Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11010/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11010/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MESSINA GIUSEPPINA
ATTORE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAPPALARDO MASSIMO
CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità medica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del luglio 2019, l'attrice in epigrafe, ripercorrendo le cure e gli interventi cui era stata sottoposta a cura del dott. presso l' di Controparte_1 Controparte_2
Catania ed allegandone la responsabilità professionale, deduceva di aver riportato danno non patrimoniale e patrimoniale e, ripercorrendo gli esiti della consulenza tecnica espletata durante il procedimento ex art 696 bis cpc, chiedeva accertarsi la responsabilità delle parti convenute e condannarle in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
chiedeva altresì accertarsi la violazione del proprio diritto di autodeterminazione, con vittoria di spese e compensi e condanna delle controparti ex art. 96 cpc.
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passiva e precisando di occuparsi esclusivamente di sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro come dimostrato dall'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in data
28.03.2014, (doc. 1), inerente la possibilità di gestire e tenere in esercizio un presidio ambulatoriale di
Medicina del lavoro, nonché dall'atto di nomina del direttore sanitario;
riferendo che il dott. CP_1
aveva in uso per qualche ora alla settimana una stanza, in cui il medesimo avvalendosi esclusivamente della propria strumentazione medica, riceveva i propri pazienti, concordando con gli stessi orari e modalità di visita e percependo per intero il proprio onorario, precisava che unico contatto che i pazienti del dott. avevano con il personale di esso Istituto, era quello con le impiegate CP_1
amministrative che rispondevano al citofono ed indicavano la stanza in uso allo specialista;
rilevando che la ricorrente non aveva sottoscritto alcun contratto con esso Istituto, precisava di occuparsi di medicina del lavoro e di fornire prestazioni rientranti nell'ambito della sorveglianza sanitaria, escludendo qualsivoglia rapporto lavorativo e/o di collaborazione e /o ausilio con il dott. CP_1
chiedeva, pertanto, ritenersi il proprio difetto di legittimazione passiva e rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, previo mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 17.10.2014 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le domande dell'attrice sono parzialmente fondate nei termini che si dirà.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio
pagina 2 di 17 sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, tuttavia, appare fondata in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
Invero risulta dalla documentazione in atti che l' convenuto è un centro che occupa di fornire CP_2
servizi per la sorveglianza sanitaria e la sicurezza sul lavoro che ha al suo interno un presidio ambulatoriale di medicina del lavoro ( unica attività medica per la quale risulta regolare autorizzazione
( cfr doc. 1 depositato da parte convenuta); contrariamente a quanto affermato dall'attrice, dunque, non si tratta di un poliambulatorio in cui viene espletata attività medica, bensì di un ente che gestisce ed offre una serie di servizi per la sicurezza sul lavoro;
i servizi sono dunque prevalentemente rivolti ai datori di lavoro ( che ne sostengono i costi) e ricomprendono senz'altro anche accertamenti e visite mediche, mirati ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni di riferimento ovvero esami di laboratorio pagina 3 di 17 inerenti l'esposizione a rischi specifici in ambienti lavorativi, anche al fine di prevenire l'insorgere di malattie professionali.
Risulta documentalmente dimostrato che, in tale contesto lavorativo e professionale, al dott. CP_1
è stata concessa in uso gratuito una stanza già ammobiliata per un pomeriggio ed una mattina
[...]
a settimana, all'interno della quale egli ha svolto attività libero professionale senza alcun vincolo con l'Istituto; si legge nel contratto in atti “ il concessionario si obbliga a non utilizzare la qualifica del concedente nella carta intestata, nell'insegna esterna, nei rapporti di posta anche elettronica, su citofono e cassetta della posta, come mezzo di marketing anche a fini pubblicitari … il concessionario curerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena autonomia e sotto la propria responsabilità scegliendo e disponendo degli spazi, dei mezzi e delle modalità con le limitazioni di quel punto 3.1” ( cfr doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto).
Non risulta, pertanto, che l'attrice abbia concluso un rapporto con l' convenuto, né può CP_2 configurarsi responsabilità contrattuale o extracontrattuale a suo carico per l'attività professionale svolta dal dott. sul punto valga richiamare in via analogica, quanto affermato di recente dalla CP_1
Corte di Legittimità con sentenza n. 8163/2025: “ … la responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge del 2017, ed in questo caso siamo nel regime previgente, presuppone che vi sia un rapporto di tipo professionale tra i due, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione, vale a dire che presuppone che la struttura sia coinvolta nella prestazione sanitaria: occorre un titolo perché essa risponda del fatto del medico. Nella fattispecie, è emerso (ne dà atto la sentenza a pagina 15) che la casa di cura ha concesso in locazione Con un suo locale, con strumentazione medica, alla società Refrattiva Srl, di cui era socio il dott. La circostanza che parte del compenso fosse costituito dagli utili, ossia che parte minima del corrispettivo fosse costituita da una percentuale sugli utili, non trasforma quel contratto di locazione in un contratto di collaborazione professionale, così come non lo rende tale il fatto che la strumentazione fosse fornita dalla casa di cura. Ciò in quanto la pattuizione di una percentuale sugli utili, 5%, costituisce una parte del canone di locazione, ed in quanto la concessione in godimento delle strumentazioni fa parte anche essa della locazione, che ben può estendersi alla strumentazione tecnica. Sia chiaro altresì che il fatto che siano locati anche gli strumenti non rende la casa di cura responsabile dell'operato di chi quegli strumenti utilizza, e salvo ovviamente il difetto di funzionamento, ma per il quale la responsabilità è a diverso titolo, e che comunque non è il caso che ci occupa: qui il danno è causato dalla condotta del medico, e non dal difetto dello strumento da costui avuto in godimento dalla casa di cura. La struttura
pagina 4 di 17 sanitaria risponde dunque del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7 l. n. 24 del 2017): occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per adempiervi, si sia avvalsa del medico. … i consideri, inoltre, che, anche prima della legge del 2017, la responsabilità della struttura per fatto del medico è responsabilità per fatto proprio (Cass. 29001/2021), per cui è pur sempre necessario, anzi lo
è a maggior ragione, che la struttura si serva del medico per la prestazione sanitaria, o in un qualche modo condivida con il medico l'interesse alla prestazione sanitaria. Se la struttura risponde per fatto proprio si intende che l'obbligazione è propria, sebbene eseguita da altri (ausiliario, dipendente), e cioè significa che la struttura ha assunto direttamente l'obbligazione di effettuare la prestazione sanitaria. Il che implica che vi sia una fonte di quella obbligazione secondo la previsione codicistica.
Del resto, anche a considerare la responsabilità per fatto altrui, allora deve esistere un rapporto con il medico che giustifichi il fatto che la struttura risponde non per un fatto proprio ma per la condotta di costui, e questo rapporto non può essere quello di aver locato ad una società, di cui il medico è parte, i locali dove costui svolge la sua attività. In entrambi i casi, come è agevole intuire, non basta un rapporto di locazione con la società di cui è socio il medico che ha operato: la locazione non comporta assunzione di una obbligazione alla prestazione sanitaria in capo al locatore, né può dirsi che costui trae utilità dall'attività svolta da conduttore nei locali dati in godimento. La responsabilità della struttura locatrice non si giustifica ovviamente nemmeno in base al contratto di locazione, dal quale come è noto sorgono responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata, non da quello che il conduttore personalmente compie all'interno dell'immobile”.
È dimostrata, invece, l'esistenza di rapporto contrattuale con il dott. legittimato passivamente CP_1
sulla domanda attorea;
trovano applicazione i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008,
“l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del
30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
pagina 5 di 17 “l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale
pagina 6 di 17 da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande di parte attrice.
Essa ha allegato che, a causa dell'errore medico commesso dal dott. è derivato un danno CP_1
biologico.
Nell'ambito della causalità materiale, in materia di concorso di cause umane e cause naturali, vige il principio dell'all or nothing (in applicazione dei criteri ex artt. 40 e 41 c.p.), sebbene attenuato in ambito civilistico dal parametro del più probabile che non;
ciò significa che l'eventuale concausa naturale, per poter escludere l'apporto eziologico umano, deve essere da sola sufficiente a determinare l'evento, non potendo applicarsi alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in base al minor grado di colpa, a differenza di quel che accade nel concorso di cause umane (principio ribadito da
Cass., 11.11.2019 n. 28990, ma già espresso da cfr. Cass., sentenza n. 15991 del 21.7.2011 e Cass., sentenza n. 8995 del 6.5.2015).
Nel caso in esame, dunque, occorre partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare l'operato del dott. e quale sia stata la causa del danno patito dall'attrice. CP_1
Il collegio di CTU a seguito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, dopo aver ricostruito la vicenda attorea, ha osservato che “ è anzitutto emerso che la OR , Parte_1 ingegnere di anni 44, miope dall'infanzia e trattata con chirurgia refrattiva in OO nel 2013 con recupero totale del visus, nel novembre 2014, per la persistenza di corpi mobili vitreali in OO, veniva sottoposta dal dr a somministrazione sottocongiuntivale o parabulbare di Depo Medrol e, CP_1
durante detta procedura, si verificava la perforazione di OS con introduzione del farmaco in camera vitrea. Pur se la perforazione del bulbo oculare a seguito di iniezione sia sottocongiuntivale che retro- bulbare è evenienza rara descritta in letteratura come complicanza prevista ma non prevedibile, nel caso di specie non trova indicazione la somministrazione di terapia cortisonica per corpi mobili vitreali, patologia degenerativa del corpo vitreo che, in quanto sostanza a struttura gelatinosa, deteriorandosi, genera nel soggetto un disturbo della funzione visiva (le cosiddette mosche volanti o miodesopsie) per la quale non esistono specifici farmaci ed in genere si cerca di rallentare il processo degenerativo con la prescrizione di una dieta ricca di liquidi, con integratori a base di sali minerali, aminoacidi e derivati del collagene e, nei casi estremi, si può ricorrere all'ausilio della chirurgia (vitrectomia o vitreolisi con
YAG laser) . La non indicata somministrazione intravitreale di Depo Medrol in OS della ha Pt_1
pagina 7 di 17 determinato la necessità di numerosi e ripetuti interventi chirurgici per distacco di retina plurirecidivato con perdita del visus che in atto è di 2/10 con correzione ottica. In conclusione, alla luce della letteratura scientifica in materia e dalla documenta-zione sanitaria disponibile si ritiene medico- legalmente censurabile l'operato del dr che nel novembre 2014 utilizzò per via intravitreale un CP_1
farmaco (Depo Medrol) non indicato per la cura delle miodesopsie lamentate dalla SI.ra , Pt_1
determinando la necessità di plurimi ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici in OS e quindi comportando per l'attrice un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 15 (giorni quindici) ed un periodo di inabilità temporanea parziale di gg. 30 (giorni trenta). Allo stato attuale residuano postumi permanenti da danno iatrogeno in OS rappresentati da visus residuo di 2/10 non migliorabile con correzione (visus OD 10/10) che, in considerazione degli orientamenti proposti dalla “Guida alla
Valutazione Medico-Legale del Danno Biologico e dell'Invalidità Permanente” di F. CP_4
(Quinta Edizione, Dott. - , 2002 ), dalla “Guida alla CP_5 Parte_2 Controparte_6 CP_7
Valutazione Medico-Legale del Danno Biologico e dell'Invalidità Permanente” di Per_1 [...]
, (Dott. A - IL, 2015 ), dalla “Guida Orientativa per la Persona_2 Persona_3 Controparte_6
Valutazione del Danno Biologico” di et al. (Terza Edizione, Dott. A - CP_8 Controparte_6
IL, 2001 ), dalle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” di (Dott. A - , Controparte_9 Controparte_6 CP_7
2016) - può essere quantificato in misura percentuale pari al 18% ..”.
In risposta alle osservazioni ricevute, i ccttuu hanno precisato: “ In riferimento ai rilievi alla bozza di
CTU redatti dal dr , si fa rilevare che proprio nel testo da lui citato (“Linee guida per la Persona_4
valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” di
[...]
(Dott. A Giuffrè Editore - IL, 2016) è indicato che nel campo visivo Controparte_9
di Gandolfo vengono esplorati 100 punti che non sono egualmente distribuiti ma più addensati nelle aree del campo di maggiore utilità e quindi di maggior pregio valutativo, come quelli centrali ri-spetto alle periferiche e quelle inferiori rispetto alle superiori;
su cento punti esplorati, infatti, 60 sono collocati nell'emicampo visivo inferiore (più importante per la mobilità nell'ambiente e per la lettura) e solo 40 in quello superiore;
64 punti, inoltre, sono collocati nel capo visivo paracentrale (5-30°) e solo
36 in quello periferico (30-60°), meno importante per l'autonomia personale. Quindi, nel caso in questione, l'attenta visione della distribuzione degli scotomi assoluti e relativi nei vari quadranti dell'esame del 02 novembre 2018 rileva un danno campimetrico non particolarmente rilevante tant'è che il residuo visivo binoculare è pari al 91,5% … rientra nel diritto all'autodeterminazione la scelta pagina 8 di 17 della SI.ra di essere ricorsa alle cure in strutture sanitarie del nord Italia per cui i giorni delle Pt_1
trasferte non possono certamente essere annoverati nei periodi di inabilità temporanea, ritendo equo, nel caso di specie, un periodo di temporanea assoluta di gg. 15 (giorni quindici) da correlare alle gior- nate di ricovero ospedaliero durante le quali il soggetto è stato impossibilitato ad espletare le normali attività della vita quotidiana ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. trenta, da fare corrispondere alla convalescenza, periodo nel quale le attività del danneggiato sono state solo parzialmente limitate. In merito alla richiesta del danno psichico si fa semplicemente rilevare che dalla documentazione sanitaria allegata agli atti non risultano controlli psichiatrici seriati con relative prescrizioni farmacologiche e con una ben definita diagnosi di patologia psichica stabilizzata e nosograficamente classificabile che il rigorismo medico-legale impone nella valutazione di detto tipo di danno. In riferimento ai rilievi alla bozza di CTU redatti dai CCTT di parte resistente, pur concordando sulla maggiore predisposizione dei soggetti miopi al distacco di retina, nel caso in questione, dalla documentazione allegata agli atti emerge chiaramente che detto evento plurirecidivato trova una chiara correlazione nessologica con la somministrazione intravitreale di Depo Medrol nell'occhio sinistro della , considerato che la vasta erosione retinica centrale di tipo iatrogeno è stata evidenziata con Pt_1
esame clinico-strumentale eseguito dopo un breve lasso di tempo (circa trenta giorni) dalla terapia praticata dal dr (cfr certificato di visita oculistica redatto dal dr in data CP_1 Persona_5
09/12/2014).”.
Nel corso del presente giudizio, inoltre, è stato disposto il richiamo dei consulenti al fine di verificare
“se i postumi permanenti già accertati nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 3137/2018 ( ovvero quello promosso ex art. 696 bis cpc), abbiano altresì determinato - ed in che percentuale – una riduzione della capacità lavorativa specifica”.
All'esito degli accertamenti effettuati i ccttuu hanno così riferito : “ Oltre il riferito del periziando è
d'obbligo far rilevare che sotto il profilo squisitamente medico-legale il fattore che necessariamente deve essere analizzato nella formulazione di un giudizio tecnico inerente alle ripercussioni delle menomazioni sulla attività lavorativa specifica del soggetto leso è strettamente legato all'analisi quali- quantitativa delle menomazioni stesse. Nel caso di specie, sulla scorta dell'esame oculistico effettuato in data 06.03.2019 dal dr (“OD Esiti di trattamento per correzione della miopia Persona_6
(PRK) . , cornea trasparente CA normoprofonda, pupilla regolare, cristallino CP_10
trasparente. Fundus: Importante disorganizzazione vitreale con corpi mobili, papilla rosea a bordi netti, coroidosi peripapillare, distrofia maculare, aree di degenerazione pavimentosa e a brina diffuse
pagina 9 di 17 CP_1 in periferia. Esiti di trattamento fotocoagulativo periferico ad h3. Tono oculare 14mmhg . con sf.
-0,75 e cil -0,5 asse 15 = 10/10. OS Esiti di trattamento per correzione della miopia (PRK). CP_10
, cornea trasparente, CA , pupilla regolare, pseudofachia. Fundus: Papilla rosea
[...] CP_12
a bordi netti, coroidosi peripapillare . Esiti di interventi chirurgici per distacchi di retina recidivati, retina in piano, cerchiaggio laser per 360° che inferiormente raggiunge le arcate vascolari, cicatrice
CP_1 paramaculare e foro lamellare al PP. Tono oculare 14 mmhg. con sf.-1,25 e cil -0,5 asse 15 =
2/10”) il collegio peritale riconosceva alla un danno iatrogeno del 18% (diciotto per cento) per Pt_1
postumi permanenti in OS rappresentati da visus residuo di 2/10, non migliorabile con correzione, con visus OD 10/10 c.c. Nella formulazione di un giudizio valutativo in merito ai riflessi del quadro menomativo sulla capacità lavorativa propria dell'individuo, pur se la dottrina medico-legale è pressochè concorde nel non fornire percentuali per la invalidità lavorativa riconoscendo la difficoltà nell'indicare una percentuale esatta e ricorrendo così all'utilizzo di aggettivazioni standardizzate (nulla, lievissima, lieve, moderata, notevole, elevata, severa, massimale), la
[...]
riconoscendo che la medicina legale applica il metodo Parte_3
percentualistico in una molteplicità di campi (polizze private infortuni, responsabilità civile da circolazione di veicoli, invalidità civile, danno biologico in ambito ) ha elaborato la “teoria CP_13 quantistica” (mutuando il termine dalla fisica) trovando una corrispondenza tra aggettivazione e valutazione percentualistica, alla ricerca di una modalità valutativa del danno alla capacità lavorativa specifica ritenuta non solo lecita ma persino utile, se basata su concetti validi, riproducibili e verificabili. …Per quanto precede e considerato che in atto la SI.ra è affetta da deficit visivo in Pt_1
OS pari a 2/10 con correzione con visus conservato in OD c.c. (10/10) e con residuo visivo binoculare pari al 91,5%, si ritiene che detto quadro menomativo determini una incidenza negativa sull'attività lavorativa specifica del soggetto (ingegnere edile) aggettivabile come lieve e percentualizzabile nella misura del 20%”.
Le conclusioni raggiunte dai CCTTUU sono condivise da decidente perché immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e con la documentazione esaminata, oltre che di fatto non contestate dalle parti del processo.
Tenuto conto delle conclusioni dei CCTTUU, va ritenuto dimostrato l'allegato inadempimento del dott. ed il nesso causale con i danni lamentati, per come accertati sede di operazioni peritali. CP_1
pagina 10 di 17 Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati in relazione al rapporto contrattuale qualificato insorto tra paziente e medico, va ritenuta la fondatezza della prospettazione attorea nei confronti del dott. CP_1
Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie, si osserva.
Sussiste, senz'altro, il diritto dell'attrice al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e
"conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente,
"costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà
pagina 11 di 17 essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua
"personalizzazione"”.
Al fine di liquidare i danni alla persona non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale IL (in atto quelli del 20), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro;
l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di IL anno 20, in relazione all'età dell'attrice al momento dell'intervento ( 40 anni), all'invalidità permanente residuata – pari al 18% - ed ai giorni di ITA ( gg
15), di ITP al 50% ( gg 30), spetta la complessiva somma di € 55183,00 di cui € 51733,00 per invalidità permanente, € 1725,00 per ITA ed € 1725,00 per ITP al 50% .
L'attrice ha diritto alla personalizzazione pari al 20% del danno patito;
la gravità dell'errore del sanitario nel caso di specie, che ha somministrato un farmaco non necessario, provocando altresì la pagina 12 di 17 perforazione del bulbo oculare, ha comportato la necessità per la stessa di sottoporsi ad ulteriori numerosi e ripetuti interventi chirurgici per il distacco di retina plurirecidivato con perdita del visus in
OS che in atto è di 2/10 con correzione ottica;
ciò ha senz'altro inciso sull'equilibrio psico fisico della sig.ra che ha visto modificare nell'arco di breve tempo i propri programmi di vita e la propria Pt_1
quotidianità, incidendo sugli impegni personali e lavorativi di breve e medio periodo.
Viene reputata equitativamente congrua la personalizzazione in misura pari al 20% sull'importo di
51.733,00 e, dunque l'attrice ha diritto all'ulteriore somma di € 10.346,60, per un totale di € 65.529,60.
È altresì dimostrato che l'attrice non venne informata circa i potenziali rischi della terapia praticatale dal dott. CP_1
Con riferimento al diritto all'autodeterminazione appare utile richiamare quanto di recente ribadito dalla Corte di Legittimità “
1. In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione - inadempiente (ex art. 1218 c.c.) o colposa (ex art. 2043 c.c.) - della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò
a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la
pagina 13 di 17 condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n.
28985 del 2019, cit.)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 16633/2023).
Nel caso che occupa, ricorre l'ipotesi n. 2, perché tenuto conto delle allegazioni attoree, è possibile presumere non soltanto che la sigra avrebbe rifiutato il trattamento praticato dal dott. Pt_1 CP_1
ma anche che alla stessa sia stato del tutto precluso di valutare altre non invasive e non dannose opzioni terapeutiche , anche presso altri operatori.
Tenuto conto dei criteri orientativi della Tabella del Tribunale di IL 20 , il caso che occupa rientra tra quelli che hanno provocato una lesione grave del diritto all'autodeterminazione, posto che l'informazione è stata del tutto assente, il trattamento praticato non era necessario ed anzi non adeguato alla problematica dell'attrice che peraltro ha patito gravi postumi, essendo stata costretta a ricorrere ad altri interventi invasivi riparatori;
appare dunque congrua la somma di € 10.500,00.
È infondata, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
In linea generale, va rilevato che in più occasioni la Corte di Legittimità ha affermato il principio
“…secondo cui la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno- evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita
pagina 14 di 17 di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato
(cfr. Cass. 6/6/2008 n. 15031).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 19922/2023).
Nel caso che occupa, il collegio di ctu affermato che la riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice sia da ritenersi lieve, sì che va senz'altro escluso che essa non possa continuare ad attenere alle occupazioni confacenti ai suoi studi ed inclinazioni, con conseguente esclusione della possibilità di imputare alla parte convenuta il danno patrimoniale che la stessa allega, laddove la scelta di chiudere la partita iva non può dirsi derivante dalla vicenda per cui è causa.
Analogamente è infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale inerente i due incarichi cui l'attrice ha rinunziato, rassegnando le dimissioni, non essendo dimostrato che ella non avrebbe potuto svolgere e concludere l'attività in questione, sia pure con tempistiche diverse ovvero avvalendosi dell'ausilio di un terzo al fine di non pregiudicare l'opportunità professionale.
È fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito per le spese mediche sostenute e per quelle inerenti i costi di volo e soggiorno resisi necessari per sottoporsi alle cure presso l'ospedale Don Calabria di Negrar, cui è stata indirizzata per i ripetuti episodi di recidiva retinica;
occorre osservare che l'importo richiesto per i costi dei voli e dei soggiorni risulta documentalmente dimostrato ma, non essendovi prova del fatto che l'attrice fosse non autosufficiente e che, pertanto avesse bisogno di un accompagnatore, ella ha diritto al rimborso del 50% delle spese documentate, forfettariamente quantificate in € 5000,00; ella ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche documentate pari ad € 1108,68.
Concludendo l'attrice ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato complessivamente pari ad € 76.029,6 di cui € 65.529,60 a titolo di danno biologico con personalizzazione al 20% e € 10.500,00 a titolo di danno al diritto di autodeterminazione per assenza di consenso informato;
essa ha diritto altresì al rimborso delle spese mediche sostenute e pari ad €
1108,68 ed al risarcimento dei costi di viaggio e soggiorno per recarsi all'ospedale Don Calabria di
Negrar, pari ad € 5000,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per quanto attiene al giudizio ex art. 696 bis cpc tenuto conto di quanto previsto dal IV scaglione dalla tabella n. 9 del DM n. 55/2014, mentre per quanto attiene al presente giudizio tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 ( avuto riguardo all'effettivo valore della controversia); avuto riguardo al carattere interpretativo della questione inerente il rapporto tra l'attrice e pagina 15 di 17 invece, appare equo compensare le spese del procedimento ex art. 696 bis Controparte_2
cpc, mentre quelle del presente giudizio, vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese della ctu sono poste in via definitiva a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale, del complessivo importo di € 76.029,60 in valori attuali, oltre interessi legali dal 6.11.2014 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno patrimoniale del complessivo importo di € 6108,68 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite del giudizio Controparte_1 ex art. 696 bis cpc, liquidate in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 3800,00 per compensi, oltre Iva , Cpa e spese generali come per legge;
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente Controparte_1 giudizio liquidate in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 7052,00 per compensi, oltre Iva, Cpa
e spese generali come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Compensa le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc, tra ed Parte_1 CP_2 [...]
CP_2
- Pone le spese di ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, il 28.4.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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