Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2024, proposto da
Borgo Vecchio s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Sabbioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novi Ligure, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Roggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Alessandria, non costituita in giudizio;
nei confronti
La OC s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Novi Ligure n. 8 del 19 febbraio 2024, recante “Approvazione variante parziale al P.R.G. Polo Industriale Nord-Ovest e aggiornamenti normativi e cartografici, ai sensi art 17 comma 5 LR 56/1977 smi”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di La OC s.r.l. e Comune di Novi Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. AV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore della ricorrente ha depositato, in data 18 marzo 2026, atto di rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese processuali;
Rilevato che La OC s.r.l., con memoria depositata il 18.3.2026, ha aderito alla richiesta di compensazione;
Rilevato altresì che la difesa del Comune, nell’odierna udienza, ha dichiarato di accettare la dichiarazione di rinuncia al ricorso con spese di lite compensate, come da verbale;
Ritenuto che le suddette dichiarazioni, prive delle formalità di cui all’art. 84 c.p.a., siano sintomatiche di sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso e comportino quindi l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto di disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio, stante l’assenso da esse espresso al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI BE, Presidente
AV NE, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV NE | GI BE |
IL SEGRETARIO