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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4586/2018 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 ziari ore rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Gregorio Viscomi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla Via L. Pascali n.6;
-ATTRICE/ OPPONENTE- CONTRO (Partita IVA n° Controparte_1
, rappresentata e P.IVA_2
v. Roberta Costanzo, giusta mandato separato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Milano (MI) alla Via Vincenzo Monti n. 2.
-CONVENUTA/ OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto INiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
[...] ha proposto opposizione avverso il decre Parte_2 so dal tribunale di Catanzaro in data 22/06/2018, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 39.602,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria quale ammontare della fattura insoluta n. 079279085022071A per fornitura di energia elettrica relativa all'utenza cod. Pod IT001E760653365 erogata nei locali della società siti in Via Nazionale snc in Cropani (CZ) e relativa al periodo maggio 2011 e maggio 2016 . L'opponente a tal fine ha eccepito l'inidoneità della documentazione depositata dalla società opposta a fornire la prova del credito azionato, alla luce del fatto che lo stesso trarrebbe fondamento da un presunto allaccio abusivo (oggetto di separato giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro al n. R.G.N.R. 1765/2018). Ha inoltre contestato l'importo richiesto poiché frutto di un conteggio arbitrario effettuato in assenza di riscontro probatorio. Sulla base di tali premesse ha chiesto la revoca del decreto INiuntivo opposto. 2. Si costituiva in giudizio la convenuta società Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva
[...] nferma del decreto INiuntivo opposto e refusione delle spese di lite. All'esito di un'istruttoria documentale e consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2024 allorquando è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. 3. La vicenda per cui è causa trae origine da un controllo effettuato dai tecnici di ENEL Distribuzione in data 07.05.2016, all'esito del quale, presso i locali dell'opponente, è stata accertata la presenza di un bypass sulla rete elettrica, e, quindi, di un prelievo irregolare di energia ai danni di società venditrice. Controparte_2
In conseguenza di tale accertamento, la inviava a Controparte_3 [...]
, ed a comunica Controparte_2 Parte_1
dall'a a ricostruzione delle misure, era emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio l'08.05.2011 e che la ricostruzione dei consumi sarebbe stata effettuata nel periodo compreso tra tale data e il 06.05.2016, giorno in cui è stato rimosso il bypass dai tecnici incaricati (v. doc. 8 fascicolo parte opposta). Inoltre, la ricostruzione dei consumi è stata effettuata sulla base “della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”. Ciò posto, va evidenziato che il rappresentante legale della parte opponente in sede di verifica non ha contestato né il verbale con cui è stata accertata la presenza di n. 4 conduttori da 6 mmq collegati direttamente alla rete e, quindi, l'irregolarità del prelievo di energia elettrica (verbale di accertamento sottoscritto dallo stesso sig. Parte_3 rappresentante legale), né di aver usufruito della f
Pagina 2 di 8 elettrica in regime di salvaguardia per il POD in questione nel sopra citato periodo, né che l'immobile presso cui è stata accertata l'esistenza dell'allaccio abusivo fosse da lui effettivamente utilizzato. Lo stesso , infatti in sede di verifica, invitato ad esporre eventuali contestazioni ha dichiarato:” NULLA DA DICHIARARE”. In detto contesto il fatto illecito costituente il titolo della pretesa azionata in sede monitoria può dirsi provato. Occorre tener conto, del resto, dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza sulla legittimità delle verifiche operate dal Distributore e sulla relativa efficacia probatoria. Di recente la Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, ha ribadito che “l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti di Enel, incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi eroganti un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cassazione civile 12/03/2020, n.7075). Negli stessi termini, in ambito penale, è stato affermato che “Riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell'addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” (Cassazione penale sez. IV, 19/02/2020, n.7566). 4. Parte opponente nell'eccepire il consumo eccessivo operato dall'opposta, mette in rilievo l'assoluzione del rappresentante legale della
, sig dal reato a lui ascritto art 624 e 625 n. CP_4 Parte_3 duc sa dal Tribunale di Catanzaro n. 1765/2018. Deve rammentarsi, per quanto interessa in questa sede, che, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p. “Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione – come nel caso che occupa - sia determinata dall'accertamento
Pagina 3 di 8 dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.” (Cass..4764/2016). Pertanto, per il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile ha il potere di accertare autonomamente e con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, anche con criteri meno restrittivi del giudice penale, e di pervenire a soluzione non vincolata dall'esito del processo penale (Cass. 11/10/2017, n.23782). Fatte queste premesse , deve osservarsi che nel settore dell'energia elettrica, a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, come succ. mod., della L. 23 agosto 2004, n. 239, l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di distribuire l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del sINolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), come disposto con riferimento al periodo di causa dall'art. 21 Delib. AEEG n. 348 del 2007. Ancora, la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture (in stima e a conguaglio) è stata regolata dalla Delib. AEEG del 28 dicembre 1999, n. 200. Gli artt. 9, 10 e 11 della Delib. n. 200 del 1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11.3, ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore. Ed invero, dovendosi fare riferimento alle disposizioni applicabili in materia, come riassunte dalla giurisprudenza a cui si ritiene di aderire (e richiamare), va detto che la Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura,
Pagina 4 di 8 l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente. Deve ritenersi che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo. Una tale interpretazione, del resto, è oggi esplicitamente avallata dal Testo Integrato Misura Elettrica (cd. TIME), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1 gennaio 2017, che all'art. 16.1 prevede testualmente: "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99". Ciò posto, l'art. 10 della Delib. n. 200 del 1999 dispone: "1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo". Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce: "Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente". Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella
Pagina 5 di 8 registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente. In buona sostanza, con tale ultima disposizione le modalità di ricostruzione dei consumi previste dalla delibera 200/99 per l'ipotesi di errore nella rilevazione dei consumi sono state estese anche ai casi di prelievi irregolari, ma soltanto a decorrere dall'1 gennaio 2017. L'introduzione di una simile disposizione, inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie, rende, quindi, evidente, che, in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, i casi di prelievo abusivo di energia elettrica non erano sussumibili nella sfera applicativa degli artt. 9, 10 e 11 del. AEEG 200/99. Vertendosi, poi, in un'ipotesi di prelievo fraudolento, merita condivisione l'orientamento secondo cui va escluso che possano trovare applicazione i principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 19154 del 19.07.2018). Pertanto, in tali casi i consumi non possono che essere ricostruiti facendo ricorso a criteri presuntivi (cfr. Tribunale Crotone, 13/07/2021, n.647; Tribunale Cosenza, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 163). Peraltro l'accertamento dei consumi è stato oltremodo confermato dallo stesso CT IN , che nella relazione depositata in Persona_1 data 09.10.2020, sul quesito n. 3) riguardante ” quale sia il totale dei kwh effettivi come da misure del distributore ed il totale di kwh fatturati dal trader mese per mese e quindi se le fatture del trader siano allineate a quelle del distributore” così risponde “le misure del distributore riferite alla fattura n. 79279085022071A dell'importo di 39.602,71, altro non sono che la ricostruzione dei consumi effettuata nel periodo 08/05/2011- 06/05/2016( vigendo la prescrizione di 5 anni a ritroso della data di accertamento di cui al verbale del 07/05/2016) sulla scorta della” potenza tecnicamente rilevabile” (23,4KW) con l'impiego del cavo utilizzato per l'allaccio dell'utenza(4x6mm2) e nell'ipotesi di funzionamento per 1800 ore/anno come riportato nella nota E-Distribuzione spa del 17/07/2020 essa riconduce la suddetta ricostruzione a quanto stabilito dall CP_5
Pagina 6 di 8 già ) in aderenza alla norma CEI-UNEL350241 ( coerente con CP_6 CP_7
C) o in delibera AEEG 348/07. …… la tabella di dettaglio dei consumi riportata nella fattura n. 79279085022071A dell'importo di 39.602,71,elenca in effetti, i KW fatturati con le bollette bimestrali emesse nel sopracitato periodo, con applicazione delle partite di spesa per materia energia, per servizi di rete ante 01/01/2016, per trasporto e gestione contatore, oneri di sistema, altre partire, oltre imposte ed IVA……ne discende la coerenza tra quanto misurato (rectius ricostruito) dal distributore e la fatturazione da parte del trader delle partite economiche associate , con riferimento al periodo 08/05/2011 -06/05/2016 in linea con le deliberazioni ARERA (Autortà di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente), per mezzo delle quali detta autorità impone l'aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela. (cfr. pag 4 e 5 relazione peritale). 5. Quanto poi alla eccezione sollevata dall'opponente sulla dubbiosa riconducibilità del consumo di energia da addebitare alla dei Pt_1 [...]
, facendo riferimento alla sentenza penale di assoluzione del Pt_1 ntante legale della sig. , si osserva che Pt_1 Parte_3 la riconducibilità dei cons così come Parte_1 riportati nella fattura in contestazio opponente allorchè nel momento della sua opposizione, depositava nel proprio fascicolo , fatture intestate alla dal 2011 al 2016 il Parte_1 cui POD di riferimento n. IT sso indicato nella missiva di ( sopra richiamata doc. 8 fascicolo parte Controparte_3 opposta) inviata a parte opponente a seguito di verifica prelevamento abusivo di energia elettrica.
Anche il riferimento alla partita IVA della società Parte_2
di cui al verbale di verifica del 07/05/2016 è r
[...] opponente essendo uguale a quella dichiarata nel suo atto introduttivo. In siffatto contesto connotato da tale condotta illecita, deve ritenersi formata la prova, sotto il profilo del titolo costitutivo della pretesa, da un punto di vista oggettivo, dell'effettivo fatto illecito sopra rappresentato e della conseguente esecuzione della prestazione da cui origina il credito INiunto e, da un punto di vista soggettivo, della titolarità passiva dell'odierno opponente in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Nessun dubbio può esservi quindi, da un punto di vista soggettivo, in merito alla titolarità passiva del rapporto creditorio discendente dal suddetto fatto materiale in capo all'odierno opponente, atteso che
Pagina 7 di 8 l'accertamento in questione risulta essere effettuato presso la fornitura di energia elettrica utilizzata dall'opponente.
Tutti i suddetti elementi inducono a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento, ai fini della determinazione del consumo, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19). In considerazione di quanto esposto, appare di tutta evidenza come abbia legittimamente agito al fine di Controparte_1 tutelare il proprio diritto di credito. Tutto quanto sopra esposto l'opposizione risulta infondata e come tale deve essere rigettata. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, con esclusione della fase decisionale non avendo parte opposta depositato memorie conclusive. Le spese di CT , liquidate come da decreto del 24.02.2023, vengono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_4 avverso il decreto INiuntiv
[...]
Catanzaro;
- condanna in persona del Parte_4 suo legale ore di
[...]
delle spese di lite del presente Controparte_1 omplessiva di 2.356,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Le spese di CT vengono poste definitivamente a carico di parte opponente. Catanzaro, 09 aprile 2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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