Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Sentenza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 27/07/2022, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 00789/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Istituto d’Arte “ -OMISSIS- ” - -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 13.06.2022, notificato in pari data per il cui tramite il Consiglio di Classe dell’Istituto di Istruzione Superiore “ Liceo Artistico -OMISSIS- ” comunicava la deliberazione di non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe successiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto D’Arte -OMISSIS-- -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. Misserini per la parte ricorrente;
Ritenuto che il ricorso sia assistito dal fumus di fondatezza della domanda sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, giacché l’Amministrazione, in sede di scrutinio finale, non sembra aver tenuto conto della negativa incidenza delle patologie sofferte dall’alunna durante l’anno scolastico – per come diagnosticate con certificato della ASL di Taranto del 5.5.2022 – sul livello di preparazione e sui risultati dalla stessa ottenuti;
Ritenuto, altresì, che sia ravvisabile un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della decisione di merito, stante l’interruzione del percorso di studi intrapreso dalla minore;
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare meriti accoglimento, con conseguente obbligo dell’intimato Istituto scolastico di riesaminare la posizione della minore alla luce delle patologie diagnosticatele e nell’ottica di una valutazione prognostica circa la possibilità di una sua ripresa attraverso le attività di recupero estive;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della fase e di fissare, per la trattazione di merito della causa, l’udienza del 16 novembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione della minore.
Fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 16 novembre 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.