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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/11/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 243 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'avv. Stoppani Antonio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri (SA) alla via dei Brasiliani n.5
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Assunta Mitidieri, con la quale domicilia presso il suo studio in LA (PZ), alla via degli Eucalipti, n. 49
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , in persona del suo Presidente p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti dall' avv. Ciro Bisogno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , alla Via Degli Orti, n. 28 CP_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il al fine di far accertare e dichiarare la sua responsabilità ex artt. Controparte_3 2043 e 2051 c.c. nella causazione dei danni subiti al proprio fondo a seguito degli smottamenti verificatisi dal novembre 2012 al km 1+300, in agro del Comune di imputabili alla cattiva CP_1 esecuzione da parte del suddetto dei lavori di realizzazione della condotta per il CP_1 completamento della rete fognaria e alle infiltrazioni d'acqua cagionate dalla condotta stessa, sulla scorta di tutto quanto accertato nella c.t.u. depositata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. già definito (n.r.g. 195/2014) e chiedendo, al contempo, la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. CP_1
L'attrice premetteva di essere proprietaria di un fondo, sito in agro del Comune di in CP_3 loc. Ischitello, in forza di atto di donazione per Notar del 19.12.1990 (rep. Controparte_4
n. 18468, racc. n. 3839), identificato al c.t. al fg. 14, p.lle 728, 732 e 733; che il suddetto fondo era confinante con la Strada Provinciale n. 16 “Val d'Agri-Torraca-Sapri”; che la strada in questione, dal mese di novembre 2012, manifestava segni di dissesto e provocava lo smottamento del terreno in danno del sottostante fondo di sua proprietà con lo sradicamento di n. 10 querce da sughero, nonché l'interruzione di una stradina realizzata sul proprio fondo e utilizzata anche dal convenuto per accedere al depuratore di sua proprietà. Esponeva, altresì, che con atto di intervento volontario si costituiva nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (n.r.g. 195/2014) incardinato presso il Tribunale di LA dalla contro il sempre in CP_2 CP_2 Controparte_1 relazione ai fatti di causa chiedendo di far verificare i danni cagionati al fondo di sua proprietà a causa dei fenomeni dissesto che avevano interessato i terreni confinanti, di quantificarli e di accertare il suo diritto di credito da fatto illecito nei confronti del responsabile;
che suddetto procedimento per a.t.p. si concludeva con il deposito della perizia a firma del geologo dott. il quale rilevava Per_1 che, sebbene i luoghi di causa fossero predisposti al dissesto, causa determinante dello stesso fosse da rinvenire nei lavori di realizzazione della condotta fognaria intrapresi dal in Controparte_1 quanto eseguiti in difformità dalla concessione rilasciata dalla;
che il CTU stimava il costo CP_2 per il ripristino dell'area di proprietà dell'attrice e il risarcimento del danno da questa patito per la perdita di n. 10 querce in euro 15.000,00 oltre Iva.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: A. Dichiarare la esclusiva o, in via del tutto subordinata, concorrente responsabilità del convenuto nella causazione dei danni Controparte_3 indicati in premessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
B. Condannare, per l'effetto, il convenuto al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 patiti e patiendi, anche tenendo conto della mancata possibilità di utilizzazione del fondo a seguito dei fatti per cui è causa, da , nella misura (€ 15.000,00 oltre Iva di legge) già Parte_1 determinata in sede di accertamento tecnico preventivo n. 195/2014 R.G. Civ. di codesto On.le Tribunale, o nella misura maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche mediante Ctu e/o previa valutazione equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante. Con interessi legali
e rivalutazione monetaria dell'epoca del danno (Novembre 2012) o dalla diversa data di maturazione di legge al saldo.
C. Condannare, altresì, il convenuto a rimborsare integralmente a parte Controparte_3 attrice le spese ed i compensi della stessa versati per la fase di accertamento tecnico preventivo n.
195/2014 R.G. Civ., mediante il pagamento della somma complessiva di euro € 2.403,00 oltre rimborso spese forfettarie (15% dei compensi) ex art. 2 c. 2 D.M. 55/2014 ed oltre Cap ed Iva come per legge, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
D. Il tutto -sub. B e sub. C – entro e non oltre l'importo di euro 26.000,00.
E. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oltre Caap ed Iva come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa del terzo, depositata il
15.05.2018, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva in via preliminare la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e di differire la prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo, , Controparte_2 obbligata a manlevare il nel caso di accoglimento della domanda formulata;
nel merito di CP_1 rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la al pagamento dei danni accertati. CP_2
Con provvedimento del 25.05.2018 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della CP_2
, differendo la prima udienza di comparizione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2018 si costituiva in giudizio la CP_2
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
[...]
La eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito la CP_2 sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. per estraneità ai fatti di causa, essendo stato causato il dissesto in parola da una condotta negligente del nell'esecuzione dei lavori di Controparte_1 posa della condotta fognaria.
Tanto premesso, chiedeva: in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
nel merito e in via principale il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata l'accertamento della responsabilità del e in via subordinata Controparte_1 la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c nella denegata ipotesi in cui si accerti la responsabilità della . Controparte_2 La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo prova testimoniale.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di carico del ruolo, il Giudice fissava l'udienza di discussione orale della causa in data 11.11.2025, assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. L'attrice ha proposto la propria domanda di risarcimento del danno invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_1
La domanda ex art. 2051 c.c. è fondata e merita accoglimento nei limiti in cui si passa ad esaminare.
La norma citata prevede testualmente "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Ne deriva che, per applicare la norma al caso concreto e, dunque, per applicare la presunzione di responsabilità che la norma individua per il custode, il legislatore richiede che il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perché la cosa medesima sia suscettibile, per la sua natura intrinseca, di produrlo o perché in essa siano sorti agenti dannosi anche se provocati da elementi provenienti dall'esterno.
Il presupposto della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia è l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11096/2020; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 25837/2017), ha qualificato la situazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. come una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui configurazione in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: la responsabilità è cioè sempre acclarata ed esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già a un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità.
In altre parole la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. n.
15761/2016).
È, peraltro, ormai consolidato il principio secondo il quale responsabile del danno proveniente dalla cosa non è necessariamente il proprietario, in quanto ciò che conta è la relazione di fatto, e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la res, sì da legittimare un'affermazione di responsabilità fondata su un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri;
potere che in definitiva si concretizza in tre aspetti fondamentali: di controllo, di modifica e di esclusione di qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa. In definitiva l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. n. 25460/2020; Cass. n. 2405/2017).
4. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra il e la condotta fognaria che, secondo la prospettazione di parte Controparte_1 attrice, ha rappresentato la causa dei danni subiti al fondo di sua proprietà.
Ed invero, nel caso di specie, non è contestato che la rete fognaria indicata dall'attrice, quale causa dei danni appartiene al Tanto emerge chiaramente anche dalla documentazione Controparte_1 in atti e segnatamente dalla concessione n. 27747 della e dalle delibere del Controparte_2 di approvazione dei lavori alla rete fognaria dallo stesso depositate. CP_1
Ne consegue che, quale ente proprietario del tratto fognario, il risponde ex art. Controparte_1
2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa in custodia salva la prova del fortuito.
Accertato il rapporto di custodia, va evidenziato che, dall'analisi dei documenti allegati in atti e alla luce delle risultanze della c.t.u. resa a definizione del procedimento per a.t.p. (r.g.n. 195/2014 del
Tribunale di LA) ed acquisita nel presente giudizio, è emerso che l'evento dannoso lamentato da parte attrice si è effettivamente verificato e che vi è nesso causale tra i danni cagionati e la cattiva realizzazione delle condotte fognarie da parte del CP_1
Ed invero, il geol. dopo essersi recato sui luoghi per cui è causa, ha constatato sugli stessi Per_1 la sussistenza di: “1) fenomeno franoso al km 1+300 della SP 16 con conseguente restringimento della strada per circolazione, che interessa la stessa per una lunghezza di circa 35-40 m e larghezza di circa 3,0 m nel suo punto più largo e si traduce con smottamento dei terreni interessati dal piano strada fino a circa 2m di profondità; 2) scavo dissestato della rete fognaria e tubazione del collettore tranciata. Il tracciato segue la strada longitudinalmente ed in prossimità del lato valle costeggiando il fosso Ischitello;
3) querce di sughero che sono state divelte dallo smottamento;
4) parziale ostruzione della strada di accesso all'impianto di depurazione di proprietà del di CP_1 CP_1 a causa dei terreni coinvolti dal dissesto e scivolati a valle nella proprietà della sig.ra Parte_1
; 5) Lesioni manto di asfalto in corrispondenza del tracciato della fognatura;
6) tracciato
[...] deviazione temporanea del tratto interessato dal dissesto”.
Dopo aver descritto lo stato dei luoghi, l'ausiliario è passato all'analisi dei fattori scatenanti il dissesto, rilevando che, sebbene il territorio presenti delle caratteristiche predisponenti al dissesto
“…lo scavo effettuato sul ciglio della strada lato valle in corrispondenza del fosso Ischitello per
l'ubicazione della tubatura fognaria, in un contesto geomorfologico già così delicato e precario, ha certamente contribuito ad accelerare i processi su indicati soprattutto nei periodi caratterizzati da forti precipitazioni considerata anche l'assenza totale di “opere di contenimento” tra la strada e la scarpata”. Pertanto, “..in un territorio con caratteristiche geomorfologiche notevolmente
“predisponenti al dissesto” si è realizzato uno scavo ubicato in maniera non idonea e tale da rappresentare insieme alle forti precipitazioni caratteristica “determinante” all'innesco del dissesto in esame” (pag. 7 elaborato peritale).
Il CTU ha, quindi, concluso, riferendo che “Da quanto riportato, qualsiasi operazione che andava a modificare lo stato di fatto, doveva essere valutata a seguito di una indagine preliminare effettuata da un tecnico abilitato che avrebbe o escluso l'intervento o considerato opere di mitigazione a valle di adeguata progettazione. Nel caso specifico è ovvio che non è stato attuato poiché l'esecuzione di uno scavo su ciglio strada lato valle, anche se di dimensioni ridotte (profondità non inferiore ad 1,0
m e larghezza minima di 0,50 m), doveva necessariamente prevedere opere di consolidamento a difesa della scarpata per tutto quanto sopra riportato. Ricostruendo i fatti, il progetto iniziale dei lavori di completamento rete fognaria in località canale Ischitello- San Martino prevedeva al km
1+300 della SP 16 la realizzazione del collettore fognario sul lato monte parallelamente alla strada, così come riportato sul progetto esecutivo allegato alla Tav. B.06 scala 1:500 (autorizzazione provinciale n. 3658 del 14-09-2006). In corso di sopralluogo le parti hanno dichiarato al sottoscritto la necessità di cambiare l'ubicazione del tratto fognario a causa della presenza di una linea ad alta tensione coincidente con i futuri scavi del tratto progettato. In data 31.12.2007 è stata assunta al protocollo generale del Comune di al prt. N. 233 del 15-01-2008 nuova autorizzazione CP_1 provinciale per la posa della condotta fognaria con gli attraversamenti trasversali allegata alla presente. Nella stessa si evince che la “condotta fognaria doveva essere ubicata longitudinalmente alla strada lungo la cunetta” che vuol dire posizionare il collettore sul lato a monte la strada. Si fa notare altresì che diversamente a quanto specificato sopra, dai disegni di variante trasmessi alla
Provincia in data 11-12-2007 con nota prot. n. 5556 (tav. n. V.06 scala 1:1000) la condotta fognaria sembrerebbe essere posizionata sul lato valle la strada anche se la stessa è riportata in scala poco dettagliata (1:1000). In data 09.02.2015 lo scrivente ha richiesto all'Ufficio tecnico del comune di , nella persona dell'ing. documentazione supplementare in particolare appunto CP_1 Per_2 per verificare eventuali disegni di variante in scala dettagliata ma senza esito. A parere dello scrivente lo scavo per l'ubicazione del collettore fognario ha rappresentato la causa “determinante” all'innesco del dissesto…”
I fatti di causa hanno trovato conferma poi anche nelle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 23.11.2021 ha riferito sul Testimone_1 capo 1 dell'atto di citazione: “confermo, ho visto io in prima persona questo smottamento del terreno nel novembre 2012. Ricordo che è franata la strada provinciale e la strada è stata interrotta non essendo possibile il transito”; sul capo n. 2 “confermo io ho visto questa decina, penso, di alberi abbattuti in concomitanza della frana di cui ho riportato. Non ricordo nulla in merito alla strada di cui mi dà lettura”; sul capo 3) “Ricordo che furono fatti dei lavori di scavo per la condotta fognaria nei pressi del fondo di mai sorella sulla strada provinciale. Non so chi fece questi lavori. Ricordo che furono fatti anni prima della frana di cui ho detto ma non ricordo quanto. Tanto ricordo in quanto lì abita mio fratello, oltre a due amiche e quindi mi è capitato di passare di lì. Non so nulla di specifico su detti lavori”; sul capo 4 “ricordo che quando furono fatti i lavori prima del 2012 si vedeva il tubo sulla strada confinante con il terreno”.
Allo stesso modo, il teste , sentito all'udienza del 23.11.2021 ha dichiarato sul Testimone_2 capo 1) dell'atto di citazione “io in qualità di geologo ho realizzato la relazione tecnica in atti per
l'attrice. Quando mi sono recato sul fondo dell'attrice, circa un mese dopo lo smottamento, ho visto una striscia di terreno che dalla strada provinciale era scesa a valle sul fondo dell'attrice travolgendo alcuni alberi alcune querce da sughero. Non ricordo quanti alberi fossero”; sul capo n.
2) “Confermo quanto detto c'era inoltre una stradina che collegava la provinciale con un impianto di depurazione che credo facesse parte della proprietà dell'attrice e che in seguito alla frana rimaneva ostruita dal terreno caduto”; sul capo 3) “Non ho visto quando furono fatti i lavori di scavo per la condotta fognaria. Non so che tipo di lavori furono fatti all'epoca” e sul capo 4): “Confermo, il distacco del terreno era lineare rispetto l'asse stradale e il collettore fognario come si evince dalla foto n. 3 allegata alla mia perizia”.
Da un esame complessivo di quanto allegato dalle parti e delle risultanze a cui è pervenuto il CTU, le cui risultanze il Tribunale intende far proprie in considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di analisi, il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia appare provato. Ne consegue che va dichiarata la responsabilità del per la causazione dei fatti oggetto di causa. Controparte_1
Sul punto occorre ulteriormente precisare che, sebbene l'ausiliario del giudice abbia accertato la presenza di cause predisponenti i fenomeni di dissesto nell'area di interesse legate alle caratteristiche geologiche dell'area, tanto non assume rilevanza al fine di far venir meno il nesso causale rispetto al bene in custodia, atteso che il CTU ha accertato che proprio lo scavo eseguito per la rete fognaria è stato causa determinante dell'innesco del dissesto.
Infine, il Tribunale osserva che la domanda appare fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto, alla luce della relazione peritale sopra esaminata, appare provata anche la condotta colposa del nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della condotta fognaria alla località Ischitello del CP_1
e segnatamente nell'esecuzione dello scavo effettuato sul ciglio della strada lato Controparte_1 valle in corrispondenza del fosso Ischitello per l'ubicazione della tubazione fognaria e il nesso causale tra questa e il danno evento.
5. Accertata, dunque, la responsabilità del occorre procedere all'esame dei danni. Controparte_1
Innanzitutto, i danni subiti dal fondo di parte attrice sono stati provati dalle dichiarazioni dei testi già sopra riportate, dalla documentazione fotografica prodotta nel presente giudizio (all. n. 7 prod. attorea), nonché dagli accertamenti eseguiti dal CTU geol. nella perizia depositata Per_1 nell'ambito del procedimento per a.t.p. n. R.G. 195/2014, il quale ha quantificato in euro 15.000 oltre
Iva i costi necessari per il ripristino dell'area nonché a titolo di risarcimento del danno.
Dunque, deve riconoscersi in favore di parte attrice la somma pari ad euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con interessi al tasso legale, anno per anno, a partire dalla data dell'occorso
(novembre 2012) e fino al momento della presente decisione sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti sulla somma liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. Va infine rigettata la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 CP_2
in quanto quest'ultima non può essere chiamata a rispondere dei danni causati dai lavori
[...] eseguiti da un altro ente su un bene, peraltro, che non è di sua proprietà.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
7. Le spese di lite ivi incluse quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato e integrato, tenuto conto del valore della controversia, in considerazione del tipo di attività posta in essere in assenza di questioni particolarmente complesse.
Le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 195/2014) sono poste definitivamente a carico del in base al principio della soccombenza. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di LA, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la responsabilità del Controparte_1 per i fatti di causa, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 15.000,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre
[...] interessi al tasso legale a partire dalla data dell'occorso (novembre 2012) e fino al momento della presente decisione sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione, oltre ai successivi interessi al tasso legale da corrispondere dalla presente decisione e fino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 3.710,00 per compensi ed euro 276,00 per esborsi, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
4) pone definitivamente le spese del procedimento per a.t.p. (r.g.n. 195/2014) a carico del
Controparte_3
Manda alla Cancelleria di restituire alla Cancelleria competente il fascicolo acquisito in corso di causa del procedimento per a.t.p. n. 195/2014 R.G.
Così deciso in LA in data 20.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 243 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'avv. Stoppani Antonio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri (SA) alla via dei Brasiliani n.5
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Assunta Mitidieri, con la quale domicilia presso il suo studio in LA (PZ), alla via degli Eucalipti, n. 49
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , in persona del suo Presidente p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti dall' avv. Ciro Bisogno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , alla Via Degli Orti, n. 28 CP_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il al fine di far accertare e dichiarare la sua responsabilità ex artt. Controparte_3 2043 e 2051 c.c. nella causazione dei danni subiti al proprio fondo a seguito degli smottamenti verificatisi dal novembre 2012 al km 1+300, in agro del Comune di imputabili alla cattiva CP_1 esecuzione da parte del suddetto dei lavori di realizzazione della condotta per il CP_1 completamento della rete fognaria e alle infiltrazioni d'acqua cagionate dalla condotta stessa, sulla scorta di tutto quanto accertato nella c.t.u. depositata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. già definito (n.r.g. 195/2014) e chiedendo, al contempo, la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. CP_1
L'attrice premetteva di essere proprietaria di un fondo, sito in agro del Comune di in CP_3 loc. Ischitello, in forza di atto di donazione per Notar del 19.12.1990 (rep. Controparte_4
n. 18468, racc. n. 3839), identificato al c.t. al fg. 14, p.lle 728, 732 e 733; che il suddetto fondo era confinante con la Strada Provinciale n. 16 “Val d'Agri-Torraca-Sapri”; che la strada in questione, dal mese di novembre 2012, manifestava segni di dissesto e provocava lo smottamento del terreno in danno del sottostante fondo di sua proprietà con lo sradicamento di n. 10 querce da sughero, nonché l'interruzione di una stradina realizzata sul proprio fondo e utilizzata anche dal convenuto per accedere al depuratore di sua proprietà. Esponeva, altresì, che con atto di intervento volontario si costituiva nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (n.r.g. 195/2014) incardinato presso il Tribunale di LA dalla contro il sempre in CP_2 CP_2 Controparte_1 relazione ai fatti di causa chiedendo di far verificare i danni cagionati al fondo di sua proprietà a causa dei fenomeni dissesto che avevano interessato i terreni confinanti, di quantificarli e di accertare il suo diritto di credito da fatto illecito nei confronti del responsabile;
che suddetto procedimento per a.t.p. si concludeva con il deposito della perizia a firma del geologo dott. il quale rilevava Per_1 che, sebbene i luoghi di causa fossero predisposti al dissesto, causa determinante dello stesso fosse da rinvenire nei lavori di realizzazione della condotta fognaria intrapresi dal in Controparte_1 quanto eseguiti in difformità dalla concessione rilasciata dalla;
che il CTU stimava il costo CP_2 per il ripristino dell'area di proprietà dell'attrice e il risarcimento del danno da questa patito per la perdita di n. 10 querce in euro 15.000,00 oltre Iva.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: A. Dichiarare la esclusiva o, in via del tutto subordinata, concorrente responsabilità del convenuto nella causazione dei danni Controparte_3 indicati in premessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
B. Condannare, per l'effetto, il convenuto al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 patiti e patiendi, anche tenendo conto della mancata possibilità di utilizzazione del fondo a seguito dei fatti per cui è causa, da , nella misura (€ 15.000,00 oltre Iva di legge) già Parte_1 determinata in sede di accertamento tecnico preventivo n. 195/2014 R.G. Civ. di codesto On.le Tribunale, o nella misura maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche mediante Ctu e/o previa valutazione equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante. Con interessi legali
e rivalutazione monetaria dell'epoca del danno (Novembre 2012) o dalla diversa data di maturazione di legge al saldo.
C. Condannare, altresì, il convenuto a rimborsare integralmente a parte Controparte_3 attrice le spese ed i compensi della stessa versati per la fase di accertamento tecnico preventivo n.
195/2014 R.G. Civ., mediante il pagamento della somma complessiva di euro € 2.403,00 oltre rimborso spese forfettarie (15% dei compensi) ex art. 2 c. 2 D.M. 55/2014 ed oltre Cap ed Iva come per legge, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
D. Il tutto -sub. B e sub. C – entro e non oltre l'importo di euro 26.000,00.
E. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oltre Caap ed Iva come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa del terzo, depositata il
15.05.2018, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva in via preliminare la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e di differire la prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo, , Controparte_2 obbligata a manlevare il nel caso di accoglimento della domanda formulata;
nel merito di CP_1 rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la al pagamento dei danni accertati. CP_2
Con provvedimento del 25.05.2018 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della CP_2
, differendo la prima udienza di comparizione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2018 si costituiva in giudizio la CP_2
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
[...]
La eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito la CP_2 sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. per estraneità ai fatti di causa, essendo stato causato il dissesto in parola da una condotta negligente del nell'esecuzione dei lavori di Controparte_1 posa della condotta fognaria.
Tanto premesso, chiedeva: in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
nel merito e in via principale il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata l'accertamento della responsabilità del e in via subordinata Controparte_1 la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c nella denegata ipotesi in cui si accerti la responsabilità della . Controparte_2 La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo prova testimoniale.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di carico del ruolo, il Giudice fissava l'udienza di discussione orale della causa in data 11.11.2025, assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. L'attrice ha proposto la propria domanda di risarcimento del danno invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_1
La domanda ex art. 2051 c.c. è fondata e merita accoglimento nei limiti in cui si passa ad esaminare.
La norma citata prevede testualmente "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Ne deriva che, per applicare la norma al caso concreto e, dunque, per applicare la presunzione di responsabilità che la norma individua per il custode, il legislatore richiede che il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perché la cosa medesima sia suscettibile, per la sua natura intrinseca, di produrlo o perché in essa siano sorti agenti dannosi anche se provocati da elementi provenienti dall'esterno.
Il presupposto della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia è l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11096/2020; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 25837/2017), ha qualificato la situazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. come una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui configurazione in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: la responsabilità è cioè sempre acclarata ed esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già a un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità.
In altre parole la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. n.
15761/2016).
È, peraltro, ormai consolidato il principio secondo il quale responsabile del danno proveniente dalla cosa non è necessariamente il proprietario, in quanto ciò che conta è la relazione di fatto, e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la res, sì da legittimare un'affermazione di responsabilità fondata su un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri;
potere che in definitiva si concretizza in tre aspetti fondamentali: di controllo, di modifica e di esclusione di qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa. In definitiva l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. n. 25460/2020; Cass. n. 2405/2017).
4. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra il e la condotta fognaria che, secondo la prospettazione di parte Controparte_1 attrice, ha rappresentato la causa dei danni subiti al fondo di sua proprietà.
Ed invero, nel caso di specie, non è contestato che la rete fognaria indicata dall'attrice, quale causa dei danni appartiene al Tanto emerge chiaramente anche dalla documentazione Controparte_1 in atti e segnatamente dalla concessione n. 27747 della e dalle delibere del Controparte_2 di approvazione dei lavori alla rete fognaria dallo stesso depositate. CP_1
Ne consegue che, quale ente proprietario del tratto fognario, il risponde ex art. Controparte_1
2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa in custodia salva la prova del fortuito.
Accertato il rapporto di custodia, va evidenziato che, dall'analisi dei documenti allegati in atti e alla luce delle risultanze della c.t.u. resa a definizione del procedimento per a.t.p. (r.g.n. 195/2014 del
Tribunale di LA) ed acquisita nel presente giudizio, è emerso che l'evento dannoso lamentato da parte attrice si è effettivamente verificato e che vi è nesso causale tra i danni cagionati e la cattiva realizzazione delle condotte fognarie da parte del CP_1
Ed invero, il geol. dopo essersi recato sui luoghi per cui è causa, ha constatato sugli stessi Per_1 la sussistenza di: “1) fenomeno franoso al km 1+300 della SP 16 con conseguente restringimento della strada per circolazione, che interessa la stessa per una lunghezza di circa 35-40 m e larghezza di circa 3,0 m nel suo punto più largo e si traduce con smottamento dei terreni interessati dal piano strada fino a circa 2m di profondità; 2) scavo dissestato della rete fognaria e tubazione del collettore tranciata. Il tracciato segue la strada longitudinalmente ed in prossimità del lato valle costeggiando il fosso Ischitello;
3) querce di sughero che sono state divelte dallo smottamento;
4) parziale ostruzione della strada di accesso all'impianto di depurazione di proprietà del di CP_1 CP_1 a causa dei terreni coinvolti dal dissesto e scivolati a valle nella proprietà della sig.ra Parte_1
; 5) Lesioni manto di asfalto in corrispondenza del tracciato della fognatura;
6) tracciato
[...] deviazione temporanea del tratto interessato dal dissesto”.
Dopo aver descritto lo stato dei luoghi, l'ausiliario è passato all'analisi dei fattori scatenanti il dissesto, rilevando che, sebbene il territorio presenti delle caratteristiche predisponenti al dissesto
“…lo scavo effettuato sul ciglio della strada lato valle in corrispondenza del fosso Ischitello per
l'ubicazione della tubatura fognaria, in un contesto geomorfologico già così delicato e precario, ha certamente contribuito ad accelerare i processi su indicati soprattutto nei periodi caratterizzati da forti precipitazioni considerata anche l'assenza totale di “opere di contenimento” tra la strada e la scarpata”. Pertanto, “..in un territorio con caratteristiche geomorfologiche notevolmente
“predisponenti al dissesto” si è realizzato uno scavo ubicato in maniera non idonea e tale da rappresentare insieme alle forti precipitazioni caratteristica “determinante” all'innesco del dissesto in esame” (pag. 7 elaborato peritale).
Il CTU ha, quindi, concluso, riferendo che “Da quanto riportato, qualsiasi operazione che andava a modificare lo stato di fatto, doveva essere valutata a seguito di una indagine preliminare effettuata da un tecnico abilitato che avrebbe o escluso l'intervento o considerato opere di mitigazione a valle di adeguata progettazione. Nel caso specifico è ovvio che non è stato attuato poiché l'esecuzione di uno scavo su ciglio strada lato valle, anche se di dimensioni ridotte (profondità non inferiore ad 1,0
m e larghezza minima di 0,50 m), doveva necessariamente prevedere opere di consolidamento a difesa della scarpata per tutto quanto sopra riportato. Ricostruendo i fatti, il progetto iniziale dei lavori di completamento rete fognaria in località canale Ischitello- San Martino prevedeva al km
1+300 della SP 16 la realizzazione del collettore fognario sul lato monte parallelamente alla strada, così come riportato sul progetto esecutivo allegato alla Tav. B.06 scala 1:500 (autorizzazione provinciale n. 3658 del 14-09-2006). In corso di sopralluogo le parti hanno dichiarato al sottoscritto la necessità di cambiare l'ubicazione del tratto fognario a causa della presenza di una linea ad alta tensione coincidente con i futuri scavi del tratto progettato. In data 31.12.2007 è stata assunta al protocollo generale del Comune di al prt. N. 233 del 15-01-2008 nuova autorizzazione CP_1 provinciale per la posa della condotta fognaria con gli attraversamenti trasversali allegata alla presente. Nella stessa si evince che la “condotta fognaria doveva essere ubicata longitudinalmente alla strada lungo la cunetta” che vuol dire posizionare il collettore sul lato a monte la strada. Si fa notare altresì che diversamente a quanto specificato sopra, dai disegni di variante trasmessi alla
Provincia in data 11-12-2007 con nota prot. n. 5556 (tav. n. V.06 scala 1:1000) la condotta fognaria sembrerebbe essere posizionata sul lato valle la strada anche se la stessa è riportata in scala poco dettagliata (1:1000). In data 09.02.2015 lo scrivente ha richiesto all'Ufficio tecnico del comune di , nella persona dell'ing. documentazione supplementare in particolare appunto CP_1 Per_2 per verificare eventuali disegni di variante in scala dettagliata ma senza esito. A parere dello scrivente lo scavo per l'ubicazione del collettore fognario ha rappresentato la causa “determinante” all'innesco del dissesto…”
I fatti di causa hanno trovato conferma poi anche nelle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 23.11.2021 ha riferito sul Testimone_1 capo 1 dell'atto di citazione: “confermo, ho visto io in prima persona questo smottamento del terreno nel novembre 2012. Ricordo che è franata la strada provinciale e la strada è stata interrotta non essendo possibile il transito”; sul capo n. 2 “confermo io ho visto questa decina, penso, di alberi abbattuti in concomitanza della frana di cui ho riportato. Non ricordo nulla in merito alla strada di cui mi dà lettura”; sul capo 3) “Ricordo che furono fatti dei lavori di scavo per la condotta fognaria nei pressi del fondo di mai sorella sulla strada provinciale. Non so chi fece questi lavori. Ricordo che furono fatti anni prima della frana di cui ho detto ma non ricordo quanto. Tanto ricordo in quanto lì abita mio fratello, oltre a due amiche e quindi mi è capitato di passare di lì. Non so nulla di specifico su detti lavori”; sul capo 4 “ricordo che quando furono fatti i lavori prima del 2012 si vedeva il tubo sulla strada confinante con il terreno”.
Allo stesso modo, il teste , sentito all'udienza del 23.11.2021 ha dichiarato sul Testimone_2 capo 1) dell'atto di citazione “io in qualità di geologo ho realizzato la relazione tecnica in atti per
l'attrice. Quando mi sono recato sul fondo dell'attrice, circa un mese dopo lo smottamento, ho visto una striscia di terreno che dalla strada provinciale era scesa a valle sul fondo dell'attrice travolgendo alcuni alberi alcune querce da sughero. Non ricordo quanti alberi fossero”; sul capo n.
2) “Confermo quanto detto c'era inoltre una stradina che collegava la provinciale con un impianto di depurazione che credo facesse parte della proprietà dell'attrice e che in seguito alla frana rimaneva ostruita dal terreno caduto”; sul capo 3) “Non ho visto quando furono fatti i lavori di scavo per la condotta fognaria. Non so che tipo di lavori furono fatti all'epoca” e sul capo 4): “Confermo, il distacco del terreno era lineare rispetto l'asse stradale e il collettore fognario come si evince dalla foto n. 3 allegata alla mia perizia”.
Da un esame complessivo di quanto allegato dalle parti e delle risultanze a cui è pervenuto il CTU, le cui risultanze il Tribunale intende far proprie in considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di analisi, il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia appare provato. Ne consegue che va dichiarata la responsabilità del per la causazione dei fatti oggetto di causa. Controparte_1
Sul punto occorre ulteriormente precisare che, sebbene l'ausiliario del giudice abbia accertato la presenza di cause predisponenti i fenomeni di dissesto nell'area di interesse legate alle caratteristiche geologiche dell'area, tanto non assume rilevanza al fine di far venir meno il nesso causale rispetto al bene in custodia, atteso che il CTU ha accertato che proprio lo scavo eseguito per la rete fognaria è stato causa determinante dell'innesco del dissesto.
Infine, il Tribunale osserva che la domanda appare fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto, alla luce della relazione peritale sopra esaminata, appare provata anche la condotta colposa del nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della condotta fognaria alla località Ischitello del CP_1
e segnatamente nell'esecuzione dello scavo effettuato sul ciglio della strada lato Controparte_1 valle in corrispondenza del fosso Ischitello per l'ubicazione della tubazione fognaria e il nesso causale tra questa e il danno evento.
5. Accertata, dunque, la responsabilità del occorre procedere all'esame dei danni. Controparte_1
Innanzitutto, i danni subiti dal fondo di parte attrice sono stati provati dalle dichiarazioni dei testi già sopra riportate, dalla documentazione fotografica prodotta nel presente giudizio (all. n. 7 prod. attorea), nonché dagli accertamenti eseguiti dal CTU geol. nella perizia depositata Per_1 nell'ambito del procedimento per a.t.p. n. R.G. 195/2014, il quale ha quantificato in euro 15.000 oltre
Iva i costi necessari per il ripristino dell'area nonché a titolo di risarcimento del danno.
Dunque, deve riconoscersi in favore di parte attrice la somma pari ad euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con interessi al tasso legale, anno per anno, a partire dalla data dell'occorso
(novembre 2012) e fino al momento della presente decisione sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti sulla somma liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. Va infine rigettata la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 CP_2
in quanto quest'ultima non può essere chiamata a rispondere dei danni causati dai lavori
[...] eseguiti da un altro ente su un bene, peraltro, che non è di sua proprietà.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
7. Le spese di lite ivi incluse quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato e integrato, tenuto conto del valore della controversia, in considerazione del tipo di attività posta in essere in assenza di questioni particolarmente complesse.
Le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 195/2014) sono poste definitivamente a carico del in base al principio della soccombenza. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di LA, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la responsabilità del Controparte_1 per i fatti di causa, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 15.000,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre
[...] interessi al tasso legale a partire dalla data dell'occorso (novembre 2012) e fino al momento della presente decisione sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione, oltre ai successivi interessi al tasso legale da corrispondere dalla presente decisione e fino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 3.710,00 per compensi ed euro 276,00 per esborsi, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
4) pone definitivamente le spese del procedimento per a.t.p. (r.g.n. 195/2014) a carico del
Controparte_3
Manda alla Cancelleria di restituire alla Cancelleria competente il fascicolo acquisito in corso di causa del procedimento per a.t.p. n. 195/2014 R.G.
Così deciso in LA in data 20.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara