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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2024, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Rosario Vizzari Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4453/2022 promossa da:
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. , , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, , C.F. , , C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
e , C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli C.F._6 Parte_7 C.F._7
Avv. JACOPO BIANCHETTI, C.F. ed Avv. ALESSANDRO PETTINELLI, C.F._8
C.F. , tutti domiciliati presso lo studio dei suddetti difensori;
C.F._9
ATTORI contro
C.F. , con l'avv. PIEROTTI OTTAVIA C.F. Controparte_1 C.F._10
entrambi domiciliati presso lo studio di quest'ultima C.F._11
CONVENUTA
, C.F. CONVENUTA CONTUMACE Controparte_2 C.F._12
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. E precisamente: parte attrice:
“ - In via principale, di accertare e dichiarare la nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo del IG.
, datato 18 marzo 2004, pubblicato in data 12 aprile 2022 con atto a rogito Notaio Dott. SO
- Ugualmente in via principale, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 582 c.c., il Persona_2
diritto dei IGnori , , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
e , come in epigrafe individuati, a concorrere con la IGnora Parte_6 Parte_7 Controparte_1 nell'eredità IG. , C.F. , nato in [...] il [...], SO C.F._13
deceduto in Fabriano il 19 giugno 2021; - Quale ulteriore conseguenza, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 582 c.c. il diritto dei IG.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
, , e , come in epigrafe individuati, ad ottenere la quota di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
legge spettante sui beni immobili e mobili del IG. , C.F. , nato in [...] C.F._13
Fabriano il 13 gennaio 1929, deceduto in Fabriano il 19 giugno 2021, e per l'effetto condannare la convenuta IGnora a restituire la quota di spettanza degli odierni attori, con altresì Controparte_1
interessi legali come per legge dal giorno della domanda;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.” parte convenuta:
“ come da comparsa di costituzione e risposta, “ Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e non supportate da idonea prova. In via subordinata disporre in via istruttoria la CTU volta a verificare
l'autenticità del testamento di , alla luce della documentazione che verrà prodotta dalla SO
stessa , nonché alla luce del disconoscimento della provenienza delle scritture non Controparte_1
autografe prodotte da controparte, nonché alla luce della documentazione medica comprovante la grave artrite reumatoide di cui soffriva il IG. , e conseguentemente rigettare la domanda SO di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Pertanto, dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo sottoscritto e redatto da in cui veniva istituita erede universale la SO
IG.ra , odierna convenuta. Controparte_1
Con riserva di indicare testimoni sui punti indicati nell'atto di costituzione, nonché con riserva di produrre ulteriore documentazione. Con vittoria di spese diritti e onorari, preso atto delle risultanze della CTU.
Concisa ricostruzione del processo
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori evocavano in giudizio le convenute dinanzi all'Intestato Tribunale per vedersi accolte dichiarare la nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo del IG. , datato 18 marzo 2004, pubblicato in data 12 aprile 2022 con atto a rogito Notaio SO
Dott. che vedeva quale unico erede universale la sola moglie . Persona_2 Controparte_1
Chiedevano altresì che all'esito di detta dichiarazione di nullità del testamento e previa declaratoria della qualità di eredi legittimi di , che venisse accertato e dichiarato il diritto a succedergli SO
quali eredi legittimi nella quota legale di spettanza, con condanna della convenuta alla CP_1
restituzione della stessa.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto poiché infondata e non provata.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e di CTU grafologica.
All'udienza del 20.05.2024, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In sede di deposito delle memorie conclusive, la convenuta, aderiva alle conclusioni di parte attrice, alla luce della declaratoria di apocrifia del testamento impugnato dagli attori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta , regolarmente citata Controparte_2
e non comparsa.
Osserva il Collegio che con un elaborato peritale minuzioso e di buon pregio, comunque immune da vizi logico giuridici e condivisibile, la grafologa dott.ssa rispondendo al quesito “Il Ctu Persona_3
'accerti la veridicità della redazione e della sottoscrizione del testamento del 18.03.2004 da parte di
”, così concludeva: “la scheda testamentaria recante la data del 18.03.2004 esaminata in SO
originale e oggetto di verificazione, è con giudizio di certezza, da ritenersi apocrifa con riferimento alla sua sottoscrizione, ovvero la firma è tecnicamente non riconducibile al movimento e alla gestualità caratterizzante la scrittura della IG. . Si aggiunge che il testo non è conforme e SO
congruo rispetto alla firma, tali incompatibilità lasciano seri dubbi sulla omografia tra testo e firma, da ritenersi probabilmente non riconducibili a un unico soggetto scrivente.”.
E' noto che ai sensi dell'art. 602 comma 1 cc, l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento – escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni – e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
pagina 3 di 6 L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore
(Cass. 6.11.2013, n. 24882); pertanto in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1 cc e, quindi, privo di qualsiasi efficacia (v. Cass. 10.9.2013, n.
20703).
Nel presente giudizio, parte attrice insta per la declaratoria di nullità del testamento olografo, eccependo il difetto di autografia della scrittura e la non riferibilità alla de cuius della sottoscrizione apposta in calce alle disposizioni di ultima volontà.
Secondo la stessa allegazione attorea, la domanda proposta deve essere qualificata quale domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore, in linea con quanto statuito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 15.6.2015, n. 12307. Componendo un contrasto giurisprudenziale, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12307/2015, hanno ritenuto che “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando sulla stessa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (v. Cass.
S.U. cit.).
A fondamento della propria decisione, la Corte ha osservato che il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti, con la conseguenza che la parte che agisce in giudizio per contestarlo pone una questione di inesistenza, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità.
Da tale presupposto consegue, quale corollario, che la parte interessata è onerata della prova del suo assunto e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, dovendo aversi riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, non potendo differenziarsi la domanda di accertamento negativo che abbia ad oggetto il testamento olografo da quella che può riguardare altri atti o rapporti giuridici. Nessun onere contrapposto in capo al soggetto evocato in giudizio può quindi configurarsi con riferimento alla preventiva dichiarazione di voler utilizzare il testamento che lo designa erede, non costituendo tale onere un autonomo requisito dell'azione di impugnazione, né un elemento necessario derivante dall'applicazione analogica dei principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
La causa è stata istruita per mezzo di CTU grafica che ha concluso che la scheda testamentaria: “…è, con giudizio di certezza, da ritenersi apocrifa ovvero è tecnicamente non riconducibile al movimento e alla gestualità caratterizzante la scrittura di ” (de cuius). SO
pagina 4 di 6 In conclusione, la CTU ha dunque espresso un giudizio di assoluta certezza sull'apocrifia del testamento del de cuius che dunque, ex art. 606 I° comma cc deve essere dichiarato affetto da nullità assoluta.
E' noto che la consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione, e il giudice può fondare su di essa la decisione (Cass.3191/06).
Nel caso in esame le conclusioni del consulente d'ufficio devono essere condivise, apparendo frutto di un'analisi corretta, eseguita secondo metodi scientifici condivisi, i cui elementi qualificanti appaiono di diretto riscontro.
A ciò si aggiunga quanto affermato da parte convenuta che ha aderito in buona sostanza alla CP_1
richiesta attorea in sede di memorie conclusive.
Di conseguenza il testamento deve essere dichiarato nullo ex art. 606 I° comma cc. e si può procedere alla declaratoria di eredi legittimi di degli attori e della convenuta per SO Controparte_2
quanto appresso si dirà..
Dalla documentazione in atti è emerso che gli attori, unitamente alla convenuta (in Controparte_2 assenza di rinuncia all'eredità agli atti ed in qualità di figlia della sorella del de cuius , Persona_4
possono qualificarsi quali eredi di , in quanto discendenti dei fratelli dello stesso e SO
concorreranno con la convenuta alla successione ereditaria di nella quota Controparte_1 SO complessiva di 1/3 dell'asse ereditario, spettando alla coniuge ex lege i residui 2/3 ex art. 582 cc.
Si deve procedere conseguentemente, in accoglimento della domanda, alla declaratoria della qualifica di eredi degli attori, secondo le seguenti quote: 1) 1/18 dell'asse ereditario in Parte_1
rappresentazione della quota del padre;
2) per la quota di 1/18 Persona_5 Parte_3
dell'asse ereditario in rappresentazione del nonno materno (essendo premorta la signora Persona_6
, figlia di e madre di , avendo il IG. , altro Persona_7 Parte_8 Parte_3 CP_3 figlio di , rinunciato all'eredità di con atto pubblico dell'11 marzo 2022, Parte_8 SO
Doc. 6 di parte attrice); 3) , 1/18 dell'asse ereditario in rappresentazione della madre Parte_2
4) e , per la quota di 1/36 dell'asse ereditario ciascuno in Per_8 Parte_5 Parte_4
rappresentazione della madre 5) e , per la quota di 1/36 dell'asse Persona_9 Parte_6 Parte_7
ereditario ciascuno in rappresentazione della madre 6) , anche se CP_4 Controparte_2
contumace ma litisconsorte citata, per la quota di 1/18 dell'asse ereditario in rappresentazione della madre Persona_4
Va dunque accolta la domanda di declaratoria della sussistenza del diritto in capo agli attori ad ottenere la quota di legge spettante sui beni immobili e mobili costituenti l'asse ereditario di , nato SO
in Fabriano il 13 gennaio 1929 ed ivi deceduto 19 giugno 2021.
pagina 5 di 6 Per l'effetto la convenuta IGnora va condannata altresì a restituire la ridetta quota di Controparte_1
spettanza degli attori, con riconoscimento degli interessi al tasso legale dal giorno della domanda e sino all'effettivo soddisfo sulla parte delle somme di danaro presenti nell'asse ereditario e spettanti agli attori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in relazione alla reale attività svolta e tenuto conto della seppur tardiva desistenza della parte convenuta resistente secondo il parametro minimo ex DM
147/2023, ponendole a carico di , unica convenuta costituitasi in giudizio. Controparte_1
Nulla per le spese quanto alla convenuta , che non ha opposto resistenza alla domanda Controparte_2
attorea essendo rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il testamento olografo apparentemente redatto da nato in [...] il SO
13 gennaio 1929 ed ivi deceduto il 19 giugno 2021, datato 18.03.2004 è nullo e di nessuna efficacia;
accerta e dichiara che i IGnori , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
, e , e , sono eredi e concorrono con la IGnora Pt_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_2 CP_1
nell'eredità di , secondo le diposizioni del codice civile per la successione
[...] SO
legittima; accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 582 c.c. il diritto dei IG.ri , Parte_1 Parte_3
, , , e ad ottenere la quota di legge loro Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
spettante sui beni immobili e mobili del IG. ; SO
Condanna la convenuta IGnora a restituire agli attori la quota di rispettiva spettanza, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda e sino all'effettivo soddisfo per quanto riguarda le somme di danaro.
Condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 797,00 per spese di procedura, €. 624,00 per spese di perizia calligrafica di parte, € 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali sugli onorari.
Liquida le spese di CTU come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di CP_1
.
[...]
Nulla per le spese di lite della convenuta rimasta contumace. CP_5
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rosario Vizzari dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Rosario Vizzari Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4453/2022 promossa da:
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. , , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, , C.F. , , C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
e , C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli C.F._6 Parte_7 C.F._7
Avv. JACOPO BIANCHETTI, C.F. ed Avv. ALESSANDRO PETTINELLI, C.F._8
C.F. , tutti domiciliati presso lo studio dei suddetti difensori;
C.F._9
ATTORI contro
C.F. , con l'avv. PIEROTTI OTTAVIA C.F. Controparte_1 C.F._10
entrambi domiciliati presso lo studio di quest'ultima C.F._11
CONVENUTA
, C.F. CONVENUTA CONTUMACE Controparte_2 C.F._12
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. E precisamente: parte attrice:
“ - In via principale, di accertare e dichiarare la nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo del IG.
, datato 18 marzo 2004, pubblicato in data 12 aprile 2022 con atto a rogito Notaio Dott. SO
- Ugualmente in via principale, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 582 c.c., il Persona_2
diritto dei IGnori , , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
e , come in epigrafe individuati, a concorrere con la IGnora Parte_6 Parte_7 Controparte_1 nell'eredità IG. , C.F. , nato in [...] il [...], SO C.F._13
deceduto in Fabriano il 19 giugno 2021; - Quale ulteriore conseguenza, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 582 c.c. il diritto dei IG.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
, , e , come in epigrafe individuati, ad ottenere la quota di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
legge spettante sui beni immobili e mobili del IG. , C.F. , nato in [...] C.F._13
Fabriano il 13 gennaio 1929, deceduto in Fabriano il 19 giugno 2021, e per l'effetto condannare la convenuta IGnora a restituire la quota di spettanza degli odierni attori, con altresì Controparte_1
interessi legali come per legge dal giorno della domanda;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.” parte convenuta:
“ come da comparsa di costituzione e risposta, “ Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e non supportate da idonea prova. In via subordinata disporre in via istruttoria la CTU volta a verificare
l'autenticità del testamento di , alla luce della documentazione che verrà prodotta dalla SO
stessa , nonché alla luce del disconoscimento della provenienza delle scritture non Controparte_1
autografe prodotte da controparte, nonché alla luce della documentazione medica comprovante la grave artrite reumatoide di cui soffriva il IG. , e conseguentemente rigettare la domanda SO di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Pertanto, dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo sottoscritto e redatto da in cui veniva istituita erede universale la SO
IG.ra , odierna convenuta. Controparte_1
Con riserva di indicare testimoni sui punti indicati nell'atto di costituzione, nonché con riserva di produrre ulteriore documentazione. Con vittoria di spese diritti e onorari, preso atto delle risultanze della CTU.
Concisa ricostruzione del processo
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori evocavano in giudizio le convenute dinanzi all'Intestato Tribunale per vedersi accolte dichiarare la nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo del IG. , datato 18 marzo 2004, pubblicato in data 12 aprile 2022 con atto a rogito Notaio SO
Dott. che vedeva quale unico erede universale la sola moglie . Persona_2 Controparte_1
Chiedevano altresì che all'esito di detta dichiarazione di nullità del testamento e previa declaratoria della qualità di eredi legittimi di , che venisse accertato e dichiarato il diritto a succedergli SO
quali eredi legittimi nella quota legale di spettanza, con condanna della convenuta alla CP_1
restituzione della stessa.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto poiché infondata e non provata.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e di CTU grafologica.
All'udienza del 20.05.2024, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In sede di deposito delle memorie conclusive, la convenuta, aderiva alle conclusioni di parte attrice, alla luce della declaratoria di apocrifia del testamento impugnato dagli attori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta , regolarmente citata Controparte_2
e non comparsa.
Osserva il Collegio che con un elaborato peritale minuzioso e di buon pregio, comunque immune da vizi logico giuridici e condivisibile, la grafologa dott.ssa rispondendo al quesito “Il Ctu Persona_3
'accerti la veridicità della redazione e della sottoscrizione del testamento del 18.03.2004 da parte di
”, così concludeva: “la scheda testamentaria recante la data del 18.03.2004 esaminata in SO
originale e oggetto di verificazione, è con giudizio di certezza, da ritenersi apocrifa con riferimento alla sua sottoscrizione, ovvero la firma è tecnicamente non riconducibile al movimento e alla gestualità caratterizzante la scrittura della IG. . Si aggiunge che il testo non è conforme e SO
congruo rispetto alla firma, tali incompatibilità lasciano seri dubbi sulla omografia tra testo e firma, da ritenersi probabilmente non riconducibili a un unico soggetto scrivente.”.
E' noto che ai sensi dell'art. 602 comma 1 cc, l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento – escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni – e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
pagina 3 di 6 L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore
(Cass. 6.11.2013, n. 24882); pertanto in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1 cc e, quindi, privo di qualsiasi efficacia (v. Cass. 10.9.2013, n.
20703).
Nel presente giudizio, parte attrice insta per la declaratoria di nullità del testamento olografo, eccependo il difetto di autografia della scrittura e la non riferibilità alla de cuius della sottoscrizione apposta in calce alle disposizioni di ultima volontà.
Secondo la stessa allegazione attorea, la domanda proposta deve essere qualificata quale domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore, in linea con quanto statuito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 15.6.2015, n. 12307. Componendo un contrasto giurisprudenziale, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12307/2015, hanno ritenuto che “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando sulla stessa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (v. Cass.
S.U. cit.).
A fondamento della propria decisione, la Corte ha osservato che il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti, con la conseguenza che la parte che agisce in giudizio per contestarlo pone una questione di inesistenza, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità.
Da tale presupposto consegue, quale corollario, che la parte interessata è onerata della prova del suo assunto e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, dovendo aversi riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, non potendo differenziarsi la domanda di accertamento negativo che abbia ad oggetto il testamento olografo da quella che può riguardare altri atti o rapporti giuridici. Nessun onere contrapposto in capo al soggetto evocato in giudizio può quindi configurarsi con riferimento alla preventiva dichiarazione di voler utilizzare il testamento che lo designa erede, non costituendo tale onere un autonomo requisito dell'azione di impugnazione, né un elemento necessario derivante dall'applicazione analogica dei principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
La causa è stata istruita per mezzo di CTU grafica che ha concluso che la scheda testamentaria: “…è, con giudizio di certezza, da ritenersi apocrifa ovvero è tecnicamente non riconducibile al movimento e alla gestualità caratterizzante la scrittura di ” (de cuius). SO
pagina 4 di 6 In conclusione, la CTU ha dunque espresso un giudizio di assoluta certezza sull'apocrifia del testamento del de cuius che dunque, ex art. 606 I° comma cc deve essere dichiarato affetto da nullità assoluta.
E' noto che la consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione, e il giudice può fondare su di essa la decisione (Cass.3191/06).
Nel caso in esame le conclusioni del consulente d'ufficio devono essere condivise, apparendo frutto di un'analisi corretta, eseguita secondo metodi scientifici condivisi, i cui elementi qualificanti appaiono di diretto riscontro.
A ciò si aggiunga quanto affermato da parte convenuta che ha aderito in buona sostanza alla CP_1
richiesta attorea in sede di memorie conclusive.
Di conseguenza il testamento deve essere dichiarato nullo ex art. 606 I° comma cc. e si può procedere alla declaratoria di eredi legittimi di degli attori e della convenuta per SO Controparte_2
quanto appresso si dirà..
Dalla documentazione in atti è emerso che gli attori, unitamente alla convenuta (in Controparte_2 assenza di rinuncia all'eredità agli atti ed in qualità di figlia della sorella del de cuius , Persona_4
possono qualificarsi quali eredi di , in quanto discendenti dei fratelli dello stesso e SO
concorreranno con la convenuta alla successione ereditaria di nella quota Controparte_1 SO complessiva di 1/3 dell'asse ereditario, spettando alla coniuge ex lege i residui 2/3 ex art. 582 cc.
Si deve procedere conseguentemente, in accoglimento della domanda, alla declaratoria della qualifica di eredi degli attori, secondo le seguenti quote: 1) 1/18 dell'asse ereditario in Parte_1
rappresentazione della quota del padre;
2) per la quota di 1/18 Persona_5 Parte_3
dell'asse ereditario in rappresentazione del nonno materno (essendo premorta la signora Persona_6
, figlia di e madre di , avendo il IG. , altro Persona_7 Parte_8 Parte_3 CP_3 figlio di , rinunciato all'eredità di con atto pubblico dell'11 marzo 2022, Parte_8 SO
Doc. 6 di parte attrice); 3) , 1/18 dell'asse ereditario in rappresentazione della madre Parte_2
4) e , per la quota di 1/36 dell'asse ereditario ciascuno in Per_8 Parte_5 Parte_4
rappresentazione della madre 5) e , per la quota di 1/36 dell'asse Persona_9 Parte_6 Parte_7
ereditario ciascuno in rappresentazione della madre 6) , anche se CP_4 Controparte_2
contumace ma litisconsorte citata, per la quota di 1/18 dell'asse ereditario in rappresentazione della madre Persona_4
Va dunque accolta la domanda di declaratoria della sussistenza del diritto in capo agli attori ad ottenere la quota di legge spettante sui beni immobili e mobili costituenti l'asse ereditario di , nato SO
in Fabriano il 13 gennaio 1929 ed ivi deceduto 19 giugno 2021.
pagina 5 di 6 Per l'effetto la convenuta IGnora va condannata altresì a restituire la ridetta quota di Controparte_1
spettanza degli attori, con riconoscimento degli interessi al tasso legale dal giorno della domanda e sino all'effettivo soddisfo sulla parte delle somme di danaro presenti nell'asse ereditario e spettanti agli attori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in relazione alla reale attività svolta e tenuto conto della seppur tardiva desistenza della parte convenuta resistente secondo il parametro minimo ex DM
147/2023, ponendole a carico di , unica convenuta costituitasi in giudizio. Controparte_1
Nulla per le spese quanto alla convenuta , che non ha opposto resistenza alla domanda Controparte_2
attorea essendo rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il testamento olografo apparentemente redatto da nato in [...] il SO
13 gennaio 1929 ed ivi deceduto il 19 giugno 2021, datato 18.03.2004 è nullo e di nessuna efficacia;
accerta e dichiara che i IGnori , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
, e , e , sono eredi e concorrono con la IGnora Pt_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_2 CP_1
nell'eredità di , secondo le diposizioni del codice civile per la successione
[...] SO
legittima; accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 582 c.c. il diritto dei IG.ri , Parte_1 Parte_3
, , , e ad ottenere la quota di legge loro Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
spettante sui beni immobili e mobili del IG. ; SO
Condanna la convenuta IGnora a restituire agli attori la quota di rispettiva spettanza, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda e sino all'effettivo soddisfo per quanto riguarda le somme di danaro.
Condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 797,00 per spese di procedura, €. 624,00 per spese di perizia calligrafica di parte, € 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali sugli onorari.
Liquida le spese di CTU come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di CP_1
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Nulla per le spese di lite della convenuta rimasta contumace. CP_5
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rosario Vizzari dott. Silvia Corinaldesi
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