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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 308 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. BARBARA Parte_1
SANTESE e MARCO CACCIOTTI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
e rappresentato e difeso dll' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_2 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 308/2024, conveniva in giudizio Parte_1
e l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 CP_2 conclusioni: visto l'articolo 9 terzo comma della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, voglia riconoscere in favore di essa ricorrente, nata a [...] il 25 maggio Parte_1
1949 (codice fiscale ), una quota pari al 60% della pensione di C.F._1 reversibilità dell'ex coniuge defunto, , nato a [...] il 6 novembre Persona_1
1945 (codice fiscale ) e deceduto in Roma il 3 novembre 2022 C.F._2
o nell'altra misura percentuale maggiore o minore che risulterà dovuta o di giustizia o equa.
Con vittoria di spese.
Esponeva la parte ricorrente che in data 3 novembre 2022 era deceduto il sig. a cui era legata da matrimonio celebrato in data 13 Persona_1 settembre 1969; che gli effetti civili di tale matrimonio erano cessati con la sentenza n. 974 del 15 gennaio 2008, passata in giudicato;
che dal matrimonio erano nati due figli, e;
che con richiesta Persona_2 Persona_3 del 16 novembre 2022, la ricorrente presentava all' domanda di pensione di CP_2 reversibilità del defunto marito;
che con comunicazione del 3 aprile 2023, l'
respingeva la domanda motivando la sopravvenienza di nuovo CP_2 matrimonio da parte di e, quindi, la necessità di adire il Persona_1
Tribunale per la liquidazione della quota di pensione di reversibilità; che il sig. in data 31 maggio 2008 aveva contratto nuovo Persona_1 matrimonio c on la sig.ra e da tale matrimonio era nata in [...] CP_1
26 agosto 2011 una figlia . Persona_4
Tanto premesso in fatto, richiamava l' art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898; faceva rilevare che il matrimonio con il sig. aveva avuto Persona_1 una durata di 39 anni , mentre il secondo matrimonio del defunto coniuge con la sig.ra era durato solo 14 anni;
che aveva, pertanto, diritto al CP_1 riconoscimento in su favore della quota maggioritaria della pensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva al giudice di decidere secondo CP_2 giustizia in ordine al ricorso proposto da parte ricorrente, accertando la misura della quota di pensione di reversibilità che l dovrà corrispondere ai beneficiari che CP_2 saranno indicati nell'emananda sentenza, tenendo conto della pensione già versata alla coniuge ER ,con decorrenza dal mese successivo alla notifica in forma esecutiva di quest'ultima.
Il giudice, acquisita la documentazione relativa alla liquidazione della pensione relativa al coniuge contumace, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Come fatto rilevare dall' , ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/70, così come CP_2 modificato dalla legge n. 74/87, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora sia titolare di assegno di mantenimento, in caso di morte dell'ex coniuge successivamente passato a nuove nozze, spetta una quota sulla pensione di reversibilità e sugli altri assegni attribuiti al coniuge ER. La misura della quota è disposta dal Tribunale, ai sensi della citata norma.
Ed, infatti, la norma così prevede: “Qualora esista un coniuge ER avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Tanto premesso, tenuto conto della durata del matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig. pari a 39 anni, ben superiore alla durata Persona_1 del secondo matrimonio contratto dalla convenuta contumace con il coniuge defunto, ritiene il giudice equo riconoscere alla parte ricorrente una quota maggioritaria della prensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto, sig. ; pertanto, riconosce, in favore della ricorrente Persona_1 Parte_1 una quota pari al 60% della prensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto con decorrenza da mese successivo alla notifica in forma esecutiva Persona_1 della emananda sentenza, atteso che l' ha già provveduto alla CP_2 corresponsione della pensione all' altro coniuge.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della sig.ra CP_1
e compensate nei confronti dell' , tenuto conto delle ragioni poste a
[...] CP_2 fondamento della domanda.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta , dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 una quota pari al 60% della prensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto con decorrenza dalla data della domanda Persona_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 4.200,00, oltre iva e cpa;
compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Roma 20 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 308 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. BARBARA Parte_1
SANTESE e MARCO CACCIOTTI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
e rappresentato e difeso dll' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_2 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 308/2024, conveniva in giudizio Parte_1
e l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 CP_2 conclusioni: visto l'articolo 9 terzo comma della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, voglia riconoscere in favore di essa ricorrente, nata a [...] il 25 maggio Parte_1
1949 (codice fiscale ), una quota pari al 60% della pensione di C.F._1 reversibilità dell'ex coniuge defunto, , nato a [...] il 6 novembre Persona_1
1945 (codice fiscale ) e deceduto in Roma il 3 novembre 2022 C.F._2
o nell'altra misura percentuale maggiore o minore che risulterà dovuta o di giustizia o equa.
Con vittoria di spese.
Esponeva la parte ricorrente che in data 3 novembre 2022 era deceduto il sig. a cui era legata da matrimonio celebrato in data 13 Persona_1 settembre 1969; che gli effetti civili di tale matrimonio erano cessati con la sentenza n. 974 del 15 gennaio 2008, passata in giudicato;
che dal matrimonio erano nati due figli, e;
che con richiesta Persona_2 Persona_3 del 16 novembre 2022, la ricorrente presentava all' domanda di pensione di CP_2 reversibilità del defunto marito;
che con comunicazione del 3 aprile 2023, l'
respingeva la domanda motivando la sopravvenienza di nuovo CP_2 matrimonio da parte di e, quindi, la necessità di adire il Persona_1
Tribunale per la liquidazione della quota di pensione di reversibilità; che il sig. in data 31 maggio 2008 aveva contratto nuovo Persona_1 matrimonio c on la sig.ra e da tale matrimonio era nata in [...] CP_1
26 agosto 2011 una figlia . Persona_4
Tanto premesso in fatto, richiamava l' art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898; faceva rilevare che il matrimonio con il sig. aveva avuto Persona_1 una durata di 39 anni , mentre il secondo matrimonio del defunto coniuge con la sig.ra era durato solo 14 anni;
che aveva, pertanto, diritto al CP_1 riconoscimento in su favore della quota maggioritaria della pensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva al giudice di decidere secondo CP_2 giustizia in ordine al ricorso proposto da parte ricorrente, accertando la misura della quota di pensione di reversibilità che l dovrà corrispondere ai beneficiari che CP_2 saranno indicati nell'emananda sentenza, tenendo conto della pensione già versata alla coniuge ER ,con decorrenza dal mese successivo alla notifica in forma esecutiva di quest'ultima.
Il giudice, acquisita la documentazione relativa alla liquidazione della pensione relativa al coniuge contumace, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Come fatto rilevare dall' , ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/70, così come CP_2 modificato dalla legge n. 74/87, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora sia titolare di assegno di mantenimento, in caso di morte dell'ex coniuge successivamente passato a nuove nozze, spetta una quota sulla pensione di reversibilità e sugli altri assegni attribuiti al coniuge ER. La misura della quota è disposta dal Tribunale, ai sensi della citata norma.
Ed, infatti, la norma così prevede: “Qualora esista un coniuge ER avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Tanto premesso, tenuto conto della durata del matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig. pari a 39 anni, ben superiore alla durata Persona_1 del secondo matrimonio contratto dalla convenuta contumace con il coniuge defunto, ritiene il giudice equo riconoscere alla parte ricorrente una quota maggioritaria della prensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto, sig. ; pertanto, riconosce, in favore della ricorrente Persona_1 Parte_1 una quota pari al 60% della prensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto con decorrenza da mese successivo alla notifica in forma esecutiva Persona_1 della emananda sentenza, atteso che l' ha già provveduto alla CP_2 corresponsione della pensione all' altro coniuge.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della sig.ra CP_1
e compensate nei confronti dell' , tenuto conto delle ragioni poste a
[...] CP_2 fondamento della domanda.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta , dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 una quota pari al 60% della prensione di reversibilità dell' ex coniuge defunto con decorrenza dalla data della domanda Persona_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 4.200,00, oltre iva e cpa;
compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Roma 20 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini