TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 2220/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE – Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2220 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
MONTEGRAPPA 18 47035 GAMBETTOLA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. MACRELLI ACHILLE, elettivamente domiciliata in VIA RENATO SERRA N.15 47521 CESENA presso lo studio del difensore
ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._2
VIA MONTEGRAPPA NR. 18 GAMBETTOLA, con il patrocinio dell'avv. PACIFICO RAFFAELE e dell'Avv. MERCORELLA RITA, elettivamente domiciliato in V. G. PACCHIONI N. 182 47521 CESENA presso lo studio dei difensori resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8 aprile 2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati. 2) Disporre l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre nella casa ove attualmente vive in AM (FC) in Via Montegrappa n.18. 3) Assegnare la casa coniugale ove attualmente vivono i minori sita in AM FC via Montegrappa 18 alla ricorrente sig.ra 4) Disporre Parte_1 un assegno a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli, pari a € 700,00 con pagamento entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica 5) Disporre che il padre contribuisca alle spese straordinarie mediche e farmaceutiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed alle spese scolastiche straordinarie e ludiche nella misura del 50% del loro importo secondo il protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Monza e cui ci si riporta per le questioni analitiche. 6) Assegnare per l'intero l'assegno unico per il mantenimento dei figli alla ricorrente. 7) Disporre che il padre possa vedere i figli secondo accordi tra i genitori e in difetto di accordi disporre che il padre possa vedere i figli un fine settimana ogni quindici giorni, un giorni la settimana (I settimana ) con pernottamento presso lo stesso dalle ore 18,00 fino al mattino seguente;
Quindici giorni anche non consecutiva durante le ferie estive, sette giorni durante le vacanze Natalizie (con alternanza di Natale e Capodanno un anno con il padre l'altro anno con la madre) e tre giorni durante le vacanze Pasquali. Con vittoria di spese di lite.” Tuttavia, all'udienza del 26/06/2025 la ricorrente modificava le proprie conclusioni in punto di assegno di mantenimento a favore dei figli, rappresentando che la somma richiesta era euro 600,00 e non già euro 700,00 come erroneamente indicato in atti. Con “precisazione delle conclusioni” depositate in data 11 aprile 2025 il resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di: “In via principale:
1. Disporre l'affidamento esclusivo al padre
[...]
dei figli minori, in attesa della definizione del giudizio pendente nr. 2220-2/2023 R.g.. 2. Disporre la CP_1 domiciliazione alternata tra i genitori su base settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi;
3. disporre che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli minori presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
4. disporre in conseguenza del predetto collocamento l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza;
5. disporre a carico di ciascun genitore, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Forlì.
6. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. In via subordinata:
1. Disporre l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori, in attesa della definizione del giudizio pendente nr. Controparte_1
2220-2/2023 R.g.. 2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni due dal venerdì dall'uscita della scuola e fino al lunedì mattino quando saranno riaccompagnati a scuola dal padre;
il mercoledì pomeriggio (con possibilità di modifica in caso di impedimento del padre) dall'uscita della scuola, con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattino, nella settimana in cui il week-end è trascorso con il padre;
il mercoledì ed il giovedì pomeriggio con pernottamento e riaccompagno a scuola il venerdì mattino, nella settimana in cui il week-end è trascorso con la madre.
3. disporre che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli minori presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, mediante la corresponsione della somma complessiva di euro 200,00 mensili da corrispondersi il giorno 20 di ogni mese, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.
5. Disporre a carico di ciascun genitore, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Forlì.
6. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore, per le ragioni di cui in narrativa.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Tuttavia, all'udienza del 26/06/2025 il resistente modificava le proprie conclusioni in ordine all'affidamento dei figli, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei minori e non più l'affidamento esclusivo a lui. Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 22/08/2023 chiedeva la Parte_1 pronunzia della separazione personale da premettendo che dal matrimonio, Controparte_1 celebrato il giorno 14 agosto 2012 in Albania, successivamente trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AM, con opzione per il regime della comunione dei beni, erano nati i figli in data 22.01.2014 e in data 11.09.2017. Rappresentava che la prosecuzione Per_1 Persona_2 della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito che da tempo si mostrava disinteressato nei suoi confronti e intratteneva relazioni extraconiugali, inoltre ultimamente aveva preso a denigrarla ed offenderla. Quanto alla situazione economica, rappresentava di essere operaia agricola, di percepire circa euro 1.100,00 mensili e di essere proprietaria, unitamente al marito, della casa coniugale gravata da mutuo per il quale erano tenuti a corrispondere euro 380,00 mensili;
per contro, il marito era operaio metalmeccanico con stipendio pari a circa euro 1.600,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, con conseguente attribuzione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la corresponsione da parte del marito di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione per intero dell'assegno unico universale per i figli. Avanzava altresì richieste di prova orale per testi. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 13/03/2024 , Controparte_1 contestando integralmente gli assunti di controparte e negando di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, così come di usare violenza verbale nei confronti della moglie. Quanto alla situazione economica, rappresentava che la moglie disponeva di maggiori risorse rispetto a lui, percependo euro 1.700,00 mensili a fronte di euro 1.500,00 da lui percepiti, inoltre la medesima percepiva altresì l'intero assegno unico universale per i figli pari ad euro 443,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione paritaria tra i genitori con conseguente mantenimento diretto dei figli, la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, l'assegnazione della casa coniugale, quindi la percezione dell'assegno unico nella misura della metà. Avanzava altresì richieste di prova orale per testi. Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 14/03/2024, con ordinanza del 15/3/2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto quanto segue: “stabilisce l'affidamento dei figli minori nata il [...], e , nato l'[...], ad [...]_2 entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di AM (FC), via Montegrappa n. 18; - stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori con i tempi e secondo le modalità illustrate nella parte motiva;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 dei due figli minori mediante la corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad € 330,00 (€ 165,00 per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- attribuisce per l'intero alla madre
[...]
l'Assegno Unico Universale per i figli”. Pt_1
Con memoria depositata in data 19/3/2024 il resistente chiedeva un termine non inferiore a giorni 30 per il rilascio dell'immobile assegnato alla moglie poi in data 19/04/2024 il resistente chiedeva la modifica dell'ordinanza del 15/03/2024 ed, in particolare, chiedeva la divisione della casa coniugale con conseguente assegnazione del piano primo alla moglie e del piano secondo a lui, richiesta rigettata dal Giudice relatore con decreto depositato in data 30/08/2024 tenuto conto dell'alta conflittualità esistente tra le parti e del fatto che l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente non pregiudicava in alcun modo il rapporto padre-figli. Veniva inoltre instaurato altro sub-procedimento a seguito di istanza avanzata dal resistente, avente ad oggetto l'affidamento esclusivo dei figli, definito con provvedimento di rigetto. All'udienza del 26/06/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni per come in epigrafe trascritte dunque, preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa era rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28.
* * * * * Ciò premesso in fatto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del fallimento del tentativo di conciliazione nonché dell'alta conflittualità esistente tra parti. Di talché potendosi dire cessata, secondo ogni ragionevole previsione, la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e comprovata la crisi del rapporto matrimoniale ed essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile. Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori delle parti, ritiene il Collegio che non vi sia ragione per procedere in questa sede alla revisione di quanto al riguardo previsto con ordinanza depositata in data 15/03/2024, trattandosi di statuizione debitamente motivata e non essendo intervenuti, medio tempore, mutamenti rilevanti. Invero, non vi sono ragioni per derogare alla disciplina generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, come peraltro alla fine richiesto da ambo le parti;
sul punto, si osserva che entrambi i coniugi hanno mostrato interesse verso le esigenze dei minori, peraltro la ricorrente ha rappresentato che i figli sono molto affezionati al padre e trascorrono di buon grado tempo in sua compagnia, circostanza peraltro confermata dalla figlia in sede di ascolto della medesima nel procedimento Per_1 incidentale n. 2220-2/2023. Nessun concreto elemento di pregiudizio nei confronti dei figli è emerso nelle condotte dei genitori. Quanto alla collocazione dei minori, come già osservato in sede di ordinanza, si ritiene non conforme all'interesse dei minori disporre la loro collocazione paritetica presso il padre e presso la madre posto che essa implicherebbe spostamenti frequenti non compatibili con la serenità dei minori che sono molto giovani e necessitano di una stabile e sicura collocazione presso un genitore e in un luogo idoneo che riconoscano come il proprio centro di interessi e punto di riferimento;
si dispone pertanto la collocazione prevalente dei figli presso la madre, figura per loro di riferimento data la giovane età ed anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di ascolto da che ha descritto la collocazione presso la madre Per_1 come rispondente alle sue necessità e desideri. Conseguentemente la casa coniugale va assegnata alla madre. In relazione al diritto di visita paterno si dispone quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre, e comunque un fine settimana ogni due, in via alternata con la madre, dal sabato dopo la scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) sino alle 21 della domenica sera;
nella settimana in cui il week-end è trascorso con il padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (indicativamente nella giornata del mercoledì) dall'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo non scolastico) sino al riaccompagnamento a scuola della mattina dopo (ovvero sino alle ore 9.00 con riaccompagnamento presso la madre nel periodo non scolastico); due pomeriggi infrasettimanali quando il fine settimana è di spettanza della madre, con le stesse modalità sopra indicate, salvo diversi accordi tra i genitori;
sette giorni durante le festività natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta) e quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, il tutto tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori. Per quanto concerne gli aspetti di natura economica, dalle deduzioni delle parti nonché dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente, di professione operaia agricola, percepisca circa euro 1.100/1.200 mensili;
ha percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo pari ad € 13.219,00 ed un reddito imponibile di € 12.843,00 con imposta netta di € 176, nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di € 17.151,00 ed un reddito imponibile di € 16.775, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo pari ad € 20.792,00 con un imponibile di € 20.416 ed una imposta netta di € 2.702,00, nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad € 17.386,00 ed un reddito imponibile di € 16.934,00 con imposta netta di € 433, nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad € 24.805,00 ed un reddito imponibile di € 24.353,00 con imposta netta di € 2.911, è comproprietaria con il marito della casa familiare di AM gravata da mutuo cointestato ad entrambi i coniugi con rata mensile di € 380,00. Non trovano pertanto riscontro documentale e oggettivo i calcoli del resistente in base ai quali ella potrebbe fare affidamento su una disponibilità mensile pari a quasi 3.000 euro. Per contro il resistente, di professione operaio metalmeccanico, percepisce attualmente circa euro 1.400,00 mensili a causa del pignoramento dello stipendio nella misura di 1/5 e sostiene la metà della rata del mutuo contratto per la casa coniugale. Il ricorrente ha altresì rappresentato di sostenere spese per euro 800,00 mensili per far fronte al pagamento dell'affittacamere “La Rondine”, allegando la dichiarazione del 17/12/2024 della titolare del suindicato affittacamere che rappresenta che il resistente si trova attualmente ospite presso la struttura e sostiene spese mensili per euro 800,00. La dichiarazione prodotta, proveniente da terzo ed è priva di data certa, non è idonea pertanto a dimostrare in modo rigoroso l'esistenza di un valido contratto di locazione né l'effettivo pagamento del corrispettivo indicato. Il padre, che invoca tale spesa per ridurre la propria capacità contributiva, era onerato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire prova piena e documentata del relativo esborso, mediante contratto registrato e ricevute di pagamento, elementi che non risultano acquisiti. In ogni caso, il mancato reperimento, nell'arco del tempo avuto a disposizione, di una sistemazione abitativa a condizioni più economiche non appare conforme al dovere di collaborazione e alla priorità del mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., né al principio di proporzionalità delle spese rispetto agli obblighi genitoriali. Non rileva, inoltre, la contestazione del padre secondo cui presso l'abitazione materna convivrebbero anche i nonni, che egli assume contribuire alle esigenze familiari: tale contribuzione non è in alcun modo provata. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche come risultanti dagli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza e della prevalente permanenza dei minori presso la madre, appare equo porre a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio;
importo vicino al minimo esigibile per assicurare l'adempimento del dovere primario di mantenimento sancito dagli artt. 30 Cost., 315-bis e 316-bis c.c.), oltre al 50% delle spese straordinarie, somma che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico universale per i figli va attribuito per intero alla ricorrente in considerazione della prevalente collocazione dei figli presso di lei. Infine, per quanto concerne la disciplina delle spese processuali, il carattere necessario della procedura giudiziaria nonché la parziale soccombenza reciproca costituiscono valide ragioni per la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, dovendosi porre a carico del resistente, che solo in sede di udienza di rimessione in decisione ha modificato le proprie conclusioni sull'affidamento, i rimanenti 2/3, liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022 (valore indeterminabile, causa di bassa complessità; valori medi aumentati ex art. 4 DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva a causa delle istanze incidentali del resistente che hanno comportato attività difensive aggiuntive;
diminuita la fase istruttoria;
liquidazione in dispositivo per l'intero).
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto
“separazione giudiziale” promossa da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 22/08/2023, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...], Fier (Albania) Parte_1 nato il [...] in [...], OR (Albania), sposatisi il 14.8.2012 in Orikum, Controparte_1
OR (Albania), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AM al n. 21, P. 2, Serie C, anno 2025;
- dispone comunicarsi la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per quanto di competenza
- stabilisce l'affidamento dei figli minori nata il [...], e , nato Persona_3 Persona_2
l'11.09.2017, ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di AM (FC), via Montegrappa, n. 18;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori con i tempi e secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre, e comunque un fine settimana ogni due, in via alternata con la madre, dal sabato dopo la scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) sino alle 21 della domenica sera;
nella settimana in cui il week-end è trascorso con il padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (indicativamente nella giornata del mercoledì) dall'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo non scolastico) sino al riaccompagnamento a scuola della mattina dopo (ovvero sino alle ore 9.00 con riaccompagnamento presso la madre nel periodo non scolastico); due pomeriggi infrasettimanali quando il fine settimana è di spettanza della madre, con le stesse modalità sopra indicate, salvo diversi accordi tra i genitori;
sette giorni durante le festività natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta) e quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, il tutto tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori.
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante la Controparte_1 corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- attribuisce per l'intero alla madre 'Assegno Unico Universale per i figli;
Parte_1
- assegna a la casa coniugale sita in AM (FC), via Montegrappa n.18; Parte_1
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 tra le parti e pone a carico del resistente i rimanenti 2/3; liquida per intero le spese in € 6.908,00 per compenso professionale, oltre a spese generali (15%), Iva e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/07/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE – Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2220 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
MONTEGRAPPA 18 47035 GAMBETTOLA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. MACRELLI ACHILLE, elettivamente domiciliata in VIA RENATO SERRA N.15 47521 CESENA presso lo studio del difensore
ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._2
VIA MONTEGRAPPA NR. 18 GAMBETTOLA, con il patrocinio dell'avv. PACIFICO RAFFAELE e dell'Avv. MERCORELLA RITA, elettivamente domiciliato in V. G. PACCHIONI N. 182 47521 CESENA presso lo studio dei difensori resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8 aprile 2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati. 2) Disporre l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre nella casa ove attualmente vive in AM (FC) in Via Montegrappa n.18. 3) Assegnare la casa coniugale ove attualmente vivono i minori sita in AM FC via Montegrappa 18 alla ricorrente sig.ra 4) Disporre Parte_1 un assegno a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli, pari a € 700,00 con pagamento entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica 5) Disporre che il padre contribuisca alle spese straordinarie mediche e farmaceutiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed alle spese scolastiche straordinarie e ludiche nella misura del 50% del loro importo secondo il protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Monza e cui ci si riporta per le questioni analitiche. 6) Assegnare per l'intero l'assegno unico per il mantenimento dei figli alla ricorrente. 7) Disporre che il padre possa vedere i figli secondo accordi tra i genitori e in difetto di accordi disporre che il padre possa vedere i figli un fine settimana ogni quindici giorni, un giorni la settimana (I settimana ) con pernottamento presso lo stesso dalle ore 18,00 fino al mattino seguente;
Quindici giorni anche non consecutiva durante le ferie estive, sette giorni durante le vacanze Natalizie (con alternanza di Natale e Capodanno un anno con il padre l'altro anno con la madre) e tre giorni durante le vacanze Pasquali. Con vittoria di spese di lite.” Tuttavia, all'udienza del 26/06/2025 la ricorrente modificava le proprie conclusioni in punto di assegno di mantenimento a favore dei figli, rappresentando che la somma richiesta era euro 600,00 e non già euro 700,00 come erroneamente indicato in atti. Con “precisazione delle conclusioni” depositate in data 11 aprile 2025 il resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di: “In via principale:
1. Disporre l'affidamento esclusivo al padre
[...]
dei figli minori, in attesa della definizione del giudizio pendente nr. 2220-2/2023 R.g.. 2. Disporre la CP_1 domiciliazione alternata tra i genitori su base settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi;
3. disporre che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli minori presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
4. disporre in conseguenza del predetto collocamento l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza;
5. disporre a carico di ciascun genitore, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Forlì.
6. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. In via subordinata:
1. Disporre l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori, in attesa della definizione del giudizio pendente nr. Controparte_1
2220-2/2023 R.g.. 2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni due dal venerdì dall'uscita della scuola e fino al lunedì mattino quando saranno riaccompagnati a scuola dal padre;
il mercoledì pomeriggio (con possibilità di modifica in caso di impedimento del padre) dall'uscita della scuola, con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattino, nella settimana in cui il week-end è trascorso con il padre;
il mercoledì ed il giovedì pomeriggio con pernottamento e riaccompagno a scuola il venerdì mattino, nella settimana in cui il week-end è trascorso con la madre.
3. disporre che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli minori presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, mediante la corresponsione della somma complessiva di euro 200,00 mensili da corrispondersi il giorno 20 di ogni mese, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.
5. Disporre a carico di ciascun genitore, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Forlì.
6. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore, per le ragioni di cui in narrativa.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Tuttavia, all'udienza del 26/06/2025 il resistente modificava le proprie conclusioni in ordine all'affidamento dei figli, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei minori e non più l'affidamento esclusivo a lui. Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 22/08/2023 chiedeva la Parte_1 pronunzia della separazione personale da premettendo che dal matrimonio, Controparte_1 celebrato il giorno 14 agosto 2012 in Albania, successivamente trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AM, con opzione per il regime della comunione dei beni, erano nati i figli in data 22.01.2014 e in data 11.09.2017. Rappresentava che la prosecuzione Per_1 Persona_2 della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito che da tempo si mostrava disinteressato nei suoi confronti e intratteneva relazioni extraconiugali, inoltre ultimamente aveva preso a denigrarla ed offenderla. Quanto alla situazione economica, rappresentava di essere operaia agricola, di percepire circa euro 1.100,00 mensili e di essere proprietaria, unitamente al marito, della casa coniugale gravata da mutuo per il quale erano tenuti a corrispondere euro 380,00 mensili;
per contro, il marito era operaio metalmeccanico con stipendio pari a circa euro 1.600,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, con conseguente attribuzione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la corresponsione da parte del marito di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione per intero dell'assegno unico universale per i figli. Avanzava altresì richieste di prova orale per testi. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 13/03/2024 , Controparte_1 contestando integralmente gli assunti di controparte e negando di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, così come di usare violenza verbale nei confronti della moglie. Quanto alla situazione economica, rappresentava che la moglie disponeva di maggiori risorse rispetto a lui, percependo euro 1.700,00 mensili a fronte di euro 1.500,00 da lui percepiti, inoltre la medesima percepiva altresì l'intero assegno unico universale per i figli pari ad euro 443,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione paritaria tra i genitori con conseguente mantenimento diretto dei figli, la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, l'assegnazione della casa coniugale, quindi la percezione dell'assegno unico nella misura della metà. Avanzava altresì richieste di prova orale per testi. Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 14/03/2024, con ordinanza del 15/3/2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto quanto segue: “stabilisce l'affidamento dei figli minori nata il [...], e , nato l'[...], ad [...]_2 entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di AM (FC), via Montegrappa n. 18; - stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori con i tempi e secondo le modalità illustrate nella parte motiva;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 dei due figli minori mediante la corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad € 330,00 (€ 165,00 per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- attribuisce per l'intero alla madre
[...]
l'Assegno Unico Universale per i figli”. Pt_1
Con memoria depositata in data 19/3/2024 il resistente chiedeva un termine non inferiore a giorni 30 per il rilascio dell'immobile assegnato alla moglie poi in data 19/04/2024 il resistente chiedeva la modifica dell'ordinanza del 15/03/2024 ed, in particolare, chiedeva la divisione della casa coniugale con conseguente assegnazione del piano primo alla moglie e del piano secondo a lui, richiesta rigettata dal Giudice relatore con decreto depositato in data 30/08/2024 tenuto conto dell'alta conflittualità esistente tra le parti e del fatto che l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente non pregiudicava in alcun modo il rapporto padre-figli. Veniva inoltre instaurato altro sub-procedimento a seguito di istanza avanzata dal resistente, avente ad oggetto l'affidamento esclusivo dei figli, definito con provvedimento di rigetto. All'udienza del 26/06/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni per come in epigrafe trascritte dunque, preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa era rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28.
* * * * * Ciò premesso in fatto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del fallimento del tentativo di conciliazione nonché dell'alta conflittualità esistente tra parti. Di talché potendosi dire cessata, secondo ogni ragionevole previsione, la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e comprovata la crisi del rapporto matrimoniale ed essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile. Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori delle parti, ritiene il Collegio che non vi sia ragione per procedere in questa sede alla revisione di quanto al riguardo previsto con ordinanza depositata in data 15/03/2024, trattandosi di statuizione debitamente motivata e non essendo intervenuti, medio tempore, mutamenti rilevanti. Invero, non vi sono ragioni per derogare alla disciplina generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, come peraltro alla fine richiesto da ambo le parti;
sul punto, si osserva che entrambi i coniugi hanno mostrato interesse verso le esigenze dei minori, peraltro la ricorrente ha rappresentato che i figli sono molto affezionati al padre e trascorrono di buon grado tempo in sua compagnia, circostanza peraltro confermata dalla figlia in sede di ascolto della medesima nel procedimento Per_1 incidentale n. 2220-2/2023. Nessun concreto elemento di pregiudizio nei confronti dei figli è emerso nelle condotte dei genitori. Quanto alla collocazione dei minori, come già osservato in sede di ordinanza, si ritiene non conforme all'interesse dei minori disporre la loro collocazione paritetica presso il padre e presso la madre posto che essa implicherebbe spostamenti frequenti non compatibili con la serenità dei minori che sono molto giovani e necessitano di una stabile e sicura collocazione presso un genitore e in un luogo idoneo che riconoscano come il proprio centro di interessi e punto di riferimento;
si dispone pertanto la collocazione prevalente dei figli presso la madre, figura per loro di riferimento data la giovane età ed anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di ascolto da che ha descritto la collocazione presso la madre Per_1 come rispondente alle sue necessità e desideri. Conseguentemente la casa coniugale va assegnata alla madre. In relazione al diritto di visita paterno si dispone quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre, e comunque un fine settimana ogni due, in via alternata con la madre, dal sabato dopo la scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) sino alle 21 della domenica sera;
nella settimana in cui il week-end è trascorso con il padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (indicativamente nella giornata del mercoledì) dall'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo non scolastico) sino al riaccompagnamento a scuola della mattina dopo (ovvero sino alle ore 9.00 con riaccompagnamento presso la madre nel periodo non scolastico); due pomeriggi infrasettimanali quando il fine settimana è di spettanza della madre, con le stesse modalità sopra indicate, salvo diversi accordi tra i genitori;
sette giorni durante le festività natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta) e quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, il tutto tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori. Per quanto concerne gli aspetti di natura economica, dalle deduzioni delle parti nonché dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente, di professione operaia agricola, percepisca circa euro 1.100/1.200 mensili;
ha percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo pari ad € 13.219,00 ed un reddito imponibile di € 12.843,00 con imposta netta di € 176, nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di € 17.151,00 ed un reddito imponibile di € 16.775, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo pari ad € 20.792,00 con un imponibile di € 20.416 ed una imposta netta di € 2.702,00, nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad € 17.386,00 ed un reddito imponibile di € 16.934,00 con imposta netta di € 433, nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad € 24.805,00 ed un reddito imponibile di € 24.353,00 con imposta netta di € 2.911, è comproprietaria con il marito della casa familiare di AM gravata da mutuo cointestato ad entrambi i coniugi con rata mensile di € 380,00. Non trovano pertanto riscontro documentale e oggettivo i calcoli del resistente in base ai quali ella potrebbe fare affidamento su una disponibilità mensile pari a quasi 3.000 euro. Per contro il resistente, di professione operaio metalmeccanico, percepisce attualmente circa euro 1.400,00 mensili a causa del pignoramento dello stipendio nella misura di 1/5 e sostiene la metà della rata del mutuo contratto per la casa coniugale. Il ricorrente ha altresì rappresentato di sostenere spese per euro 800,00 mensili per far fronte al pagamento dell'affittacamere “La Rondine”, allegando la dichiarazione del 17/12/2024 della titolare del suindicato affittacamere che rappresenta che il resistente si trova attualmente ospite presso la struttura e sostiene spese mensili per euro 800,00. La dichiarazione prodotta, proveniente da terzo ed è priva di data certa, non è idonea pertanto a dimostrare in modo rigoroso l'esistenza di un valido contratto di locazione né l'effettivo pagamento del corrispettivo indicato. Il padre, che invoca tale spesa per ridurre la propria capacità contributiva, era onerato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire prova piena e documentata del relativo esborso, mediante contratto registrato e ricevute di pagamento, elementi che non risultano acquisiti. In ogni caso, il mancato reperimento, nell'arco del tempo avuto a disposizione, di una sistemazione abitativa a condizioni più economiche non appare conforme al dovere di collaborazione e alla priorità del mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., né al principio di proporzionalità delle spese rispetto agli obblighi genitoriali. Non rileva, inoltre, la contestazione del padre secondo cui presso l'abitazione materna convivrebbero anche i nonni, che egli assume contribuire alle esigenze familiari: tale contribuzione non è in alcun modo provata. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche come risultanti dagli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza e della prevalente permanenza dei minori presso la madre, appare equo porre a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio;
importo vicino al minimo esigibile per assicurare l'adempimento del dovere primario di mantenimento sancito dagli artt. 30 Cost., 315-bis e 316-bis c.c.), oltre al 50% delle spese straordinarie, somma che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico universale per i figli va attribuito per intero alla ricorrente in considerazione della prevalente collocazione dei figli presso di lei. Infine, per quanto concerne la disciplina delle spese processuali, il carattere necessario della procedura giudiziaria nonché la parziale soccombenza reciproca costituiscono valide ragioni per la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, dovendosi porre a carico del resistente, che solo in sede di udienza di rimessione in decisione ha modificato le proprie conclusioni sull'affidamento, i rimanenti 2/3, liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022 (valore indeterminabile, causa di bassa complessità; valori medi aumentati ex art. 4 DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva a causa delle istanze incidentali del resistente che hanno comportato attività difensive aggiuntive;
diminuita la fase istruttoria;
liquidazione in dispositivo per l'intero).
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto
“separazione giudiziale” promossa da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 22/08/2023, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...], Fier (Albania) Parte_1 nato il [...] in [...], OR (Albania), sposatisi il 14.8.2012 in Orikum, Controparte_1
OR (Albania), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AM al n. 21, P. 2, Serie C, anno 2025;
- dispone comunicarsi la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per quanto di competenza
- stabilisce l'affidamento dei figli minori nata il [...], e , nato Persona_3 Persona_2
l'11.09.2017, ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di AM (FC), via Montegrappa, n. 18;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori con i tempi e secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre, e comunque un fine settimana ogni due, in via alternata con la madre, dal sabato dopo la scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) sino alle 21 della domenica sera;
nella settimana in cui il week-end è trascorso con il padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (indicativamente nella giornata del mercoledì) dall'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 15.00 nel periodo non scolastico) sino al riaccompagnamento a scuola della mattina dopo (ovvero sino alle ore 9.00 con riaccompagnamento presso la madre nel periodo non scolastico); due pomeriggi infrasettimanali quando il fine settimana è di spettanza della madre, con le stesse modalità sopra indicate, salvo diversi accordi tra i genitori;
sette giorni durante le festività natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta) e quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, il tutto tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori.
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante la Controparte_1 corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- attribuisce per l'intero alla madre 'Assegno Unico Universale per i figli;
Parte_1
- assegna a la casa coniugale sita in AM (FC), via Montegrappa n.18; Parte_1
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 tra le parti e pone a carico del resistente i rimanenti 2/3; liquida per intero le spese in € 6.908,00 per compenso professionale, oltre a spese generali (15%), Iva e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/07/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi