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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 147/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. DORE FRANCO ed elettivamente domiciliata in VIA DANTE 22, NUORO,
presso lo studio dell'avv. MARONGIU ANGELO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 29,
CAGLIARI, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2024 l' ha convenuto in Parte_1
giudizio l' chiedendo dichiararsi non dovuta alcuna somma a titolo di CP_1
Pagina 1 di 13 corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico per il periodo dal 16.3.2018
all'8.5.2021 in relazione all'utenza n. 36696650, posta a servizio della struttura alberghiera sita nella Via SS del paese di Santa ER di Gallura.
La società ricorrente ha esposto che nel periodo 16.3.2018-8.5.2021 è stata titolare del contratto di utenza con l' avente ad oggetto la somministrazione CP_1
idrica a favore della struttura alberghiera sita in Santa ER di Gallura, via SS;
che in data 7.4.2023 l' ha emesso la fattura n. 20230058072400 dell'importo CP_1
di € 130.749,52 relativa ai consumi del periodo 16.3.2018 - 8.5.2021; che alla fattura stata allegata una lettera di invito a comunicare la volontà di eccepire la prescrizione degli importi per consumi risalenti a più di due anni, quantificati in € 130.639,52; che in data 18.4.2023 l' ha esercitato il diritto di avvalersi della prescrizione tramite Pt_1
inoltro al gestore del relativo modulo;
che il giorno 5.5.2023 l' ha emesso una CP_1
nuova fattura (n. 20230074178000) dell'importo di € 122.185,44 relativa ai consumi per il medesimo periodo di cui al precedente documento contabile;
che a tale ultima fattura è stata allegata una lettera informativa in cui il Gestore ha comunicato che gli importi ivi inseriti, relativi anche a consumi risalenti a oltre due anni, non potevano ritenersi prescritti stante l'intervenuta interruzione del relativo termine;
che nel medesimo mese di maggio 2023 l' ha proposto reclamo rilevando che era stato Pt_1
concluso un negozio di accertamento, non suscettibile di risoluzione unilaterale;
che in data 18.10.2023 l' ha inviato un sollecito di pagamento dell'importo di CP_1
€ 122.075,44 portato dalla fattura n. 20230074178000; che è stato concluso un negozio di accertamento;
che la somma richiesta è inesigibile per intervenuta prescrizione biennale e per l'inesistenza di cause di interruzione del termine;
che la pretesa della società erogatrice è infondata anche sotto il profilo sostanziale.
Pagina 2 di 13 Con comparsa depositata il 29.3.2024 si è costituita in giudizio l' CP_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
La convenuta ha esposto che con richiesta di voltura del 4.4.2018 l'
[...]
è subentrata alla società nella fornitura in Parte_1 Controparte_2
continuità secondo la tipologia “per successione”; che nel corso di precedente giudizio
(R.G. n. 1183/2022), definito con sentenza n. 15/2024 emessa dal Tribunale di Nuoro, è
emersa l'estraneità dell' rispetto alla fornitura idrica precedente alla richiesta di Pt_1
subentro; che in ragione di ciò l' ha provveduto alle rettifiche contabili CP_1
addebitando alla ricorrente i consumi idrici relativi al periodo dal 16.3.2018
all'8.5.2021, allo storno di tutte le precedenti fatture e all'emissione di quella oggetto del presente giudizio n. 20230074178000 del 5.5.2023; che l' ha costituito in CP_1
mora dell' tramite invio di solleciti di pagamento regolarmente ricevuti;
che la Pt_1
pretesa creditoria è sorta in periodo precedente rispetto a quello di vigenza della prescrizione biennale, è riferita a consumi per i quali la ricorrente è anche intervenuta direttamente attraverso la comunicazione della autolettura dell'11.08.2020 ed è stata sollecitata attraverso una serie di lettere raccomandate a.r. tutte ricevute;
che a seguito dell'emissione della fattura n. 20230058072400 del 7.4.2023 sono stati riscontrati alcuni errori di conteggio e si è provveduto all'emissione in autotutela di una nota di credito di pari importo (n. 20230070785200 del 3.5.2023) che ha annullato la pretesa da essa portata, per poi riemettere la nuova fattura corretta (n. 20230074178000 del 5.5.2023)<,
che non si è verificata alcuna forma di accertamento.
Assegnati i termini di cui all'art. 281duodecies c.p.c., all'udienza del 10.12.2024
le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e il Giudice ha tenuto la causa a decisione.
Pagina 3 di 13 La domanda di parte ricorrente volta a dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico per il periodo dal 16.3.2018
all'8.5.2021 in relazione all'utenza n. 36696650, posta a servizio della struttura alberghiera sita nella Via SS del paese di Santa ER di Gallura, per effetto della prescrizione biennale non può essere accolta.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in data 7.4.2023 l' ha CP_1
emesso a carico dell' la fattura n. 0100020230058072400 avente Parte_1
ad oggetto il pagamento della somma di € 130.749,52 per i consumi relativi al periodo
16.3.2018-8.5.2021 relativi alla somministrazione presso la struttura alberghiera sita in
Via SS Santa ER di Gallura. Nella stessa data l' ha comunicato alla CP_1
società ricorrente che la fattura contiene consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017)
come modificata dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e ha invitato la società a comunicare tempestivamente la volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi. Gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (fino al 22.5.2021) sono pari a € 130.659,32.
In data 18.4.2023 l' ha comunicato all' la Parte_1 CP_1
volontà di avvalersi della prescrizione biennale.
In data 3.5.2023 è stata annullata la bolletta 2023/00580724.
In data 5.5.2023 l' ha emesso la fattura n. 0100020230074178000 avente CP_1
ad oggetto il pagamento a somma di € 122.185,44 per i consumi relativi al medesimo periodo 16.3.2018-8.5.2021 e ha comunicato alla società ricorrente che la fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non si ritiene maturata la prescrizione biennale perché il consumo era già stato fatturato.
Pagina 4 di 13 Come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall' il CP_1
gestore idrico ha emesso nei confronti dell' (già Parte_1 [...]
in data 14.01.2021 la fattura n. 00000202002013474 di € 13.320,00 (il Controparte_3
cui pagamento è stato sollecitato in data 16.2.2021 e 19.4.2021) con scadenza il
14.01.2021, in data 19.02.2021 la fattura n. 0100020210029446000 di € 80,60 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 12.8.2021) con scadenza il 15.4.2021, in data
28.4.2021 la fattura n. 0100020210073893400 di € 540,35 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 12.8.2021, in data 30.08.2021, in data 18.10.2021) con scadenza il
22.6.2021, in data 23.9.2021 la fattura n. 0100020210137678400 di € 3.097,90 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 13.12.2021 e in data 17.12.2021) con scadenza il
23.9.2021 aventi ad oggetto il pagamento del canone per i consumi registrati nel periodo
12.8.2020-8.5.2021. In data 22.2.2023 l' ha annullato la bolletta n. CP_1
2020/01591100 riguardante i consumi relativi al periodo 6.12.2017-11.8.2020
dell'importo di € 121.138,66, la bolletta 2020/02013474 riguardante i consumi relativi al periodo 11.8.2020-12.11.2020, la bolletta n. 2021/00294460 riguardante i consumi relativi al periodo 12.11.2020-4.2.2021, la bolletta n. 2021/00738934 riguardante i consumi relativi al periodo 4.2.2021-14.4.2021, la bolletta n. 2021/01376784
riguardante i consumi relativi al periodo 14.4.2021-9.5.2021.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione avanzata dalla parte ricorrente, secondo cui per effetto dell'adesione della società all'invito rivolto Parte_1
dall' alla decisione di avvalersi della prescrizione del credito le parti avrebbero CP_1
concluso un negozio di accertamento circa l'estinzione del credito che ha precluso l'esigibilità dello stesso.
La legge n. 205/2017 (art. 1, comma 4) dispone che nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia
Pagina 5 di 13 elettrica, il gas e il sistema idrico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Il
comma 10 prevede che tale disposizione si applichi per le fatture la cui scadenza è
successiva al 1° gennaio 2020.
In attuazione di tale norma con Delibera del 21.12.2021 n. 603/2021/r/com l' , nel disporre “misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali per i casi CP_4
di fatturazione di importi per i settori di energia elettrica e di gas naturale riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, ha previsto che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione,
“il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi,
differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal fine il venditore può, in alternativa: a) emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure b) dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all'interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.
3.2 Il venditore è
tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: a) il seguente avviso testuale: “La
presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”; b) l'ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
c) una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al
Pagina 6 di 13 fine di eccepire la prescrizione;
tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici;
d) l'indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dal cliente finale con cui quest'ultima intenda eccepire la prescrizione”.
Il comma 4 dell'art. 3 dell'Allegato alla delibera prevede che “È fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione. In tal caso il venditore è
tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Tale comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2”.
L'art. 4 dispone che “Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: a) il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17)
come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”; b) l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
c) la motivazione che ha determinato la comunicazione di cui al precedente punto a) in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, tenuto conto di quanto comunicato dal distributore ai sensi del successivo Articolo 5; d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al
Pagina 7 di 13 venditore nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo. 4.2 È fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione. In tal caso il venditore è
tenuto a darne informazione al cliente finale specificando l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Tale comunicazione sostituisce gli obblighi di cui al precedente comma 4.1”.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la comunicazione allegata alla fattura n. 0100020230058072400 è stata predisposta in attuazione di tali disposizioni.
In primo luogo deve escludersi che con la comunicazione in cui sono indicati gli importi risalenti a più di due anni la società abbia inteso rinunciare all'esercizio del relativo diritto di credito. Tale volontà, non emergente dal contenuto della nota,
dev'essere esclusa anche in ragione delle previsioni della delibera sopra richiamate, là
dove si dispone che, nell'ipotesi in cui il venditore voglia rinunciare ad esercitare il proprio diritto di credito, provvederà a fornire la relativa informazione al cliente finale.
Deve escludersi altresì che mediante l'invito all'utente di comunicare se intende eccepire la prescrizione con la compilazione di un apposito modulo e la trasmissione dello stesso da parte della società ricorrente le parti abbiano perfezionato un negozio di accertamento.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, a differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l'esistenza di un diritto acquisito e la volontà
abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento, che ha un'efficacia meramente dichiarativa, ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo;
Pagina 8 di 13 esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitive ed immutabili situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza,
vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso (Cass., n. 1636/2019; Cass., n. 6739/2008; Cass., n. 161/1983).
Nel caso di specie, non si ritiene che dalla comunicazione rivolta dall' CP_1
all'utente possa desumersi l'intento di eliminare una situazione di incertezza rendendo incontrovertibile un rapporto giuridico attraverso una precisa manifestazione di volontà:
il gestore del Servizio Idrico, infatti, ha comunicato, in ottemperanza agli obblighi di informazione imposti dall' al fine di garantire la trasparenza e la possibilità per CP_4
il cliente finale di esercitare i propri diritti, la fatturazione di consumi superiori a due anni e ha richiesto al cliente di rendere nota la sua volontà di avvalersi della prescrizione attraverso la compilazione di un apposito modulo. All'esito di tale comunicazione non c'è stata un'ulteriore interlocuzione tra le parti idonea ad accertare la volontà delle stesse di ritenere prescritti i crediti indicati nella lettera informativa. A
tal fine non può ritenersi sufficiente l'annullamento della fattura n. 2023/00580724 in data 3.5.2023, considerato che la stessa comprende, pur se in piccola parte, anche crediti ritenuti non prescritti.
Di conseguenza non può ritenersi che si sia perfezionato un negozio di accertamento.
La parte ricorrente ha dedotto la prescrizione biennale dei crediti richiesti nella fattura n. 0100020230074178000 avente ad oggetto il pagamento a somma di €
122.185,44 per i consumi relativi al medesimo periodo 16.3.2018-8.5.2021.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
Pagina 9 di 13 dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),
laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché –
quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale. In particolare per i crediti relativi a consumi verificatisi prima del 1°
gennaio 2020 il dies a quo della prescrizione biennale non può partire dalla scadenza dei periodi di consumo, con fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al 1 ° gennaio 2020, con la precisazione che il termine di prescrizione non potrà essere comunque mai essere superiore ai cinque anni.
Come è stato evidenziato la fattura in contestazione emessa con scadenza di pagamento al 29.6.2023 riguarda crediti derivanti da consumi relativi al periodo
16.3.2018-8.5.2021.
I canoni relativi ai consumi idrici al periodo 11.8.2020-8.5.2021 sono stati precedentemente richiesti con le seguenti fatture: fattura n. 00000202002013474 di €
13.320,00 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 16.2.2021 e 19.4.2021) con scadenza il 14.01.2021, fattura n. 0100020210029446000 di € 80,60 (il cui pagamento è
stato sollecitato in data 12.8.2021) con scadenza il 15.4.2021, fattura n.
0100020210073893400 di € 540,35 (il cui pagamento è stato sollecitato in data
12.8.2021, in data 30.08.2021, in data 18.10.2021) con scadenza il 22.6.2021, fattura n.
Pagina 10 di 13 0100020210137678400 di € 3.097,90 (il cui pagamento è stato sollecitato in data
13.12.2021 e in data 17.12.2021) con scadenza il 23.9.2021.
In applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, deve escludersi il decorso della prescrizione biennale dei crediti relativi ai consumi riguardante il periodo
11.8.2020-12.11.2020 (richiesti mediante la fattura n. 00000202002013474 con scadenza il 14.1.2021, da cui decorre il termine di prescrizione biennale, interrotto dalle richieste di pagamento in data 16.2.2021 e 19.4.2021 e dalla fattura n.
0100020230058072400 del 7.4.2023); il periodo 12.11.2020-4.2.2021 richiesti mediante la fattura n. 0100020210029446000 con scadenza il 15.4.2021 (da cui decorre il termine di prescrizione biennale, interrotto dal sollecito di pagamento del 12.8.2021 e dalla fattura n. 0100020230058072400 del 7.4.2023); il periodo 4.2.2021-14.4.2021 richiesti mediante la fattura n. 0100020210073893400 con scadenza il 22.6.2021 (da cui decorre il termine di prescrizione biennale interrotto dai solleciti di pagamento in data
12.8.2021, in data 30.08.2021 e in data 18.10.2021 e dalla fattura n.
0100020230058072400 del 7.4.2023); il periodo 14.4.2021-8.5.2021 richiesti mediante la fattura n. 0100020210137678400 con scadenza il 23.9.2021 (da cui decorre il termine di prescrizione biennale interrotto dal sollecito del pagamento data 13.12.2021 e in data
17.12.2021 e dalla fattura n. 0100020230058072400 del 7.4.2023).
I consumi relativi al periodo 16.3.2018-11.8.2020 sono stati richiesti mediante la fattura n. 00000202001591100 del 21/09/2020 con scadenza al 16.11.2020, sollecitata con lettera raccomandata ricevuta il 9.6.2021 (v. doc. 2 e 16, fascicolo e CP_1
mediante la fattura n. 0100020230058072400 del 7.4.2023.
Considerato che
il termine di prescrizione biennale decorre dal 16.11.2020 ed è stato interrotto in data 9.6.2021 e con la fattura del 7.4.2023, non può ritenersi che il credito si sia estinto per effetto della decorrenza del termine di due anni. Tuttavia, come evidenziato anche dalla Corte di
Pagina 11 di 13 cassazione, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1 ° gennaio 2020.
Considerato che
il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure «la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento»
(Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209) e che il diritto dell'azienda di ottenere il pagamento del prezzo relativo alla fornitura effettuata nel primo trimestre 2018 era azionabile sin dal 1° aprile 2018, non può ritenersi prescritto per decorrenza del termine quinquennale neppure il credito relativo ai consumi del periodo 16.3.2018-31.3.2018, in quanto il pagamento è stato richiesto mediante la fattura n. 00000202001591100 del
21/09/2020, sollecitata con lettera raccomandata ricevuta il 9.6.2021 (v. doc. 2 e 16,
fascicolo . CP_1
Non può assumere rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione l'intervenuto annullamento delle fatture disposto in data 22.2.2023 e in data 3.5.2023: a parte la circostanza che l'annullamento non può assumere rilevanza al fine di individuare il termine da cui decorre la prescrizione biennale, va rilevato che nell'ipotesi in cui non dovesse tenersi conto delle fatture emesse nel 2020 e nel 2021 il termine di prescrizione biennale inizierebbe a decorrere dal 29.6.2023, mentre il termine di prescrizione quinquennale è stato comunque interrotto dai solleciti di pagamento sopra indicati.
Alla luce di tali considerazioni, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a dichiarare la somma richiesta dall' non dovuta per CP_1
intervenuta prescrizione biennale.
Pagina 12 di 13 Considerate le difficoltà interpretative della normativa richiamata, il recente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i principi in base ai quali va individuato il termine di decorrenza della prescrizione biennale, la condotta della società convenuta che in un primo momento ha ritenuto i crediti prescritti generando un incolpevole affidamento nella controparte, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda di parte ricorrente volta a dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico per il periodo dal
16.3.2018 all'8.5.2021 in relazione all'utenza n. 36696650, posta a servizio della struttura alberghiera sita nella Via SS Santa ER di Gallura, per effetto della prescrizione biennale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Nuoro, 14 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
Pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 147/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. DORE FRANCO ed elettivamente domiciliata in VIA DANTE 22, NUORO,
presso lo studio dell'avv. MARONGIU ANGELO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 29,
CAGLIARI, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2024 l' ha convenuto in Parte_1
giudizio l' chiedendo dichiararsi non dovuta alcuna somma a titolo di CP_1
Pagina 1 di 13 corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico per il periodo dal 16.3.2018
all'8.5.2021 in relazione all'utenza n. 36696650, posta a servizio della struttura alberghiera sita nella Via SS del paese di Santa ER di Gallura.
La società ricorrente ha esposto che nel periodo 16.3.2018-8.5.2021 è stata titolare del contratto di utenza con l' avente ad oggetto la somministrazione CP_1
idrica a favore della struttura alberghiera sita in Santa ER di Gallura, via SS;
che in data 7.4.2023 l' ha emesso la fattura n. 20230058072400 dell'importo CP_1
di € 130.749,52 relativa ai consumi del periodo 16.3.2018 - 8.5.2021; che alla fattura stata allegata una lettera di invito a comunicare la volontà di eccepire la prescrizione degli importi per consumi risalenti a più di due anni, quantificati in € 130.639,52; che in data 18.4.2023 l' ha esercitato il diritto di avvalersi della prescrizione tramite Pt_1
inoltro al gestore del relativo modulo;
che il giorno 5.5.2023 l' ha emesso una CP_1
nuova fattura (n. 20230074178000) dell'importo di € 122.185,44 relativa ai consumi per il medesimo periodo di cui al precedente documento contabile;
che a tale ultima fattura è stata allegata una lettera informativa in cui il Gestore ha comunicato che gli importi ivi inseriti, relativi anche a consumi risalenti a oltre due anni, non potevano ritenersi prescritti stante l'intervenuta interruzione del relativo termine;
che nel medesimo mese di maggio 2023 l' ha proposto reclamo rilevando che era stato Pt_1
concluso un negozio di accertamento, non suscettibile di risoluzione unilaterale;
che in data 18.10.2023 l' ha inviato un sollecito di pagamento dell'importo di CP_1
€ 122.075,44 portato dalla fattura n. 20230074178000; che è stato concluso un negozio di accertamento;
che la somma richiesta è inesigibile per intervenuta prescrizione biennale e per l'inesistenza di cause di interruzione del termine;
che la pretesa della società erogatrice è infondata anche sotto il profilo sostanziale.
Pagina 2 di 13 Con comparsa depositata il 29.3.2024 si è costituita in giudizio l' CP_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
La convenuta ha esposto che con richiesta di voltura del 4.4.2018 l'
[...]
è subentrata alla società nella fornitura in Parte_1 Controparte_2
continuità secondo la tipologia “per successione”; che nel corso di precedente giudizio
(R.G. n. 1183/2022), definito con sentenza n. 15/2024 emessa dal Tribunale di Nuoro, è
emersa l'estraneità dell' rispetto alla fornitura idrica precedente alla richiesta di Pt_1
subentro; che in ragione di ciò l' ha provveduto alle rettifiche contabili CP_1
addebitando alla ricorrente i consumi idrici relativi al periodo dal 16.3.2018
all'8.5.2021, allo storno di tutte le precedenti fatture e all'emissione di quella oggetto del presente giudizio n. 20230074178000 del 5.5.2023; che l' ha costituito in CP_1
mora dell' tramite invio di solleciti di pagamento regolarmente ricevuti;
che la Pt_1
pretesa creditoria è sorta in periodo precedente rispetto a quello di vigenza della prescrizione biennale, è riferita a consumi per i quali la ricorrente è anche intervenuta direttamente attraverso la comunicazione della autolettura dell'11.08.2020 ed è stata sollecitata attraverso una serie di lettere raccomandate a.r. tutte ricevute;
che a seguito dell'emissione della fattura n. 20230058072400 del 7.4.2023 sono stati riscontrati alcuni errori di conteggio e si è provveduto all'emissione in autotutela di una nota di credito di pari importo (n. 20230070785200 del 3.5.2023) che ha annullato la pretesa da essa portata, per poi riemettere la nuova fattura corretta (n. 20230074178000 del 5.5.2023)<,
che non si è verificata alcuna forma di accertamento.
Assegnati i termini di cui all'art. 281duodecies c.p.c., all'udienza del 10.12.2024
le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e il Giudice ha tenuto la causa a decisione.
Pagina 3 di 13 La domanda di parte ricorrente volta a dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico per il periodo dal 16.3.2018
all'8.5.2021 in relazione all'utenza n. 36696650, posta a servizio della struttura alberghiera sita nella Via SS del paese di Santa ER di Gallura, per effetto della prescrizione biennale non può essere accolta.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in data 7.4.2023 l' ha CP_1
emesso a carico dell' la fattura n. 0100020230058072400 avente Parte_1
ad oggetto il pagamento della somma di € 130.749,52 per i consumi relativi al periodo
16.3.2018-8.5.2021 relativi alla somministrazione presso la struttura alberghiera sita in
Via SS Santa ER di Gallura. Nella stessa data l' ha comunicato alla CP_1
società ricorrente che la fattura contiene consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017)
come modificata dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e ha invitato la società a comunicare tempestivamente la volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi. Gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (fino al 22.5.2021) sono pari a € 130.659,32.
In data 18.4.2023 l' ha comunicato all' la Parte_1 CP_1
volontà di avvalersi della prescrizione biennale.
In data 3.5.2023 è stata annullata la bolletta 2023/00580724.
In data 5.5.2023 l' ha emesso la fattura n. 0100020230074178000 avente CP_1
ad oggetto il pagamento a somma di € 122.185,44 per i consumi relativi al medesimo periodo 16.3.2018-8.5.2021 e ha comunicato alla società ricorrente che la fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non si ritiene maturata la prescrizione biennale perché il consumo era già stato fatturato.
Pagina 4 di 13 Come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall' il CP_1
gestore idrico ha emesso nei confronti dell' (già Parte_1 [...]
in data 14.01.2021 la fattura n. 00000202002013474 di € 13.320,00 (il Controparte_3
cui pagamento è stato sollecitato in data 16.2.2021 e 19.4.2021) con scadenza il
14.01.2021, in data 19.02.2021 la fattura n. 0100020210029446000 di € 80,60 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 12.8.2021) con scadenza il 15.4.2021, in data
28.4.2021 la fattura n. 0100020210073893400 di € 540,35 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 12.8.2021, in data 30.08.2021, in data 18.10.2021) con scadenza il
22.6.2021, in data 23.9.2021 la fattura n. 0100020210137678400 di € 3.097,90 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 13.12.2021 e in data 17.12.2021) con scadenza il
23.9.2021 aventi ad oggetto il pagamento del canone per i consumi registrati nel periodo
12.8.2020-8.5.2021. In data 22.2.2023 l' ha annullato la bolletta n. CP_1
2020/01591100 riguardante i consumi relativi al periodo 6.12.2017-11.8.2020
dell'importo di € 121.138,66, la bolletta 2020/02013474 riguardante i consumi relativi al periodo 11.8.2020-12.11.2020, la bolletta n. 2021/00294460 riguardante i consumi relativi al periodo 12.11.2020-4.2.2021, la bolletta n. 2021/00738934 riguardante i consumi relativi al periodo 4.2.2021-14.4.2021, la bolletta n. 2021/01376784
riguardante i consumi relativi al periodo 14.4.2021-9.5.2021.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione avanzata dalla parte ricorrente, secondo cui per effetto dell'adesione della società all'invito rivolto Parte_1
dall' alla decisione di avvalersi della prescrizione del credito le parti avrebbero CP_1
concluso un negozio di accertamento circa l'estinzione del credito che ha precluso l'esigibilità dello stesso.
La legge n. 205/2017 (art. 1, comma 4) dispone che nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia
Pagina 5 di 13 elettrica, il gas e il sistema idrico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Il
comma 10 prevede che tale disposizione si applichi per le fatture la cui scadenza è
successiva al 1° gennaio 2020.
In attuazione di tale norma con Delibera del 21.12.2021 n. 603/2021/r/com l' , nel disporre “misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali per i casi CP_4
di fatturazione di importi per i settori di energia elettrica e di gas naturale riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, ha previsto che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione,
“il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi,
differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal fine il venditore può, in alternativa: a) emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure b) dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all'interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.
3.2 Il venditore è
tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: a) il seguente avviso testuale: “La
presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”; b) l'ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
c) una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al
Pagina 6 di 13 fine di eccepire la prescrizione;
tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici;
d) l'indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dal cliente finale con cui quest'ultima intenda eccepire la prescrizione”.
Il comma 4 dell'art. 3 dell'Allegato alla delibera prevede che “È fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione. In tal caso il venditore è
tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Tale comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2”.
L'art. 4 dispone che “Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: a) il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17)
come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”; b) l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
c) la motivazione che ha determinato la comunicazione di cui al precedente punto a) in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, tenuto conto di quanto comunicato dal distributore ai sensi del successivo Articolo 5; d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al
Pagina 7 di 13 venditore nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo. 4.2 È fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione. In tal caso il venditore è
tenuto a darne informazione al cliente finale specificando l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Tale comunicazione sostituisce gli obblighi di cui al precedente comma 4.1”.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la comunicazione allegata alla fattura n. 0100020230058072400 è stata predisposta in attuazione di tali disposizioni.
In primo luogo deve escludersi che con la comunicazione in cui sono indicati gli importi risalenti a più di due anni la società abbia inteso rinunciare all'esercizio del relativo diritto di credito. Tale volontà, non emergente dal contenuto della nota,
dev'essere esclusa anche in ragione delle previsioni della delibera sopra richiamate, là
dove si dispone che, nell'ipotesi in cui il venditore voglia rinunciare ad esercitare il proprio diritto di credito, provvederà a fornire la relativa informazione al cliente finale.
Deve escludersi altresì che mediante l'invito all'utente di comunicare se intende eccepire la prescrizione con la compilazione di un apposito modulo e la trasmissione dello stesso da parte della società ricorrente le parti abbiano perfezionato un negozio di accertamento.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, a differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l'esistenza di un diritto acquisito e la volontà
abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento, che ha un'efficacia meramente dichiarativa, ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo;
Pagina 8 di 13 esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitive ed immutabili situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza,
vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso (Cass., n. 1636/2019; Cass., n. 6739/2008; Cass., n. 161/1983).
Nel caso di specie, non si ritiene che dalla comunicazione rivolta dall' CP_1
all'utente possa desumersi l'intento di eliminare una situazione di incertezza rendendo incontrovertibile un rapporto giuridico attraverso una precisa manifestazione di volontà:
il gestore del Servizio Idrico, infatti, ha comunicato, in ottemperanza agli obblighi di informazione imposti dall' al fine di garantire la trasparenza e la possibilità per CP_4
il cliente finale di esercitare i propri diritti, la fatturazione di consumi superiori a due anni e ha richiesto al cliente di rendere nota la sua volontà di avvalersi della prescrizione attraverso la compilazione di un apposito modulo. All'esito di tale comunicazione non c'è stata un'ulteriore interlocuzione tra le parti idonea ad accertare la volontà delle stesse di ritenere prescritti i crediti indicati nella lettera informativa. A
tal fine non può ritenersi sufficiente l'annullamento della fattura n. 2023/00580724 in data 3.5.2023, considerato che la stessa comprende, pur se in piccola parte, anche crediti ritenuti non prescritti.
Di conseguenza non può ritenersi che si sia perfezionato un negozio di accertamento.
La parte ricorrente ha dedotto la prescrizione biennale dei crediti richiesti nella fattura n. 0100020230074178000 avente ad oggetto il pagamento a somma di €
122.185,44 per i consumi relativi al medesimo periodo 16.3.2018-8.5.2021.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
Pagina 9 di 13 dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),
laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché –
quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale. In particolare per i crediti relativi a consumi verificatisi prima del 1°
gennaio 2020 il dies a quo della prescrizione biennale non può partire dalla scadenza dei periodi di consumo, con fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al 1 ° gennaio 2020, con la precisazione che il termine di prescrizione non potrà essere comunque mai essere superiore ai cinque anni.
Come è stato evidenziato la fattura in contestazione emessa con scadenza di pagamento al 29.6.2023 riguarda crediti derivanti da consumi relativi al periodo
16.3.2018-8.5.2021.
I canoni relativi ai consumi idrici al periodo 11.8.2020-8.5.2021 sono stati precedentemente richiesti con le seguenti fatture: fattura n. 00000202002013474 di €
13.320,00 (il cui pagamento è stato sollecitato in data 16.2.2021 e 19.4.2021) con scadenza il 14.01.2021, fattura n. 0100020210029446000 di € 80,60 (il cui pagamento è
stato sollecitato in data 12.8.2021) con scadenza il 15.4.2021, fattura n.
0100020210073893400 di € 540,35 (il cui pagamento è stato sollecitato in data
12.8.2021, in data 30.08.2021, in data 18.10.2021) con scadenza il 22.6.2021, fattura n.
Pagina 10 di 13 0100020210137678400 di € 3.097,90 (il cui pagamento è stato sollecitato in data
13.12.2021 e in data 17.12.2021) con scadenza il 23.9.2021.
In applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, deve escludersi il decorso della prescrizione biennale dei crediti relativi ai consumi riguardante il periodo
11.8.2020-12.11.2020 (richiesti mediante la fattura n. 00000202002013474 con scadenza il 14.1.2021, da cui decorre il termine di prescrizione biennale, interrotto dalle richieste di pagamento in data 16.2.2021 e 19.4.2021 e dalla fattura n.
0100020230058072400 del 7.4.2023); il periodo 12.11.2020-4.2.2021 richiesti mediante la fattura n. 0100020210029446000 con scadenza il 15.4.2021 (da cui decorre il termine di prescrizione biennale, interrotto dal sollecito di pagamento del 12.8.2021 e dalla fattura n. 0100020230058072400 del 7.4.2023); il periodo 4.2.2021-14.4.2021 richiesti mediante la fattura n. 0100020210073893400 con scadenza il 22.6.2021 (da cui decorre il termine di prescrizione biennale interrotto dai solleciti di pagamento in data
12.8.2021, in data 30.08.2021 e in data 18.10.2021 e dalla fattura n.
0100020230058072400 del 7.4.2023); il periodo 14.4.2021-8.5.2021 richiesti mediante la fattura n. 0100020210137678400 con scadenza il 23.9.2021 (da cui decorre il termine di prescrizione biennale interrotto dal sollecito del pagamento data 13.12.2021 e in data
17.12.2021 e dalla fattura n. 0100020230058072400 del 7.4.2023).
I consumi relativi al periodo 16.3.2018-11.8.2020 sono stati richiesti mediante la fattura n. 00000202001591100 del 21/09/2020 con scadenza al 16.11.2020, sollecitata con lettera raccomandata ricevuta il 9.6.2021 (v. doc. 2 e 16, fascicolo e CP_1
mediante la fattura n. 0100020230058072400 del 7.4.2023.
Considerato che
il termine di prescrizione biennale decorre dal 16.11.2020 ed è stato interrotto in data 9.6.2021 e con la fattura del 7.4.2023, non può ritenersi che il credito si sia estinto per effetto della decorrenza del termine di due anni. Tuttavia, come evidenziato anche dalla Corte di
Pagina 11 di 13 cassazione, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1 ° gennaio 2020.
Considerato che
il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure «la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento»
(Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209) e che il diritto dell'azienda di ottenere il pagamento del prezzo relativo alla fornitura effettuata nel primo trimestre 2018 era azionabile sin dal 1° aprile 2018, non può ritenersi prescritto per decorrenza del termine quinquennale neppure il credito relativo ai consumi del periodo 16.3.2018-31.3.2018, in quanto il pagamento è stato richiesto mediante la fattura n. 00000202001591100 del
21/09/2020, sollecitata con lettera raccomandata ricevuta il 9.6.2021 (v. doc. 2 e 16,
fascicolo . CP_1
Non può assumere rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione l'intervenuto annullamento delle fatture disposto in data 22.2.2023 e in data 3.5.2023: a parte la circostanza che l'annullamento non può assumere rilevanza al fine di individuare il termine da cui decorre la prescrizione biennale, va rilevato che nell'ipotesi in cui non dovesse tenersi conto delle fatture emesse nel 2020 e nel 2021 il termine di prescrizione biennale inizierebbe a decorrere dal 29.6.2023, mentre il termine di prescrizione quinquennale è stato comunque interrotto dai solleciti di pagamento sopra indicati.
Alla luce di tali considerazioni, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a dichiarare la somma richiesta dall' non dovuta per CP_1
intervenuta prescrizione biennale.
Pagina 12 di 13 Considerate le difficoltà interpretative della normativa richiamata, il recente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i principi in base ai quali va individuato il termine di decorrenza della prescrizione biennale, la condotta della società convenuta che in un primo momento ha ritenuto i crediti prescritti generando un incolpevole affidamento nella controparte, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda di parte ricorrente volta a dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico per il periodo dal
16.3.2018 all'8.5.2021 in relazione all'utenza n. 36696650, posta a servizio della struttura alberghiera sita nella Via SS Santa ER di Gallura, per effetto della prescrizione biennale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Nuoro, 14 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
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