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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 440 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. VARAGLIOTI ROCCO e dall'Avv. DE Parte_1
ZI RZ, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VARAGLIOTI ROCCO e dall'Avv. Controparte_1
DE ZI RZ, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26.06.2010 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Tovo San Giacomo (SV) al numero 3, parte II, serie B, anno 2010, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tovo San Giacomo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“ 2. Disporre l'affidamento condiviso con collocazione paritaria della minore nata Persona_1
a Pietra Ligure (SV) il 01.08.2012 presso entrambi i genitori. La stessa, a settimane alterne,
trascorrerà con il padre 4 giorni una settimana e 3 giorni la settimana successiva e viceversa.
3. Disporre che la minore trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì
dell'Angelo e Pasqua, nonché i compleanni e ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive,
da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
4. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
5. I genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento della propria figlia, provvedendo direttamente a soddisfare le relative esigenze.
6. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia minore come individuate dal Tribunale di Savona di cui al Verbale della
Riunione del 15.01.2024 che di seguito si riportano:
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche,
queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c)
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
• Spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia);
c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
• Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c)
interventi chirurgici presso strutture private
7. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Daniela Mele
Dott.ssa OR AP