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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 9 dicembre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3470/2018
TRA
nato il [...] a [...] e residente a[...], Parte_1
CE (CS), elettivamente domiciliato in Viale Datena n. 37, Oriolo (CS), presso lo studio dell'Avv. Francesco Bonamassa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. CE Carnovale, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in LA (CS), presso gli uffici dell' ; CP_1
NONCHE'
rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
CE Carnovale, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata in
LA (CS), presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.18 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180002777109000 notificatogli in data 31.7.2018, con il quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione a ruolo della somma complessiva di € 19.248,78 per contributi IVS
a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, accertati e dovuti alla Gestione Commercianti con riferimento alle annualità 2010 (saldo) e 2011 (1° e 2° rata). A sostegno della sua domanda, eccepiva l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto ex art. 3 c. 9 L. 335/95, dal momento che l'atto impugnato sarebbe stato il primo attraverso il quale l'istituto previdenziale avrebbe vantato il proprio credito. Sempre a tal fine esponeva, in punto di fatto, di aver ottenuto nello stesso anno di avvenuta notificazione dell'avviso di addebito, ossia nel 2018, anche il c.d. attestante la sua regolarità CP_3 contributiva.
Costituitasi la parte resistente in proprio e quale mandataria della essa CP_4 Controparte_5 affermava la sussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni 2010 e 2011 a carico del ricorrente considerando che i contributi richiesti a mezzo dell'avviso d'addebito impugnato sono contributi a percentuale sul reddito rispetto ai quali l'interessato aveva l'obbligo di autoliquidazione ai sensi della
L. 233/1990 e succ. modif.. Pertanto, l'Istituto previdenziale riteneva che i crediti in questione non avrebbero potuto ritenersi prescritti perché l'interessato non aveva proceduto all'autoliquidazione degli stessi attraverso la compilazione del quadro RR del modello unico e, dal momento che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere solo “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il termine prescrizionale sarebbe dovuto decorrere da quando l'amministrazione finanziaria avrebbe messo a disposizione dell' i dati necessari per la determinazione dei contributi dovuti. CP_1
Secondo l' , inoltre, tali crediti non potevano essersi estinti per prescrizione anche perché il CP_4 ricorrente avrebbe presentato all' Agenzia delle Entrate domanda di dilazione anche effettuando pagamenti parziali, e dunque avrebbe posto in essere atti di riconoscimento del debito, in quanto tali idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Considerato che il ricorrente, in tale giudizio, nulla ha eccepito in merito alla debenza dei contributi ma ha solo sostenuto l'intervenuta prescrizione dei medesimi, ai fini della decisione della presente causa occorre prioritariamente e, in via assorbente, affrontare la questione della corretta individuazione del dies a quo, ossia del giorno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo temporale entro cui il diritto di credito potrebbe essersi estinto perché non azionato.
Invero, com'è noto, in ordine alla prescrizione dei contributi c.d. 'a percentuale' – ossia di quei contributi calcolati sul reddito effettivamente dichiarato, i quali si aggiungono ai contributi c.d. 'fissi' che invece vanno versati sul reddito minimale – la giurisprudenza di legittimità ha statuito, conformemente a quanto previsto dall'art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, conv. con modif. in L. n.
1155/1936, che il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018 e n. 19403 del 2019) e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi1.
In proposito, ratione temporis, vale la regola fissata dall'art. 18, c. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Orbene, l'art. 17 commi e 2 d.P.R. n. 435 del 2001, per come modificato dall'art. 37, c.11 D.L. n. 233 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006, stabilisce che il versamento del saldo dovuto con la dichiarazione dei redditi debba avvenire entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, ossia entro l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti e si può evincere l'esatto ammontare di quanto conseguito.
Pertanto, il termine per la individuazione dei relativi obblighi contributivi è da fissare nell'anno successivo a quello di competenza;
ed invero, tanto vale non solo per il saldo ma anche per gli acconti dato che questi ultimi sono eventualmente versati a titolo provvisorio ed è prevista la possibilità di conguaglio e restituzione.
Con riferimento alle scadenze previste per pagare le imposte sui redditi deve rilevarsi, però, anche che l'art. 12 c. 5 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 consente ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (d'ora in poi, DPCM) di cambiare le date degli adempimenti fiscali e contributivi qualora ciò si riveli necessario al fine di venire incontro alle necessità dei contribuenti, del sostituto o responsabile d'imposta, oppure per accogliere esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica.
Quindi, nell'identificazione del termine di versamento dei contributi, bisognerà tenere conto anche di tale normativa, che sul punto (come affermato da Cass. n. 17970 del 2022, punto 18) attua ed integra il testo di legge.
Nel caso di specie, dunque, quanto ai contributi dovuti per il 2010, si deve osservare che il DPCM del 12 maggio 2011 ha previsto lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'acconto della cedolare secca e tale proroga, quindi, è stata applicata anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Con riferimento ai contributi dovuti per il 2011, invece, il versamento del saldo – che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti ritenuti dovuti e richiesti nell'atto impugnato, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione – è stato fissato dal DPCM del 6 giugno 2012 alla nuova scadenza fiscale del 9 luglio 2012.
Perciò, tenuto conto del mancato intervento medio tempore di atti interruttivi del periodo estintivo – poiché la richiesta di dilazione e i pagamenti parziali ritenuti realizzati da parte ricorrente sono stati soltanto allegati dall' il quale, in quanto titolare del credito per cui è causa, avrebbe dovuto CP_4 provarli in giudizio senza richiedere a questo giudice di colmare tale vulnus probatorio attraverso un ordine di esibizione dei documenti attestanti le operazioni rivolto all'Agenzia delle Entrate – deve concludersi che al momento della notifica dell'avviso d'addebito impugnato e riferito ai crediti contributivi IVS a percentuale relativi agli anni 2010 e 2011, ossia alla data del 31 luglio 2018, era già maturata la prescrizione quinquennale di legge.
L'opposizione deve essere dunque integralmente accolta e, per l'effetto, l'avviso di addebito opposto viene dichiarato illegittimo per non debenza delle somme da esso portate in considerazione dell'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza ugualmente formulati dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i contributi portati dall'avviso di addebito n.
33420180002777109000 oggetto di impugnazione;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_4 liquida in € 3.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
LA, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del resto, in relazione a tale tipologia di contributi, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, la quale è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo (cfr. Cass. n. 10273 del 2021).