TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2333/2022 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Arbia e dall'avv. Marco Rodolfi giusta mandati allegati telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Arbia sito in Treviso, viale
G. Verdi n. 21;
p.i.: P.IVA_1
- attrice opponente - contro
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Erme giusta mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Latina, via Zeppieri snc;
c.f.: CodiceFiscale_1
1
- convenuto opposto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) NEL MERITO:
a) Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 231/2022 in quanto fondato su titolo inesistente ovvero nullo ovvero che non attribuisce alla parte istante alcun diritto di credito, in quanto la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello di Milano hanno accertato che la sentenza emessa dal Tribunale di Milano (ovvero il titolo in forza del quale è stato richiesto e concesso il decreto ingiuntivo opposto) era totalmente nulla per assenza di titolarità del diritto di parte attrice, dal momento che il
NO procuratore delle parti danneggiate, non possedeva alcuna legittimazione attiva, essendo stato il credito Tes_1
ceduto a terzi.
b) Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 231/2022 in quanto relativo a medesima domanda già oggetto del giudizio ordinario RG n. 8395/2017 precedentemente proposto sempre dal Sig. avanti al Tribunale di CP_2
Treviso, pendente avanti alla I Sezione Civile, G.I. Dott. Menegazzi, allo stato sospeso ex art. 337, comma 2 c.p.c. all'esito della prima udienza e, dato atto della litispendenza e/o continenza di cause, dichiarare l'incompetenza del giudice successivamente adito;
c) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 231/2022 per insussistenza del preteso credito e/o comunque per insussistenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 633 c.p.c. e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da al sig. e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande Controparte_1 CP_2
da esso formulate nel ricorso per ingiunzione;
d) Dichiarare nullo, o comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 231/2022 in quanto relativo ad un preteso credito di cui la sentenza n. 1030/2024 della Corte d'Appello di Milano ha escluso la sussistenza del diritto di credito dei cedenti del
NO , condannando anzi i medesimi alla restituzione di quanto già percepito;
CP_2
e) Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 231/2022 per insussistenza del preteso credito, sia in capo ai cessionari sigg.ri e sia in capo ai cedenti sigg.ri e respingere comunque ogni avversa pretesa CP_2 CP_3 Pt_1
2
avanzata nei confronti di Controparte_1
f) disporre ed ordinare la restituzione di quanto ricevuto dal NO quale procuratore dei NOi CP_2 [...]
ed i figli , e (già in Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2 Parte_4 Pt_1 Pt_4
a seguito di matrimonio con il sig. ) in quanto vi è carenza assoluta di titolo esecutivo. Controparte_4
2) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si contestano le conclusioni di controparte ed in via istruttoria subordinata, si chiede di ammettere le istanze istruttorie precedentemente non ammesse.
Per parte convenuta opposta:
L'Avv. Giovanni D'Erme, procuratore di nel giudizio in epigrafe indicato, conclude come da comparsa di CP_2
risposta in atti depositata e quindi per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, chiede comunque condannarsi l'opponente al risarcimento del danno subito dagli Controparte_1
eredi da corrispondersi al cessionario e da liquidarsi in base alle tabelle redatte dal Tribunale di Pt_1 CP_2
Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Controparte_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2022 emesso dal Tribunale di Treviso il
31.1.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 305.935,84, oltre gli CP_2
interessi maturati e maturandi, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
Secondo quanto affermato da nel ricorso per decreto ingiuntivo, la sua pretesa creditoria CP_2
si basava sulla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano, che aveva liquidato il danno parentale in favore dei fratelli e delle sorelle della signora (deceduta in un sinistro stradale Persona_3
3
nel 2009), danti causa dell'odierno convenuto opposto in forza di atti di cessione di credito. conveniva in giudizio l'ingiungente adducendo diversi motivi di opposizione. In Controparte_1
primo luogo, l'attrice opponente eccepiva la totale insussistenza del credito azionato, poiché la sentenza n. 3129/2019 posta a fondamento del decreto ingiuntivo era stata annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5748/2022. Sottolineava, in particolare, come la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo dei fratelli della defunta, i quali avevano già visto rigettata la loro domanda in primo grado (Tribunale di Milano n. 10471/2017), con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di rigetto. Inoltre, l'opponente contestava nel merito sia la responsabilità esclusiva del proprio assicurato, sia la sussistenza e quantificazione del danno parentale in capo ai fratelli, stante la mancata prova del legame affettivo. chiedeva la sospensione immediata della provvisoria esecuzione del decreto Controparte_1
ingiuntivo.
A fronte dell'istanza ex art. 649 cod. proc. civ. proposta dall'attrice opponente, il G.I. disponeva l'apertura del subprocedimento, nell'ambito del quale – previa instaurazione del contraddittorio con il convenuto opposto – con ordinanza del 30.6.2022 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione, fondandosi la motivazione del G.I. sulla circostanza che la pronuncia della Suprema Corte aveva travolto la statuizione della Corte d'Appello di Milano che (per la prima e unica volta) aveva riconosciuto il credito ai fratelli della defunta, rendendo quantomeno controversa la sussistenza del credito medesimo.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo. In merito all'annullamento della sentenza 3129/2019, replicava che il proprio titolo non era costituito da tale pronuncia (mera prova documentale), bensì dagli atti di cessione del credito del 2011, validi ed efficaci. Sosteneva, inoltre, che la pronuncia della Cassazione (resa inter alios) non potesse pregiudicarlo, ma che, anzi, potesse avvalersi del giudicato formatosi sulla responsabilità di mai impugnata in sede di legittimità. CP_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 8.9.2022, il G.I. assegnava termini
4
per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Con ordinanza del 14.5.2023, il G.I. rigettava le istanze di prova formulate dal convenuto opposto, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e delle prove documentali.
All'udienza del 26.6.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le proprie conclusioni. Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
* * *
1) Sulla perimetrazione dell'oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente precisare ed individuare quale sia l'oggetto del presente giudizio. L'azione monitoria che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo n. 231/2022 si fonda, per espressa indicazione del ricorrente , sulla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano. CP_2
Tale pronuncia, in riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Milano n. 10471/2017), aveva riconosciuto e liquidato il diritto al risarcimento del danno iure proprio in favore dei fratelli e delle sorelle della signora deceduta nel sinistro stradale del 2.8.2009. Persona_3
L'odierno convenuto opposto, , ha agito quale cessionario di tale credito. CP_2
ha formulato opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del CP_1
credito, eccependo in via dirimente l'avvenuto annullamento della suddetta sentenza n. 3129/2019 da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5748/2022.
Ciò che deve essere considerato ai fini della decisione del presente giudizio è se la pretesa creditoria di
, così come azionata in sede monitoria, si fondi ancora su un titolo valido ed efficace. CP_2
2) Sugli effetti della pronuncia della Corte di Cassazione e della sentenza di rinvio
Il dato documentale incontrovertibile, sopravvenuto alla formazione del titolo monitorio ma rilevante in questa sede (trattandosi di giudizio a cognizione piena che statuisce sulla fondatezza della pretesa al momento della decisione), è costituito dall'ordinanza della Suprema Corte n. 5748/2022.
Tale ordinanza ha accolto il ricorso di e cassato la sentenza n. 3129/2019. Nello specifico, per CP_1
5
quanto qui di rilievo, la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso di relativo proprio CP_1
alla posizione dei fratelli della defunta (i danti causa del signor . CP_2
La Suprema Corte ha così statuito: “
2.1 Il motivo è fondato solo con riferimento all'appello incidentale tardivo per i fratelli per i quali c'era già stato il rigetto della domanda in primo grado, il cui ricorso incidentale è INAMMISSIBILE
[...] dato che l'interesse dei predetti all'impugnazione non è sorto per effetto del ricorso principale, ma già in conseguenza dell'emanazione della sentenza [di primo grado], sicché il «ricorso incidentale» avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione” .
La pronuncia rescindente della Suprema Corte ha avuto un effetto giuridico definitivo: dichiarando inammissibile l'appello dei fratelli, ha privato di effetti la statuizione di condanna della Corte d'Appello
(la n. 3129/2019) e ha determinato il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado
(Tribunale di Milano n. 10471/2017) che aveva, al contrario, integralmente rigettato la domanda risarcitoria da costoro proposta.
Tale esito è stato poi formalmente cristallizzato dalla Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio, con la sentenza n. 1030/2024, la quale ha accertato e dichiarato che nulla è dovuto da ai fratelli e CP_1
sorelle condannandoli anzi alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione Pt_1
della sentenza cassata.
Di conseguenza, è venuto meno il titolo fondante la pretesa monitoria del CP_2
3) Sull'infondatezza delle difese del convenuto opposto
Il convenuto opposto ha tentato di superare tale eccezione sostenendo che il suo titolo non sarebbe costituito dalla sentenza (mera prova documentale), ma l'atto di cessione del credito del 2011.
Inoltre, il signor ha affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo ha dato vita ad un giudizio CP_2
di merito, in cui il Giudice è tenuto ad accertare la fondatezza del credito ex novo, basandosi sulla cessione e sul giudicato (a suo dire favorevole) formatosi sull'an della responsabilità.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Se è pur vero che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena, è altrettanto
6
vero che l'oggetto di tale giudizio è perimetrato dalla pretesa azionata in via monitoria. La pretesa che ha avanzato con il suo ricorso per decreto ingiuntivo non era una generica richiesta di CP_2
accertamento del credito derivante dalla cessione, bensì una richiesta di pagamento fondata su una specifica causa petendi: l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, come accertato dalla sentenza n.
3129/2019.
L'opposto non può, in questa sede, mutare la causa petendi della propria domanda, pretendendo che il giudice accerti un credito diverso (quello derivante direttamente dalla cessione del 2011) rispetto a quello
(derivante dalla sentenza del 2019) posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
La pretesa, così come azionata, non risulta accertabile in questa sede. Il problema non risiede nella validità formale dell'atto di cessione, ma nel fatto che l'oggetto della cessione (il credito risarcitorio dei fratelli) è stato dichiarato giudizialmente inesistente, essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda.
Il decreto ingiuntivo andrà pertanto revocato e condannato a restituire, in favore di CP_2
quanto medio tempore corrisposto in forza di tale titolo. Controparte_1
4) Sulle spese di lite
Ai fini della disciplina delle spese di lite, deve tenersi conto dell'esito finale del giudizio e del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ.
L'attrice opponente ha visto integralmente accolta la propria domanda di opposizione, che ha condotto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il convenuto opposto risulta, di contro, totalmente soccombente, essendo state rigettate sia la pretesa creditoria azionata in via monitoria sia la domanda subordinata di accertamento del credito formulata in questa sede.
Non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per una compensazione delle spese di lite.
A differenza di altre analoghe controversie tra le medesime parti, nel presente giudizio il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto – ovvero il credito dei fratelli della vittima come liquidato dalla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano – è stato travolto in via definitiva già
7
dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5748/2022. Tale pronuncia, dichiarando inammissibile l'appello dei fratelli, ha reso res judicata la sentenza di primo grado che ne aveva già rigettato la pretesa, e ciò sin dal 22.2.2022.
Ne consegue che la pretesa creditoria azionata da era già giuridicamente infondata al CP_2
momento dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione. La sua resistenza in giudizio non può quindi beneficiare della compensazione per sopravvenienza del fatto estintivo, applicandosi integralmente il principio della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (individuato nello scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 in riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto) e dell'attività processuale effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 231/2022 del 31.1.2022 e, per l'effetto, rigetta la pretesa creditoria di nei confronti di CP_2 Controparte_1
2) condanna a restituire, in favore di quanto medio tempore corrisposto CP_2 Controparte_1
in forza del revocato titolo;
3) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che CP_2 Controparte_1
liquida in complessivi € 607,00 per anticipazioni ed € 22.457,00 per compensi oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 14 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2333/2022 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Arbia e dall'avv. Marco Rodolfi giusta mandati allegati telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Arbia sito in Treviso, viale
G. Verdi n. 21;
p.i.: P.IVA_1
- attrice opponente - contro
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Erme giusta mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Latina, via Zeppieri snc;
c.f.: CodiceFiscale_1
1
- convenuto opposto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) NEL MERITO:
a) Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 231/2022 in quanto fondato su titolo inesistente ovvero nullo ovvero che non attribuisce alla parte istante alcun diritto di credito, in quanto la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello di Milano hanno accertato che la sentenza emessa dal Tribunale di Milano (ovvero il titolo in forza del quale è stato richiesto e concesso il decreto ingiuntivo opposto) era totalmente nulla per assenza di titolarità del diritto di parte attrice, dal momento che il
NO procuratore delle parti danneggiate, non possedeva alcuna legittimazione attiva, essendo stato il credito Tes_1
ceduto a terzi.
b) Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 231/2022 in quanto relativo a medesima domanda già oggetto del giudizio ordinario RG n. 8395/2017 precedentemente proposto sempre dal Sig. avanti al Tribunale di CP_2
Treviso, pendente avanti alla I Sezione Civile, G.I. Dott. Menegazzi, allo stato sospeso ex art. 337, comma 2 c.p.c. all'esito della prima udienza e, dato atto della litispendenza e/o continenza di cause, dichiarare l'incompetenza del giudice successivamente adito;
c) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 231/2022 per insussistenza del preteso credito e/o comunque per insussistenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 633 c.p.c. e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da al sig. e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande Controparte_1 CP_2
da esso formulate nel ricorso per ingiunzione;
d) Dichiarare nullo, o comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 231/2022 in quanto relativo ad un preteso credito di cui la sentenza n. 1030/2024 della Corte d'Appello di Milano ha escluso la sussistenza del diritto di credito dei cedenti del
NO , condannando anzi i medesimi alla restituzione di quanto già percepito;
CP_2
e) Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 231/2022 per insussistenza del preteso credito, sia in capo ai cessionari sigg.ri e sia in capo ai cedenti sigg.ri e respingere comunque ogni avversa pretesa CP_2 CP_3 Pt_1
2
avanzata nei confronti di Controparte_1
f) disporre ed ordinare la restituzione di quanto ricevuto dal NO quale procuratore dei NOi CP_2 [...]
ed i figli , e (già in Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2 Parte_4 Pt_1 Pt_4
a seguito di matrimonio con il sig. ) in quanto vi è carenza assoluta di titolo esecutivo. Controparte_4
2) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si contestano le conclusioni di controparte ed in via istruttoria subordinata, si chiede di ammettere le istanze istruttorie precedentemente non ammesse.
Per parte convenuta opposta:
L'Avv. Giovanni D'Erme, procuratore di nel giudizio in epigrafe indicato, conclude come da comparsa di CP_2
risposta in atti depositata e quindi per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, chiede comunque condannarsi l'opponente al risarcimento del danno subito dagli Controparte_1
eredi da corrispondersi al cessionario e da liquidarsi in base alle tabelle redatte dal Tribunale di Pt_1 CP_2
Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Controparte_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2022 emesso dal Tribunale di Treviso il
31.1.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 305.935,84, oltre gli CP_2
interessi maturati e maturandi, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
Secondo quanto affermato da nel ricorso per decreto ingiuntivo, la sua pretesa creditoria CP_2
si basava sulla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano, che aveva liquidato il danno parentale in favore dei fratelli e delle sorelle della signora (deceduta in un sinistro stradale Persona_3
3
nel 2009), danti causa dell'odierno convenuto opposto in forza di atti di cessione di credito. conveniva in giudizio l'ingiungente adducendo diversi motivi di opposizione. In Controparte_1
primo luogo, l'attrice opponente eccepiva la totale insussistenza del credito azionato, poiché la sentenza n. 3129/2019 posta a fondamento del decreto ingiuntivo era stata annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5748/2022. Sottolineava, in particolare, come la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo dei fratelli della defunta, i quali avevano già visto rigettata la loro domanda in primo grado (Tribunale di Milano n. 10471/2017), con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di rigetto. Inoltre, l'opponente contestava nel merito sia la responsabilità esclusiva del proprio assicurato, sia la sussistenza e quantificazione del danno parentale in capo ai fratelli, stante la mancata prova del legame affettivo. chiedeva la sospensione immediata della provvisoria esecuzione del decreto Controparte_1
ingiuntivo.
A fronte dell'istanza ex art. 649 cod. proc. civ. proposta dall'attrice opponente, il G.I. disponeva l'apertura del subprocedimento, nell'ambito del quale – previa instaurazione del contraddittorio con il convenuto opposto – con ordinanza del 30.6.2022 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione, fondandosi la motivazione del G.I. sulla circostanza che la pronuncia della Suprema Corte aveva travolto la statuizione della Corte d'Appello di Milano che (per la prima e unica volta) aveva riconosciuto il credito ai fratelli della defunta, rendendo quantomeno controversa la sussistenza del credito medesimo.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo. In merito all'annullamento della sentenza 3129/2019, replicava che il proprio titolo non era costituito da tale pronuncia (mera prova documentale), bensì dagli atti di cessione del credito del 2011, validi ed efficaci. Sosteneva, inoltre, che la pronuncia della Cassazione (resa inter alios) non potesse pregiudicarlo, ma che, anzi, potesse avvalersi del giudicato formatosi sulla responsabilità di mai impugnata in sede di legittimità. CP_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 8.9.2022, il G.I. assegnava termini
4
per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Con ordinanza del 14.5.2023, il G.I. rigettava le istanze di prova formulate dal convenuto opposto, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e delle prove documentali.
All'udienza del 26.6.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le proprie conclusioni. Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
* * *
1) Sulla perimetrazione dell'oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente precisare ed individuare quale sia l'oggetto del presente giudizio. L'azione monitoria che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo n. 231/2022 si fonda, per espressa indicazione del ricorrente , sulla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano. CP_2
Tale pronuncia, in riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Milano n. 10471/2017), aveva riconosciuto e liquidato il diritto al risarcimento del danno iure proprio in favore dei fratelli e delle sorelle della signora deceduta nel sinistro stradale del 2.8.2009. Persona_3
L'odierno convenuto opposto, , ha agito quale cessionario di tale credito. CP_2
ha formulato opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del CP_1
credito, eccependo in via dirimente l'avvenuto annullamento della suddetta sentenza n. 3129/2019 da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5748/2022.
Ciò che deve essere considerato ai fini della decisione del presente giudizio è se la pretesa creditoria di
, così come azionata in sede monitoria, si fondi ancora su un titolo valido ed efficace. CP_2
2) Sugli effetti della pronuncia della Corte di Cassazione e della sentenza di rinvio
Il dato documentale incontrovertibile, sopravvenuto alla formazione del titolo monitorio ma rilevante in questa sede (trattandosi di giudizio a cognizione piena che statuisce sulla fondatezza della pretesa al momento della decisione), è costituito dall'ordinanza della Suprema Corte n. 5748/2022.
Tale ordinanza ha accolto il ricorso di e cassato la sentenza n. 3129/2019. Nello specifico, per CP_1
5
quanto qui di rilievo, la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso di relativo proprio CP_1
alla posizione dei fratelli della defunta (i danti causa del signor . CP_2
La Suprema Corte ha così statuito: “
2.1 Il motivo è fondato solo con riferimento all'appello incidentale tardivo per i fratelli per i quali c'era già stato il rigetto della domanda in primo grado, il cui ricorso incidentale è INAMMISSIBILE
[...] dato che l'interesse dei predetti all'impugnazione non è sorto per effetto del ricorso principale, ma già in conseguenza dell'emanazione della sentenza [di primo grado], sicché il «ricorso incidentale» avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione” .
La pronuncia rescindente della Suprema Corte ha avuto un effetto giuridico definitivo: dichiarando inammissibile l'appello dei fratelli, ha privato di effetti la statuizione di condanna della Corte d'Appello
(la n. 3129/2019) e ha determinato il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado
(Tribunale di Milano n. 10471/2017) che aveva, al contrario, integralmente rigettato la domanda risarcitoria da costoro proposta.
Tale esito è stato poi formalmente cristallizzato dalla Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio, con la sentenza n. 1030/2024, la quale ha accertato e dichiarato che nulla è dovuto da ai fratelli e CP_1
sorelle condannandoli anzi alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione Pt_1
della sentenza cassata.
Di conseguenza, è venuto meno il titolo fondante la pretesa monitoria del CP_2
3) Sull'infondatezza delle difese del convenuto opposto
Il convenuto opposto ha tentato di superare tale eccezione sostenendo che il suo titolo non sarebbe costituito dalla sentenza (mera prova documentale), ma l'atto di cessione del credito del 2011.
Inoltre, il signor ha affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo ha dato vita ad un giudizio CP_2
di merito, in cui il Giudice è tenuto ad accertare la fondatezza del credito ex novo, basandosi sulla cessione e sul giudicato (a suo dire favorevole) formatosi sull'an della responsabilità.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Se è pur vero che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena, è altrettanto
6
vero che l'oggetto di tale giudizio è perimetrato dalla pretesa azionata in via monitoria. La pretesa che ha avanzato con il suo ricorso per decreto ingiuntivo non era una generica richiesta di CP_2
accertamento del credito derivante dalla cessione, bensì una richiesta di pagamento fondata su una specifica causa petendi: l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, come accertato dalla sentenza n.
3129/2019.
L'opposto non può, in questa sede, mutare la causa petendi della propria domanda, pretendendo che il giudice accerti un credito diverso (quello derivante direttamente dalla cessione del 2011) rispetto a quello
(derivante dalla sentenza del 2019) posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
La pretesa, così come azionata, non risulta accertabile in questa sede. Il problema non risiede nella validità formale dell'atto di cessione, ma nel fatto che l'oggetto della cessione (il credito risarcitorio dei fratelli) è stato dichiarato giudizialmente inesistente, essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda.
Il decreto ingiuntivo andrà pertanto revocato e condannato a restituire, in favore di CP_2
quanto medio tempore corrisposto in forza di tale titolo. Controparte_1
4) Sulle spese di lite
Ai fini della disciplina delle spese di lite, deve tenersi conto dell'esito finale del giudizio e del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ.
L'attrice opponente ha visto integralmente accolta la propria domanda di opposizione, che ha condotto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il convenuto opposto risulta, di contro, totalmente soccombente, essendo state rigettate sia la pretesa creditoria azionata in via monitoria sia la domanda subordinata di accertamento del credito formulata in questa sede.
Non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per una compensazione delle spese di lite.
A differenza di altre analoghe controversie tra le medesime parti, nel presente giudizio il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto – ovvero il credito dei fratelli della vittima come liquidato dalla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano – è stato travolto in via definitiva già
7
dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5748/2022. Tale pronuncia, dichiarando inammissibile l'appello dei fratelli, ha reso res judicata la sentenza di primo grado che ne aveva già rigettato la pretesa, e ciò sin dal 22.2.2022.
Ne consegue che la pretesa creditoria azionata da era già giuridicamente infondata al CP_2
momento dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione. La sua resistenza in giudizio non può quindi beneficiare della compensazione per sopravvenienza del fatto estintivo, applicandosi integralmente il principio della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (individuato nello scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 in riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto) e dell'attività processuale effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 231/2022 del 31.1.2022 e, per l'effetto, rigetta la pretesa creditoria di nei confronti di CP_2 Controparte_1
2) condanna a restituire, in favore di quanto medio tempore corrisposto CP_2 Controparte_1
in forza del revocato titolo;
3) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che CP_2 Controparte_1
liquida in complessivi € 607,00 per anticipazioni ed € 22.457,00 per compensi oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 14 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
8