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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6810/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013745641000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013745641000 REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249013745641000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 10.9.2024, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo da Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza concernente la cartella di pagamento n.03420190011091200001, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi: 1) prescrizione degli accertamenti e prescrizione del presunto credito vantato;
2) violazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 119/1999, dalla L. 212/2000 e dalla L. 241/1990 e s.m.i.; 3) mancata notifica dell'avviso bonario e della cartella di pagamento;
4) violazione della normativa inerente la procedura di notificazione degli atti e violazione del Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS); 5) violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 co 4 L.241/1990 e dell'art. 7 co 1 L. 212/2000.
Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha resistito al ricorso.
AD non si è costituita in giudizio.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi di ordine logico, viene esaminato dapprima il quarto motivo, con cui la ricorrente ha eccepito che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata con una PEC non Ufficiale (notifica.acc.calabria @pec. agenziariscossione.gov.it), con conseguente inesistenza della notifica.
Il motivo è infondato.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte di AD, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. 18684/2023, 14407/2025). In particolare, è stato precisato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec è riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Corte ha affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione
e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(Cass. n. 982/2023). Da siffatto orientamento non vi è ragione di discostarsi, sottolineando che nel caso in esame, la ricorrente non ha dato conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti dalla notifica da indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi solo ipotizzando la possibilità di incorrere in c.d. malware, all'apertura del messaggio, benché la ricorrente abbia certamente aperto il messaggio proveniente dall'indirizzo di posta elettronica e proposto tempestivamente la presente opposizione. Sempre per motivi di ordine logico, viene esaminato il terzo motivo, con cui la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso bonario e della cartella di pagamento n.03420190011091200001 sottostante l'atto impugnato.
Risulta incontroverso oltre che documentalmente dimostrato che l'atto impugnato sia stato proceduto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300011421000, fondato sulla medesima cartella
03420190011091200001.
Ciò premesso, il motivo è inammissibile, atteso che la notifica del predetto preavviso di fermo preclude, a monte, ogni contestazione concernente presunti vizi della cartella di pagamento presupposta e della sua notifica.
Il meccanismo di cui all'art. 19, co 3, ultimo periodo, d.lgs n.1992/545 (a mente del quale "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo") comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che " sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (cass.2007/12263, 2006/24449"..."", precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (cass. s.u. 2016/23397,
2024/10820, 2024/5574, 2018/11800, 2019/ 11760; 2019/ 33797) e che tale principio si applica a tutti gli atti
- in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (cass. 2024/8972).
Alla luce di quanto precede, dunque, la mancata impugnazione della predetta comunicazione preventiva del fermo amministrativo ha reso irretrattabili i relativi crediti, il che assorbe ogni valutazione circa la mancata notifica della cartella 03420190011091200001 e dell'avviso bonario ad essa sottostante, giacchè la mancata impugnazione del menzionato preavviso di fermo ha precluso, per quanto sopra detto, ogni contestazione del credito per vicende (come nella specie) antecedenti la citata notifica del menzionato atto.
Di conseguenza deve ritenersi l'infondatezza anche del primo motivo con cui è stata eccepita la prescrizione, atteso che la notifica (in data 2.10.2023) del preavviso di fermo ha interrotto la prescrizione decennale (cass.
2019/5469) della pretesa tributaria (credito d'imposta incremento occupazione), con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale, non maturato al momento della notifica dell'atto impugnato (10.9.2024).
Con il secondo motivo, la ricorrente ha eccepito la violazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 119/1999, dalla L. 212/2000 e dalla L. 241/1990 e s.m.i., lamentando in sostanza il difetto di motivazione.
Il motivo è infondato.
Dall'atto impugnato, infatti, emerge con chiarezza la causale dell'intimazione individuata nel mancato pagamento dei carichi portati nella cartella n.03420190011091200001, specificando il tributo dovuto,
l'importo e l'anno d'imposta. Appare evidente pertanto che i dati riportati nell'intimazione, mediante il richiamo dell'atto sottostante, del quale è preclusa ogni censura circa la sua mancata notifica per le ragioni sopra dette, consentono al contribuente di riscontrare ogni elemento di fatto utile a renderlo avveduto dei motivi della pretesa erariale. Con il quinto ed il sesto motivo, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 co 4
L.241/1990 e dell'art. 7 co 1 L. 212/2000, poiché nella comunicazione dell'agente della riscossione, non è stata indicata la procedura prevista dalla normativa vigente per la tutela stragiudiziale e giudiziaria delle proprie ragioni, a cui si aggiunge la completa mancanza dell'indicazione delle modalità previste dalla legge per presentare ricorso all'organo competente e per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni pecuniarie.
Il motivo è infondato con riferimento a tutti i profili denunziati.
Quanto alla mancata indicazione degli interessi di mora e legali applicati e richiesti ed alla mancata specificazione delle modalità di calcolo, va detto che l'atto impugnato alle pagg. 2 e 15 fornisce al contribuente ogni ragguaglio in ordine agli interessi da esso scaturente, mentre ogni questione concernente gli interessi riportati negli atti presupposti non può essere proposta in questo giudizio, per la ragione sopra detta.
Quanto alla mancata indicazione dei termini e delle modalità per l'impugnazione dello stessa, nonché
l'indicazione dell'Autorità competente a riceverlo, va detto che a pag.3 dell'atto impugnato sono state fornite le indicazioni necessarie. In ogni caso deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale omissione non determini la nullità, bensì una mera "irregolarità" formale la quale potrà al più rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, nel caso in eme tempestivamente proposta. Nella sentenza n. 23010/2009, la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l'impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6810/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013745641000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013745641000 REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249013745641000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 10.9.2024, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo da Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza concernente la cartella di pagamento n.03420190011091200001, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi: 1) prescrizione degli accertamenti e prescrizione del presunto credito vantato;
2) violazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 119/1999, dalla L. 212/2000 e dalla L. 241/1990 e s.m.i.; 3) mancata notifica dell'avviso bonario e della cartella di pagamento;
4) violazione della normativa inerente la procedura di notificazione degli atti e violazione del Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS); 5) violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 co 4 L.241/1990 e dell'art. 7 co 1 L. 212/2000.
Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha resistito al ricorso.
AD non si è costituita in giudizio.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi di ordine logico, viene esaminato dapprima il quarto motivo, con cui la ricorrente ha eccepito che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata con una PEC non Ufficiale (notifica.acc.calabria @pec. agenziariscossione.gov.it), con conseguente inesistenza della notifica.
Il motivo è infondato.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte di AD, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. 18684/2023, 14407/2025). In particolare, è stato precisato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec è riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Corte ha affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione
e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(Cass. n. 982/2023). Da siffatto orientamento non vi è ragione di discostarsi, sottolineando che nel caso in esame, la ricorrente non ha dato conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti dalla notifica da indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi solo ipotizzando la possibilità di incorrere in c.d. malware, all'apertura del messaggio, benché la ricorrente abbia certamente aperto il messaggio proveniente dall'indirizzo di posta elettronica e proposto tempestivamente la presente opposizione. Sempre per motivi di ordine logico, viene esaminato il terzo motivo, con cui la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso bonario e della cartella di pagamento n.03420190011091200001 sottostante l'atto impugnato.
Risulta incontroverso oltre che documentalmente dimostrato che l'atto impugnato sia stato proceduto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300011421000, fondato sulla medesima cartella
03420190011091200001.
Ciò premesso, il motivo è inammissibile, atteso che la notifica del predetto preavviso di fermo preclude, a monte, ogni contestazione concernente presunti vizi della cartella di pagamento presupposta e della sua notifica.
Il meccanismo di cui all'art. 19, co 3, ultimo periodo, d.lgs n.1992/545 (a mente del quale "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo") comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che " sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (cass.2007/12263, 2006/24449"..."", precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (cass. s.u. 2016/23397,
2024/10820, 2024/5574, 2018/11800, 2019/ 11760; 2019/ 33797) e che tale principio si applica a tutti gli atti
- in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (cass. 2024/8972).
Alla luce di quanto precede, dunque, la mancata impugnazione della predetta comunicazione preventiva del fermo amministrativo ha reso irretrattabili i relativi crediti, il che assorbe ogni valutazione circa la mancata notifica della cartella 03420190011091200001 e dell'avviso bonario ad essa sottostante, giacchè la mancata impugnazione del menzionato preavviso di fermo ha precluso, per quanto sopra detto, ogni contestazione del credito per vicende (come nella specie) antecedenti la citata notifica del menzionato atto.
Di conseguenza deve ritenersi l'infondatezza anche del primo motivo con cui è stata eccepita la prescrizione, atteso che la notifica (in data 2.10.2023) del preavviso di fermo ha interrotto la prescrizione decennale (cass.
2019/5469) della pretesa tributaria (credito d'imposta incremento occupazione), con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale, non maturato al momento della notifica dell'atto impugnato (10.9.2024).
Con il secondo motivo, la ricorrente ha eccepito la violazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 119/1999, dalla L. 212/2000 e dalla L. 241/1990 e s.m.i., lamentando in sostanza il difetto di motivazione.
Il motivo è infondato.
Dall'atto impugnato, infatti, emerge con chiarezza la causale dell'intimazione individuata nel mancato pagamento dei carichi portati nella cartella n.03420190011091200001, specificando il tributo dovuto,
l'importo e l'anno d'imposta. Appare evidente pertanto che i dati riportati nell'intimazione, mediante il richiamo dell'atto sottostante, del quale è preclusa ogni censura circa la sua mancata notifica per le ragioni sopra dette, consentono al contribuente di riscontrare ogni elemento di fatto utile a renderlo avveduto dei motivi della pretesa erariale. Con il quinto ed il sesto motivo, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 co 4
L.241/1990 e dell'art. 7 co 1 L. 212/2000, poiché nella comunicazione dell'agente della riscossione, non è stata indicata la procedura prevista dalla normativa vigente per la tutela stragiudiziale e giudiziaria delle proprie ragioni, a cui si aggiunge la completa mancanza dell'indicazione delle modalità previste dalla legge per presentare ricorso all'organo competente e per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni pecuniarie.
Il motivo è infondato con riferimento a tutti i profili denunziati.
Quanto alla mancata indicazione degli interessi di mora e legali applicati e richiesti ed alla mancata specificazione delle modalità di calcolo, va detto che l'atto impugnato alle pagg. 2 e 15 fornisce al contribuente ogni ragguaglio in ordine agli interessi da esso scaturente, mentre ogni questione concernente gli interessi riportati negli atti presupposti non può essere proposta in questo giudizio, per la ragione sopra detta.
Quanto alla mancata indicazione dei termini e delle modalità per l'impugnazione dello stessa, nonché
l'indicazione dell'Autorità competente a riceverlo, va detto che a pag.3 dell'atto impugnato sono state fornite le indicazioni necessarie. In ogni caso deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale omissione non determini la nullità, bensì una mera "irregolarità" formale la quale potrà al più rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, nel caso in eme tempestivamente proposta. Nella sentenza n. 23010/2009, la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l'impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.