la seguente motivazione: “ TENUTO CONTO che dall’attività informativa esperita sono emersi sul conto del Sig.-OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza; CONSIDERATO che i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza della Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare; ATTESO che non è possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi e che tale riserbo è stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività di controllo e prevenzione ”.
Si è costituito il Ministero con memoria di mero stile.
Con ordinanza collegiale n. 13735/2024 è stata disposta l’acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi introitata per la decisione.
2. Il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la parte ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, atteso il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.