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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 27 febbraio 2025, nelle persone dei signori
– Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
– Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
– Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3484/2024 R.G. proposto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Vanessa Fallica, C.F._3
reclamanti contro
(C.F. , rappresentato e difeso nell'ambito Controparte_1 C.F._4 della procedura esecutiva dall'avv. Giacomo Rossini, resistente
e contro
(p.iva ; c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore; resistente contumace
e contro
(p.iva ), in PA P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore; resistente contumace avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con ricorso depositato in data 04 settembre 2024, e nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , hanno proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza Persona_1
emessa in data 29 agosto 2024 dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo n. 1534/2023
R.G.E., con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, c. 5, c.p.c. e la conseguente estinzione del processo esecutivo promosso nei confronti di . Controparte_1
In particolare, il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del giudizio in quanto l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento previsto dal quinto comma dell'art. 543 c.p.c. non era stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento (26.10.2023), essendo stato depositato in data 06.11.2023, ritenendo irrilevante la circostanza che la notifica fosse stata effettuata in data anteriore a quella dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Il reclamante ha ritenuto erronea la pronuncia del G.E. sul presupposto che, secondo una recente interpretazione avanzata da alcuni tribunali di merito, “se in astratto è condivisibile la tesi circa la necessità del tempestivo deposito dell'avviso notificato, nello specifico caso concreto tale tempestività deve essere vagliata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice per la prima udienza (all.4 Ordinanza Tribunale di Genova del 22.06.2023)” (pagg. 2 e 3 del reclamo).
Sulla base di tali argomentazioni i reclamanti hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, “avendo i creditori ritualmente notificato Pt_1
l'avviso di iscrizione a ruolo ai terzi e al debitore in data 24.10.2023 (in ogni caso prima dell'udienza del 26.10.2023 indicata nell'Atto di Pignoramento), ed essendo stata depositata prova della detta notifica in data ampiamente antecedente la prima udienza di trattazione della procedura avvenuta in data 11.03.2024” (pag. 4 del reclamo).
Con comparsa depositata in data 28 ottobre 2024, si è costituito in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza reclamata.
Non si sono, invece, costituiti in giudizio il e l' Controparte_2 PA
, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Il reclamo deve essere rigettato.
Ritiene il presente Collegio condivisibile la pronuncia del Giudice di primo grado, laddove ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, per aver il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
reclamante depositato l'avvenuta notifica dell'avviso dell'iscrizione a ruolo del pignoramento in data successiva a quella indicata nell'atto di pignoramento.
Ai sensi dell'art. 543, c. 5, c.p.c. “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione” e “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal chiaro tenore letterale della norma non può che evincersi la perentorietà del termine indicato, non solo in ordine alla notificazione dell'avviso, ma anche al deposito di quest'ultimo, essendo la norma rivolta a “rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento scongiurando il rischio che debitore
e terzo, nel caso di mancata iscrizione a ruolo da parte del creditore pignorante, rimangano nell'incertezza sulle sorti del vincolo”, con la precisazione che tale soluzione deve applicarsi anche nell'ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione dovesse differire d'ufficio l'udienza indicata in citazione, non distinguendo la disposizione normativa la “data dell'udienza” rispetto alla “data dell'udienza indicata nell'atto di citazione”, in quanto “ove il legislatore avesse dettato un precetto conforme all'interpretazione da cui si dissente avrebbe eliminato il riferimento all'indicazione della data nell'atto” (Tribunale Crotone sez. I, 11/09/2023, n. 625; conf. Tribunale Reggio
Calabria, 29/01/2025, n. 140; Tribunale Barcellona P.G., 16/12/2024, n. 1183; Tribunale
Campobasso, 12/12/2024; Tribunale Potenza, 10/12/2024, n. 2008; Tribunale Palermo, 07/10/2024,
n. 4790; Tribunale Milano sez. III, 23/02/2023, n. 1431; Tribunale Barcellona P.G., 03/02/2023, n.
96, per la quale “lo stesso creditore non sembra potersi dolere del fatto di aver avuto a disposizione un termine eccessivamente breve per notificare e depositare gli avvisi notificati. La previsione di cui all'art. 543, comma 3, c.p.c., rinviando al termine previsto nell'art. 501 c.p.c., si limita ad individuare il termine minimo di comparizione, ma ciò non esclude affatto che il creditore essendo oggi onerato del compimento di ulteriori attività processuali possa indicare una data più lontana”).
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, stante il tenore letterale della norma richiamata che appare chiara nella sua concreta applicazione e risulta insuscettibile di diversa interpretazione, il reclamo proposto va rigettato, emergendo in atti l'avvenuta produzione della documentazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attestante la notifica dell'avviso di cui all'art. 543, c. 5, c.p.c. oltre la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente giudizio), seguono la soccombenza e, pertanto, parte reclamante deve essere condannata al pagamento delle medesime a favore del resistente.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di e dell Controparte_2 PA
, considerata la contumacia di questi ultimi ed il rigetto del reclamo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nel procedimento n.
3484/2024 R.G. proposto da e contro , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 PA
1. Rigetta il reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
2. Condanna e a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
3. Nulla sulle spese di lite nei confronti di e dell' Controparte_2 PA
;
[...]
4. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte della reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Ugo Scavuzzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 27 febbraio 2025, nelle persone dei signori
– Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
– Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
– Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3484/2024 R.G. proposto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Vanessa Fallica, C.F._3
reclamanti contro
(C.F. , rappresentato e difeso nell'ambito Controparte_1 C.F._4 della procedura esecutiva dall'avv. Giacomo Rossini, resistente
e contro
(p.iva ; c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore; resistente contumace
e contro
(p.iva ), in PA P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore; resistente contumace avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con ricorso depositato in data 04 settembre 2024, e nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , hanno proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza Persona_1
emessa in data 29 agosto 2024 dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo n. 1534/2023
R.G.E., con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, c. 5, c.p.c. e la conseguente estinzione del processo esecutivo promosso nei confronti di . Controparte_1
In particolare, il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del giudizio in quanto l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento previsto dal quinto comma dell'art. 543 c.p.c. non era stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento (26.10.2023), essendo stato depositato in data 06.11.2023, ritenendo irrilevante la circostanza che la notifica fosse stata effettuata in data anteriore a quella dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Il reclamante ha ritenuto erronea la pronuncia del G.E. sul presupposto che, secondo una recente interpretazione avanzata da alcuni tribunali di merito, “se in astratto è condivisibile la tesi circa la necessità del tempestivo deposito dell'avviso notificato, nello specifico caso concreto tale tempestività deve essere vagliata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice per la prima udienza (all.4 Ordinanza Tribunale di Genova del 22.06.2023)” (pagg. 2 e 3 del reclamo).
Sulla base di tali argomentazioni i reclamanti hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, “avendo i creditori ritualmente notificato Pt_1
l'avviso di iscrizione a ruolo ai terzi e al debitore in data 24.10.2023 (in ogni caso prima dell'udienza del 26.10.2023 indicata nell'Atto di Pignoramento), ed essendo stata depositata prova della detta notifica in data ampiamente antecedente la prima udienza di trattazione della procedura avvenuta in data 11.03.2024” (pag. 4 del reclamo).
Con comparsa depositata in data 28 ottobre 2024, si è costituito in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza reclamata.
Non si sono, invece, costituiti in giudizio il e l' Controparte_2 PA
, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Il reclamo deve essere rigettato.
Ritiene il presente Collegio condivisibile la pronuncia del Giudice di primo grado, laddove ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, per aver il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
reclamante depositato l'avvenuta notifica dell'avviso dell'iscrizione a ruolo del pignoramento in data successiva a quella indicata nell'atto di pignoramento.
Ai sensi dell'art. 543, c. 5, c.p.c. “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione” e “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal chiaro tenore letterale della norma non può che evincersi la perentorietà del termine indicato, non solo in ordine alla notificazione dell'avviso, ma anche al deposito di quest'ultimo, essendo la norma rivolta a “rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento scongiurando il rischio che debitore
e terzo, nel caso di mancata iscrizione a ruolo da parte del creditore pignorante, rimangano nell'incertezza sulle sorti del vincolo”, con la precisazione che tale soluzione deve applicarsi anche nell'ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione dovesse differire d'ufficio l'udienza indicata in citazione, non distinguendo la disposizione normativa la “data dell'udienza” rispetto alla “data dell'udienza indicata nell'atto di citazione”, in quanto “ove il legislatore avesse dettato un precetto conforme all'interpretazione da cui si dissente avrebbe eliminato il riferimento all'indicazione della data nell'atto” (Tribunale Crotone sez. I, 11/09/2023, n. 625; conf. Tribunale Reggio
Calabria, 29/01/2025, n. 140; Tribunale Barcellona P.G., 16/12/2024, n. 1183; Tribunale
Campobasso, 12/12/2024; Tribunale Potenza, 10/12/2024, n. 2008; Tribunale Palermo, 07/10/2024,
n. 4790; Tribunale Milano sez. III, 23/02/2023, n. 1431; Tribunale Barcellona P.G., 03/02/2023, n.
96, per la quale “lo stesso creditore non sembra potersi dolere del fatto di aver avuto a disposizione un termine eccessivamente breve per notificare e depositare gli avvisi notificati. La previsione di cui all'art. 543, comma 3, c.p.c., rinviando al termine previsto nell'art. 501 c.p.c., si limita ad individuare il termine minimo di comparizione, ma ciò non esclude affatto che il creditore essendo oggi onerato del compimento di ulteriori attività processuali possa indicare una data più lontana”).
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, stante il tenore letterale della norma richiamata che appare chiara nella sua concreta applicazione e risulta insuscettibile di diversa interpretazione, il reclamo proposto va rigettato, emergendo in atti l'avvenuta produzione della documentazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attestante la notifica dell'avviso di cui all'art. 543, c. 5, c.p.c. oltre la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente giudizio), seguono la soccombenza e, pertanto, parte reclamante deve essere condannata al pagamento delle medesime a favore del resistente.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di e dell Controparte_2 PA
, considerata la contumacia di questi ultimi ed il rigetto del reclamo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nel procedimento n.
3484/2024 R.G. proposto da e contro , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 PA
1. Rigetta il reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
2. Condanna e a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
3. Nulla sulle spese di lite nei confronti di e dell' Controparte_2 PA
;
[...]
4. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte della reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Ugo Scavuzzo