Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3909/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3909/2019, riservata in decisione all'udienza del 12.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avverso la sentenza n. 79/2019, pubblicata il 09/07/2019 dal Tribunale di
Benevento, ex Ariano Irpino, avente ad
OGGETTO: proprietà e vertente
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF. ) rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio
[...] C.F._2
Crincoli (C.F. : ) giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vallata (AV) al C.so Kennedy n.56.
PEC.: Email_1
APPELLANTI
E
CF. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Giancarlo Di Gregorio (C.F.: , con questi elettivamente C.F._5 domiciliata in Napoli alla Via A. Vespucci 9 presso lo studio dell'avv. Armando Sessa
PEC: Email_2
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni: 1°) Accogliere in toto l'atto di appello presentato da e Parte_1
, poiché giuridicamente e manifestamente fondato, ammissibile e Parte_2 soprattutto ricevibile in diritto, con necessaria riforma della sentenza n.79/2019 emessa e depositata dal Tribunale di Benevento in data 09 luglio 2019 nell'ambito del giudizio di primo grado RG.222/2010, e quindi, con il rigetto della domanda principale così come appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di cui è causa nonché quelle esposte in prime cure nella comparsa di costituzione di del 21/06/2010 Parte_2
e di dell'11 giugno 2013 contenente in quest'ultima anche eccezione di Parte_1 usucapione.2°) Per effetto di tanto, in accoglimento dell'appello presentato, e rispettive conclusioni esposte in fatto e soprattutto in diritto, condannare controparte
[...] al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado giudizio, oltre spese CP_1 forfetarie 15% e accessori di legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Parte appellante ha concluso affinché voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto e pretestuosità dell'appello così come proposto e di conseguenza rigettarlo. In accoglimento dell'appello incidentale riformare parzialmente il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese, rimodulando la liquidazione dei compensi e delle spese operata in prime cure aumentandone l'importo nella misura che la Ecc.ma Corte riterrà congrua in ragione dell'attività professionale svolta e della complessità delle materie trattate, per l'effetto condannare gli appellanti, anche in solido tra loro, a corrispondere la differenza rispetto alla liquidazione di primo grado. Il tutto con il favore delle competenze, spese ed accessori del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 79/2019, pubblicata il 09/07/2019 il Tribunale di Benevento, ex Ariano Irpino, ha così provveduto: a) è stata rigettata la domanda avanzata nei confronti di e ne è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva;
b) Parte_2
è stata accolta la domanda attorea ed è stato accertato e stabilito che il confine tra le pag. 2 di 10 proprietà di e di è quello indicato nella CTU a firma Controparte_1 Parte_1 dell'ing. depositata in data 09/01/2016, parte integrante della Persona_1 decisione;
c) è stata ordinata l'apposizione di termini lapidei sul confine come determinato nell'elaborato peritale;
d) è stata ordinata alla convenuta il rilascio in Parte_1 favore dell'attrice della fascia di terreno indebitamente detenuta, individuata dal CTU nel proprio elaborato peritale;
e) è stata condannata la convenuta al Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione del muro di contenimento, di tutte le opere e delle viti allocate sul fono attoreo ed al rilascio delle porzioni di fondo interessate da tale occupazione, per come individuate dal CTU nella relazione peritale;
f) è stata condannata la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'attrice liquidate in complessive €. 1.100,00 di cui €. 38,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.a.p. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giancarlo di Gregorio, dichiaratosi antistatario;
g) sono state compensate integralmente tra l'attrice ed il convenuto le spese di lite;
h) sono state Parte_2 poste le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di
. Parte_1
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9 Luglio 2019, con atto di citazione, accompagnato da contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, notificato in data 4 settembre 2019, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, deducendo a sostegno due motivi.
2.1 Con il primo motivo, gli appellanti hanno rappresentato una violazione degli artt. 111 della Costituzione e art. 132 c.p.c., artt. 2697, 2054, 1227 c.c., art.115 e 116 c.p.c., per omessa e, comunque insufficiente motivazione della sentenza, nella parte in cui il
Giudice di Prime cure avrebbe violato palesemente l'esegesi dell'art. 950 c.c.
In particolare, secondo gli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ed improcedibile l'azione in quanto il limite confinario sarebbe stato certo: sia il vigneto, ma soprattutto il muro di contenimento con rispettivo fabbricato, sarebbero elementi materiali certi, preesistenti al secondo atto di acquisto della parte convenuta al fine della determinazione, del confine la cui esistenza non è rappresentata da una CTU di comodo, ma sicuramente da opere permanenti che risalgono
“per tabulas” ad 8 anni prima dell'acquisto avvenuto da parte dell'attrice Il CP_1 rinvenimento in loco di tali opere permanenti sarebbe idoneo e determinerebbe pag. 3 di 10 incontrovertibilmente il limes tra i due fondi, pertanto sarebbe in quest'ultimo e non in quello catastale che dovrebbe rinvenirsi la linea di demarcazione tra le due proprietà.
2.2 Con il secondo motivo di appello, e Parte_1 Parte_2 hanno rappresento una violazione degli artt. 111 della Costituzione e art. 132 c.p.c., artt.
2697, 2059 e 1226 c.c. artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa e, comunque, insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui, senza alcuna esplicitazione dei motivi sottesi, avrebbe riconosciuto la delimitazione confinaria in totale difetto di prova e nulla avrebbe statuito sulla eccezione di usucapione sollevata da . Parte_1
A tal proposito, l'odierno appellante ha evidenziato di aver provato che il confine tra le proprietà e fosse idoneo e certificato. Sicuramente Pt_1 CP_1 [...] non ha potuto, quindi in difetto di prova, dimostrare l'opera invasiva del CP_1 perché inesistente. La sentenza impugnata avrebbe, dunque, tratto conclusioni Pt_1 gravi e ingiustificate basandosi solo su una CTU e, quindi, facendo un uso ingiustificato ed improprio dei principi civilistici anche in relazione alla eccezione di usucapione sollevata dal terzo chiamato in causa nella propria comparsa di Parte_1 costituzione.
3. Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello per totale infondatezza dello stesso, con vittoria di spese e competenze di lite
4. La Corte di Appello di Napoli ha, con provvedimento del 31/05/2022, accolto l'istanza promossa dall'appellante ritenendo sussistenti le condizioni e per l'effetto ha sospeso l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza n. 79/2019 emessa dal
Tribunale di Benevento, ex Ariano Irpino.
5. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, non è stata svolta alcuna attività istruttoria. All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 9 luglio 2019, mentre l'atto d'appello è stato notificato il 4 settembre 2019. Ne deriva che il termine breve per impugnare previsto dall'art. 325
c.p.c. è stato osservato.
7. Sempre in via preliminare va chiarito che in relazione a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi pag. 4 di 10 impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno ai sensi dell'art. 329 c.p.c., con esonero della Corte da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
In particolare, nel caso di specie, risulta passata in giudicato la autonoma e preliminare statuizione circa il difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo) di , dichiarata in sentenza dal giudice di prime cure in Parte_2 considerazione del fatto che il ha donato il bene per cui è causa, sito in Trevico e Pt_1 distinto in catasto al foglio 28, particella 281, in favore della figlia con atto del Parte_1
15.6.2009, e pertanto antecedente rispetto all'introduzione da parte dell' del CP_1 presente giudizio (con atto di citazione notificato in data 20.2.2010), e non impugnata dal predetto . Pt_1
7.1. Per tali motivi, l'appello proposto da con riferimento al Parte_2 merito della decisione di primo grado deve ritenersi inammissibile, essendo stato accertato con pronunzia passata in giudicato che il predetto risulta essere privo di legittimazione passiva (rectius di titolarità dal lato passivo) in quanto non più proprietario del fondo i cui confini sono in discussione.
8. Ciò posto e volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da non è fondato e non può trovare accoglimento per i seguenti Parte_1 motivi.
9. Ed invero con il primo motivo di appello, come sopra evidenziato, Parte_1
ha rappresentato che il giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui
[...] non ha rilevato che il confine tra i due fondi appartenenti alle parti del presente giudizio risultava certo per tabulas siccome delimitato da vigneto, muro di contenimento e relativo fabbricato rurale, risalenti quantomeno ad 8 anni prima dell'acquisto avvenuto da parte dell'attrice CP_1
In particolare, la ha evidenziato che, a seguito dell'atto di acquisto Pt_1 registrato l'11/3/1987 al n. 585, con concessione edilizia del medesimo anno rilasciata da parte del Comune di Trevico, , dante causa dell'appellante, ha iniziato la Parte_2 costruzione del fabbricato posizionandolo alla distanza regolamentare di metri 5 dal confine impartito dai venditori e che la delimitazione tra i due fondi è avvenuta proprio per opera dei venditori con la apposizione di tre tondini di ferro allineati tra loro e rinvenuti dal CTU, due all'angolo dove ha termine il vigneto ed uno infisso in prossimità dell'intersezione tra il muro di contenimento e la strada comunale.
pag. 5 di 10 Secondo l'appellante, dagli atti è pacifico che per atto per notar del Per_2
15/12/1995 registrato il 3/1/1996, è divenuta proprietaria del suo Controparte_1 fondo ben 9 anni dopo, ossia quando il confine era già stato determinato e materializzato dal vigneto, dalla costruzione del muro e dal relativo fabbricato del sicché Pt_1 incontrovertibilmente il limes tra i due fondi sarebbe quest'ultimo e non quello catastale individuato dal giudice di prime cure.
A tal proposito, giova osservare in diritto che presupposto dell'azione di regolamento dei confini è l'incertezza del confine tra due fondi la quale può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite tra i fondi (cd. incertezza oggettiva) quanto dalla contestazione del confine esistente (cd. incertezza soggettiva), purché quest'ultima non investa i titoli di acquisto della proprietà (tra le tante v. Cass. 18.4.1994 n. 3663; Cass.
11.11.1986 n. 6594; Cass. 28.1.1985 n. 438; Cass., 7.9.2012, n.14993).
La controversia sui confini, pertanto, può essere determinata non solo dalla mancanza di un confine materiale, che determina incertezza oggettiva sul confine, ma anche dall'incertezza soggettiva, da parte di uno dei due confinanti, o di entrambi, sull'esattezza del confine materiale esistente.
Nel caso di specie, dunque, l'azione di regolamento di confini proposta dalla non ha perso la sua natura per effetto delle deduzioni svolte dalla convenuta CP_1 circa l'esistenza di un muro di confine dal medesimo realizzato all'interno della Pt_1 sua proprietà, avendo l'attrice contestato la corrispondenza dell'eccepito confine materiale con quello reale (incertezza soggettiva).
Ciò posto, si osserva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
l'azione di regolamento di confini si configura come una vindicatio incertae partis, in quanto sia all'attore che al convenuto incombe l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta linea confinaria (Cass. 18. 4.1994 n. 3663; Cass.
11.11.1986 n. 6594; Cass. 28.1.1985 n. 438), e il giudice è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, dovendo, invece, in ogni caso determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili (tra le tante v. Cass. Cass. 3-5-2001
n. 6189; Cass. 3/5/1993 n. 5115), ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, che hanno un valore sussidiario (v. 31.5.2006, n. 12891; Cass. 13.2.2006 n. 3082).
Pertanto, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di pag. 6 di 10 prova sovrana in tema di regolamento di confini (Cass. Civ, 9 ottobre 2006, n. 21686;
Cass. 15 novembre 2007, n. 23720). Risulta, poi, ammissibile qualsiasi altro mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi.
Tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, secondo la giurisprudenza, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà (Cassazione civile sez. II,
24/08/1994, n. 7498; Cass. 8327/1997), ove, poi, i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano tra loro concordanti, e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, la linea confinaria dovrà identificarsi, nella carenza di altri elementi di certezza, in quella desumibile dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto, ed in questo richiamato, anteriormente formatosi e trascritto (Cassazione civile sez. II, 13/01/2006, n.
512; Cassazione civile sez. II, 17/05/2001, n. 6770)
Orbene, nel caso di specie, è risultato in quanto documentalmente provato e pacificamente ammesso dalle parti che (dante causa di Parte_2 Parte_1
) e hanno acquistato i fondi per cui è causa (e di cui i confini
[...] Controparte_1 sono in discussione) dai medesimi proprietari, e coniugi in Controparte_2 CP_3 comunione dei beni. In particolare, il primo, con atto per notar el 19.2.1987, ha Per_2 acquistato le particelle 1 e 281 del foglio 28, mentre la con atto per notar CP_1 Per_3 del 14.12.1995, ha acquistato le particelle 282, 482 e 483 del medesimo foglio 28 (cfr. doc. nella produzione di primo grado di parte attrice).
Dalla lettura del primo atto di compravendita, ossia quello del 1987 in favore di si evince altresì che gli originari proprietari dei fondi per cui è causa hanno Pt_1 provveduto, in occasione della vendita in favore del ad effettuare il Pt_1 frazionamento su estratto di mappa n. 2702/1987, approvato all'U.T.E. di Avellino in data 7.2.1987 al n. prot. 10, parte integrante dell'atto e dallo stesso richiamato, dal quale risulta che, al foglio 28, le originarie particelle 1 e 281 sono state frazionate, la prima nelle particelle 1 e 482 e la seconda nelle particelle 281 e 483.
Pertanto, dall'esame degli atti, è possibile affermare che, contestualmente al frazionamento, sono state alienate in favore di le particelle 1 e 281 e, Pt_1 successivamente, nel 1995, in favore di le restanti particelle 282, 482 e 483. CP_1
pag. 7 di 10 Appare, dunque, chiaro che, dal momento che il confine in contestazione è proprio quello dato tra le particelle 1 (appartenente al e 482 (appartenente Pt_1 all' oggetto del frazionamento del 1987, riveste importanza decisiva il CP_1 frazionamento in questione allegato al primo atto di acquisto e in esso richiamato con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà dei contraenti, hanno perso l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere a elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.
In altri termini, è evidente che la volontà negoziale del venditore e dell'acquirente espressa nel primo atto di compravendita (quello in favore di ) è stata Parte_2 quella di alienare il fondo risultante dal frazionamento contestualmente operato, nella consistenza risultante dai dati catastali, a nulla rilevando il confine determinato dal vigneto, dalla costruzione del muro e dal relativo fabbricato del opere peraltro Pt_1 realizzate in data successiva rispetto all'acquisto da parte del Pt_1
A questi principi, più volte enunciati dalla Suprema Corte (cfr. sentt. 5045-78,
10615-90, 7081-95), il giudice di prime si è attenuto, avendo attribuito rilevanza, ai fini dell'accertamento della linea di confine, non già alla situazione di fatto o possessoria, invocata dall'appellante, peraltro successiva al suo acquisto, che è in tal caso ininfluente nel regolamento di confini, bensì ai dati catastali che nei contratti erano stati espressamente considerati elementi identificativi dei fondi e della loro della estensione
(Cassazione civile sez. II, 24/08/1994, n. 7498; Cass. 8327/1997 in Cassazione civile sez.
VI, 23/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/06/2020), n. 12322).
10. Con il secondo motivo di appello, ha dedotto l'esistenza di Parte_1 un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui senza alcuna esplicazione dei motivi sottesi il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto la delimitazione confinaria in totale difetto di prova e nulla esporrebbe sulla eccezione di usucapione sollevata da . Parte_1
La doglianza formulata da parte appellante circa l'assenza di prova in ordine alla delimitazione confinaria tra i due fondi deve ritenersi assorbita dall'esame del primo motivo di appello.
Quanto alla dedotta eccezione di usucapione, si osserva, in accoglimento dell'eccezione di tardività formulata in appello dalla che la stessa non risulta CP_1
pag. 8 di 10 essere stata sollevata tempestivamente dalla parte chiamata in causa. Difatti, Parte_1
evocata in giudizio con atto di chiamata in causa per l'udienza dell'11.6.2013, si
[...]
è costituita nel procedimento di primo grado con comparsa depositata in Cancelleria in data 11.6.2013 e, pertanto, oltre il termine di venti giorni prima stabilito dagli artt. 166 e
167 c.p.c. per la formulazione della eccezione di usucapione, non rilevabile d'ufficio (cfr.
Cassazione civile sez. II, 09/04/2024, n. 9452).
11. Ogni altra motivazione dell'appellante risulta assorbita da quanto appena esposto e per tali motivi l'appello deve considerarsi rigettato in toto.
12. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (in appello manca la fase istruttoria).
12.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da e sentenza n. Parte_2 Parte_1
79/19 depositata il 9.7.2019 del tribunale di Benevento, ex Ariano Irpino, provvede:
1- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da;
Parte_2
2- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3- condanna e a pagare in solido in favore di Parte_2 Parte_1 le spese del presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. Giancarlo Di Gregorio dichiaratosi anticipatario;
4- dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24
pag. 9 di 10 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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