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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 7645/2022 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Todaro ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via S.
Meccio n°22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1
domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria
Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 14 febbraio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara illegittimo l'indebito di € 861,27 contestato alla ricorrente per il periodo da gennaio 2021 a marzo 2021 e conseguentemente accerta che nulla è dovuto a tale titolo con conseguente condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente nelle more trattenuto. 1 ❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in euro 662,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Todaro dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 26 luglio 2022 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere titolare della pensione Cat. INVCIV n. 07188155 quale invalida civile al
100%.;
- d'aver ricevuto provvedimento datato 7 aprile 2022 con cui l'ente previdenziale le comunicava l'indebita erogazione della somma di euro 861,27 per il periodo gennaio-marzo 2021 a seguito di rideterminazione d'ufficio della prestazione;
- d'aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale che veniva respinto ritenendo l' che sulla base dei redditi percepiti cumulativamente Pt_2
nel 2020 e 2021 fosse stato superato il limite reddituale di euro16.982,49 per avere diritto alla prestazione di invalidità; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “Annullare, per i superiori motivi, il provvedimento di indebito del
07.04.2022 e condannare l all'eventuale restituzione di quanto nelle more CP_1
trattenuto dalla pensione del ricorrente”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità della suddetta somma stante sia l'applicabilità al caso in esame della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, sia la propria buona fede e l'incolpevole affidamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente previdenziale si costituiva in giudizio rilevando che “[..] L'indebito oggetto di causa, R.I. n. 16907985, deriva da ricostituzione elaborata su base centralizzata dalla Direzione Generale sulla prestazione Cat. INVCIV N. 07188155, con cui l' ha rideterminato l'importo CP_1
della prestazione, accertando un indebito per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021.
La prestazione è stata correttamente rideterminata, a causa del superamento dei limiti reddituali per il diritto alla prestazione assistenziale per l'anno 2021. Nel dettaglio, fino a marzo 2021, la ricorrente è titolare di invalidità civile totale, fascia 30, con pensione. Sulla scorta di tale premessa, per verificare il diritto alla prestazione di 2 invalidità civile totale relativa ai primi tre mesi dell'anno 2021, si deve tenere conto dei limiti di reddito previsti per lo stesso anno per la prestazione in godimento
(invalidità civile totale, fascia 30). Ai sensi delle disposizioni contenute nella l. n 122 del 2010, per le liquidazioni successive alla prima delle prestazioni collegate al reddito, ai fini della determinazione dei limiti reddituali, si tiene conto della sommatoria: - dei redditi da casellario pensioni percepiti nell'anno oggetto di verifica
(nel caso di specie, redditi di pensione pari a € 10.174,64, percepiti nel 2021, come da
CU che si allega); - dei redditi diversi da casellario percepiti nell'anno che precede quello oggetto di verifica, che sono conosciuti dall a consuntivo (nel caso in CP_1
esame, redditi da lavoro dipendente e assimilati (5.835,00euro) e redditi di terreni e fabbricati (2.191,00 euro) percepiti nel corso del 2020. Si veda, in proposito, quanto previsto dalla circolare n. 126 del 2020 (all.). Pertanto, sulla scorta di tale CP_1
sommatoria, parte ricorrente ha superato il limite di reddito normativamente previsto per l'anno 2021, pari a € 16.982,49 (circolare 148/2020, all. 2). Si rileva altresì che l'indebito è stato ritualmente notificato con raccomandata A/R n. 61809085502-5 del
07/04/2022, nei termini di cui all'art. 2033 c.c., che si applica alla fattispecie in esame, trattandosi di indebito assistenziale. L'indebito oggetto di causa è connesso ad una prestazione assistenziale e, pertanto, l verifica periodicamente la CP_1
permanenza dei requisiti reddituali per il diritto/la misura delle prestazioni già erogate. In tema d'indebito previdenziale o assistenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (cfr. Cass. civile sez. lav.,
10/06/2019, n.15550). Per quel che attiene la contestata non ripetibilità delle somme, deve rilevarsi che nel caso di specie trattandosi di prestazione suscettibile di adeguamento costante in corrispondenza della complessiva situazione reddituale dell'avente titolo, è di tutta evidenza che la liquidazione non può mai assumere carattere di definitività, soggetta com'è alla periodica revisione al variare di redditi.
Può essere perciò ritenuta l'applicabilità del comma 2, del predetto art. 13, l. n.
412/1991, [..]”. 3 La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del funzionario, assunta in riserva all'udienza del 14 febbraio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Come dedotto dall' l'indebito in questione risulta determinato a seguito di CP_1
ricostruzione del trattamento pensionistico operata dalla Direzione Centrale applicandosi i criteri previsti dalla Circolare n. 126 del 24/09/2010. CP_1
Va anzitutto evidenziato che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale (inerendo alla pensione di invalidità civile), non può farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (invocata da entrambe le parti) che si riferisce all'indebito pensionistico.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ritiene che non si applichi neppure il principio generale di ripetizione dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c., invocato dall' CP_1
Come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del
30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile»
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale.
Si è, infatti, progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale.
4 Ciò è avvenuto con l'istituzione del ”Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo
13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' CP_1
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' (come nel caso in esame) e che quindi l' già conosce: CP_1 Pt_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso Pt_2
(«Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema 5 normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass.
n. 1446/2008 est. Picone)»
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. 12608;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983)
«l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente
(conformemente ad altre pronunce di questa sezione e della locale Corte d'Appello che si richiamano ex art. 118 Disp. att. c.p.c.), nel caso in esame, non può qualificarsi come doloso il comportamento della ricorrente in quanto emerge ex actis che:
- ha ritualmente inoltrato le dichiarazioni reddituali Parte_1
all'Amministrazione Finanziaria e, pertanto, queste erano ben conosciute o conoscibili d'ufficio dall' (cfr. documentazione in atti); Pt_2
- il provvedimento di revoca della prestazione Cat. INVCIV n. 071488155 è datato
7 aprile 2022;
- l'indebito si riferisce al periodo gennaio-marzo 2021 tenendo conto che “la somma di euro 10.174,64, percepita nel 2021 [..] è imputata a titolo [..]di pensione visto che la ricorrente è in quiescenza a decorrere dal mese di luglio
2021 con Pensione Cat. VO n. 10106754. Pertanto, tale importo rientra nei redditi da casellario centrale pensione che rilevano per l'anno in corso, cui vanno aggiunti, nel caso di specie, i redditi diversi da casellario del 2020” (cfr. dichiarazioni rese dal funzionario all'udienza del 28.2.2024)
Né l' , che ne aveva l'onere, ha dimostrato la sussistenza di una condotta CP_1
dolosa o di un affidamento incolpevole da parte della ricorrente.
6 Di contro, analizzando i redditi percepiti negli anni 2020 e 2021 non ritiene questo giudice che sia stato superato il limite reddituale previsto ex lege
(euro16.982,49) ai fini dell'erogazione della prestazione nel periodo in contestazione.
CP_ Invero, come sopra rilevato, l' previdenziale, ai fini di individuare il reddito di riferimento per la liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito già in godimento, richiama
- l'art 35 comma 8 del decreto-legge n. 207 del 30.12.2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2009, n. 14) come modificato dal D.L. 78/2010
(convertito con modificazioni dalla L 122/2010) che testualmente recita:« Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni»;
- la Circolare del 24/09/2010 n. 126 (che riassume la posizione dell' CP_1 Pt_2
emersa sia dalla memoria di costituzione sia dalle dichiarazioni rese dal funzionario responsabile all'udienza del 12 maggio 2023) nella quale testualmente si legge al punto 5.2 - Criteri di verifica delle situazioni reddituali - : «A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388 e successive modificazioni e integrazioni”. La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento
7 dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto: dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente».
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, l'interpretazione adottata dall' nella CP_1
fattispecie in esame non risulta corretta.
Invero, non può non rilevarsi che la scelta operata dal Legislatore con il cit. art
35 comma 8 risponde all'esigenza (già indicata dal Controparte_3
con nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015) di evitare il
[...]
riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito che non siano dovute o siano dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi.
Conseguentemente, non può essere preso come riferimento il reddito maturato nello stesso anno in cui viene presentata la domanda, a meno che non rientri tra quelli di cui l'ente previdenziale ha diretta ed immediata conoscenza (cioè, quelli per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati) proprio perché non riveste i caratteri della certezza.
La Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 11/04/2014,
n. 8633; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 01/03/2017, n. 5271) ha, infatti precisato che «In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno 8 precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali “il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”, e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, “è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva”. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.)».
Dunque, in tema di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n.
78 del 2010, conv. (con modificato dalla L. n. 122 del 2010), rileva il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al Centrale dei pensionati ove, invece, assume valore il CP_4
reddito percepito nello stesso anno.
Ma nel caso in esame, il reddito maturato nel 2021 derivate dalla pensione anticipata erogata dall' alla era ben conosciuto all'Istituto proprio CP_1 Parte_1
perché rientrante tra i redditi da Casellario Centrale.
Con specifico riferimento all'interpretazione e applicabilità del succitato art 35, comma 8 D.L. n. 207 del 2008, si condividono e si richiamano ex art 118 Disp att.
c.p.c. le motivazioni esposte dalla Corte d'Appello Bari (cfr. Corte d'Appello Bari,
Sez. lavoro, Sent., 25/09/2023, n. 1580) che si riportano integralmente: «[..] Osserva la Corte che costituisce principio generale quello secondo il quale i redditi che rilevano ai fini del trattamento assistenziale sono quelli percepiti nell'anno che viene preso in considerazione. [..] (Cass. civ., Sez. lav., n. 8633/2014; Cass. civ., Sez. lav.,
n. 17624/2010; Cass. civ., Sez. lav., n. 6339/2010; Cass. civ., Sez. lav., n. 1664/2007).
Invero, l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010, ha aggiunto al comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008 la seguente disposizione:
“Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Inoltre, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, “In sede di prima 9 liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”. In tal modo il legislatore ha confermato che anche in sede amministrativa, ove sia possibile disporre direttamente dei dati relativi al reddito corrente (trattandosi di redditi noti all'Ente previdenziale, che può accedere ai dati del Casellario centrale dei pensionati), bisogna far riferimento a questi ultimi e non già a quelli dell'anno precedente. Nessuna disposizione prevede, invece, che debbano sommarsi i redditi dell'anno in corso con quelli percepiti nell'anno precedente, come erroneamente ritiene l' nel caso di specie. Difatti, secondo la CP_1
chiara formulazione testuale dell'art. 35, comma 8, in questione nell' ipotesi di percezione di un reddito costituito da una prestazione pensionistica soggetta alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati [..] ai fini del calcolo del limite reddituale per la percezione integrale della pensione d'inabilità civile il reddito di riferimento è (solo) quello conseguito nello stesso anno sottoposto a verifica (secondo alinea dell'art. 35 in esame), restando escluso il cumulo con i redditi percepiti nell'anno precedente (non testualmente previsto dalla disciplina in esame), che rilevano nella distinta fattispecie prevista dal primo alinea del medesimo articolo, relativo alla diversa ipotesi in cui siano stati percepiti redditi non soggetti al predetto obbligo di comunicazione al Casellario centrale. Risulta pertanto errata l' interpretazione dell' poiché la norma de qua dispone di sommare tra loro CP_1
redditi solo se compatibili, privilegiando in caso di redditi incompatibili il dato reddituale risultante per l'anno in corso dal Casellario centrale dei pensionati. La disposizione non consente, quindi, alcun cumulo ma precisa quale reddito prendere in considerazione introducendo il principio per cui, laddove la prestazione sia comunicata al Casellario centrale dei pensionati, il reddito di riferimento dev'essere quello dell'anno in corso. La correttezza di detta interpretazione trova conferma anche nel messaggio dell'Istituto del 5 agosto 2015 n. 5178, nel quale, recependo le indicazioni del Ministero del lavoro, l'Ente precisa che “da tale previsione non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame.” (così Corte di Appello di Venezia, Sent.
n. 288/23, conforme alle precedenti n. 428/2018 e n. 11/18). Nessun valore, infine, 10 può riconoscersi alla circolare n. 126 del 24 settembre 2010, che – avendo CP_1
natura di atto interno alla pubblica amministrazione - non è vincolante e non costituisce fonte di diritto (arg. ex Cass., Sez. 5, Sent. n. 14619 del 10 novembre
2010)».
In termini conclusivi, dunque, nella fattispecie in esame non possono rilevare i redditi percepiti nell'anno 2020 a titolo di Naspi (euro 5.835,00) e da terreni e fabbricati (euro 2.191,00) ma solo i redditi da pensione - Cat. VO n. 10106754 - percepiti nel 2021 (euro 10.174,64), il cui ammontare non supera il limite reddituale
(euro 16.982,49) previsto dalla legge ai fini della percezione della pensione d'inabilità civile.
Il ricorso va, pertanto, accolto appalesandosi illegittima, per le ragioni sopra espresse, la ripetizione dell'indebito di euro 861,27 sulla pensione Cat. INVCIV n.
07188155.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(con applicazione dei valori medi delle tariffe professionali) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Todaro dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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