Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g. 726/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2025 promossa con ricorso congiunto in data
5febbraio2
C.F. ), nato a [...] il 23settembre1985, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a Monza in [...] 18dicembre 1987, entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...] D, rappresentati e difesi dall'Avv.
EMANUELA VALENTINI presso il cui Studio eleggono domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_2 Parte_1 contratto in Milano in data 05.06.2021 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Milano anno 2021, Reg.3, Parte 2, Serie A,n. 186).
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare le spese legali compensate.
• OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO
1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza presso di sé. Le decisioni di maggiore importanza verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse del figlio quanto ad istruzione, educazione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2. Considerato il legame emotivo che il minore ha nei confronti di entrambi i genitori, vivrà Per_1 una settimana con il padre e una settimana con la madre, adottando quindi il regime del collocamento paritario.
3. Tale forma di “gestione” del minore consente al bambino di affrontare serenamente la separazione dei genitori e potersi rapportare liberamente con entrambi.
4. Le parti di comune accordo potranno variare le settimane di spettanza tenendo conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi anche futuri del figlio, nonché dei rispettivi impegni lavorativi, impegnandosi a collaborare tra loro.
5. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere le vacanze con il padre o/e con la madre per Per_1 il periodo che sarà deciso di comune accordo, senza limitazione alcuna. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo dove il minore trascorrerà le vacanze con loro.
6. Durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore e con l'altro il Per_1 periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così pure per la domenica di Pasqua
e del lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre, che il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori previ tempestivi accordi (per le festività natalizie entro l'8 dicembre e per le pasquali 20 giorni prima).
SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. In ragione del concordato collocamento paritario di , tenuto conto della capacità Per_1 reddituale di ciascuno dei coniugi, il SI. contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 versando alla madre, entro il giorno 12 di ogni mese, la somma mensile di €. 180,00 a decorrere dal mese di Marzo 2025.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico sarà integralmente erogato alla SI.ra . Parte_2
2. Entrambe le parti contribuiranno nella misura pari al 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive da assumersi nell'interesse di , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che Per_1 per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordole seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
3. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
4. La casa coniugale, sita in Sesto San Giovanni, Via Leopardi n. 241/D, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà venduta, come da contratto preliminareche si produce (doc.6) e il ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo ipotecario, sarà suddiviso tra le parti al 50%.
5. La casa coniugale viene assegnata, sino alla formalizzazione del rogito, alla SI.ra , Parte_2 con facoltà del SI. di asportare dalla stessa tutti i propri effetti personali eventualmente Parte_1 presenti.
6. Le spese condominiali relative alla casa coniugale (ordinarie e straordinarie), fino alla data del rogito, saranno suddivise tra le parti nella misura del 50%, mentre le utenze saranno pagate dalla SI.ra . Pt_2 7. I coniugi concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Per_1
8. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale intercorrente fra loro e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia motivo, ragione o causa.
9. Le spese e competenze legali del presente giudizio di separazione si intendono a carico di entrambe le parti.
I coniugi, richiamata e vista la normativa con riguardo ai giudizi in materia di famiglia e di procedimenti congiunti, tendenti a favorire, con il consenso espresso delle parti, la trattazione scritta ed il deposito telematico degli atti e delle note scritte in sostituzione della fissanda udienza, esprimono la volontà comune e concorde di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte con rinuncia espressa alla comparizione alla udienza ex art. 473 – bis, n. 51 c.p.c., dichiarando altresì di NON volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al presente ricorso per separazione.
I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'art. 473- bis,
n.51, 2 comma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
I coniugi confermano le condizioni qui concordate e rinunciano fin d'ora all'impugnazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Milano in data 5 giugno 2021 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di MILANO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 13 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi