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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di TORINO
Sezione prima civile
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere Rel. all'esito dell'udienza del 15/04/2025 nel procedimento civile iscritto ex art. 51 CCII, al n. r.g. 225/2025 promosso da:
(C.F. ), nonché dai soci Controparte_1 P.IVA_1 illimitatamente responsabili residente in [...] (C.F. CP_1 [...]
) e residente in [...]on Trent Stafford Shire United Kingdom (C.F.: C.F._1 CP_1 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROSSOTTO SILVIA, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati parte reclamante contro
ILLIMITATAMENTE Controparte_2
RESPONSABILI IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. , contumace CP_3 parte reclamata nonché contro
C.F. , elettivamente domiciliato in Torino C.so Vittorio CP_4 C.F._3
Emanuele II, n. 170 presso lo studio dell'Avv. Antonella SPAGNOLO, C.F. che lo C.F._4 assiste, rappresenta e difende in forza di procura speciale del 20.05.2024 allegata ex art. 83 cpc all'istanza di liquidazione giudiziale parte reclamata ha emesso la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione
pagina 1 di 9 1. Con sentenza n. 33 del 30 gennaio 2025, depositata in pari data e notificata via PEC il medesimo giorno all'avvocato della società convenuta, il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in Torino, via San Pio V n. 2, nonché dei soci illimitatamente
[...] responsabili e CP_1 CP_1
1.1. La decisione è stata assunta all'esito di un procedimento instaurato su ricorso depositato il 20 maggio 2024 da creditore della società per spettanze di lavoro subordinato in CP_4 forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 152/2024 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di euro 46.511,05, confermato con sentenza che ha rigettato l'opposizione proposta dalla società.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avendo accertato la legittimazione del ricorrente quale creditore per l'importo sopra indicato, la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, il regolare contraddittorio con la società debitrice e i soci illimitatamente responsabili, nonché i requisiti soggettivi per l'assoggettabilità alla procedura, attesa la veste e l'attività commerciale della società convenuta quale s.n.c. avente ad oggetto la vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari.
1.3. In particolare, il Tribunale ha rilevato la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, il cui onere probatorio grava sulla società ai sensi dell'art. 121 CCII, ritenendo non sufficienti a tal fine i documenti denominati "Determinazione analitica del reddito" relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 prodotti dalla società, le cui risultanze erano state motivatamente contestate dal ricorrente e che risultavano privi di documentazione a supporto.
1.4. Quanto alla situazione debitoria rilevante ai sensi della citata lettera c) dell'art. 2 lett. d) CCII, il
Tribunale ha accertato un'esposizione complessiva di euro 373.318,67, comprensiva del debito verso il ricorrente quantificato nel precetto in euro 46.511,05, dell'importo di euro 263.308,23 risultante dall'informativa ADER quale "importo scaduto comprensivo di oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio", di euro 30.168,33 per "importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica", di euro 21.331,06 per "importi oggetto di definizione agevolata", nonché della somma di circa euro 12.000,00 dovuta a titolo di canoni di locazione come dichiarato dalla stessa convenuta in udienza.
1.5. Il Tribunale ha altresì ritenuto provato lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, oltre che per la mancata contestazione da parte della società costituita, sulla base della valutazione congiunta di plurimi elementi, quali la significativa esposizione con l'erario a far data dal 2011 risultante dall'informativa ADER, il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente, l'assenza di pagina 2 di 9 attivo (avendo il socio dichiarato la presenza di merce per circa euro 5.000,00 ed CP_1 alcuni frigoriferi spenti) e il mancato funzionamento della PEC attestato al momento della tentata notifica ad opera della cancelleria.
1.6. Infine, il Tribunale ha dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30.000,00 prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, tenuto conto del credito riportato nella certificazione trasmessa da ADER e del credito del ricorrente.
2. La sentenza è stata impugnata con reclamo ex art. 51 CCII depositato il 27 febbraio 2025 dalla società
e dai soci illimitatamente responsabili, i quali hanno contestato l'applicabilità dell'istituto CP_1 della liquidazione giudiziale, sostenendo la natura di "impresa minore" e l'insussistenza dello stato di insolvenza, chiedendo altresì la sospensione ex art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
2.1 A sostegno del reclamo, la società ha prodotto per la prima volta in sede di impugnazione le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023, nonché i registri acquisti, corrispettivi e vendite per il medesimo triennio e il registro dei beni ammortizzabili, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali di impresa minore.
2.2 I reclamanti hanno dedotto l'erroneità della decisione sotto due profili, contestando sia l'applicabilità dell'istituto della liquidazione giudiziale in ragione della qualificabilità della società quale impresa minore, sia l'insussistenza dello stato di insolvenza.
2.3 Quanto al primo motivo, la difesa della società ha evidenziato che l esercitava CP_1 unicamente attività di vendita al dettaglio di prodotti etnici nell'esercizio commerciale di via San Pio
V n. 2 in Torino, gestita principalmente dal socio con l'ausilio a tempo parziale CP_1 del dipendente mentre l'altro socio si era trasferito nel Regno Unito CP_4 CP_1 dal 2020 cessando di prestare attività nel negozio.
2.4 A sostegno della natura di impresa minore, i reclamanti hanno inoltre dedotto che la società era in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 600/1973, non essendo stati superati i limiti di ricavi ivi previsti, e che ricorrevano tutti i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
2.5 In particolare, quanto ai ricavi del triennio 2021-2023, la difesa ha nuovamente richiamato le
"Determinazioni analitiche del reddito" già prodotte in primo grado, dalle quali emergerebbero importi di euro 115.830,34 per il 2021, euro 118.187,32 per il 2022 ed euro 121.414,76 per il 2023, ampiamente inferiori alla soglia di euro 200.000,00. A conferma di tali dati, sono state prodotte per la prima volta in sede di reclamo le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni dei redditi relative al pagina 3 di 9 medesimo triennio, nonché i registri acquisti, corrispettivi e vendite e il registro dei beni ammortizzabili.
2.6 Quanto al secondo motivo di reclamo, la difesa ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, evidenziando che l'esposizione verso ADER non era stata oggetto di azioni esecutive, che il debito per canoni di locazione non aveva condotto ad azioni di sfratto essendo in corso il progressivo rientro, e che la società aveva ripetutamente proposto al un piano di CP_4 rientro rateale, versando anche alcune rate. È stato inoltre dedotto che il ricorrente avrebbe proposto l'istanza al solo scopo di accedere al fondo di garanzia INPS per il TFR e che la società, continuando l'attività commerciale, avrebbe potuto far fronte ai debiti anche avvalendosi della definizione agevolata.
2.7 Il reclamo è stato ritualmente notificato alla Procedura di liquidazione giudiziale, rimasta contumace, e al creditore ricorrente.
3. si è costituito con memoria depositata il 25 marzo 2025, contestando CP_4 integralmente le argomentazioni dei reclamanti e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, previa declaratoria di tardività dei documenti prodotti per la prima volta in sede di reclamo.
3.1 In particolare, il reclamato ha dedotto l'assoluta inattendibilità delle "Determinazioni analitiche del reddito" e delle dichiarazioni fiscali quanto ai dati sul costo del personale, producendo le buste paga del triennio 2021-2023 dalle quali emergerebbero retribuzioni effettivamente corrisposte di gran lunga inferiori a quelle dichiarate, in assenza di versamenti contributivi e accantonamenti TFR. Ha inoltre contestato i dati sul fatturato, evidenziando di aver ricevuto disposizioni di emettere scontrini solo saltuariamente e di annotare giornalmente vendite e incassi che venivano ritirati a fine giornata dal socio prima di recarsi al lavoro presso il ristorante pakistano Curry CP_1
Zone (Il Cedro s.a.s.), del quale sarebbe socio di fatto unitamente alla moglie.
3.2 Il resistente ha altresì evidenziato l'esistenza di ulteriore causa di lavoro per il riconoscimento del superiore inquadramento e dell'orario a tempo pieno, con domanda di condanna a euro 266.092,80, nella quale sarebbero già state raccolte prove testimoniali confermative delle proprie allegazioni, rilevando che l'ingente costo sostenuto per far valere i propri diritti è destinato a rimanere interamente a suo carico.
4. Il thema decidendum del presente giudizio di reclamo investe dunque i due profili relativi alla sussistenza tanto del presupposto soggettivo (impresa minore) che oggettivo (insolvenza), non risultando invece controversi:
- la legittimazione del creditore ricorrente, titolare di credito per euro 46.511,05 in forza di decreto ingiuntivo confermato con sentenza;
- la competenza territoriale del Tribunale di Torino;
pagina 4 di 9 - la regolarità del contraddittorio con la società e i soci illimitatamente responsabili.
Non è stata proposta domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, né sono state articolate specifiche censure in ordine all'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII.
5. Va ancora ricordato, per memoria, che i reclamanti hanno altresì presentato istanza di sospensione ex art. 52 CCII. La contestuale decisione nel merito assorbe ogni necessità d'esame dell'istanza, fermo restando che la stessa si palesa come del tutto apodittica e che, anzi, dalle risultanze processuali (in primis le stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società reclamante in sede di audizione in primo grado, ove ha fatto riferimento ad un magazzino di circa 5000 euro, nonché quelle del curatore, comparso in udienza), emerge un attivo irrisorio, essenzialmente costituito da poche ed eterogenee scorte di modestissimo valore, neppur sufficiente a fronteggiare i costi di procedura (e tanto meno a pagare i più o meno consistenti crediti del ricorrente, di là della fruizione da parte di questi del Fondo di Garanzia), talché nessun danno apprezzabile potrebbe essere prodotto dalla liquidazione concorsuale, essendovi semmai da chiedersi se una liquidazione minimamente apprezzabile sia concretamente realizzabile al cospetto della completa erosione dell'attivo pregressa all'apertura del concorso e sostanzialmente ammessa dallo stesso legale rappresentante.
6. Ciò premesso, il reclamo è fondato con riguardo al profilo soggettivo e dimensionale dell'impresa, qualificabile come impresa minore, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) del CCII.
6.1 Al riguardo va infatti preso atto che la reclamante, società di persone in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 600/1973, solo nel presente grado ha un complesso documentale costituito dalle dichiarazioni IVA e dei redditi relative al triennio 2021-2023, dai registri acquisti, corrispettivi e vendite per il medesimo periodo e dal registro dei beni ammortizzabili. Tale produzione, ammissibile in sede di reclamo stante l'effetto devolutivo pieno del rimedio impugnatorio, deve essere valutata tenendo conto della natura giuridica del soggetto e del regime contabile applicabile. Trattandosi di società di persone in contabilità semplificata, non sussiste l'obbligo di redazione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio, dovendo la prova dei requisiti dimensionali essere necessariamente fornita attraverso la documentazione fiscale e contabile prevista per tale regime.
6.2 Dalla documentazione prodotta emerge che:
- i ricavi annui risultano pari a euro 115.830,34 per il 2021, euro 118.187,32 per il 2022 ed euro
121.414,76 per il 2023, come attestato sia dalle dichiarazioni IVA (rigo VE24) che dalle dichiarazioni dei redditi (rigo RG2);
- il valore delle rimanenze di magazzino, indicato nel rigo RG38 delle dichiarazioni dei redditi, ammonta a euro 40.300,00 per il 2021, euro 40.100,00 per il 2022 ed euro 39.800,00 per il 2023; pagina 5 di 9 - i saldi di conto corrente di fine anno risultano pari a euro 1.918,31 per il 2021, euro 713,10 per il
2022 ed euro 2.062,98 per il 2023;
- l'attivo patrimoniale è completato da beni strumentali di modesto valore (alcuni frigoriferi).
Il resistente ha contestato l'attendibilità di tale documentazione sotto due profili: a)
l'incongruenza tra il costo del personale dichiarato (euro 34.430,15 per salari e stipendi nel 2023) e le retribuzioni effettivamente corrisposte risultanti dalle buste paga (euro 12.537,14 lordi nel 2023);
b) l'asserita prassi di emissione saltuaria degli scontrini fiscali, che renderebbe inattendibili i ricavi dichiarati.
Quanto alla prima contestazione, la stessa non appare decisiva ai fini della verifica dei requisiti dimensionali, attenendo al diverso profilo della corretta qualificazione e quantificazione dei rapporti di lavoro, oggetto peraltro di separato contenzioso. L'eventuale sovrastima del costo del personale nelle dichiarazioni fiscali non incide infatti sulla determinazione dei ricavi e dell'attivo patrimoniale rilevanti ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII, semmai denotando minori costi complessivi, ad indiretta conferma dei modesti limiti dimensionali dell'impresa.
In merito alla seconda contestazione, pur dovendosi considerare la peculiare posizione del resistente quale dipendente addetto alle vendite per 17 anni, le sue allegazioni circa l'esistenza di una contabilità parallela e la prassi di emissione saltuaria degli scontrini non trovano riscontro in elementi oggettivi. Non risultano infatti accertamenti fiscali o contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, né sono state prodotte evidenze documentali della dedotta contabilità parallela.
L'apparente incongruenza tra il valore del magazzino dichiarato (circa euro 40.000,00) e quanto riferito dal socio all'udienza dell'8 novembre 2024 (merce per euro 5.000,00) può trovare spiegazione nel diverso momento temporale di riferimento, essendo il primo dato relativo alla chiusura degli esercizi 2021-2023 e il secondo alla situazione attuale, senza che ciò infici l'attendibilità delle risultanze fiscali relative al triennio precedente l'istanza di liquidazione. Ad ogni buon conto, anche tale affermata inattendibilità si risolve semmai in indice critico di una struttura ancor più depatrimonializzata di quella apparente.
7. In questo contesto, considerato che:
- la documentazione fiscale prodotta è completa e formalmente regolare;
- le contestazioni del resistente non trovano oggettivo riscontro probatorio;
- i valori dichiarati appaiono coerenti con le dimensioni e caratteristiche dell'attività (piccolo esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari etnici), deve ritenersi raggiunta la prova del mancato superamento delle soglie di ricavi (euro 200.000,00) e di attivo patrimoniale (euro 300.000,00) nel triennio antecedente. Quanto al requisito pagina 6 di 9 dell'indebitamento non superiore a euro 500.000,00, lo stesso risulta integrato sulla base della stessa quantificazione operata dal Tribunale, che ha accertato debiti complessivi per euro 373.318,67.
7.1 Va inoltre precisato che, ai fini della valutazione della soglia debitoria ex art. 2 comma 1 lett. d) n. 3
CCII, non può essere computata la pretesa di euro 266.092,80 azionata dall'odierno reclamato nel separato giudizio di lavoro tuttora pendente. Nel caso di specie, la domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento e dell'orario di lavoro a tempo pieno è ancora in fase istruttoria e, soprattutto, si sovrappone parzialmente alle pretese già azionate dal medesimo ricorrente in sede monitoria e definitivamente accertate con la sentenza di rigetto dell'opposizione. Considerare tale pretesa comporterebbe, allo stato, un'indebita duplicazione del computo, oltre a introdurre un elemento di incertezza incompatibile, dalla cui determinazione neppure va esente lo stesso creditore che, per diciassette anni, ha seguitato a prestare la propria opera con la qualifica formalmente convenuta, senza farne contestazione – con la necessità di una valutazione oggettiva e attuale dei requisiti dimensionali dell'impresa. La delibazione meramente incidentale nella presente sede esclude pertanto di apprezzare in termini di plausibile certezza la pretesa creditoria aliunde vantata, nell'an e nel quantum. Lo speciale statuto dell'impresa commerciale in questione (società di persone in contabilità semplificata) esclude altresì di poter valutare, ai fini della stima dell'esposizione debitoria complessiva, l'appostazione di adeguato fondo rischi, non essendovi obbligo di deposito del bilancio.
7.2 Ne consegue che la società deve qualificarsi come impresa minore non assoggettabile CP_1
a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. d) e 121 CCII.
8. Accertata la qualifica di impresa minore della società il reclamo deve essere accolto, posto CP_1 che l'art. 121 CCII, come noto, individua quali necessari e concorrenti presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sia lo stato di insolvenza, sia la sussistenza dei requisiti dimensionali superiori alle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII. Ritenuta l'insussistenza del requisito dimensionale per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, non mette conto soffermarsi sul profilo dell'insolvenza, che i reclamanti propugnerebbero esclusa per l'assenza di iniziative recuperatorie da parte dei creditori;
dato, come noto, irrilevante ai fini in parola e, peraltro, di equivoca valenza indiziaria, in parte agevolmente riconducibile alle tempistiche del creditore erariale e, per altro verso, pienamente coerente con una definitiva messa a sofferenza della posta creditoria a fronte d'inesistenti o antieconomiche chances di recupero.
8.1 Né può la Corte, pur in presenza dello stato di insolvenza e di un indebitamento superiore a euro
50.000,00, disporre d'ufficio la conversione della procedura in liquidazione controllata, atteso che quest'ultima, ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, richiede necessariamente l'iniziativa del debitore o dei pagina 7 di 9 creditori attraverso apposita domanda, nella specie non formulata da alcuna delle parti in primo grado.
8.2 Il principio della domanda e il carattere non meramente qualificatorio della diversa procedura precludono infatti alla Corte di mutare ex officio la natura del procedimento concorsuale, dovendosi limitare a verificare la sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale oggetto dell'originaria istanza.
8.3 Ne consegue che, essendo stata accertata l'insussistenza del presupposto soggettivo dimensionale per l'apertura della liquidazione giudiziale, la sentenza impugnata deve essere revocata, ferma restando la possibilità per il debitore o i creditori di accedere alla procedura di liquidazione controllata attraverso nuova ed autonoma domanda.
9. Le spese del presente giudizio nel presente grado – nulla essendo al riguardo stato disposto nella sentenza impugnata – devono essere integralmente compensate tra le parti. Il principio di causalità impone di valutare il comportamento processuale delle parti al fine di regolare le conseguenze delle loro condotte. Nel caso di specie, pur essendo stato accolto il reclamo, ciò è avvenuto sulla base di documentazione che la reclamante aveva nella propria disponibilità fin dal primo grado e che ha prodotto solo in sede di reclamo. Tale comportamento processuale ha causato la necessità del presente grado di giudizio che avrebbe potuto essere evitato con una tempestiva produzione documentale.
Pertanto, in applicazione del principio di causalità, la parte reclamante, pur vittoriosa, non può beneficiare della regola della soccombenza in punto spese, le quali vanno integralmente compensate.
Gli obblighi informativi di cui all'art. 52, quarto comma, CCII, come da seguente dispositivo, vanno posti a carico della società, sino al passaggio in giudicato del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da e dai soci illimitatamente CP_1 responsabili avverso la sentenza n. 33/2025 del Tribunale di Torino,
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
- dispone che la società in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi presso la CP_1 cancelleria della sezione sesta civile del Tribunale di Torino, con cadenza trimestrale, una situazione patrimoniale aggiornata, l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo di riferimento e una relazione sulla gestione recante le iniziative assunte per il pagamento dei debiti, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, dandone contestuale comunicazione a mezzo pec al cessato curatore;
- dispone altresì che il Curatore cessato, dott. , vigili sull'adempimento degli obblighi Controparte_5 informativi, riferendo al tribunale eventuali violazioni, e fornisca le informazioni attinenti all'esercizio delle sue funzioni ai creditori che ne facciano richiesta;
pagina 8 di 9 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il cons. est. La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di TORINO
Sezione prima civile
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere Rel. all'esito dell'udienza del 15/04/2025 nel procedimento civile iscritto ex art. 51 CCII, al n. r.g. 225/2025 promosso da:
(C.F. ), nonché dai soci Controparte_1 P.IVA_1 illimitatamente responsabili residente in [...] (C.F. CP_1 [...]
) e residente in [...]on Trent Stafford Shire United Kingdom (C.F.: C.F._1 CP_1 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROSSOTTO SILVIA, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati parte reclamante contro
ILLIMITATAMENTE Controparte_2
RESPONSABILI IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. , contumace CP_3 parte reclamata nonché contro
C.F. , elettivamente domiciliato in Torino C.so Vittorio CP_4 C.F._3
Emanuele II, n. 170 presso lo studio dell'Avv. Antonella SPAGNOLO, C.F. che lo C.F._4 assiste, rappresenta e difende in forza di procura speciale del 20.05.2024 allegata ex art. 83 cpc all'istanza di liquidazione giudiziale parte reclamata ha emesso la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione
pagina 1 di 9 1. Con sentenza n. 33 del 30 gennaio 2025, depositata in pari data e notificata via PEC il medesimo giorno all'avvocato della società convenuta, il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in Torino, via San Pio V n. 2, nonché dei soci illimitatamente
[...] responsabili e CP_1 CP_1
1.1. La decisione è stata assunta all'esito di un procedimento instaurato su ricorso depositato il 20 maggio 2024 da creditore della società per spettanze di lavoro subordinato in CP_4 forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 152/2024 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di euro 46.511,05, confermato con sentenza che ha rigettato l'opposizione proposta dalla società.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avendo accertato la legittimazione del ricorrente quale creditore per l'importo sopra indicato, la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, il regolare contraddittorio con la società debitrice e i soci illimitatamente responsabili, nonché i requisiti soggettivi per l'assoggettabilità alla procedura, attesa la veste e l'attività commerciale della società convenuta quale s.n.c. avente ad oggetto la vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari.
1.3. In particolare, il Tribunale ha rilevato la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, il cui onere probatorio grava sulla società ai sensi dell'art. 121 CCII, ritenendo non sufficienti a tal fine i documenti denominati "Determinazione analitica del reddito" relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 prodotti dalla società, le cui risultanze erano state motivatamente contestate dal ricorrente e che risultavano privi di documentazione a supporto.
1.4. Quanto alla situazione debitoria rilevante ai sensi della citata lettera c) dell'art. 2 lett. d) CCII, il
Tribunale ha accertato un'esposizione complessiva di euro 373.318,67, comprensiva del debito verso il ricorrente quantificato nel precetto in euro 46.511,05, dell'importo di euro 263.308,23 risultante dall'informativa ADER quale "importo scaduto comprensivo di oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio", di euro 30.168,33 per "importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica", di euro 21.331,06 per "importi oggetto di definizione agevolata", nonché della somma di circa euro 12.000,00 dovuta a titolo di canoni di locazione come dichiarato dalla stessa convenuta in udienza.
1.5. Il Tribunale ha altresì ritenuto provato lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, oltre che per la mancata contestazione da parte della società costituita, sulla base della valutazione congiunta di plurimi elementi, quali la significativa esposizione con l'erario a far data dal 2011 risultante dall'informativa ADER, il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente, l'assenza di pagina 2 di 9 attivo (avendo il socio dichiarato la presenza di merce per circa euro 5.000,00 ed CP_1 alcuni frigoriferi spenti) e il mancato funzionamento della PEC attestato al momento della tentata notifica ad opera della cancelleria.
1.6. Infine, il Tribunale ha dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30.000,00 prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, tenuto conto del credito riportato nella certificazione trasmessa da ADER e del credito del ricorrente.
2. La sentenza è stata impugnata con reclamo ex art. 51 CCII depositato il 27 febbraio 2025 dalla società
e dai soci illimitatamente responsabili, i quali hanno contestato l'applicabilità dell'istituto CP_1 della liquidazione giudiziale, sostenendo la natura di "impresa minore" e l'insussistenza dello stato di insolvenza, chiedendo altresì la sospensione ex art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
2.1 A sostegno del reclamo, la società ha prodotto per la prima volta in sede di impugnazione le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023, nonché i registri acquisti, corrispettivi e vendite per il medesimo triennio e il registro dei beni ammortizzabili, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali di impresa minore.
2.2 I reclamanti hanno dedotto l'erroneità della decisione sotto due profili, contestando sia l'applicabilità dell'istituto della liquidazione giudiziale in ragione della qualificabilità della società quale impresa minore, sia l'insussistenza dello stato di insolvenza.
2.3 Quanto al primo motivo, la difesa della società ha evidenziato che l esercitava CP_1 unicamente attività di vendita al dettaglio di prodotti etnici nell'esercizio commerciale di via San Pio
V n. 2 in Torino, gestita principalmente dal socio con l'ausilio a tempo parziale CP_1 del dipendente mentre l'altro socio si era trasferito nel Regno Unito CP_4 CP_1 dal 2020 cessando di prestare attività nel negozio.
2.4 A sostegno della natura di impresa minore, i reclamanti hanno inoltre dedotto che la società era in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 600/1973, non essendo stati superati i limiti di ricavi ivi previsti, e che ricorrevano tutti i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
2.5 In particolare, quanto ai ricavi del triennio 2021-2023, la difesa ha nuovamente richiamato le
"Determinazioni analitiche del reddito" già prodotte in primo grado, dalle quali emergerebbero importi di euro 115.830,34 per il 2021, euro 118.187,32 per il 2022 ed euro 121.414,76 per il 2023, ampiamente inferiori alla soglia di euro 200.000,00. A conferma di tali dati, sono state prodotte per la prima volta in sede di reclamo le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni dei redditi relative al pagina 3 di 9 medesimo triennio, nonché i registri acquisti, corrispettivi e vendite e il registro dei beni ammortizzabili.
2.6 Quanto al secondo motivo di reclamo, la difesa ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, evidenziando che l'esposizione verso ADER non era stata oggetto di azioni esecutive, che il debito per canoni di locazione non aveva condotto ad azioni di sfratto essendo in corso il progressivo rientro, e che la società aveva ripetutamente proposto al un piano di CP_4 rientro rateale, versando anche alcune rate. È stato inoltre dedotto che il ricorrente avrebbe proposto l'istanza al solo scopo di accedere al fondo di garanzia INPS per il TFR e che la società, continuando l'attività commerciale, avrebbe potuto far fronte ai debiti anche avvalendosi della definizione agevolata.
2.7 Il reclamo è stato ritualmente notificato alla Procedura di liquidazione giudiziale, rimasta contumace, e al creditore ricorrente.
3. si è costituito con memoria depositata il 25 marzo 2025, contestando CP_4 integralmente le argomentazioni dei reclamanti e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, previa declaratoria di tardività dei documenti prodotti per la prima volta in sede di reclamo.
3.1 In particolare, il reclamato ha dedotto l'assoluta inattendibilità delle "Determinazioni analitiche del reddito" e delle dichiarazioni fiscali quanto ai dati sul costo del personale, producendo le buste paga del triennio 2021-2023 dalle quali emergerebbero retribuzioni effettivamente corrisposte di gran lunga inferiori a quelle dichiarate, in assenza di versamenti contributivi e accantonamenti TFR. Ha inoltre contestato i dati sul fatturato, evidenziando di aver ricevuto disposizioni di emettere scontrini solo saltuariamente e di annotare giornalmente vendite e incassi che venivano ritirati a fine giornata dal socio prima di recarsi al lavoro presso il ristorante pakistano Curry CP_1
Zone (Il Cedro s.a.s.), del quale sarebbe socio di fatto unitamente alla moglie.
3.2 Il resistente ha altresì evidenziato l'esistenza di ulteriore causa di lavoro per il riconoscimento del superiore inquadramento e dell'orario a tempo pieno, con domanda di condanna a euro 266.092,80, nella quale sarebbero già state raccolte prove testimoniali confermative delle proprie allegazioni, rilevando che l'ingente costo sostenuto per far valere i propri diritti è destinato a rimanere interamente a suo carico.
4. Il thema decidendum del presente giudizio di reclamo investe dunque i due profili relativi alla sussistenza tanto del presupposto soggettivo (impresa minore) che oggettivo (insolvenza), non risultando invece controversi:
- la legittimazione del creditore ricorrente, titolare di credito per euro 46.511,05 in forza di decreto ingiuntivo confermato con sentenza;
- la competenza territoriale del Tribunale di Torino;
pagina 4 di 9 - la regolarità del contraddittorio con la società e i soci illimitatamente responsabili.
Non è stata proposta domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, né sono state articolate specifiche censure in ordine all'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII.
5. Va ancora ricordato, per memoria, che i reclamanti hanno altresì presentato istanza di sospensione ex art. 52 CCII. La contestuale decisione nel merito assorbe ogni necessità d'esame dell'istanza, fermo restando che la stessa si palesa come del tutto apodittica e che, anzi, dalle risultanze processuali (in primis le stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società reclamante in sede di audizione in primo grado, ove ha fatto riferimento ad un magazzino di circa 5000 euro, nonché quelle del curatore, comparso in udienza), emerge un attivo irrisorio, essenzialmente costituito da poche ed eterogenee scorte di modestissimo valore, neppur sufficiente a fronteggiare i costi di procedura (e tanto meno a pagare i più o meno consistenti crediti del ricorrente, di là della fruizione da parte di questi del Fondo di Garanzia), talché nessun danno apprezzabile potrebbe essere prodotto dalla liquidazione concorsuale, essendovi semmai da chiedersi se una liquidazione minimamente apprezzabile sia concretamente realizzabile al cospetto della completa erosione dell'attivo pregressa all'apertura del concorso e sostanzialmente ammessa dallo stesso legale rappresentante.
6. Ciò premesso, il reclamo è fondato con riguardo al profilo soggettivo e dimensionale dell'impresa, qualificabile come impresa minore, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) del CCII.
6.1 Al riguardo va infatti preso atto che la reclamante, società di persone in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 600/1973, solo nel presente grado ha un complesso documentale costituito dalle dichiarazioni IVA e dei redditi relative al triennio 2021-2023, dai registri acquisti, corrispettivi e vendite per il medesimo periodo e dal registro dei beni ammortizzabili. Tale produzione, ammissibile in sede di reclamo stante l'effetto devolutivo pieno del rimedio impugnatorio, deve essere valutata tenendo conto della natura giuridica del soggetto e del regime contabile applicabile. Trattandosi di società di persone in contabilità semplificata, non sussiste l'obbligo di redazione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio, dovendo la prova dei requisiti dimensionali essere necessariamente fornita attraverso la documentazione fiscale e contabile prevista per tale regime.
6.2 Dalla documentazione prodotta emerge che:
- i ricavi annui risultano pari a euro 115.830,34 per il 2021, euro 118.187,32 per il 2022 ed euro
121.414,76 per il 2023, come attestato sia dalle dichiarazioni IVA (rigo VE24) che dalle dichiarazioni dei redditi (rigo RG2);
- il valore delle rimanenze di magazzino, indicato nel rigo RG38 delle dichiarazioni dei redditi, ammonta a euro 40.300,00 per il 2021, euro 40.100,00 per il 2022 ed euro 39.800,00 per il 2023; pagina 5 di 9 - i saldi di conto corrente di fine anno risultano pari a euro 1.918,31 per il 2021, euro 713,10 per il
2022 ed euro 2.062,98 per il 2023;
- l'attivo patrimoniale è completato da beni strumentali di modesto valore (alcuni frigoriferi).
Il resistente ha contestato l'attendibilità di tale documentazione sotto due profili: a)
l'incongruenza tra il costo del personale dichiarato (euro 34.430,15 per salari e stipendi nel 2023) e le retribuzioni effettivamente corrisposte risultanti dalle buste paga (euro 12.537,14 lordi nel 2023);
b) l'asserita prassi di emissione saltuaria degli scontrini fiscali, che renderebbe inattendibili i ricavi dichiarati.
Quanto alla prima contestazione, la stessa non appare decisiva ai fini della verifica dei requisiti dimensionali, attenendo al diverso profilo della corretta qualificazione e quantificazione dei rapporti di lavoro, oggetto peraltro di separato contenzioso. L'eventuale sovrastima del costo del personale nelle dichiarazioni fiscali non incide infatti sulla determinazione dei ricavi e dell'attivo patrimoniale rilevanti ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII, semmai denotando minori costi complessivi, ad indiretta conferma dei modesti limiti dimensionali dell'impresa.
In merito alla seconda contestazione, pur dovendosi considerare la peculiare posizione del resistente quale dipendente addetto alle vendite per 17 anni, le sue allegazioni circa l'esistenza di una contabilità parallela e la prassi di emissione saltuaria degli scontrini non trovano riscontro in elementi oggettivi. Non risultano infatti accertamenti fiscali o contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, né sono state prodotte evidenze documentali della dedotta contabilità parallela.
L'apparente incongruenza tra il valore del magazzino dichiarato (circa euro 40.000,00) e quanto riferito dal socio all'udienza dell'8 novembre 2024 (merce per euro 5.000,00) può trovare spiegazione nel diverso momento temporale di riferimento, essendo il primo dato relativo alla chiusura degli esercizi 2021-2023 e il secondo alla situazione attuale, senza che ciò infici l'attendibilità delle risultanze fiscali relative al triennio precedente l'istanza di liquidazione. Ad ogni buon conto, anche tale affermata inattendibilità si risolve semmai in indice critico di una struttura ancor più depatrimonializzata di quella apparente.
7. In questo contesto, considerato che:
- la documentazione fiscale prodotta è completa e formalmente regolare;
- le contestazioni del resistente non trovano oggettivo riscontro probatorio;
- i valori dichiarati appaiono coerenti con le dimensioni e caratteristiche dell'attività (piccolo esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari etnici), deve ritenersi raggiunta la prova del mancato superamento delle soglie di ricavi (euro 200.000,00) e di attivo patrimoniale (euro 300.000,00) nel triennio antecedente. Quanto al requisito pagina 6 di 9 dell'indebitamento non superiore a euro 500.000,00, lo stesso risulta integrato sulla base della stessa quantificazione operata dal Tribunale, che ha accertato debiti complessivi per euro 373.318,67.
7.1 Va inoltre precisato che, ai fini della valutazione della soglia debitoria ex art. 2 comma 1 lett. d) n. 3
CCII, non può essere computata la pretesa di euro 266.092,80 azionata dall'odierno reclamato nel separato giudizio di lavoro tuttora pendente. Nel caso di specie, la domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento e dell'orario di lavoro a tempo pieno è ancora in fase istruttoria e, soprattutto, si sovrappone parzialmente alle pretese già azionate dal medesimo ricorrente in sede monitoria e definitivamente accertate con la sentenza di rigetto dell'opposizione. Considerare tale pretesa comporterebbe, allo stato, un'indebita duplicazione del computo, oltre a introdurre un elemento di incertezza incompatibile, dalla cui determinazione neppure va esente lo stesso creditore che, per diciassette anni, ha seguitato a prestare la propria opera con la qualifica formalmente convenuta, senza farne contestazione – con la necessità di una valutazione oggettiva e attuale dei requisiti dimensionali dell'impresa. La delibazione meramente incidentale nella presente sede esclude pertanto di apprezzare in termini di plausibile certezza la pretesa creditoria aliunde vantata, nell'an e nel quantum. Lo speciale statuto dell'impresa commerciale in questione (società di persone in contabilità semplificata) esclude altresì di poter valutare, ai fini della stima dell'esposizione debitoria complessiva, l'appostazione di adeguato fondo rischi, non essendovi obbligo di deposito del bilancio.
7.2 Ne consegue che la società deve qualificarsi come impresa minore non assoggettabile CP_1
a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. d) e 121 CCII.
8. Accertata la qualifica di impresa minore della società il reclamo deve essere accolto, posto CP_1 che l'art. 121 CCII, come noto, individua quali necessari e concorrenti presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sia lo stato di insolvenza, sia la sussistenza dei requisiti dimensionali superiori alle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII. Ritenuta l'insussistenza del requisito dimensionale per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, non mette conto soffermarsi sul profilo dell'insolvenza, che i reclamanti propugnerebbero esclusa per l'assenza di iniziative recuperatorie da parte dei creditori;
dato, come noto, irrilevante ai fini in parola e, peraltro, di equivoca valenza indiziaria, in parte agevolmente riconducibile alle tempistiche del creditore erariale e, per altro verso, pienamente coerente con una definitiva messa a sofferenza della posta creditoria a fronte d'inesistenti o antieconomiche chances di recupero.
8.1 Né può la Corte, pur in presenza dello stato di insolvenza e di un indebitamento superiore a euro
50.000,00, disporre d'ufficio la conversione della procedura in liquidazione controllata, atteso che quest'ultima, ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, richiede necessariamente l'iniziativa del debitore o dei pagina 7 di 9 creditori attraverso apposita domanda, nella specie non formulata da alcuna delle parti in primo grado.
8.2 Il principio della domanda e il carattere non meramente qualificatorio della diversa procedura precludono infatti alla Corte di mutare ex officio la natura del procedimento concorsuale, dovendosi limitare a verificare la sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale oggetto dell'originaria istanza.
8.3 Ne consegue che, essendo stata accertata l'insussistenza del presupposto soggettivo dimensionale per l'apertura della liquidazione giudiziale, la sentenza impugnata deve essere revocata, ferma restando la possibilità per il debitore o i creditori di accedere alla procedura di liquidazione controllata attraverso nuova ed autonoma domanda.
9. Le spese del presente giudizio nel presente grado – nulla essendo al riguardo stato disposto nella sentenza impugnata – devono essere integralmente compensate tra le parti. Il principio di causalità impone di valutare il comportamento processuale delle parti al fine di regolare le conseguenze delle loro condotte. Nel caso di specie, pur essendo stato accolto il reclamo, ciò è avvenuto sulla base di documentazione che la reclamante aveva nella propria disponibilità fin dal primo grado e che ha prodotto solo in sede di reclamo. Tale comportamento processuale ha causato la necessità del presente grado di giudizio che avrebbe potuto essere evitato con una tempestiva produzione documentale.
Pertanto, in applicazione del principio di causalità, la parte reclamante, pur vittoriosa, non può beneficiare della regola della soccombenza in punto spese, le quali vanno integralmente compensate.
Gli obblighi informativi di cui all'art. 52, quarto comma, CCII, come da seguente dispositivo, vanno posti a carico della società, sino al passaggio in giudicato del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da e dai soci illimitatamente CP_1 responsabili avverso la sentenza n. 33/2025 del Tribunale di Torino,
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
- dispone che la società in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi presso la CP_1 cancelleria della sezione sesta civile del Tribunale di Torino, con cadenza trimestrale, una situazione patrimoniale aggiornata, l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo di riferimento e una relazione sulla gestione recante le iniziative assunte per il pagamento dei debiti, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, dandone contestuale comunicazione a mezzo pec al cessato curatore;
- dispone altresì che il Curatore cessato, dott. , vigili sull'adempimento degli obblighi Controparte_5 informativi, riferendo al tribunale eventuali violazioni, e fornisca le informazioni attinenti all'esercizio delle sue funzioni ai creditori che ne facciano richiesta;
pagina 8 di 9 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il cons. est. La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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