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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9908/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9908/2020 promossa da:
(C.F. ) OPPONENTE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Alberto Luppi contro
IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
(C.F. OPPOSTI Controparte_2 P.IVA_1
con gli avv. Marco Zaia e Antonio Costa
CONCLUSIONI Per parte opponente:
In via principale: piaccia al Tribunale, revocato o dichiarato nullo l'opposto decreto ingiuntivo (n. 1145/20), rigettare le domande tutte formulate da in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappresentante di sia per difetto di Parte_2 legittimazione dei medesimi, sia per l'insussistenza del diritto alla provvigione, a causa del grave inadempimento descritto in narrativa. Spese ed onorari rifusi.
In via subordinata istruttoria, senza inversione dell'onere, reitera tutte le istanze istruttorie
pagina 1 di 8 formulate nella memoria n. 2, ex articolo 186 sesto comma c.p.c.
Per parte opposta: come da comparsa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
promuoveva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1145/20, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €
29.280,00, oltre accessori, in favore di in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della a titolo di provvigione asseritamente pattuita per la Parte_2
mediazione svolta in relazione ad un contratto preliminare di compravendita con il quale egli opponente si era impegnato ad acquistare l'immobile sito Gardone Riviera (BS) di proprietà di e Parte_3 Persona_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società e del essendo stato l'incarico di mediazione da Parte_2 CP_1
egli conferito ad altra società denominata in subordine, eccepiva Parte_2
l'inadempimento della agenzia immobiliare essendo emerse, in sede di stipula del preliminare,
difformità dell'immobile rispetto a quanto autorizzato con la licenza edilizia;
aggiungeva, che a seguito dei plurimi rinvii della data fissata per il definitivo, tale Controparte_3
promissario acquirente nel contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo immobile a sua volta perfezionato dall'opponente, aveva comunicato il proprio recesso dal contratto;
dal che era derivato ad esso opponente un danno patrimoniale rappresentato dalla differenza tra il pagina 2 di 8 prezzo pattuito dall'opponente con le sorelle e il maggior prezzo che gli era stato Pt_3
promesso dal CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, riservandosi di svolgere domanda di risarcimento del danno in altro giudizio.
Si costituiva in proprio e quale rappresentante della Controparte_1 Parte_2
deducendo, in fatto, che:
[...]
- in data 12.10.18 TO LD e esso opposto, soci della Parte_2
avevano proposto all'opponente l'acquisto dell'immobile di proprietà delle sorelle
Pt_3
- con sede in Padenghe e Controparte_4 Parte_2 Parte_2
facenti parte dello stesso gruppo “ , e lo stesso opposto, a sua volta agente Parte_2
immobiliare oltre che l.r.p.t. di Garda Haus Salò s.r.l., avevano compartecipato nell'affare;
- e dopo aver curato alcune fasi dell'affare, Pt_2 Controparte_4 Parte_2
avevano “lasciato la fase conclusiva al dott. ed alla agenzia da lui Controparte_1
rappresentata , che avevano, pertanto, maturato il diritto alla Parte_2
provvigione;
- in data 23.8.18 l'opponente aveva tentato di bonificare a la Parte_2
caparra destinata alle venditrici, pari ad € 30.000,00, ma il bonifico non era andato a buon fine a causa di un errore nella digitazione dell'IBAN;
- in data 10.9.28 era pervenuto a bonifico di € 10.000,00, a titolo di Pt_2 Parte_2
caparra destinata alle venditrici, proveniente dalla società dell'opponente Baustil GmbH;
pagina 3 di 8 - in data 4.3.18 Garda aveva provveduto a registrare il preliminare Parte_2
ricevendo successivamente rimborso per la relativa spesa dall'opponente;
- il credito dovuto per la mediazione era stato oggetto di cessione dalle società di
Padenghe e di Desenzano alla Garda alla cessione portata a conoscenza Parte_2
dell'opponente mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo;
- a seguito delle indagini svolte dai mediatori, era emersa la regolarità delle risultanze catastali e, solo a seguito dell'approfondita ulteriore indagine effettuata dal Geom.
[...]
incaricato dalle venditrici, era emersa una limitata difformità di cubatura Per_2
risalente all'epoca della costruzione dell'immobile (1962), difformità specificatamente riportata nel preliminare ed accettata dall'opponente e successivamente oggetto di sanatoria in data 10.9.2019;
- nessun inadempimento poteva pertanto essere imputato ai mediatori.
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, dichiararsi ai sensi dell'art. 1758 c.c. la quota parte di compenso provvigionale spettante a ed al dott. Parte_2
in proprio con conseguente condanna dell'opponente al relativo pagamento. Controparte_1
Espletata l'istruttoria, anche mediante rogatoria, all'udienza del 24.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione svolta in via preliminare dall'opponente è fondata limitatamente al CP_1
personalmente.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince infatti:
1) che l'incarico di mediazione venne originariamente conferito in data 28.8.18
dall'opponente a (doc. 4 opponente e 34 opposti); Parte_2
pagina 4 di 8 2) che, dopo aver tentato un primo bonifico sul conto corrente di (non Parte_2
andato a buon fine), l'opponente, tramite la propria società, ha versato la caparra di €
10.000,00 (doc. 8 e 10 fascicolo monitorio) relativa alla vendita dell'immobile sul conto corrente intestato a Parte_2
3) che il pagamento degli importi dovuti per la registrazione del contratto preliminare è
stato effettuato da con successiva fatturazione nei confronti Parte_2
dell'opponente (doc. 16 e 17 fascicolo monitorio);
4) che con dichiarazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 7 fascicolo monitorio) e in persona dei Controparte_4 Parte_4
rispettivi legali rappresentanti, comunicavano che la mediazione in favore del ra Pt_1
stata gestita in collaborazione con l'affiliata a cui le prime Parte_2
dichiaravano di aver ceduto tutti i diritti di credito, compenso e provvigione dovuti dal promissario acquirente (sulla validità della notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., mediante ricorso per decreto ingiuntivo così
come mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. cfr. Cass. 1770/14).
Detta documentazione comprova, dunque, che ha collaborato con le Parte_2
altre due società (tutte riconducibili al gruppo nella gestione dell'operazione di Parte_2
acquisto dell'immobile da parte dell'opponente e, a seguito, di specifico atto di cessione, è
divenuta unica titolare del credito relativo alla provvigione dovuta da quest'ultimo, con conseguente esclusione della divisione della provvigione a norma dell'art. 1758 c.c.; nessuna,
pagina 5 di 8 prova, invece è stata fornita dagli opposti in merito al ruolo avuto dallo CP_1
personalmente nella gestione dell'affare.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'inadempimento della agenzia immobiliare deducendo che quest'ultima in sede di trattative aveva taciuto l'esistenza di difformità
nell'immobile rispetto alla licenza di costruzione e che solo il 12.10.2018, in sede di incontro per la firma del preliminare, era emersa la sussistenza di tali difformità, sminuite dagli agenti immobiliari presenti e ma rivelatesi - a Controparte_1 Persona_3
seguito delle indagini svolte dall'arch. - tali da impedire la Persona_4
commercializzazione del bene. Aggiunge l'opponente che, a seguito della necessità di procedere con la sanatoria dell'abuso, le promittenti venditrici avevano proposto il rinvio del termine per la stipula del rogito solo al 31.12.2019, rinvio non accettato dal il CP_3
quale aveva quindi comunicato il proprio recesso dal preliminare a sua volta stipulato con esso opponente.
L'eccezione è infondata.
Va in primo luogo evidenziato che nel contratto preliminare stipulato tra le parti il
12.10.2018 (doc. 9 opponente), le parti davano atto espressamente, all'art. 6, che l'immobile non era conforme alle planimetrie di progetto (pratica edilizia 3/62);
Secondariamente, dalla documentazione prodotta si evince che, dopo aver ricevuto dall'arch. precisazioni in merito a tali difformità (cfr. e mail 30.10.18 doc. 10 Per_4
opponente) e, in particolare, della necessità di depositare una richiesta di compatibilità
paesaggistica e non di una mera SCIA in sanatoria, era lo stesso opponente, a mezzo del pagina 6 di 8 proprio legale (doc. 35 opposti), a dichiarare alle promittenti venditrici di essere disponibile ad un rinvio del rogito entro il 31.12.19 a condizione che, entro tale data, fosse stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria con riferimento alle difformità riscontrate, permesso che effettivamente veniva rilasciato il 10.9.2019, come preannunciato e poi confermato dal legale delle due venditrici all'avv. Luppi, con email del 26.8.19 (doc. 37 opposti) e del 16.9.19 (doc.
38 opposti).
Risulta, pertanto, documentalmente provato l'inadempimento del agli accordi Pt_1
raggiunti, essendosi quest'ultimo rifiutato di procedere alla stipula del definitivo nonostante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria tre mesi e mezzo prima della scadenza del termine ultimo concordato dalle parti (31.12.2019); nessun inadempimento, per contro, è
ravvisabile in capo ai mediatori e ciò a prescindere dalla stipula tra l'opponente e il ME di contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo immobile (peraltro, è pacifico che l'immobile sia stato successivamente acquistato da quest'ultimo con contratto stipulato con le proprietarie . Pt_3
In conclusione, premesso che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare,
ossia quando tra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso (ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare - cfr. Cass. 13260/09) e considerato che non vi è
contestazione circa l'importo richiesto a titolo di provvigione, il credito azionato in via monitoria da deve ritenersi fondato. Parte_2
pagina 7 di 8 L'insussistenza del credito in favore del personalmente giustifica la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo (in assenza di prova in merito alla ricezione da parte dell'opponente delle precedenti costituzioni in mora), in favore della sola società.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di mentre la fondatezza dell'eccezione preliminare nei Parte_2
confronti del giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di € Parte_2
29.280,00 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
liquidate in complessivi € 7616,00 per compenso oltre spese gen., IVA, CPA come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_1
liquidate in complessivi € 2906,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 18/02/2025
Il giudice
Marina Mangosi pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9908/2020 promossa da:
(C.F. ) OPPONENTE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Alberto Luppi contro
IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
(C.F. OPPOSTI Controparte_2 P.IVA_1
con gli avv. Marco Zaia e Antonio Costa
CONCLUSIONI Per parte opponente:
In via principale: piaccia al Tribunale, revocato o dichiarato nullo l'opposto decreto ingiuntivo (n. 1145/20), rigettare le domande tutte formulate da in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappresentante di sia per difetto di Parte_2 legittimazione dei medesimi, sia per l'insussistenza del diritto alla provvigione, a causa del grave inadempimento descritto in narrativa. Spese ed onorari rifusi.
In via subordinata istruttoria, senza inversione dell'onere, reitera tutte le istanze istruttorie
pagina 1 di 8 formulate nella memoria n. 2, ex articolo 186 sesto comma c.p.c.
Per parte opposta: come da comparsa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
promuoveva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1145/20, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €
29.280,00, oltre accessori, in favore di in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della a titolo di provvigione asseritamente pattuita per la Parte_2
mediazione svolta in relazione ad un contratto preliminare di compravendita con il quale egli opponente si era impegnato ad acquistare l'immobile sito Gardone Riviera (BS) di proprietà di e Parte_3 Persona_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società e del essendo stato l'incarico di mediazione da Parte_2 CP_1
egli conferito ad altra società denominata in subordine, eccepiva Parte_2
l'inadempimento della agenzia immobiliare essendo emerse, in sede di stipula del preliminare,
difformità dell'immobile rispetto a quanto autorizzato con la licenza edilizia;
aggiungeva, che a seguito dei plurimi rinvii della data fissata per il definitivo, tale Controparte_3
promissario acquirente nel contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo immobile a sua volta perfezionato dall'opponente, aveva comunicato il proprio recesso dal contratto;
dal che era derivato ad esso opponente un danno patrimoniale rappresentato dalla differenza tra il pagina 2 di 8 prezzo pattuito dall'opponente con le sorelle e il maggior prezzo che gli era stato Pt_3
promesso dal CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, riservandosi di svolgere domanda di risarcimento del danno in altro giudizio.
Si costituiva in proprio e quale rappresentante della Controparte_1 Parte_2
deducendo, in fatto, che:
[...]
- in data 12.10.18 TO LD e esso opposto, soci della Parte_2
avevano proposto all'opponente l'acquisto dell'immobile di proprietà delle sorelle
Pt_3
- con sede in Padenghe e Controparte_4 Parte_2 Parte_2
facenti parte dello stesso gruppo “ , e lo stesso opposto, a sua volta agente Parte_2
immobiliare oltre che l.r.p.t. di Garda Haus Salò s.r.l., avevano compartecipato nell'affare;
- e dopo aver curato alcune fasi dell'affare, Pt_2 Controparte_4 Parte_2
avevano “lasciato la fase conclusiva al dott. ed alla agenzia da lui Controparte_1
rappresentata , che avevano, pertanto, maturato il diritto alla Parte_2
provvigione;
- in data 23.8.18 l'opponente aveva tentato di bonificare a la Parte_2
caparra destinata alle venditrici, pari ad € 30.000,00, ma il bonifico non era andato a buon fine a causa di un errore nella digitazione dell'IBAN;
- in data 10.9.28 era pervenuto a bonifico di € 10.000,00, a titolo di Pt_2 Parte_2
caparra destinata alle venditrici, proveniente dalla società dell'opponente Baustil GmbH;
pagina 3 di 8 - in data 4.3.18 Garda aveva provveduto a registrare il preliminare Parte_2
ricevendo successivamente rimborso per la relativa spesa dall'opponente;
- il credito dovuto per la mediazione era stato oggetto di cessione dalle società di
Padenghe e di Desenzano alla Garda alla cessione portata a conoscenza Parte_2
dell'opponente mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo;
- a seguito delle indagini svolte dai mediatori, era emersa la regolarità delle risultanze catastali e, solo a seguito dell'approfondita ulteriore indagine effettuata dal Geom.
[...]
incaricato dalle venditrici, era emersa una limitata difformità di cubatura Per_2
risalente all'epoca della costruzione dell'immobile (1962), difformità specificatamente riportata nel preliminare ed accettata dall'opponente e successivamente oggetto di sanatoria in data 10.9.2019;
- nessun inadempimento poteva pertanto essere imputato ai mediatori.
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, dichiararsi ai sensi dell'art. 1758 c.c. la quota parte di compenso provvigionale spettante a ed al dott. Parte_2
in proprio con conseguente condanna dell'opponente al relativo pagamento. Controparte_1
Espletata l'istruttoria, anche mediante rogatoria, all'udienza del 24.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione svolta in via preliminare dall'opponente è fondata limitatamente al CP_1
personalmente.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince infatti:
1) che l'incarico di mediazione venne originariamente conferito in data 28.8.18
dall'opponente a (doc. 4 opponente e 34 opposti); Parte_2
pagina 4 di 8 2) che, dopo aver tentato un primo bonifico sul conto corrente di (non Parte_2
andato a buon fine), l'opponente, tramite la propria società, ha versato la caparra di €
10.000,00 (doc. 8 e 10 fascicolo monitorio) relativa alla vendita dell'immobile sul conto corrente intestato a Parte_2
3) che il pagamento degli importi dovuti per la registrazione del contratto preliminare è
stato effettuato da con successiva fatturazione nei confronti Parte_2
dell'opponente (doc. 16 e 17 fascicolo monitorio);
4) che con dichiarazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 7 fascicolo monitorio) e in persona dei Controparte_4 Parte_4
rispettivi legali rappresentanti, comunicavano che la mediazione in favore del ra Pt_1
stata gestita in collaborazione con l'affiliata a cui le prime Parte_2
dichiaravano di aver ceduto tutti i diritti di credito, compenso e provvigione dovuti dal promissario acquirente (sulla validità della notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., mediante ricorso per decreto ingiuntivo così
come mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. cfr. Cass. 1770/14).
Detta documentazione comprova, dunque, che ha collaborato con le Parte_2
altre due società (tutte riconducibili al gruppo nella gestione dell'operazione di Parte_2
acquisto dell'immobile da parte dell'opponente e, a seguito, di specifico atto di cessione, è
divenuta unica titolare del credito relativo alla provvigione dovuta da quest'ultimo, con conseguente esclusione della divisione della provvigione a norma dell'art. 1758 c.c.; nessuna,
pagina 5 di 8 prova, invece è stata fornita dagli opposti in merito al ruolo avuto dallo CP_1
personalmente nella gestione dell'affare.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'inadempimento della agenzia immobiliare deducendo che quest'ultima in sede di trattative aveva taciuto l'esistenza di difformità
nell'immobile rispetto alla licenza di costruzione e che solo il 12.10.2018, in sede di incontro per la firma del preliminare, era emersa la sussistenza di tali difformità, sminuite dagli agenti immobiliari presenti e ma rivelatesi - a Controparte_1 Persona_3
seguito delle indagini svolte dall'arch. - tali da impedire la Persona_4
commercializzazione del bene. Aggiunge l'opponente che, a seguito della necessità di procedere con la sanatoria dell'abuso, le promittenti venditrici avevano proposto il rinvio del termine per la stipula del rogito solo al 31.12.2019, rinvio non accettato dal il CP_3
quale aveva quindi comunicato il proprio recesso dal preliminare a sua volta stipulato con esso opponente.
L'eccezione è infondata.
Va in primo luogo evidenziato che nel contratto preliminare stipulato tra le parti il
12.10.2018 (doc. 9 opponente), le parti davano atto espressamente, all'art. 6, che l'immobile non era conforme alle planimetrie di progetto (pratica edilizia 3/62);
Secondariamente, dalla documentazione prodotta si evince che, dopo aver ricevuto dall'arch. precisazioni in merito a tali difformità (cfr. e mail 30.10.18 doc. 10 Per_4
opponente) e, in particolare, della necessità di depositare una richiesta di compatibilità
paesaggistica e non di una mera SCIA in sanatoria, era lo stesso opponente, a mezzo del pagina 6 di 8 proprio legale (doc. 35 opposti), a dichiarare alle promittenti venditrici di essere disponibile ad un rinvio del rogito entro il 31.12.19 a condizione che, entro tale data, fosse stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria con riferimento alle difformità riscontrate, permesso che effettivamente veniva rilasciato il 10.9.2019, come preannunciato e poi confermato dal legale delle due venditrici all'avv. Luppi, con email del 26.8.19 (doc. 37 opposti) e del 16.9.19 (doc.
38 opposti).
Risulta, pertanto, documentalmente provato l'inadempimento del agli accordi Pt_1
raggiunti, essendosi quest'ultimo rifiutato di procedere alla stipula del definitivo nonostante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria tre mesi e mezzo prima della scadenza del termine ultimo concordato dalle parti (31.12.2019); nessun inadempimento, per contro, è
ravvisabile in capo ai mediatori e ciò a prescindere dalla stipula tra l'opponente e il ME di contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo immobile (peraltro, è pacifico che l'immobile sia stato successivamente acquistato da quest'ultimo con contratto stipulato con le proprietarie . Pt_3
In conclusione, premesso che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare,
ossia quando tra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso (ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare - cfr. Cass. 13260/09) e considerato che non vi è
contestazione circa l'importo richiesto a titolo di provvigione, il credito azionato in via monitoria da deve ritenersi fondato. Parte_2
pagina 7 di 8 L'insussistenza del credito in favore del personalmente giustifica la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo (in assenza di prova in merito alla ricezione da parte dell'opponente delle precedenti costituzioni in mora), in favore della sola società.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di mentre la fondatezza dell'eccezione preliminare nei Parte_2
confronti del giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di € Parte_2
29.280,00 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
liquidate in complessivi € 7616,00 per compenso oltre spese gen., IVA, CPA come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_1
liquidate in complessivi € 2906,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 18/02/2025
Il giudice
Marina Mangosi pagina 8 di 8