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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 35096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35096/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( ) CORSO SEMPIONE, 157 20025 LEGNANO;
elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
MANGIALARDI GIOVANNI e ( elettivamente Controparte_4 C.F._2 domiciliato in VIA MATTEO BANDELLO, N. 5 20123 MILANO presso il difensore avv.
MANGIALARDI GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la Controparte_1 Controparte_3 per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 79.961,06 oltre IVA, o la differente somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, quale corrispettivo per la vendita di materiale informatico, oltre interessi al tasso legale dalle lettere di messe in mora al saldo effettivo e competenze di giudizio.
Si è costituita, con comparsa di risposta telematica del 4 settembre 2018, la P_
eccependo:
[...]
in via preliminare: la prescrizione del diritto di credito di parte attrice;
pagina 1 di 6 • nel merito: rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto.
Il g.i. – concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. – ha rinviato la causa all'udienza del 14 settembre 2023 per la discussione delle eventuali istanze istruttorie, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter. In quella sede, il g.i. ha dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dall'attrice poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2 visti gli artt. 2721 e 2726 c.c.) e ha fissato l'udienza del 24 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter. All'udienza del 24 ottobre 2024, la ha precisato le conclusioni, mentre la GA deve considerarsi Controparte_3 non comparsa, avendo depositato note scritte in violazione del termine perentorio del 22 ottobre 2024 impartito con il provvedimento ex art. 127 – ter.
La domanda è fondata e va accolta. La ha allegato di aver concluso, con la CP_1 Controparte_1 Controparte_3 due contratti di compravendita di materiale informatico, perfezionatisi, ai sensi dell'art. 1520, u.c., c.c., al termine del periodo di visione in assenza di riconsegna delle merci da parte dell'acquirente, rimaste prive di pagamento del corrispettivo. A supporto della sua prospettazione ha allegato i seguenti documenti:
• Copia della lettera di consegna n. 59/V/Elettronica, del 22 dicembre 1997, sottoscritta per accettazione dalla IG.ra , all'epoca procuratore ad negotia di _1 [...]
(doc. 3 della parte attrice); Controparte_3
• Copia della lettera di consegna n. 9/V/Elettronica, del 9 febbraio 1998, sottoscritta per accettazione dalla IG.ra , all'epoca procuratore ad negotia di _1 [...]
(doc. 6 della parte attrice); Controparte_3
• Visura storica della GA (doc. 2 di parte attrice);
La convenuta ha contestato, in punto di fatto, che il difetto di prova in merito all'avvenuta consegna del materiale informatico oggetto delle due lettere di consegna, nonché in merito alla mancata comunicazione del proprio gradimento da parte di iò al fine Controparte_3 di eccepire la non avvenuta conclusione dei due contratti di compravendita.
La fattispecie de qua può essere qualificata quale compravendita con riserva di gradimento disciplinata al comma terzo dell'art. 1520 c.c., con la conseguenza che il gradimento deve intendersi come prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, fissato dal venditore. Giova segnalare che, in termini teorici, è controverso quale sia il corretto inquadramento, nell'ambito della disciplina generale sulla conclusione del contratto, della riserva di gradimento di cui al terzo comma dell'art. 1520 c.c. Secondo una prima tesi, il contratto si concluderebbe per accettazione tacita, una volta decorso il termine pattuito tra le parti, senza che il compratore non si sia pronunciato (v. T. Arezzo 20.07.2016). Secondo una diversa impostazione propalata da autorevole dottrina, invece, la fattispecie di cui al terzo comma configurerebbe un'ipotesi di vendita con riserva di non gradimento, da considerarsi come contratto già concluso ed efficace, con attribuzione all'acquirente di un diritto di recesso mediante la manifestazione del non gradimento con cui viene però attribuita al compratore la possibilità di pagina 2 di 6 esercitare entro il termine previsto a pena di decadenza un diritto di recesso (Tribunale Milano sez. V,
31/10/2006, n.11022).
A tal proposito va subito reietta la mera difesa spesa dalla convenuta circa l'avversa omessa prova della consegna dei beni quale elemento integrativo della stessa fattispecie contrattuale.
Le lettere di consegna prodotte da parte attrice quali docc. 3 e 6 dimostrano infatti che il materiale informatico è stato consegnato in conto visione alla la quale Controparte_3 avrebbe potuto restituirli entro il 31 luglio 1998. Tali lettere di consegna sono state sottoscritte, per accettazione, dalla convenuta (per mezzo della procuratrice ad negotia pro tempore), come del resto tacitamente riconosciuto dalla convenuta ex 215, comma 1, n. 2, c.p.c., non avendo la medesima disconosciuto la sottoscrizione da parte della sig.ra Per_1
La produzione delle lettere di consegna, pertanto, fa piena prova ai sensi dell'art. 2702 cfr art. 2719 c.c. A tale stregua, si osserva che l'omessa restituzione entro il 31 luglio 1998 dei portatili dati in visione (i.e. recesso del contratto) non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a formulare mere ipotesi in merito alla possibile resa delle merci (senza allegare a quale data)
o all'eventuale diverso accordo raggiunto tra le parti. In ogni caso, trattandosi di fatto estintivo del diritto (o comunque impeditivo, a voler aderire alla tesi della conclusione per accettazione tacita), l'onere della prova dell'avvenuta restituzione entro il termine pattuito dalle parti gravava sulla convenuta ex art. 2697 c.c. Risulta pertanto provata l'omessa restituzione, da parte di , del Controparte_3 materiale consegnato in visione.
Le citate lettere di consegna costituiscono, peraltro, un documento in parte costitutivo, in parte ricognitivo di un contratto concluso verbalmente poiché ne introiettano il contenuto voluto dalle parti
(cfr. docc. 3 e 6 di GA). Da tali documenti si evince, oltre alla circostanza dell'avvenuta consegna del materiale informatico, che in caso di omessa restituzione, entro il 31 luglio 1998 da parte di P_
, dei portatili dati in conto visione, gli stessi sarebbero stati “automaticamente ed
[...] irrevocabilmente” acquistati dalla convenuta “direttamente dalla visione”. Nelle lettere è poi indicato il prezzo del materiale informatico oggetto di compravendita.
Il paradigma normativo voluto dalle parti, comunque, sembra rientrare nella seconda impostazione qui illustrata, considerato che nelle cc.dd. lettere di consegna si legge che “se trascorso il termine del 31 luglio 1998, i portatili consegnatiVi con il presente ddt non saranno ritornati a GA BRIANZA SRL a
Vostra cura e spese, gli stessi si intenderanno automaticamente ed irrevocabilmente da Voi acquistati in vendita direttamente dalla visione”. Pertanto, le parti hanno pattuito che in caso di omessa restituzione dei portatili, il trasferimento di proprietà si sarebbe verificato già a far data dalla consegna in conto visione.
A valle della ricostruzione giuridica offerta, risulta del tutto inconferente la doglianza della convenuta in ordine al difetto di prova del proprio gradimento della merce. Come già illustrato, ai fini del perfezionamento del contratto voluto tra le parti, non occorreva la comunicazione del gradimento da parte del compratore, come invece richiesto ai sensi del primo comma dell'art. 1520. Allo stesso modo la conclusione “definitiva” del contratto non era neppure “agganciata” all'emissione delle fatture da parte dell'attrice, ma unicamente alla consegna della merce e all'omessa restituzione da parte della convenuta, entro il 31 luglio 1998. Le parti, invero, avevano pattuito che, in caso di omessa restituzione entro il 31 luglio 1998, “gli stessi si intenderanno automaticamente ed irrevocabilmente da Voi acquistati in vendita direttamente dalla visione e pertanto, sottoscrivendo il presente ddt, Voi espressamente accettate che gli stessi Vi siano fatturati ai prezzi netti indicati nella tabella sotto pagina 3 di 6 riportata, impegnandoVi, senza eccezione alcuna, ad un rapido ed incondizionato pagamento” (docc. 3 e 6 dell'attrice). Risulta una circostanza tanto superflua quanto irrilevante. È superflua in quanto, dalla piana lettura delle due cc.dd. lettere di consegna, non risulta che la conclusione dei contratti fosse agganciata all'emissione delle fatture, né alla tempestiva intimazione di Contr pagamento, da parte di .
Irrilevante perché insuscettibile di costituire un indizio grave, preciso e concordate in ordine alla (solo ipotizzata) restituzione della merce o al raggiungimento di un diverso accordo tra le parti. Accordo, che, in ogni caso avrebbe dovuto essere provato per iscritto a mente dell'art. 2722 c.c.
Per tale ragione la fattispecie de quo non sembra sovrapponibile a quella decisa dalle sentenze allegate dalla convenuta quali docc. C e D ove il Tribunale ha ritenuto non applicabile il comma terzo dell'art. 1520 per avere le parti previsto che alla condotta omissiva dell'acquirente sarebbe seguita quella
“positiva” della venditrice che avrebbe dovuto emettere fattura entro 60 giorni dalla consegna. Inoltre, in quella vicenda, a sostegno della mancata conclusione del contratto, il Tribunale ha valorizzato l'assenza di prova in un altro elemento costitutivo del contratto, ossia il prezzo di vendita, che invece, è chiaramente rappresentato nelle cc.dd. lettere di consegna.
È pertanto accertato che le parti abbiano concluso i due contratti di compravendita con riserva di non gradimento di cui alle cc.dd. lettere di consegna n. 59/V/Elettronica, del 22 dicembre 1997 e n.
9/V/Elettronica, del 9 febbraio 1998.
Così provata la conclusione dei due contratti di compravendita ex 1520 co. 3 c.c., occorre ora esaminare l'esigibilità del pagamento. Nelle due lettere di consegna non è determinato in modo “tecnico” il termine di pagamento del prezzo essendoci un riferimento “gergale” di tal guisa:” in caso di omessa restituzione entro il 31 luglio 1998,
“gli stessi si intenderanno automaticamente ed irrevocabilmente da Voi acquistati in vendita direttamente dalla visione e pertanto, sottoscrivendo il presente ddt, Voi espressamente accettate che gli stessi Vi siano fatturati ai prezzi netti indicati nella tabella sotto riportata, impegnandoVi, senza eccezione alcuna, ad un rapido ed incondizionato pagamento”. Con la sottoscrizione delle lettere di consegna, si è impegnata a Controparte_3 corrispondere il prezzo (pari a Lire 5.500.000 nella ddt del 27.12.1997 e 23.500.000 nella ddt del 9.2.1998) per l'utilizzo dei portatili nel periodo di visione. Allo spirare del citato termine del 31 luglio 1998 (c.d. acquisto “irrevocabile” del materiale) non soltanto si è perfezionato il contratto, realizzandosi l'effetto reale, ma la prestazione è divenuta immediatamente esigibile in virtù del combinato disposto ex artt. 1183 comma primo e 1498 comma primo c.c.. Le parti, infatti, non avevano pattuito alcun termine dell'adempimento sicchè la prestazione diveniva immediatamente esigibile al perfezionamento della fattispecie contrattuale. La prova del titolo e della sua esigibilità onera il debitore dal provare l'adempimento oppure altre eccezioni estintive, impeditive o modificative dello stesso.
La convenuta ha eccepito la prescrizione di buona parte del credito relativo al prezzo di acquisto della merce di cui alla lettera di consegna 9/V/Elettronica del 9.2.1998. L in particolare, ha contestato la non corrispondenza tra Controparte_3 l'importo pari a € 66.636,47, indicato nella lettera di costituzione in mora del 14.5.2008 prodotto dall'attrice quale doc. 7 e l'inferiore importo di € 6.636,47 riportato, invece, nella lettera di diffida ad adempiere effettivamente ricevuta e prodotta dalla convenuta quale all. B. Da ciò deriverebbe l'intervenuta prescrizione della somma di euro 60.000,00, in quanto il corretto importo di euro pagina 4 di 6 66.636,47 sarebbe stato richiesto solo con la successiva diffida 20.12.2017 (cfr. doc. B della convenuta), e dunque oltre il termine di prescrizione decennale.
Non risulta eccepita la prescrizione con riferimento al restante della pretesa creditoria azionata, pari a € 19.961,06.
L'eccezione è infondata. L'attrice ha riconosciuto di aver erroneamente prodotto in giudizio (infra doc. 7 fasc. GA), una versione scorretta della lettera di messa in mora del 14 maggio 2008, nell'errato convincimento che si trattasse della versione effettivamente spedita ad Ha quindi Controparte_3 confermato la correttezza della versione prodotta quale doc. B della convenuta (cfr. note scritte depositate il 10.3.2023). Ha dedotto di essersi resa conto, solo una volta lette le difese della convenuta, di aver spedito ad a prima bozza, non corretta, della lettera di Controparte_3 messa in mora, in luogo della versione rivista della medesima, asseritamente presente in formato cartaceo nel proprio fascicolo e prodotta quale doc. 7.
Al fine dell'accertamento o meno dell'intervenuta prescrizione è irrilevante valutare se l'attrice abbia volutamente manomesso la copia della raccomandata cartacea in suo possesso al fine della produzione in questo giudizio.
In questa sede, invece, occorre valutare se la raccomandata trasmessa a il Controparte_3 14 maggio 2008 e prodotta quale doc. B dalla convenuta, fosse idonea a produrre l'effetto della di costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “per la valida e idonea costituzione in mora è altresì pacifico che la stessa "deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr. Cass. 16465/2017). Le caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 c.c., si compendiano nella “chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e nella “esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (così, da ultimo, Cass., n. 15140/2021). In senso analogo si è espressa anche Cass., n. 15714/2018, alla cui stregua, “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (infra Cass. II, Ord. 18 agosto 2022, n. 24913)
L'intimazione non deve necessariamente indicare con precisione la quantità della prestazione ex parte debitoris purché la pretesa creditoria risulti identificata in maniera sufficiente (cfr. Cass. sezione sesta n.16774/2012). Risulta sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass. n.
4464\03; Cass.n.5681\06), posto che non richiede la quantificazione del credito, che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. n.22751\04; infra L,
25 novembre 2015, n. 24054).
pagina 5 di 6 Ebbene, la lettera di costituzione in mora ricevuta dalla convenuta (cit. doc. B fasc. ) è P_ suscettibile di identificare in maniera inequivoca il titolo ivi dedotto e, dunque, la pretesa creditoria di
GA. È quindi idonea ad interrompere il corso della prescrizione. È evidente che il minor indicato da GA configura un palese lapsus calami, avendo l'attrice omesso di indicare la prima cifra dell'importo dovuto (euro 6.636,47 invece che euro 66.636,47). Il minor importo di 6.636,47 euro, del resto, non poteva ritenersi riferito solo ad alcuni dei portatili venduti (il prezzo unitario del singolo portatile in visione, infatti, è pari a euro 3.295,00).
La lettera di messa in mora individua espressamente titolo della pretesa, richiamando il numero e la data della lettera di consegna dei portatili (n. 9/V/Elettronica del 9 febbraio 1998), cui si riferisce il credito ivi vantato. Inoltre, la diffida ad adempiere ha ad oggetto il “pagamento dell'importo Contr complessivo” accettato da nella c.d. lettera di consegna del 9.2.1998. Ne segue che l'attrice ha costituito tempestivamente in mora la convenuta – interrompendo così il corso della prescrizione- a partire dal momento di esigibilità del prezzo.
Il diritto di credito azionato dalla in liquidazione può dirsi accertato e la CP_1 P_
va condannata al pagamento della somma di € 79.961,06, oltre interessi legali dalla
[...] costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfacimento.
Non si dà luogo al “riconoscimento” della somma a titolo di i.v.a. non essendoci stata alcuna emissione di fatture rilevante ai fini fiscali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 786,00 per anticipazioni non imponibili,
€ 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− condanna la al pagamento della somma di € Controparte_3
79.961,06, in favore della oltre interessi legali dalla costituzione in Controparte_1 mora e fino all'effettivo soddisfacimento;
− condanna la al pagamento delle spese processuali Controparte_3 sostenute dalla che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni non Controparte_1 imponibili, € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A..
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35096/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( ) CORSO SEMPIONE, 157 20025 LEGNANO;
elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
MANGIALARDI GIOVANNI e ( elettivamente Controparte_4 C.F._2 domiciliato in VIA MATTEO BANDELLO, N. 5 20123 MILANO presso il difensore avv.
MANGIALARDI GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la Controparte_1 Controparte_3 per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 79.961,06 oltre IVA, o la differente somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, quale corrispettivo per la vendita di materiale informatico, oltre interessi al tasso legale dalle lettere di messe in mora al saldo effettivo e competenze di giudizio.
Si è costituita, con comparsa di risposta telematica del 4 settembre 2018, la P_
eccependo:
[...]
in via preliminare: la prescrizione del diritto di credito di parte attrice;
pagina 1 di 6 • nel merito: rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto.
Il g.i. – concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. – ha rinviato la causa all'udienza del 14 settembre 2023 per la discussione delle eventuali istanze istruttorie, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter. In quella sede, il g.i. ha dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dall'attrice poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2 visti gli artt. 2721 e 2726 c.c.) e ha fissato l'udienza del 24 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter. All'udienza del 24 ottobre 2024, la ha precisato le conclusioni, mentre la GA deve considerarsi Controparte_3 non comparsa, avendo depositato note scritte in violazione del termine perentorio del 22 ottobre 2024 impartito con il provvedimento ex art. 127 – ter.
La domanda è fondata e va accolta. La ha allegato di aver concluso, con la CP_1 Controparte_1 Controparte_3 due contratti di compravendita di materiale informatico, perfezionatisi, ai sensi dell'art. 1520, u.c., c.c., al termine del periodo di visione in assenza di riconsegna delle merci da parte dell'acquirente, rimaste prive di pagamento del corrispettivo. A supporto della sua prospettazione ha allegato i seguenti documenti:
• Copia della lettera di consegna n. 59/V/Elettronica, del 22 dicembre 1997, sottoscritta per accettazione dalla IG.ra , all'epoca procuratore ad negotia di _1 [...]
(doc. 3 della parte attrice); Controparte_3
• Copia della lettera di consegna n. 9/V/Elettronica, del 9 febbraio 1998, sottoscritta per accettazione dalla IG.ra , all'epoca procuratore ad negotia di _1 [...]
(doc. 6 della parte attrice); Controparte_3
• Visura storica della GA (doc. 2 di parte attrice);
La convenuta ha contestato, in punto di fatto, che il difetto di prova in merito all'avvenuta consegna del materiale informatico oggetto delle due lettere di consegna, nonché in merito alla mancata comunicazione del proprio gradimento da parte di iò al fine Controparte_3 di eccepire la non avvenuta conclusione dei due contratti di compravendita.
La fattispecie de qua può essere qualificata quale compravendita con riserva di gradimento disciplinata al comma terzo dell'art. 1520 c.c., con la conseguenza che il gradimento deve intendersi come prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, fissato dal venditore. Giova segnalare che, in termini teorici, è controverso quale sia il corretto inquadramento, nell'ambito della disciplina generale sulla conclusione del contratto, della riserva di gradimento di cui al terzo comma dell'art. 1520 c.c. Secondo una prima tesi, il contratto si concluderebbe per accettazione tacita, una volta decorso il termine pattuito tra le parti, senza che il compratore non si sia pronunciato (v. T. Arezzo 20.07.2016). Secondo una diversa impostazione propalata da autorevole dottrina, invece, la fattispecie di cui al terzo comma configurerebbe un'ipotesi di vendita con riserva di non gradimento, da considerarsi come contratto già concluso ed efficace, con attribuzione all'acquirente di un diritto di recesso mediante la manifestazione del non gradimento con cui viene però attribuita al compratore la possibilità di pagina 2 di 6 esercitare entro il termine previsto a pena di decadenza un diritto di recesso (Tribunale Milano sez. V,
31/10/2006, n.11022).
A tal proposito va subito reietta la mera difesa spesa dalla convenuta circa l'avversa omessa prova della consegna dei beni quale elemento integrativo della stessa fattispecie contrattuale.
Le lettere di consegna prodotte da parte attrice quali docc. 3 e 6 dimostrano infatti che il materiale informatico è stato consegnato in conto visione alla la quale Controparte_3 avrebbe potuto restituirli entro il 31 luglio 1998. Tali lettere di consegna sono state sottoscritte, per accettazione, dalla convenuta (per mezzo della procuratrice ad negotia pro tempore), come del resto tacitamente riconosciuto dalla convenuta ex 215, comma 1, n. 2, c.p.c., non avendo la medesima disconosciuto la sottoscrizione da parte della sig.ra Per_1
La produzione delle lettere di consegna, pertanto, fa piena prova ai sensi dell'art. 2702 cfr art. 2719 c.c. A tale stregua, si osserva che l'omessa restituzione entro il 31 luglio 1998 dei portatili dati in visione (i.e. recesso del contratto) non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a formulare mere ipotesi in merito alla possibile resa delle merci (senza allegare a quale data)
o all'eventuale diverso accordo raggiunto tra le parti. In ogni caso, trattandosi di fatto estintivo del diritto (o comunque impeditivo, a voler aderire alla tesi della conclusione per accettazione tacita), l'onere della prova dell'avvenuta restituzione entro il termine pattuito dalle parti gravava sulla convenuta ex art. 2697 c.c. Risulta pertanto provata l'omessa restituzione, da parte di , del Controparte_3 materiale consegnato in visione.
Le citate lettere di consegna costituiscono, peraltro, un documento in parte costitutivo, in parte ricognitivo di un contratto concluso verbalmente poiché ne introiettano il contenuto voluto dalle parti
(cfr. docc. 3 e 6 di GA). Da tali documenti si evince, oltre alla circostanza dell'avvenuta consegna del materiale informatico, che in caso di omessa restituzione, entro il 31 luglio 1998 da parte di P_
, dei portatili dati in conto visione, gli stessi sarebbero stati “automaticamente ed
[...] irrevocabilmente” acquistati dalla convenuta “direttamente dalla visione”. Nelle lettere è poi indicato il prezzo del materiale informatico oggetto di compravendita.
Il paradigma normativo voluto dalle parti, comunque, sembra rientrare nella seconda impostazione qui illustrata, considerato che nelle cc.dd. lettere di consegna si legge che “se trascorso il termine del 31 luglio 1998, i portatili consegnatiVi con il presente ddt non saranno ritornati a GA BRIANZA SRL a
Vostra cura e spese, gli stessi si intenderanno automaticamente ed irrevocabilmente da Voi acquistati in vendita direttamente dalla visione”. Pertanto, le parti hanno pattuito che in caso di omessa restituzione dei portatili, il trasferimento di proprietà si sarebbe verificato già a far data dalla consegna in conto visione.
A valle della ricostruzione giuridica offerta, risulta del tutto inconferente la doglianza della convenuta in ordine al difetto di prova del proprio gradimento della merce. Come già illustrato, ai fini del perfezionamento del contratto voluto tra le parti, non occorreva la comunicazione del gradimento da parte del compratore, come invece richiesto ai sensi del primo comma dell'art. 1520. Allo stesso modo la conclusione “definitiva” del contratto non era neppure “agganciata” all'emissione delle fatture da parte dell'attrice, ma unicamente alla consegna della merce e all'omessa restituzione da parte della convenuta, entro il 31 luglio 1998. Le parti, invero, avevano pattuito che, in caso di omessa restituzione entro il 31 luglio 1998, “gli stessi si intenderanno automaticamente ed irrevocabilmente da Voi acquistati in vendita direttamente dalla visione e pertanto, sottoscrivendo il presente ddt, Voi espressamente accettate che gli stessi Vi siano fatturati ai prezzi netti indicati nella tabella sotto pagina 3 di 6 riportata, impegnandoVi, senza eccezione alcuna, ad un rapido ed incondizionato pagamento” (docc. 3 e 6 dell'attrice). Risulta una circostanza tanto superflua quanto irrilevante. È superflua in quanto, dalla piana lettura delle due cc.dd. lettere di consegna, non risulta che la conclusione dei contratti fosse agganciata all'emissione delle fatture, né alla tempestiva intimazione di Contr pagamento, da parte di .
Irrilevante perché insuscettibile di costituire un indizio grave, preciso e concordate in ordine alla (solo ipotizzata) restituzione della merce o al raggiungimento di un diverso accordo tra le parti. Accordo, che, in ogni caso avrebbe dovuto essere provato per iscritto a mente dell'art. 2722 c.c.
Per tale ragione la fattispecie de quo non sembra sovrapponibile a quella decisa dalle sentenze allegate dalla convenuta quali docc. C e D ove il Tribunale ha ritenuto non applicabile il comma terzo dell'art. 1520 per avere le parti previsto che alla condotta omissiva dell'acquirente sarebbe seguita quella
“positiva” della venditrice che avrebbe dovuto emettere fattura entro 60 giorni dalla consegna. Inoltre, in quella vicenda, a sostegno della mancata conclusione del contratto, il Tribunale ha valorizzato l'assenza di prova in un altro elemento costitutivo del contratto, ossia il prezzo di vendita, che invece, è chiaramente rappresentato nelle cc.dd. lettere di consegna.
È pertanto accertato che le parti abbiano concluso i due contratti di compravendita con riserva di non gradimento di cui alle cc.dd. lettere di consegna n. 59/V/Elettronica, del 22 dicembre 1997 e n.
9/V/Elettronica, del 9 febbraio 1998.
Così provata la conclusione dei due contratti di compravendita ex 1520 co. 3 c.c., occorre ora esaminare l'esigibilità del pagamento. Nelle due lettere di consegna non è determinato in modo “tecnico” il termine di pagamento del prezzo essendoci un riferimento “gergale” di tal guisa:” in caso di omessa restituzione entro il 31 luglio 1998,
“gli stessi si intenderanno automaticamente ed irrevocabilmente da Voi acquistati in vendita direttamente dalla visione e pertanto, sottoscrivendo il presente ddt, Voi espressamente accettate che gli stessi Vi siano fatturati ai prezzi netti indicati nella tabella sotto riportata, impegnandoVi, senza eccezione alcuna, ad un rapido ed incondizionato pagamento”. Con la sottoscrizione delle lettere di consegna, si è impegnata a Controparte_3 corrispondere il prezzo (pari a Lire 5.500.000 nella ddt del 27.12.1997 e 23.500.000 nella ddt del 9.2.1998) per l'utilizzo dei portatili nel periodo di visione. Allo spirare del citato termine del 31 luglio 1998 (c.d. acquisto “irrevocabile” del materiale) non soltanto si è perfezionato il contratto, realizzandosi l'effetto reale, ma la prestazione è divenuta immediatamente esigibile in virtù del combinato disposto ex artt. 1183 comma primo e 1498 comma primo c.c.. Le parti, infatti, non avevano pattuito alcun termine dell'adempimento sicchè la prestazione diveniva immediatamente esigibile al perfezionamento della fattispecie contrattuale. La prova del titolo e della sua esigibilità onera il debitore dal provare l'adempimento oppure altre eccezioni estintive, impeditive o modificative dello stesso.
La convenuta ha eccepito la prescrizione di buona parte del credito relativo al prezzo di acquisto della merce di cui alla lettera di consegna 9/V/Elettronica del 9.2.1998. L in particolare, ha contestato la non corrispondenza tra Controparte_3 l'importo pari a € 66.636,47, indicato nella lettera di costituzione in mora del 14.5.2008 prodotto dall'attrice quale doc. 7 e l'inferiore importo di € 6.636,47 riportato, invece, nella lettera di diffida ad adempiere effettivamente ricevuta e prodotta dalla convenuta quale all. B. Da ciò deriverebbe l'intervenuta prescrizione della somma di euro 60.000,00, in quanto il corretto importo di euro pagina 4 di 6 66.636,47 sarebbe stato richiesto solo con la successiva diffida 20.12.2017 (cfr. doc. B della convenuta), e dunque oltre il termine di prescrizione decennale.
Non risulta eccepita la prescrizione con riferimento al restante della pretesa creditoria azionata, pari a € 19.961,06.
L'eccezione è infondata. L'attrice ha riconosciuto di aver erroneamente prodotto in giudizio (infra doc. 7 fasc. GA), una versione scorretta della lettera di messa in mora del 14 maggio 2008, nell'errato convincimento che si trattasse della versione effettivamente spedita ad Ha quindi Controparte_3 confermato la correttezza della versione prodotta quale doc. B della convenuta (cfr. note scritte depositate il 10.3.2023). Ha dedotto di essersi resa conto, solo una volta lette le difese della convenuta, di aver spedito ad a prima bozza, non corretta, della lettera di Controparte_3 messa in mora, in luogo della versione rivista della medesima, asseritamente presente in formato cartaceo nel proprio fascicolo e prodotta quale doc. 7.
Al fine dell'accertamento o meno dell'intervenuta prescrizione è irrilevante valutare se l'attrice abbia volutamente manomesso la copia della raccomandata cartacea in suo possesso al fine della produzione in questo giudizio.
In questa sede, invece, occorre valutare se la raccomandata trasmessa a il Controparte_3 14 maggio 2008 e prodotta quale doc. B dalla convenuta, fosse idonea a produrre l'effetto della di costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “per la valida e idonea costituzione in mora è altresì pacifico che la stessa "deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr. Cass. 16465/2017). Le caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 c.c., si compendiano nella “chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e nella “esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (così, da ultimo, Cass., n. 15140/2021). In senso analogo si è espressa anche Cass., n. 15714/2018, alla cui stregua, “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (infra Cass. II, Ord. 18 agosto 2022, n. 24913)
L'intimazione non deve necessariamente indicare con precisione la quantità della prestazione ex parte debitoris purché la pretesa creditoria risulti identificata in maniera sufficiente (cfr. Cass. sezione sesta n.16774/2012). Risulta sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass. n.
4464\03; Cass.n.5681\06), posto che non richiede la quantificazione del credito, che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. n.22751\04; infra L,
25 novembre 2015, n. 24054).
pagina 5 di 6 Ebbene, la lettera di costituzione in mora ricevuta dalla convenuta (cit. doc. B fasc. ) è P_ suscettibile di identificare in maniera inequivoca il titolo ivi dedotto e, dunque, la pretesa creditoria di
GA. È quindi idonea ad interrompere il corso della prescrizione. È evidente che il minor indicato da GA configura un palese lapsus calami, avendo l'attrice omesso di indicare la prima cifra dell'importo dovuto (euro 6.636,47 invece che euro 66.636,47). Il minor importo di 6.636,47 euro, del resto, non poteva ritenersi riferito solo ad alcuni dei portatili venduti (il prezzo unitario del singolo portatile in visione, infatti, è pari a euro 3.295,00).
La lettera di messa in mora individua espressamente titolo della pretesa, richiamando il numero e la data della lettera di consegna dei portatili (n. 9/V/Elettronica del 9 febbraio 1998), cui si riferisce il credito ivi vantato. Inoltre, la diffida ad adempiere ha ad oggetto il “pagamento dell'importo Contr complessivo” accettato da nella c.d. lettera di consegna del 9.2.1998. Ne segue che l'attrice ha costituito tempestivamente in mora la convenuta – interrompendo così il corso della prescrizione- a partire dal momento di esigibilità del prezzo.
Il diritto di credito azionato dalla in liquidazione può dirsi accertato e la CP_1 P_
va condannata al pagamento della somma di € 79.961,06, oltre interessi legali dalla
[...] costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfacimento.
Non si dà luogo al “riconoscimento” della somma a titolo di i.v.a. non essendoci stata alcuna emissione di fatture rilevante ai fini fiscali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 786,00 per anticipazioni non imponibili,
€ 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− condanna la al pagamento della somma di € Controparte_3
79.961,06, in favore della oltre interessi legali dalla costituzione in Controparte_1 mora e fino all'effettivo soddisfacimento;
− condanna la al pagamento delle spese processuali Controparte_3 sostenute dalla che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni non Controparte_1 imponibili, € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A..
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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