Articolo 7 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 maggio 1963
Art. 7.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1952-53 (articolo 2)... L. 767.037.382.552 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 5) L. 1.078.561.628.046,26
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Residui passivi al 30 giugno 1953. L. 1.845.599.010.598,26


SITUAZIONE FINANZIARIA
Entrata in vigore il 11 maggio 1963