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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10081 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1082/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/11/2025, alle ore 10:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario AL TR, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente l'avv. Francesco Palma per l'opponente il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice invita alla discussione della causa. L'avv. Palma si riporta ai propri atti ed alle conclusioni rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario di Tribunale dott. AL TR, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1082/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
1
STELLA, 9 80137 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. PALMA FRANCESCO
(c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione;
- Opponente
E
(c.f.: ) sede in Piazza Borromeo 1, Controparte_1 P.IVA_1
420123 Milano, in rappresentanza di ede in Controparte_2
30 BD Royal, L-2448, CP_2
- Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
* * *
A seguito di domanda di ingiunzione di pagamento europea (in seguito,
IPE) depositata in data 30.11.2022 da a Controparte_2 mezzo la procuratrice redatta sul modulo A di cui Controparte_1 all'Allegato al Regolamento CE n. 1896/2006 (in seguito, Regolamento), il
Tribunale di Napoli emetteva l'IPE in data 5.12.2022 (R.G.N. 28076/2022) sul modulo E di cui al detto Allegato, notificato regolarmente all'ingiunto Pt_1
. Questi, in data 23.1.2023, depositava atto denominato “opposizione
[...] all'ingiunzione di pagamento”, redatto sul modulo F del citato Allegato, al fine di impedire – secondo le previsioni del Regolamento – la formazione dell'esecutività dell'IPE, e la Cancelleria provvedeva all'iscrizione a ruolo, cui seguiva la designazione del giudice incaricato alla trattazione.
In assenza del contraddittorio con la ricorrente: all'udienza del 6.6.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; all'udienza cartolare del 7.6.2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.3.2025; in tale ultima udienza il procedimento, pervenuto per la prima volta innanzi allo scrivente, veniva rinviato alla data odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Orbene, il presente procedimento va dichiarato estinto con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione di pagamento europea emessa in data
5.12.2022 (r.g. n. 28076/2022) ai sensi del Regolamento 12.12.2006 n.
2
1896/2006/CE, in danno di , per effetto dell'opposizione da Parte_1 quest'ultimo proposta.
Invero, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (attuativo del Considerando
24), l'opposizione interrompe il procedimento europeo e qualora, come nella specie, il creditore abbia manifestato la volontà estintiva del procedimento in caso di opposizione del debitore, il procedimento si estingue, con la conseguenza Par che l' perde qualsiasi effetto e non può quindi essere dichiarata esecutiva (e ciò anche in caso di estinzione del giudizio ordinario, in ipotesi incardinato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento).
* * *
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1896 del 2006
(come modificato dall'art. 2 del regolamento UE n. 2421/2015 ed in vigore “a decorrere dal 14 luglio 2017”):
“In appendice alla domanda, il ricorrente può indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.
Nell'appendice di cui al primo comma, il ricorrente può altresì informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.”
Tale indicazione risulta predisposta nell'Appendice 2 alla domanda di ingiunzione di cui al Modulo A.
La norma ha lo scopo di agevolare il ricorso all'ingiunzione di pagamento europea in relazione a diritti di credito di valore non elevato, essendo consentito al ricorrente di sottrarsi senza conseguenze ad un giudizio a cognizione piena che, nel complesso, non gli sembri conveniente per qualsiasi ragione.
In proposito, nella “guida alla compilazione del modulo” A di cui all'Allegato I viene specificato testualmente quanto segue:
Qualora il convenuto proponga opposizione al credito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura
3
civile ordinaria.
Se in tal caso non desidera proseguire il procedimento, il ricorrente deve completare anche l'appendice 2 del presente modulo.
L'appendice deve pervenire all'organo giurisdizionale prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Appendice 2.
In questo allegato si informa l'organo giurisdizionale della propria intenzione di interrompere il procedimento qualora il convenuto presenti opposizione alla domanda.
Se queste informazioni sono comunicate all'organo giurisdizionale dopo aver inviato la domanda è essenziale inserire il numero della causa assegnato dall'organo giurisdizionale.
Le informazioni fornite nell'appendice 2 non sono comunicate al convenuto.
L'indicazione in esame è prevista in un'appendice del Modulo al fine di separarla fisicamente dal resto della domanda, in modo da non comunicarla al convenuto insieme alla notifica della domanda e dell'ingiunzione di pagamento europea.
Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, infatti, l'ingiunzione di pagamento europea dev'essere emessa “insieme a una copia del modulo di domanda” ma
“non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A”.
In sostanza, si teme che la scelta del convenuto sull'opportunità di presentare l'opposizione o meno sarebbe alterata, ove il medesimo conoscesse in anticipo la determinazione del ricorrente di non affrontare il giudizio ordinario;
in particolare, nel caso di contrarietà del ricorrente al procedimento ordinario, il convenuto sarebbe indotto a presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento anche a fronte di domande fondate.
Se il ricorrente si sia opposto al passaggio al procedimento ordinario e il convenuto propone opposizione, il procedimento monitorio si estingue e l'ingiunzione di pagamento europea perde efficacia, ma non si instaura il processo civile ordinario sul diritto di credito.
Infatti, l'art. 17, paragrafo 1, prima parte (come modificato dall'art. 2 del
4
citato regolamento UE n. 2421/2015), prevede testualmente che, se “l'opposizione
è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”.
Inoltre, l'art. 12, paragrafo 4, lettera c), prevede che nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto dev'essere anche informato del fatto che “c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria,
a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”.
Orbene, nella specie il creditore ricorrente ha effettuato tale richiesta al momento della proposizione del ricorso, nel modello A, appendice n. 2, titolata
“Ulteriore procedura in caso di presentazione di un'opposizione”, ove il ricorrente ha indicato il codice 01 - “Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento sia interrotto” ed ha messo la spunta all'interruzione.
Ne consegue, pertanto, che il procedimento europeo di ingiunzione introdotto dal creditore, già interrotto per effetto dell'opposizione proposta dal debitore, si è altresì estinto per effetto della manifestazione della volontà estintiva
(appunto) del creditore manifestata nelle forme indicate dal Regolamento.
Nella specie, la mera proposizione dell'opposizione ha determinato l'effetto di rimuovere l'ingiunzione di pagamento europea e di privare in radice l'ingiunzione stessa dell'idoneità a produrre qualsiasi effetto e dunque, precludendo la futura dichiarazione di esecutività e l'acquisto dell'efficacia di giudicato.
L'ingiunzione di pagamento europea, inoltre, non diviene definitiva ove il successivo giudizio ordinario non giunga a sentenza a differenza, ad esempio, del procedimento monitorio italiano dove, nel caso di estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva e passa in giudicato, ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c.
Si richiama in proposito quanto affermato dalla giurisprudenza, che si condivide: “a seguito di tempestiva opposizione, l'ingiunzione di pagamento
5
europea, emessa ai sensi del regolamento 12 dicembre 2006 n. 1896/2006/Ce, perde qualsiasi effetto e non può quindi essere dichiarata esecutiva neppure nel caso in cui il giudizio ordinario, incardinato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, si estingua” (cfr. Tribunale Torino, 31 agosto 2012).
Nulla per le spese, l'instaurazione del presente procedimento non essendo Par stata causata dal ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento europea (R.G.N.
28076/2022) emessa in data 5.12.2022 dal Tribunale di Napoli;
- dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Napoli, udienza 4.11.2025
E' verbale, ore 15:50
Il Got AL TR
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/11/2025, alle ore 10:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario AL TR, è chiamata la causa
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Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente l'avv. Francesco Palma per l'opponente il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice invita alla discussione della causa. L'avv. Palma si riporta ai propri atti ed alle conclusioni rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario di Tribunale dott. AL TR, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1082/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
1
STELLA, 9 80137 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. PALMA FRANCESCO
(c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione;
- Opponente
E
(c.f.: ) sede in Piazza Borromeo 1, Controparte_1 P.IVA_1
420123 Milano, in rappresentanza di ede in Controparte_2
30 BD Royal, L-2448, CP_2
- Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
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A seguito di domanda di ingiunzione di pagamento europea (in seguito,
IPE) depositata in data 30.11.2022 da a Controparte_2 mezzo la procuratrice redatta sul modulo A di cui Controparte_1 all'Allegato al Regolamento CE n. 1896/2006 (in seguito, Regolamento), il
Tribunale di Napoli emetteva l'IPE in data 5.12.2022 (R.G.N. 28076/2022) sul modulo E di cui al detto Allegato, notificato regolarmente all'ingiunto Pt_1
. Questi, in data 23.1.2023, depositava atto denominato “opposizione
[...] all'ingiunzione di pagamento”, redatto sul modulo F del citato Allegato, al fine di impedire – secondo le previsioni del Regolamento – la formazione dell'esecutività dell'IPE, e la Cancelleria provvedeva all'iscrizione a ruolo, cui seguiva la designazione del giudice incaricato alla trattazione.
In assenza del contraddittorio con la ricorrente: all'udienza del 6.6.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; all'udienza cartolare del 7.6.2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.3.2025; in tale ultima udienza il procedimento, pervenuto per la prima volta innanzi allo scrivente, veniva rinviato alla data odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
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Orbene, il presente procedimento va dichiarato estinto con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione di pagamento europea emessa in data
5.12.2022 (r.g. n. 28076/2022) ai sensi del Regolamento 12.12.2006 n.
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1896/2006/CE, in danno di , per effetto dell'opposizione da Parte_1 quest'ultimo proposta.
Invero, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (attuativo del Considerando
24), l'opposizione interrompe il procedimento europeo e qualora, come nella specie, il creditore abbia manifestato la volontà estintiva del procedimento in caso di opposizione del debitore, il procedimento si estingue, con la conseguenza Par che l' perde qualsiasi effetto e non può quindi essere dichiarata esecutiva (e ciò anche in caso di estinzione del giudizio ordinario, in ipotesi incardinato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento).
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Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1896 del 2006
(come modificato dall'art. 2 del regolamento UE n. 2421/2015 ed in vigore “a decorrere dal 14 luglio 2017”):
“In appendice alla domanda, il ricorrente può indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.
Nell'appendice di cui al primo comma, il ricorrente può altresì informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.”
Tale indicazione risulta predisposta nell'Appendice 2 alla domanda di ingiunzione di cui al Modulo A.
La norma ha lo scopo di agevolare il ricorso all'ingiunzione di pagamento europea in relazione a diritti di credito di valore non elevato, essendo consentito al ricorrente di sottrarsi senza conseguenze ad un giudizio a cognizione piena che, nel complesso, non gli sembri conveniente per qualsiasi ragione.
In proposito, nella “guida alla compilazione del modulo” A di cui all'Allegato I viene specificato testualmente quanto segue:
Qualora il convenuto proponga opposizione al credito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura
3
civile ordinaria.
Se in tal caso non desidera proseguire il procedimento, il ricorrente deve completare anche l'appendice 2 del presente modulo.
L'appendice deve pervenire all'organo giurisdizionale prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Appendice 2.
In questo allegato si informa l'organo giurisdizionale della propria intenzione di interrompere il procedimento qualora il convenuto presenti opposizione alla domanda.
Se queste informazioni sono comunicate all'organo giurisdizionale dopo aver inviato la domanda è essenziale inserire il numero della causa assegnato dall'organo giurisdizionale.
Le informazioni fornite nell'appendice 2 non sono comunicate al convenuto.
L'indicazione in esame è prevista in un'appendice del Modulo al fine di separarla fisicamente dal resto della domanda, in modo da non comunicarla al convenuto insieme alla notifica della domanda e dell'ingiunzione di pagamento europea.
Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, infatti, l'ingiunzione di pagamento europea dev'essere emessa “insieme a una copia del modulo di domanda” ma
“non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A”.
In sostanza, si teme che la scelta del convenuto sull'opportunità di presentare l'opposizione o meno sarebbe alterata, ove il medesimo conoscesse in anticipo la determinazione del ricorrente di non affrontare il giudizio ordinario;
in particolare, nel caso di contrarietà del ricorrente al procedimento ordinario, il convenuto sarebbe indotto a presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento anche a fronte di domande fondate.
Se il ricorrente si sia opposto al passaggio al procedimento ordinario e il convenuto propone opposizione, il procedimento monitorio si estingue e l'ingiunzione di pagamento europea perde efficacia, ma non si instaura il processo civile ordinario sul diritto di credito.
Infatti, l'art. 17, paragrafo 1, prima parte (come modificato dall'art. 2 del
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citato regolamento UE n. 2421/2015), prevede testualmente che, se “l'opposizione
è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”.
Inoltre, l'art. 12, paragrafo 4, lettera c), prevede che nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto dev'essere anche informato del fatto che “c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria,
a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”.
Orbene, nella specie il creditore ricorrente ha effettuato tale richiesta al momento della proposizione del ricorso, nel modello A, appendice n. 2, titolata
“Ulteriore procedura in caso di presentazione di un'opposizione”, ove il ricorrente ha indicato il codice 01 - “Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento sia interrotto” ed ha messo la spunta all'interruzione.
Ne consegue, pertanto, che il procedimento europeo di ingiunzione introdotto dal creditore, già interrotto per effetto dell'opposizione proposta dal debitore, si è altresì estinto per effetto della manifestazione della volontà estintiva
(appunto) del creditore manifestata nelle forme indicate dal Regolamento.
Nella specie, la mera proposizione dell'opposizione ha determinato l'effetto di rimuovere l'ingiunzione di pagamento europea e di privare in radice l'ingiunzione stessa dell'idoneità a produrre qualsiasi effetto e dunque, precludendo la futura dichiarazione di esecutività e l'acquisto dell'efficacia di giudicato.
L'ingiunzione di pagamento europea, inoltre, non diviene definitiva ove il successivo giudizio ordinario non giunga a sentenza a differenza, ad esempio, del procedimento monitorio italiano dove, nel caso di estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva e passa in giudicato, ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c.
Si richiama in proposito quanto affermato dalla giurisprudenza, che si condivide: “a seguito di tempestiva opposizione, l'ingiunzione di pagamento
5
europea, emessa ai sensi del regolamento 12 dicembre 2006 n. 1896/2006/Ce, perde qualsiasi effetto e non può quindi essere dichiarata esecutiva neppure nel caso in cui il giudizio ordinario, incardinato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, si estingua” (cfr. Tribunale Torino, 31 agosto 2012).
Nulla per le spese, l'instaurazione del presente procedimento non essendo Par stata causata dal ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento europea (R.G.N.
28076/2022) emessa in data 5.12.2022 dal Tribunale di Napoli;
- dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Napoli, udienza 4.11.2025
E' verbale, ore 15:50
Il Got AL TR
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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