Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori Alla pubblica udienza del 12/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9690/2022 R.G. cui è riunita la causa iscritta al N. 5418/2023 R.G. promosse da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MAROTTA IVAN Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 30/05/2022 (R.G. 9690/2022) ed in data 17/03/2023 (R.G. 5418/2023) parte ricorrente esponeva che gli venivano notificate l'ordinanza-ingiunzione n° OI-000353400, dell'importo complessivo di € 23.006,6, e l'ordinanza-ingiunzione n° OI-001336015, dell'importo complessivo di € 10.000,00 emesse dall' e relative CP_1 all'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.m.m.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) e riferite alle annualità 2015 e 2017. L'istante lamentava l'omessa notifica dei prodromici atti di accertamento prot. N.
.5106.07/09/2017.0095346 e prot. N. . 5106.20/09/2018.0105114, CP_1 CP_1 eccependo di conseguenza l'avvenuta prescrizione delle somme richieste. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva, previa sospensione dell'esecutorietà delle ordinanze di ingiunzione opposte, per sentir dichiarare l'estinzione del diritto di credito vantato e/o l'estinzione
condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa oltre spese generali e C.P.A., con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si costituiva tempestivamente l' , il quale, rilevava di aver CP_1 rideterminato le sanzioni alla stregua della sopraggiunta normativa recata dall' art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 chiedendo, in caso di adesione di controparte di estinguere le ordinanze opposte;
in via gradata chiedeva, con articolate argomentazioni, il rigetto dei ricorsi, eccependo, in particolare, la regolarità delle notifiche degli atti di accertamento e la conseguenziale interruzione della prescrizione. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Il ricorso va accolto per l'assorbente rilievo dell'avvenuta violazione dell'art. 14 legge 689/81. Giova evidenziare che, a differenza delle omissioni antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 8/2016, per quelle successive (come quelle in rilievo nel caso di specie), difettando una normativa ad hoc nel corpo del d.lgs n. 8/2016, anche in forza del richiamo operato dall'art. 6 del predetto decreto delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, trova applicazione l'art. 14 di detta legge e la sanzione della decadenza da essa prevista. Segnatamente, secondo detto articolo “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” ( così il primo comma); ”Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persona indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (così il secondo comma).
“L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (così l'ultimo comma). Tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate. Ebbene nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016 (id est 6.2.2016) con riguardo a contributi antecedentemente scaduti ovvero all'epoca della scadenza dei contributi omessi per quelli concernenti i periodi successivi venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall'Ente che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Orbene, secondo al giurisprudenza di legittimità
(Sentenza 7681 del 02.04.2024) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per ponderare e valutare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari quali le convocazioni degli informatori che non hanno sortito effetto. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie. Il “dies a quo” del termine prescritto dall'art. 14 secondo comma, l. n. 689/1981 va individuato allora nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. Il momento dell'accertamento dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la violazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi, a tal fine, tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni. Nel caso di specie, pur a fronte della specifica contestazione di tardività sollevata dalle parti sin dal ricorso introduttivo, l' non ha dedotto né ha CP_1 provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti, fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi, peraltro che i modelli UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa denuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, CP_1 sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell' ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili, automaticamente dall'ente. Né costituiscono circostanze notorie da tener in conto a prescindere dalla prova specifica sul punto, prassi amministrative di organizzazione del lavoro e di attività di indagine all'interno dell'ente che avrebbero in ipotesi potuto giustificare i tempi per la notifica dell'accertamento. Si ritiene, pertanto, di dover far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento stesso dell'omissione contributiva in assenza, appunto, si ribadisce di deduzioni e prove dell'ente sull'attività di indagine svolta e sulla sua articolazione temporale. A sua volta, l'omissione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contributi così come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. B) del D.lgs 19 novembre 1998, n. 422 con la precisazione che, se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Orbene, tenuto conto che l'Ente ha contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2015 (atto di accertamento prot. N. 5106.07/09/20170095346) e per l'annualità 2017 (5106.20/09/2018.0105114), è evidente che, quando l'ente ha notificato al ricorrente i verbali di accertamento in data 30.10.2017 (atto di accertamento prot. N. 5106.07/09/20170095346) e 16.10.2018 (atto di accertamento prot. N. 5106.20/09/2018.0105114), prodromici alle ordinanze d'ingiunzione qui opposte, il predetto termine di cui all'art. 14 della legge 689 del 1981 era già ampiamento decorso. Tanto determina di per sé l'illegittimità degli atti di accertamento come delle successive ordinanze – ingiunzioni su di essi fondate, rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze pure sollevate in ricorso. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo anche sulla base dell'importo della sanzione rideterminata ex art. 23 D.L. 48/2023 (cfr. documentazione di parte resistente), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara l'illegittimità delle OI n. 000353400 e OI n. 001336015, che per l'effetto annulla;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 2500,00 oltre spese generai Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. MAROTTA IVAN dichiaratosi anticipatario. c) Si comunichi.
Così deciso in data 12/03/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori