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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CRISPINO RAFFAELLA
- APPELLANTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. PAGANO FABIO CP_1
- APPELLATO -
E
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso dall'avv. ROSSELLA CARLO
- APPELLATO –
E
in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rapp.to e difeso dall'avv. MARCIANO RAFFAELE
- APPELLATO –
E
, Controparte_5 Controparte_6
- APPELLATE CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.1.2024,
l' proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3986/2023 del Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione alle cartelle di pagamento nn.
02820200006568422 e 02820210004984367.
Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove afferma che “l'opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 L. 689/81 (oggi DLgs 150/11) ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo” nonché la violazione delle norme disciplinanti la legittimazione passiva e l'onere della prova.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato originario opponente, il quale eccepiva l'infondatezza del proposto appello.
Si costituivano altresì il e quello di Controparte_2
i quali sostanzialmente aderivano alle Controparte_3 richieste di parte appellante.
Non si costituivano invece le PR di e di CP_2
, delle quali va dichiarata la contumacia. CP_6
L'appello non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve essere esattamente qualificata la domanda formulata in primo grado.
Sul punto, occorre considerare che la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, dopo aver enunciato il principio di diritto per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della
2 notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”, ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U.
22080/2017).
La Suprema Corte ha successivamente ribadito che “Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono
3 tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c..
Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. 22094/2019).
Nel caso di specie, l'opponente in primo grado ha sia eccepito l'omessa notifica dei verbali di accertamento come motivo a sé stante, che determina, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 201 comma 5 e 203 ultimo comma Codice della Strada, un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento ovvero la mancata acquisizione da parte del medesimo verbale della qualità di titolo esecutivo, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale (cfr. Cass. 29738/2023;
3731/2000), sia la prescrizione dei crediti successiva alla definitività del verbale di accertamento, per cui la domanda risultava proposta ai sensi sia dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (opposizione cd. recuperatoria), sia dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Orbene, a ben vedere, almeno con riferimento al primo motivo di opposizione, il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che non si trattasse di opposizione cd. recuperatoria.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'eccezione di omessa notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate, integrante come detto un'opposizione recuperatoria, non è inammissibile atteso che le cartelle di pagamento sono state impugnate entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle stesse benché non nelle forme previste di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150
4 del 2011 ovvero con citazione anziché con ricorso.
In particolare, la seconda cartella (n. 02820210004984367) risulta notificata al debitore in data 25.3.2022 laddove l'atto di citazione in opposizione risulta notificato in data 4.4.2022, mentre, in relazione alla prima cartella (n.
02820200006568422), l' non ne ha validamente provato il CP_7 perfezionamento della notifica, atteso che, secondo la
Suprema Corte, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr.
Cass. S.U. 10012/2021).
Nel caso di specie, l' non ha dato prova neppure CP_7 dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, per cui, non potendosi ritenere perfezionata la notifica di detta cartella, non è possibile evidentemente ritenere decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011.
Accertata l'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria, essa risulta altresì fondata, dal momento che, come evidenziato dal Giudice di prime cure, gli enti opposti non hanno dato prova della rituale notifica dei verbali sottesi alle cartelle in questione, conseguendone, per quanto detto sopra, l'estinzione dell'obbligo di pagamento ovvero la
5 mancata acquisizione da parte dei medesimi verbali della qualità di titoli esecutivi.
Risulta, infine, infondato il motivo di appello inerente alle spese di lite di primo grado.
Invero, non può essere esclusa la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, dal momento che la
Cassazione ha avuto modo di affermare più volte come, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la legittimazione passiva spetti sia a quest'ultimo sia all'agente della riscossione, per cui è legittima la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di entrambi i predetti soggetti, quale conseguenza, appunto, della legittimazione passiva (cfr., ex multis, Cass. 2570/2017; 14125/2016).
Per le motivazioni innanzi esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata, integrandosi la motivazione come illustrato nel presente provvedimento.
Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, alla luce del fatto che la parzialmente erronea motivazione della sentenza impugnata ha contribuito a far sorgere l'interesse della parte a proporre appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia delle PR _8
;
[...]
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
6 C) Conferma la sentenza n. 3986/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere emessa nell'ambito del giudizio RG 8887/2022;
D) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
E) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 13/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CRISPINO RAFFAELLA
- APPELLANTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. PAGANO FABIO CP_1
- APPELLATO -
E
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso dall'avv. ROSSELLA CARLO
- APPELLATO –
E
in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rapp.to e difeso dall'avv. MARCIANO RAFFAELE
- APPELLATO –
E
, Controparte_5 Controparte_6
- APPELLATE CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.1.2024,
l' proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3986/2023 del Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione alle cartelle di pagamento nn.
02820200006568422 e 02820210004984367.
Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove afferma che “l'opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 L. 689/81 (oggi DLgs 150/11) ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo” nonché la violazione delle norme disciplinanti la legittimazione passiva e l'onere della prova.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato originario opponente, il quale eccepiva l'infondatezza del proposto appello.
Si costituivano altresì il e quello di Controparte_2
i quali sostanzialmente aderivano alle Controparte_3 richieste di parte appellante.
Non si costituivano invece le PR di e di CP_2
, delle quali va dichiarata la contumacia. CP_6
L'appello non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve essere esattamente qualificata la domanda formulata in primo grado.
Sul punto, occorre considerare che la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, dopo aver enunciato il principio di diritto per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della
2 notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”, ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U.
22080/2017).
La Suprema Corte ha successivamente ribadito che “Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono
3 tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c..
Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. 22094/2019).
Nel caso di specie, l'opponente in primo grado ha sia eccepito l'omessa notifica dei verbali di accertamento come motivo a sé stante, che determina, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 201 comma 5 e 203 ultimo comma Codice della Strada, un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento ovvero la mancata acquisizione da parte del medesimo verbale della qualità di titolo esecutivo, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale (cfr. Cass. 29738/2023;
3731/2000), sia la prescrizione dei crediti successiva alla definitività del verbale di accertamento, per cui la domanda risultava proposta ai sensi sia dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (opposizione cd. recuperatoria), sia dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Orbene, a ben vedere, almeno con riferimento al primo motivo di opposizione, il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che non si trattasse di opposizione cd. recuperatoria.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'eccezione di omessa notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate, integrante come detto un'opposizione recuperatoria, non è inammissibile atteso che le cartelle di pagamento sono state impugnate entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle stesse benché non nelle forme previste di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150
4 del 2011 ovvero con citazione anziché con ricorso.
In particolare, la seconda cartella (n. 02820210004984367) risulta notificata al debitore in data 25.3.2022 laddove l'atto di citazione in opposizione risulta notificato in data 4.4.2022, mentre, in relazione alla prima cartella (n.
02820200006568422), l' non ne ha validamente provato il CP_7 perfezionamento della notifica, atteso che, secondo la
Suprema Corte, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr.
Cass. S.U. 10012/2021).
Nel caso di specie, l' non ha dato prova neppure CP_7 dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, per cui, non potendosi ritenere perfezionata la notifica di detta cartella, non è possibile evidentemente ritenere decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011.
Accertata l'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria, essa risulta altresì fondata, dal momento che, come evidenziato dal Giudice di prime cure, gli enti opposti non hanno dato prova della rituale notifica dei verbali sottesi alle cartelle in questione, conseguendone, per quanto detto sopra, l'estinzione dell'obbligo di pagamento ovvero la
5 mancata acquisizione da parte dei medesimi verbali della qualità di titoli esecutivi.
Risulta, infine, infondato il motivo di appello inerente alle spese di lite di primo grado.
Invero, non può essere esclusa la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, dal momento che la
Cassazione ha avuto modo di affermare più volte come, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la legittimazione passiva spetti sia a quest'ultimo sia all'agente della riscossione, per cui è legittima la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di entrambi i predetti soggetti, quale conseguenza, appunto, della legittimazione passiva (cfr., ex multis, Cass. 2570/2017; 14125/2016).
Per le motivazioni innanzi esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata, integrandosi la motivazione come illustrato nel presente provvedimento.
Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, alla luce del fatto che la parzialmente erronea motivazione della sentenza impugnata ha contribuito a far sorgere l'interesse della parte a proporre appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia delle PR _8
;
[...]
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
6 C) Conferma la sentenza n. 3986/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere emessa nell'ambito del giudizio RG 8887/2022;
D) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
E) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 13/05/2025
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