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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13258 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34449/2023 promossa da:
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( , nella qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 del sig. , elettivamente domiciliati in Biella, alla via De Marchi n. 4, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Nicola
Zampieri, Walter Miceli, Fabio Ganci come per mandato in atti –
ATTORI contro
REPUBBLICA FEDERALE DI – CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge –
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27.6.2023 all'Avvocatura Generale dello Stato
e alla Repubblica Federale di Germania per via diplomatica in data 30.8.2023, come da depositata
(in data 22.4.2024) nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli Affari Esteri italiano, gli attori di cui in epigrafe nella qualità indicata in citazione (eredi testamentari di ) hanno Persona_1 convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in
Pagina 1 ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del
[...]
dal 9/9/1943 al 30/4/1945, condannarsi la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Per_1 quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto
[...]
, quantificato nella somma non minore di euro 8.344,60, quanto al danno patrimoniale, e Per_1 nella somma non minore di euro 282.512,36, quanto al danno non patrimoniale (liquidato, quanto al danno da internamento, ai sensi dell'art. 315 C.P.P., aumentato con maggiorazione del 100% per le particolari conseguenze e danni alla salute), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2) Condannarsi la convenuta Repubblica Federale di Germania a corrispondere agli attuali attori, quali eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo di risarcimento Persona_1 del danno al dante causa, de cuius .” A seguito del differimento ex art. 171 bis Persona_1
c.p.c. della prima udienza per il 30.4.2024 è intervenuto il Controparte_3
costituendosi in data 17.1.2024, formulando le seguenti conclusioni: “affermare la titolarità,
[...] dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al solo Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio;
in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.”. In sede di prima memoria istruttoria gli attori hanno così precisato le loro conclusioni: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del dal 9/9/1943 al 26/6/1945, condannarsi la REPUBBLICA Persona_1
FEDERALE DI GERMANIA, quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore di euro 8.344,60, Persona_1 quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 116.666,66, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2)
Condannarsi la convenuta Repubblica Federale di Germania a corrispondere agli attuali attori, quali
Pagina 2 eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante Persona_1
Contr causa, de cuius . 3) In via subordinata condannarsi il , anche in via Persona_1 solidale con la Repubblica Federale di Germania, a corrispondere agli eredi del Sig.
[...]
la somma risultante dovuta a titolo di risarcimento del danno in ordine al fatto illecito Per_1 costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del dal 9/9/1943 al Persona_1
26/6/1945”. Con provvedimento dell'1.7.2024 il giudice a scioglimento della riserva assunta in udienza ha respinto le istanze istruttorie articolate dagli attori nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha dichiarato la contumacia della Repubblica Federale tedesca e ha rinviato la causa per il passaggio in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica ed, infine, con provvedimento del 7.7.2025 ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori , e , quali figli ed eredi testamentari Parte_1 Parte_2 Parte_3 del de cuius , hanno convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Persona_1
Germania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al defunto , militare italiano, per la cattura, la deportazione in Persona_1
Germania, e per il trattamento subito anche in riferimento al lavoro coatto. In particolare, gli attori hanno esposto quanto segue: che il sig. nato a [...] il Persona_1
29.5.1917 e ivi deceduto in data 26.01.2010, era stato militare dell'Esercito Italiano e aveva prestato servizio come Caporal Maggiore del 28mo Reggimento di Artiglieria;
il 9.9.1943 venne catturato dalle forze armate tedesche e deportato in Germania e condotto presso il campo di concentramento/detenzione denominato Stalag III/D dove rimase prigioniero fino a maggio 1945; durante la prigionia il de cuius venne sottoposto a condizioni di lavoro forzato in condizioni massacranti senza la possibilità di appellarsi alla disciplina di tutela prevista dalla Convenzione di
Ginevra per i prigionieri di guerra, né delle visite della Croce Rossa, dato il particolare regime che distingueva, per volere di i cd. “internati militari italiani” dai prigionieri di guerra in modo Per_2 tale da poter sfruttare la manodopera dei soldati italiani, considerati traditori, nei settori dell'industria bellica e mineraria in sostituzione dei lavoratori tedeschi arruolati come soldati;
che in quanto internato militare italiano non era mai stato quindi considerato “prigioniero di guerra” e pertanto non aveva ricevuto nessun compenso per l'attività lavorativa svolta;
durante la prigionia il sig. aveva patito la fame e il freddo, in condizioni igieniche disastrose, ed era costretto a Per_1 passare il tempo in una baracca sovraffollata recintata con un filo spinato;
le condizioni di alloggio e lavorative peggiorarono ulteriormente una volta che il de cuius si rifiutò di appoggiare la
Pagina 3 Repubblica di Salò; solo a maggio 1945 il sig. venne liberato dalle forze alleate potendo Per_1 così tornare in Italia. La difesa degli attori ha poi sostenuto che i fatti descritti subiti da Per_1 hanno natura di crimine imprescrittibile contro l'umanità per cui nell'ambito del presente
[...] giudizio è stato chiesto il risarcimento del danno patrimoniale calcolato con riferimento al salario medio corrisposto agli operai negli anni 1943-45 e, pertanto, da settembre 1943 a maggio 1945 quantificato nella somma di € 8.344,60, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 58.333,33 in quanto il de cuius per le sofferenze patite aveva riportato danni permanenti alla salute (epatomegalia da epatite e colecistectomia), nonché al danno morale patito dal de cuius quantificato in € 116.666,66. La Repubblica Federale di Germania è rimasta Contr contumace. L'intervenuto italiano (di seguito ha Controparte_2 eccepito e sostenuto nella comparsa di costituzione in giudizio quanto segue: che l'unico soggetto Contr legittimato passivamente è da ritenersi il quale successore ex lege nell'eventuale debito a carico della Germania;
che il credito risarcitorio è da ritenersi prescritto stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del presente giudizio;
che in ipotesi di accoglimento della domanda attorea sussiste la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno ai fini della decurtazione delle somme che siano state già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. La legittimazione attiva degli attori non risulta specificamente contestata e può ritenersi sufficientemente provata in base alla documentazione prodotta. La Repubblica Federale di
Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano dante Persona_1 causa degli attori. Il intervenuto in giudizio, va CP_2 Controparte_2 considerato come unica parte interessata a spiegare intervento in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di Controparte_2 sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del Controparte_2
Pagina 4 convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il CP_2 [...]
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, Controparte_2 munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_2 in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di
[...] specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_2 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito, peraltro, con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter Controparte_2 ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dall'ulteriore vaglio che compete al suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, CP_2 conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_2 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_2 sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori quali eredi di un Internato Militare
Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in
Pagina 5 seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio di Cassibile dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della
Germania. Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della Germania divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano.
Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione di milizie tedesche. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei
Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi del diritto a monte della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non Persona_1
Pagina 6 basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare italiano nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di Per_1
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità
[...] costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957,
n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri
Pagina 7 indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola
(consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_2 in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di
Pagina 8 trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
RI (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda delle parti attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di
. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia Persona_1 dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da , . Spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 compensate.
Roma, 29-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34449/2023 promossa da:
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( , nella qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 del sig. , elettivamente domiciliati in Biella, alla via De Marchi n. 4, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Nicola
Zampieri, Walter Miceli, Fabio Ganci come per mandato in atti –
ATTORI contro
REPUBBLICA FEDERALE DI – CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge –
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27.6.2023 all'Avvocatura Generale dello Stato
e alla Repubblica Federale di Germania per via diplomatica in data 30.8.2023, come da depositata
(in data 22.4.2024) nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli Affari Esteri italiano, gli attori di cui in epigrafe nella qualità indicata in citazione (eredi testamentari di ) hanno Persona_1 convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in
Pagina 1 ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del
[...]
dal 9/9/1943 al 30/4/1945, condannarsi la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Per_1 quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto
[...]
, quantificato nella somma non minore di euro 8.344,60, quanto al danno patrimoniale, e Per_1 nella somma non minore di euro 282.512,36, quanto al danno non patrimoniale (liquidato, quanto al danno da internamento, ai sensi dell'art. 315 C.P.P., aumentato con maggiorazione del 100% per le particolari conseguenze e danni alla salute), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2) Condannarsi la convenuta Repubblica Federale di Germania a corrispondere agli attuali attori, quali eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo di risarcimento Persona_1 del danno al dante causa, de cuius .” A seguito del differimento ex art. 171 bis Persona_1
c.p.c. della prima udienza per il 30.4.2024 è intervenuto il Controparte_3
costituendosi in data 17.1.2024, formulando le seguenti conclusioni: “affermare la titolarità,
[...] dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al solo Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio;
in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.”. In sede di prima memoria istruttoria gli attori hanno così precisato le loro conclusioni: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del dal 9/9/1943 al 26/6/1945, condannarsi la REPUBBLICA Persona_1
FEDERALE DI GERMANIA, quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore di euro 8.344,60, Persona_1 quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 116.666,66, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2)
Condannarsi la convenuta Repubblica Federale di Germania a corrispondere agli attuali attori, quali
Pagina 2 eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante Persona_1
Contr causa, de cuius . 3) In via subordinata condannarsi il , anche in via Persona_1 solidale con la Repubblica Federale di Germania, a corrispondere agli eredi del Sig.
[...]
la somma risultante dovuta a titolo di risarcimento del danno in ordine al fatto illecito Per_1 costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del dal 9/9/1943 al Persona_1
26/6/1945”. Con provvedimento dell'1.7.2024 il giudice a scioglimento della riserva assunta in udienza ha respinto le istanze istruttorie articolate dagli attori nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha dichiarato la contumacia della Repubblica Federale tedesca e ha rinviato la causa per il passaggio in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica ed, infine, con provvedimento del 7.7.2025 ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori , e , quali figli ed eredi testamentari Parte_1 Parte_2 Parte_3 del de cuius , hanno convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Persona_1
Germania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al defunto , militare italiano, per la cattura, la deportazione in Persona_1
Germania, e per il trattamento subito anche in riferimento al lavoro coatto. In particolare, gli attori hanno esposto quanto segue: che il sig. nato a [...] il Persona_1
29.5.1917 e ivi deceduto in data 26.01.2010, era stato militare dell'Esercito Italiano e aveva prestato servizio come Caporal Maggiore del 28mo Reggimento di Artiglieria;
il 9.9.1943 venne catturato dalle forze armate tedesche e deportato in Germania e condotto presso il campo di concentramento/detenzione denominato Stalag III/D dove rimase prigioniero fino a maggio 1945; durante la prigionia il de cuius venne sottoposto a condizioni di lavoro forzato in condizioni massacranti senza la possibilità di appellarsi alla disciplina di tutela prevista dalla Convenzione di
Ginevra per i prigionieri di guerra, né delle visite della Croce Rossa, dato il particolare regime che distingueva, per volere di i cd. “internati militari italiani” dai prigionieri di guerra in modo Per_2 tale da poter sfruttare la manodopera dei soldati italiani, considerati traditori, nei settori dell'industria bellica e mineraria in sostituzione dei lavoratori tedeschi arruolati come soldati;
che in quanto internato militare italiano non era mai stato quindi considerato “prigioniero di guerra” e pertanto non aveva ricevuto nessun compenso per l'attività lavorativa svolta;
durante la prigionia il sig. aveva patito la fame e il freddo, in condizioni igieniche disastrose, ed era costretto a Per_1 passare il tempo in una baracca sovraffollata recintata con un filo spinato;
le condizioni di alloggio e lavorative peggiorarono ulteriormente una volta che il de cuius si rifiutò di appoggiare la
Pagina 3 Repubblica di Salò; solo a maggio 1945 il sig. venne liberato dalle forze alleate potendo Per_1 così tornare in Italia. La difesa degli attori ha poi sostenuto che i fatti descritti subiti da Per_1 hanno natura di crimine imprescrittibile contro l'umanità per cui nell'ambito del presente
[...] giudizio è stato chiesto il risarcimento del danno patrimoniale calcolato con riferimento al salario medio corrisposto agli operai negli anni 1943-45 e, pertanto, da settembre 1943 a maggio 1945 quantificato nella somma di € 8.344,60, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 58.333,33 in quanto il de cuius per le sofferenze patite aveva riportato danni permanenti alla salute (epatomegalia da epatite e colecistectomia), nonché al danno morale patito dal de cuius quantificato in € 116.666,66. La Repubblica Federale di Germania è rimasta Contr contumace. L'intervenuto italiano (di seguito ha Controparte_2 eccepito e sostenuto nella comparsa di costituzione in giudizio quanto segue: che l'unico soggetto Contr legittimato passivamente è da ritenersi il quale successore ex lege nell'eventuale debito a carico della Germania;
che il credito risarcitorio è da ritenersi prescritto stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del presente giudizio;
che in ipotesi di accoglimento della domanda attorea sussiste la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno ai fini della decurtazione delle somme che siano state già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. La legittimazione attiva degli attori non risulta specificamente contestata e può ritenersi sufficientemente provata in base alla documentazione prodotta. La Repubblica Federale di
Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano dante Persona_1 causa degli attori. Il intervenuto in giudizio, va CP_2 Controparte_2 considerato come unica parte interessata a spiegare intervento in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di Controparte_2 sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del Controparte_2
Pagina 4 convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il CP_2 [...]
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, Controparte_2 munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_2 in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di
[...] specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_2 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito, peraltro, con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter Controparte_2 ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dall'ulteriore vaglio che compete al suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, CP_2 conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_2 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_2 sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori quali eredi di un Internato Militare
Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in
Pagina 5 seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio di Cassibile dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della
Germania. Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della Germania divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano.
Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione di milizie tedesche. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei
Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi del diritto a monte della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non Persona_1
Pagina 6 basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare italiano nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di Per_1
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità
[...] costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957,
n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri
Pagina 7 indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola
(consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_2 in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di
Pagina 8 trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
RI (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda delle parti attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di
. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia Persona_1 dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da , . Spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 compensate.
Roma, 29-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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