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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1090/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresenta e difesa dall'Avv.to NICOLETTI Parte_1 C.F._1
GERMANO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BAGNASCO FERNANDO, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2022 dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 592/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “ Accerti il ctu, letti gli atti di causa, esaminata tutta la documentazione sanitaria e sottoponendo a visita parte ricorrente;
a) Da quali infermità è affetta parte ricorrente;
b) Se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
c) Se per effetto di tali infermità parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida nella misura del 100% oltre indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio”; d)
Specifichi i criteri utilizzati per pervenire alle relative conclusioni;
e) In caso affermativo, accerti il ctu la data presumibile in cui tale condizione si sia verificata, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti
e di giudizio prognostico circa l'evoluzione clinica delle patologie riscontrate;
f) Il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorario di causa con attribuzione all'avv. GE IC per dichiarato anticipo, ai sensi
DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1
stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 04.04.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “grave sindrome ansioso - depressiva con parkinsonismo. Artrosi polidistrettuale a medio - elevata incidenza funzionale. Cardiopatia Ischemico - sclero -ipertensiva. Segni di declino cognitivo”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “la sig.
è portatrice di un complesso morboso che determina impossibilità di Parte_1 compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua
(indennità di accompagnamento), dall'espletamento della presente visita medico legale e cioè
17/01/2025.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1
Pag. 2 di 3 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova a far data Parte_1
dal 17.01.2025 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1
in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1
liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 13.05.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1090/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresenta e difesa dall'Avv.to NICOLETTI Parte_1 C.F._1
GERMANO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BAGNASCO FERNANDO, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2022 dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 592/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “ Accerti il ctu, letti gli atti di causa, esaminata tutta la documentazione sanitaria e sottoponendo a visita parte ricorrente;
a) Da quali infermità è affetta parte ricorrente;
b) Se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
c) Se per effetto di tali infermità parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida nella misura del 100% oltre indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio”; d)
Specifichi i criteri utilizzati per pervenire alle relative conclusioni;
e) In caso affermativo, accerti il ctu la data presumibile in cui tale condizione si sia verificata, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti
e di giudizio prognostico circa l'evoluzione clinica delle patologie riscontrate;
f) Il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorario di causa con attribuzione all'avv. GE IC per dichiarato anticipo, ai sensi
DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1
stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 04.04.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “grave sindrome ansioso - depressiva con parkinsonismo. Artrosi polidistrettuale a medio - elevata incidenza funzionale. Cardiopatia Ischemico - sclero -ipertensiva. Segni di declino cognitivo”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “la sig.
è portatrice di un complesso morboso che determina impossibilità di Parte_1 compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua
(indennità di accompagnamento), dall'espletamento della presente visita medico legale e cioè
17/01/2025.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1
Pag. 2 di 3 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova a far data Parte_1
dal 17.01.2025 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1
in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1
liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 13.05.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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