Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1176-1/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Vittorio Carlomagno giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di AGILY - S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, con sede legale in ROMA, Via Zoe Fontana n. 220 - C.F.:
10586831009 –
Premesso che
-) RI CA ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente del complessivo ammontare di euro 55.519,04 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando D.I. del Tribunale di Roma n. 1524/2022 dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 30.09.2022 e successivo atto di precetto;
• l'esito negativo del successivo atto di pignoramento mobiliare presso terzi,, promosso nel corso del 2022 attese le dichiarazioni negative di questi ultimi ex art 547 c.p.c. ;
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-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione presso il domicilio digitale della società debitrice a cura della cancelleria;
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-) sono pervenute dall'INPS le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti contributivi della società in epigrafe di oltre euro
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40.000,00.
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Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
-) tuttavia, allorchè la debitrice sia società in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
( cfr ex plurimis: Cass. civ. , VI-I, ord. n. n. 24660 del 5.11.2020; I, ord. n. 19414 del
3.08.2017; n. 25167 del 7.12.2016);
-) nella specifica ipotesi dell'imprenditore in stato di liquidazione, anche l'equilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio ovvero l'eccedenza dei primi ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo ( cfr: Cass. civ. , VI-I, ord. n. 25167 del 7.12.2016 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento).
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Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere le istanze in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario
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di titolo giudiziario anche definitivamente esecutivo che ha condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) dall'istruttoria svolta sono emersi ulteriori debiti scaduti della società in epigrafe di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII di cui quelli previdenziali iscritti a ruolo di importo superiore ad euro 40.000,00;
-) la società debitrice ha la forma – s.r.l.- e l'oggetto – attività e servizi in ambito information & communication tecnology – rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) il sopravanzo dell'attivo rispetto al passivo non è stato provato dalla società cui il ricorso attiene, essendo essa rimasta contumace, ed apparendo in ogni caso inverosimile atteso l'esito negativo del pignoramento presso terzi promosso dall'istante ;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di AGILY - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in ROMA, Via Zoe Fontana n. 220 - C.F.: 10586831009 -
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore il dott. Umile Sebastiano Iacovino
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 13.05.2025 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta
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udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. re la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 08 gennaio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
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