Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/06/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 7448/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto MEDIAZIONE,
…………………………. pendente TRA
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
CASTELLAMMARE DI STABIA il 21/11/1973, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE n. 374 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO ALDO (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
APPELLANTE E
con Controparte_1 sede legale in Nocera Inferiore alla via N.B.Grimaldi, 95 partita IVA , in P.IVA_1 persona del socio accomandatario , rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 mandato a margine del presente atto dall'Avv. VINCENZO VAIRO ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in PAGANI AL C.SO ETTORE PADOVANO, 108 APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 15/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2 impugnazione avverso la sentenza n. 3238/2016, del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con cui veniva rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1669/2014, che ingiungeva alla odierna appellante il pagamento della somma di € 2562,00, oltre interessi e spese, per saldo per prestazioni professionali rese nell'ambito dell'attività di mediazione immobiliare svolta in relazione all'immobile sito in Scafati alla Via Manzoni, di cui alla fattura n. 10 del 17/2/2014. Parte appellante censurava la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto non provata l'opposizione proposta, avendo l'odierna appellante la posizione, nell'ambito del giudizio di primo grado, di convenuta in senso sostanziale, spettando
N.R.G. 7448/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
. Parte_2
Censurava poi la sentenza impugnata, per motivazione contraddittoria, avendo la stessa affermato che la non era riuscita a concludere alcuna Controparte_1 trattativa, riconoscendo la provvigione per la semplice violazione da parte dell'opposta di clausole contrattuali dell'incarico di vendita. Aggiungeva che la mancata conclusione delle trattative avrebbe determinato l'impossibilità per il mediatore di pretendere il pagamento del compenso pattuito, che, ai sensi dell'articolo 1755 c.c., spetta solo se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore;
non avendo il mediatore, attore in senso sostanziale provato, di avere espletato l'incarico di mediazione, con conseguente esclusione del diritto alla provvigione pattuita. Eccepiva, altresì, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo richiesto l'opposta il pagamento del saldo per prestazioni professionali per mediazione immobiliare, mentre nel caso di specie il primo giudice aveva condannato l'opponente al pagamento della clausola penale riportata nell'articolo 6 del contratto. Eccepiva, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata nell'interpretazione della documentazione prodotta, dal momento che, a seguito dei bonifici effettuati dal fratello dell'opponente, comproprietario dell'immobile, per un importo di € 2562,00 e della nota di credito della somma di € 2562,00 a favore della , nulla era Parte_2 dovuto. Censurava inoltre la sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutte le domande proposte, quale quella relativa all'inapplicabilità della clausola penale e all'illegittima condanna al pagamento degli interessi ex d.lgs 231/02.
Concludeva dunque chiedendo di: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1669/2014 del giudice di pace di Nocera Inferiore, con ogni effetto e conseguenza di legge;
accertare dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla liquidazione degli interessi ai sensi del dlgs. 231/02 e, per l'effetto, revocarlo con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione della somma di € 3800,00, corrisposta alla in esecuzione della Controparte_1 sentenza appellata, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento;
condannare la a pagare le spese e le competenze del doppio grado Controparte_1 di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. In data 12/4/2017 si costituiva la , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essendosi parte appellante limitata a dolersi della parte della sentenza impugnata senza fornire una
N.R.G. 7448/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 diversa e valida ricostruzione dei fatti diversi da quelli giustamente indicati dal Giudice di prime Cure. Eccepiva altresì che l'appellante aveva proposto con l'appello motivi nuovi mai avanzati nel giudizio di opposizione, laddove richiedeva una valutazione diversa delle norme contrattuali che regolano il rapporto obbligatorio instauratosi tra le parti, modifiche che in nessun modo possono essere oggetto del presente giudizio, nonche la diversa circostanza dell'accordo sulla riduzione del compenso. Nel merito eccepiva la legittimità del credito vantato premettendo quanto segue: in data 06/09/2013 conferiva alla società opposta incarico di vendita Parte_2 dell'immobile di proprietà ubicato in Scafati. per un periodo semestrale dal Per_1
06/09/2013 al 06/04/2013; all'atto del conferimento dell'incarico Parte_2 riferiva che l'immobile era libero da cose e persone e che non vi erano turbative sull'immobile, ciò anche in considerazione dell'art. 6,7,8,9 del contratto di conferimento di vendita sottoscritto dalla parte opponente; la società opposta nonostante la mole di lavoro profusa per la ricerca di compratori, si è trovata sempre in situazione a dir poco pericolose: infatti parte Tes_ opponente non aveva comunicato che la sorella che abita al piano sovrastante, da anni aveva impedito con tutti i mezzi che l'immobile fosse venduto, tant'è che la stessa sorella, ostacolava in tutti i modi il lavoro certosino dalla società fatta con appuntamenti e visite sul luogo, appuntamenti e visite che si concludevano in malo modo, in quanto la sorella inveiva contro i futuri acquirenti, contro la titolare della lanciando strali ed ingiurie ogni qualvolta si visitasse l'immobile e non CP_1 ultimo alla presenza della stessa non solo la sorella ma anche il Parte_2 marito di quest'ultima inveiva contro di lei e contro la titolare della società arrivando quasi allo scontro fisico;
la titolare della società opposta oltraggiata dalla sorella della
, dopo aver richiesto alla propria cliente di far venire meno la Parte_2 turbativa, si rivolgeva ai Carabinieri di Scafati che invitarono la titolare della
[...]
a soprassedere alle visite onde evitare conseguenze assai lesive atteso che la CP_1 diatriba tra le sorelle era cosa a loro conosciuta e che durava da qualche anno;
in tutto ciò la nulla faceva per eliminare siffatto ostruzionismo e turbativa, Parte_2 nonostante ripetutamente sollecitata dalla società opposta che la metteva in guardia del deprezzamento dell'immobile, atteso che nessuno avrebbe mai comperato l'immobile con queste situazione incresciose tra parenti tant'è che tra le numerose visite e sopralluoghi molti rinunciarono e solo uno di essi fece richiesta di acquisto;
da ciò ne discendeva che pur essendone a conoscenza, sottaceva alla società Parte_2 di intermediazione le turbative della sorella e nulla comunicava alla società opposta e quindi in palese violazione degli art. 6,7,8,9 dell'incarico di vendita. Evidenziava che, pertanto, alla società opposta andasse riconosciuta la provvigione così come stabilita, non solo per il certosino lavoro effettuato come da allegata documentazione ma soprattutto per la violazione delle condizioni contrattuali dell'incarico di vendita, che aveva comportato la risoluzione con penale dell'incarico di vendita comunicato a in data 19/02/2014. Parte_2
Aggiungeva che, nelle more, il comproprietario dell'immobile versava la sua quota pari alla metà della fattura emessa.
N.R.G. 7448/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Evidenziava, altresì, che parte appellante nel giudizio di primo grado dichiarava, a torto, che il credito vantato dalla fosse inesistente (o meglio pagato) Controparte_1 in quanto, in un incontro avrebbe concordato con la società Parte_2 [...] il pagamento della metà della provvigione prevista da incarico sottoscritto CP_1 in data 06/09/2013 e che pertanto provvedeva al versamento della somma a mezzo di due bonifici, mentre, in realtà, nessuno accordo era intervenuto tra le parti, né esisteva un documento che riproducesse e/o modificasse l'accordo sottoscritto in data 06/09/2013. Aggiungeva, poi, che la emetteva, per quanto sopra esposto, fattura Controparte_1 di addebito n. 10/2014 dell'importo di € 5.124,00, fattura che veniva emessa solo dopo che era stata inviata alla sig.ra nel mese di febbraio proforma di fattura che Parte_1 non era stata contestata e che, nelle more, fratello di Persona_2 Parte_1
, versava, a mezzo di due bonifici, la metà esatta della fattura, in quanto
[...] comproprietario dell'immobile oggetto di incarico di vendita. Pertanto, correttamente, la richiedeva ingiunzione di pagamento di € Controparte_1
2.562,00 a saldo della fattura emessa dell'importo di € 5.124,00 detratta la somma già versata da. e di conseguenza emetteva nota di credito per il Persona_2 pagamento parziale avvenuto sulla fattura emessa di importo maggiore. Concludeva, dunque, chiedendo di: rigettare l'appello così proposto in quanto inammissibile per violazione ex artt. 342 e 438 c.p.c. e di conseguenza confermare in toto la sentenza di primo di grado e/o rigettarlo ai sensi dell'art. 348 bis;
nel merito: confermare la sentenza impugnata del Giudice di prime Cure e di conseguenza condannare parte appellante alle spese del presente giudizio. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellata, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è
N.R.G. 7448/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, pure sollevata dall'appellata per la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. CP_2
In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2. Sul merito. Risulta pacificamente concluso tra le parti un contratto di mediazione immobiliare (art. 1754 c.c.), che si ha quando un mediatore mette in relazione due parti per la conclusione di un affare (nel caso di specie la compravendita di un immobile). Il diritto alla provvigione sorge solo se l'affare si conclude tra le parti messe in contatto. Occorre a questo punto esaminare cosa accade quando, come nel caso di specie l'affare non si conclude per causa imputabile a terzi, essendo stata accertata nel caso di specie la turbativa posta in essere dalla sorella della proprietaria. Deve ritenersi che nel caso di specie non sia dovuto il compenso, essendo la turbativa imputabile a terzi, nei cui confronti il mediatore potrebbe eventualmente esperire azione risarcitoria. Occorre a questo punto verificare se che la somma di cui al decreto ingiuntivo poteva risultare dovuta in base all'art. 6 del contratto di conferimento di incarico, che prevede una clausola penale. Esso prevede che sarà corrisposta una somma pari a quella indicata come compenso della mediazione se: a) la vendita o la promessa di vendita non verrà effettuata per errate indicazioni fornitevi;
b) rifiuterò di sottoscrivere la proposta d'acquisto conforme all'incarico; c) impedirò le visite dell'immobile. Nel caso di specie, tra le errate indicazioni di cui alla lettera a), può farsi rientrare l'omessa comunicazione del comportamento ostruzionistico della sorella, omissione che rende applicabile la clausola penale prevista dall'articolo 6. Va però rilevata l'eccessività della penale, che può essere ridotta d'ufficio dal giudice. L'articolo 1382 c.c., consente alle parti di prevedere una clausola penale, cioè una somma predeterminata che una parte dovrà versare in caso di inadempimento o ritardo. L'articolo 1384 c.c. prevede che: il giudice può ridurre equitativamente la penale convenuta, se l'obbligazione stata eseguita in parte o se la penale è manifestamente eccessiva, consentendo quindi al giudice devi ridurre la penale, oltre che in caso di adempimento parziale, quando, come nel caso di specie la stessa è manifestamente eccessiva. La riduzione della clausola penale può essere disposta anche in appello, d'ufficio, anche se non sollecitata in primo grado o non specificamente richiesta dalla parte interessata.
N.R.G. 7448/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Secondo la giurisprudenza il potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva ai sensi dell'articolo 1384 c.c. può essere esercitato anche d'ufficio in sede di appello, pure assenza di espressa domanda della parte, essendo il potere di riduzione espressione di un controllo giudiziale sull'equilibrio contrattuale e sull'abuso (Cass. 7394/2023, Cass. 46/2019, Cass, 13616/2014). Ovviamente il giudice deve adeguatamente motivare perché ritenga la clausola manifestamente eccessiva: nel caso di specie va rilevato il corretto comportamento tenuto dalla proprietaria, che non ha impedito le visite né ha rifiutato proposte conformi all'incarico, essendo la mancata conclusione dell'affare imputabile a terzi, pur in presenza di un'omissione informativa, che giustifica il pagamento di una somma a titolo di penale anche se equamente ridotta ad € 2.562,00, somma già versata dal comproprietario. L'appello va pertanto accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme medio tempore versate in esubero, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo. 3Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7448/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto MEDIAZIONE, pendente tra , Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'appello e per l'effetto:
2. in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1669/2014;
3. condanna alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_2 delle somme medio tempore versate in esubero, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
4. condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_2 spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 76,00 per spese ed € 913,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5. condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_2 spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in € 174,00 per spese ed € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 7448/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 N.R.G. 7448/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7