TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta all'udienza del 1.03.2025, , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegato all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Luca Gentile, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giulianova, Via G. Leopardi n. 1 Attore/Opponente CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di CP_1 nuovo difensore del 28.11.2024, dall'Avv. Fabio Caprioni, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Mancini Sbraccia n. 1
Convenuto/Opposto
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1338/2019 che gli aveva ingiunto il pagamento in favore di CP_1 di € 10.542,00 – in solido con e – oltre interessi e spese di procedura CP_2 Controparte_3
a titolo di restituzione dell'importo di € 10.000,00 ricevuto giusta scrittura privata del 15.12.2017 eccependo la mancata corresponsione di tale somma di denaro. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per avere la stessa, contrariamente agli accordi, portato all'incasso l'assegno postale n. 7224854563 di € 5.000,00 il quale è stato protestato per assenza di fondi.
2. Si è costituita in giudizio in proprio e in qualità di erede di CP_1 Persona_1 la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con
[...] conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 6 3. Con provvedimento del 7.06.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. A seguito del decesso del difensore di parte opposta avvenuto in data 8.08.2021, il quale determina l'automatica interruzione del procedimento ex art. 301 c.p.c., la causa è stata riassunta da parte opponente con ricorso depositato in data 1.09.2021.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
6. Nel ricorso monitorio ha richiesto l'ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1
e dell'importo di € 10.542,00 a titolo di Parte_1 CP_2 Controparte_3 restituzione della somma di € 10.000,00 al primo concessa in prestito giusta scrittura privata del 15.12.2017. In particolare in tale scrittura si legge che e “concedono un Persona_1 CP_1 prestito personale” a di € 10.000,00 per l'avviamento dell'associazione Parte_1 denominata “Born to fly – Scout Paramotor Italia” – somma che “verrà bonificata sul C/C”
“intestato a ” - “quale prestito da restituire al compimento del 12 mese dalla data Parte_1 odierna più interessi di Euro 1.000,00 come da tabella di Banca d'Italia ottobre-dicembre 2017”, con nomina di e quali “garanti che nell'eventualità lo stesso non CP_2 Controparte_3 potrà fare fronte, saranno loro ad accollarsi il debito ad effettueranno la restituzione delle somme sopra indicate” (vd. doc. 1 allegato al ricorso monitorio e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Secondo la prospettazione della ricorrente, in data 21.03.2019 ha restituito Parte_1
l'importo di € 500,00 e le ha consegnato in garanzia l'assegno postale n. 7224854563 di € 5.000,00 il quale, posto all'incasso in data 5.08.2019 è stato protestato per assenza di fondi (vd. doc. 3 e 6 allegati al ricorso monitorio;
doc. 11 e 14 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
6.1. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito che il Parte_1 prestito di cui alla scrittura privata del 15.12.2017 non è stato, in realtà, mai elargito non essendosi realizzato il progetto di dar vita all'associazione sportiva “Born to fly – Scout Paramotor Italia”, causa della suddetta erogazione.
6.2. Nella comparsa di costituzione e risposta ha ammesso che, in conseguenza CP_1 della suddetta scrittura privata del 15.12.2017 non è stato corrisposto l'importo di € 10.000,00 precisando – tuttavia – che tra da Ottobre a Dicembre 2017 aveva consegnato la somma complessiva di € 9.400,00 al figlio affinché, a sua volta, la consegnasse a Per_2 Persona_1 al fine della costituzione della suddetta associazione sportiva. Parte_1
Ha altresì dedotto che: i) l'importo di € 6.214,20 è stato utilizzato per acquistare il velivolo ultraleggero “Sport Aircraft Scout” da parte della ditta Unix Fan Shop, intestata a Controparte_3
(vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la quale, a sua volta, aveva ricevuto il denaro giusto bonifico da parte di (vd. doc. 8 allegato alla comparsa di Parte_2 costituzione e risposta); ii) l'importo di € 832,25 è stato utilizzato per acquistare un paracadute, anch'esso intestato alla ditta Unix Fan Shop ed anch'esso a seguito di bonifico da Parte_2
(vd. doc.
9-10 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
[...]
pagina 2 di 6 Ha, infine, dedotto che:
- in data 9.11.2017 ha corrisposto in contanti a l'importo di € 2.000,00, come da Parte_1 ricevuta dallo stesso sottoscritta (vd. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- successivamente ha effettuato una ricarica sulla postepay intestata a di € Parte_1
350,00 (vd. doc. 12-13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
7. Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. La prova del fatto costitutivo del credito spetta, pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 c.c., al creditore (parte opposta), spettando al debitore (parte opponente) provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità è stato superamento l'orientamento secondo cui “nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per l'effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6579; Cass. civ., sez. 2, 25 febbraio 2019, n. 5415; Cass. civ., sez. 1, 22 giugno 2018, n. 16564) dovendo ritenersi che la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 giugno 2015, n. 12310) è applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. 1, 24 marzo 2022, n. 9633 secondo cui “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”).
7.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che – sebbene sia astrattamente ammissibile la modifica dei fatti costitutivi della domanda come effettuata da parte opposta (avendo comunque la medesima richiesto la restituzione del medesimo importo ingiunto) – nel caso di specie ella non ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti alla base della sua pretesa. Invero, pacifico e documentalmente provato il fatto che l'importo di € 10.000,00 non è stato corrisposto a seguito della scrittura privata del 15.12.2017 mediante accredito sul C/C intestato a pagina 3 di 6 in assenza di specifiche istanze istruttorie formulate dalla parte, dalla produzione Parte_1 documentale non emergono elementi che possono far ritenere – sia pure mediante il ricorso a presunzioni e sempre secondo il criterio proprio del processo civile del più probabile che non – provata la ricostruzione dei fatti così come allegati da parte attrice. L'art. 2729 c.c. prevede, infatti, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Le presunzioni semplici, che devono essere gravi (dove la gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre, essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoro sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precise (dove la precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (dove la concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo. In tema di presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria mentre in secondo luogo è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr. Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9108). In altri termini, una volta selezionati gli elementi dotati di idoneità probatoria, occorre verificare se gli stessi – unitamente considerati – sono tali da far ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, non potendosi condividere l'assunto secondo cui la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto. Ciò a maggior ragione nel caso di specie nel quale, in assenza di testimoni oculari del fatto, gli odierni convenuti non erano neanche nella possibilità materiale di fornire la prova contraria dei fatti di causa, ossia una diversa dinamica del sinistro. Nel caso di specie nessuno degli elementi probatori allegati da parte opposta assume i sopraesposti caratteri in quanto:
- non vi è alcuna prova del prestito delle somme di denaro in favore del figlio Parte_2
il quale – a sua volta – le avrebbe date a (a tal fine, nessun rilievo,
[...] Parte_1 assumono i messaggi whatsapp di cui ai doc. 20-22 alla comparsa di costituzione e risposta in quanto trattasi di messaggi provenienti da aventi genericamente ad oggetto la Parte_2 richiesta di restituzione di soldi prestati dalla madre, senza indicare né l'importo né meglio contestualizzare gli eventi);
- la circostanza che il velivolo ultraleggero “Sport Aircraft Scout” e il paracadute siano stati acquistati dalla ditta Unix Fan Shop, intestata a a seguito di bonifici provenienti dal Controparte_3 conto di figlio di parte opposta, in sé nulla prova in ordine all'obbligo Parte_2
pagina 4 di 6 gravante su di restituire a l'importo di € 10.542,00 (importo Parte_1 CP_1 peraltro superiore a quello impiegato per i suddetti acquisti) anche considerando che da un lato, come sopraesposto, non risulta provato il prestito da a e, CP_1 Parte_2 dall'altro lato, risulta in atti che parte opponente ha bonificato a l'importo di Parte_2
€ 6.214,30 (pari al costo di acquisto del veivolo) in data 20.11.2017 (vd. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente);
- in assenza di prova circa l'obbligo di restituzione, non assumono alcuna valenza probatoria né la dazione in contati di € 2.000,00 in data 9.11.2017 né la ricarica poste pay di € 350,00. 7.2. Né può trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini articolata da parte opposta per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. formulata nelle note conclusive, nelle quali ha rappresentato che, in conseguenza del decesso dell'Avv. Ferrari, aveva conferito l'incarico difensivo all'Avv. Alessandra Terzi la quale ha colpevolmente omesso di depositare le memorie istruttorie L'art. 153 co. 2 c.p.c. prevede che «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini», nel qual caso il giudice, ai sensi dell'art. 294 co. 2 c.p.c., se ritiene verosimili i fatti allegati ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e, quindi, provvede con ordinanza sulla rimessione in termini. Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche. La prima attiene alla presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con difficoltà (cfr. Cass. Civ., sez. U., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass. Civ., sez. 1 ordinanza 3 dicembre 2020, n 27726; Cass. Civ., sez. U., 4 dicembre 2020, n. 27773). La seconda attiene alla cd. immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del fatto ostativo in sé rilevante (cfr. Cass. Civ., sez. U, 12 febbraio 2019, n. 4135) Nel caso di specie assorbente è la mancanza della seconda condizione essendosi il nuovo ed attuale procuratore costituitosi in data 28.11.2024.
7.3. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8. In via riconvenzionale parte opponente ha domandato il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo protesto relativo all'assegno n. 7224854563 di € 5.000,00 sostenendo che lo stesso era stato consegnato al figlio dell'opposta a mero titolo di garanzia e che, contrariamente agli accordi, è stato messo all'incasso. Tale domanda non può trovare accoglimento per l'assorbente motivo per cui parte opponente non ha né allegato né – a maggior ragione – dimostrato i danni che avrebbe subito in conseguenza dell'incasso di tale assegno, non potendosi procedere ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione del danno occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del pagina 5 di 6 danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).
9. L'esito complessivo della lite – stante l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale (peraltro di pari importo) – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così
[...] CP_1 provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
3) compensa le spese di lite tra le parti Teramo, 10.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta all'udienza del 1.03.2025, , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegato all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Luca Gentile, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giulianova, Via G. Leopardi n. 1 Attore/Opponente CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di CP_1 nuovo difensore del 28.11.2024, dall'Avv. Fabio Caprioni, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Mancini Sbraccia n. 1
Convenuto/Opposto
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1338/2019 che gli aveva ingiunto il pagamento in favore di CP_1 di € 10.542,00 – in solido con e – oltre interessi e spese di procedura CP_2 Controparte_3
a titolo di restituzione dell'importo di € 10.000,00 ricevuto giusta scrittura privata del 15.12.2017 eccependo la mancata corresponsione di tale somma di denaro. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per avere la stessa, contrariamente agli accordi, portato all'incasso l'assegno postale n. 7224854563 di € 5.000,00 il quale è stato protestato per assenza di fondi.
2. Si è costituita in giudizio in proprio e in qualità di erede di CP_1 Persona_1 la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con
[...] conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 6 3. Con provvedimento del 7.06.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. A seguito del decesso del difensore di parte opposta avvenuto in data 8.08.2021, il quale determina l'automatica interruzione del procedimento ex art. 301 c.p.c., la causa è stata riassunta da parte opponente con ricorso depositato in data 1.09.2021.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
6. Nel ricorso monitorio ha richiesto l'ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1
e dell'importo di € 10.542,00 a titolo di Parte_1 CP_2 Controparte_3 restituzione della somma di € 10.000,00 al primo concessa in prestito giusta scrittura privata del 15.12.2017. In particolare in tale scrittura si legge che e “concedono un Persona_1 CP_1 prestito personale” a di € 10.000,00 per l'avviamento dell'associazione Parte_1 denominata “Born to fly – Scout Paramotor Italia” – somma che “verrà bonificata sul C/C”
“intestato a ” - “quale prestito da restituire al compimento del 12 mese dalla data Parte_1 odierna più interessi di Euro 1.000,00 come da tabella di Banca d'Italia ottobre-dicembre 2017”, con nomina di e quali “garanti che nell'eventualità lo stesso non CP_2 Controparte_3 potrà fare fronte, saranno loro ad accollarsi il debito ad effettueranno la restituzione delle somme sopra indicate” (vd. doc. 1 allegato al ricorso monitorio e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Secondo la prospettazione della ricorrente, in data 21.03.2019 ha restituito Parte_1
l'importo di € 500,00 e le ha consegnato in garanzia l'assegno postale n. 7224854563 di € 5.000,00 il quale, posto all'incasso in data 5.08.2019 è stato protestato per assenza di fondi (vd. doc. 3 e 6 allegati al ricorso monitorio;
doc. 11 e 14 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
6.1. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito che il Parte_1 prestito di cui alla scrittura privata del 15.12.2017 non è stato, in realtà, mai elargito non essendosi realizzato il progetto di dar vita all'associazione sportiva “Born to fly – Scout Paramotor Italia”, causa della suddetta erogazione.
6.2. Nella comparsa di costituzione e risposta ha ammesso che, in conseguenza CP_1 della suddetta scrittura privata del 15.12.2017 non è stato corrisposto l'importo di € 10.000,00 precisando – tuttavia – che tra da Ottobre a Dicembre 2017 aveva consegnato la somma complessiva di € 9.400,00 al figlio affinché, a sua volta, la consegnasse a Per_2 Persona_1 al fine della costituzione della suddetta associazione sportiva. Parte_1
Ha altresì dedotto che: i) l'importo di € 6.214,20 è stato utilizzato per acquistare il velivolo ultraleggero “Sport Aircraft Scout” da parte della ditta Unix Fan Shop, intestata a Controparte_3
(vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la quale, a sua volta, aveva ricevuto il denaro giusto bonifico da parte di (vd. doc. 8 allegato alla comparsa di Parte_2 costituzione e risposta); ii) l'importo di € 832,25 è stato utilizzato per acquistare un paracadute, anch'esso intestato alla ditta Unix Fan Shop ed anch'esso a seguito di bonifico da Parte_2
(vd. doc.
9-10 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
[...]
pagina 2 di 6 Ha, infine, dedotto che:
- in data 9.11.2017 ha corrisposto in contanti a l'importo di € 2.000,00, come da Parte_1 ricevuta dallo stesso sottoscritta (vd. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- successivamente ha effettuato una ricarica sulla postepay intestata a di € Parte_1
350,00 (vd. doc. 12-13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
7. Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. La prova del fatto costitutivo del credito spetta, pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 c.c., al creditore (parte opposta), spettando al debitore (parte opponente) provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità è stato superamento l'orientamento secondo cui “nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per l'effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6579; Cass. civ., sez. 2, 25 febbraio 2019, n. 5415; Cass. civ., sez. 1, 22 giugno 2018, n. 16564) dovendo ritenersi che la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 giugno 2015, n. 12310) è applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. 1, 24 marzo 2022, n. 9633 secondo cui “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”).
7.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che – sebbene sia astrattamente ammissibile la modifica dei fatti costitutivi della domanda come effettuata da parte opposta (avendo comunque la medesima richiesto la restituzione del medesimo importo ingiunto) – nel caso di specie ella non ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti alla base della sua pretesa. Invero, pacifico e documentalmente provato il fatto che l'importo di € 10.000,00 non è stato corrisposto a seguito della scrittura privata del 15.12.2017 mediante accredito sul C/C intestato a pagina 3 di 6 in assenza di specifiche istanze istruttorie formulate dalla parte, dalla produzione Parte_1 documentale non emergono elementi che possono far ritenere – sia pure mediante il ricorso a presunzioni e sempre secondo il criterio proprio del processo civile del più probabile che non – provata la ricostruzione dei fatti così come allegati da parte attrice. L'art. 2729 c.c. prevede, infatti, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Le presunzioni semplici, che devono essere gravi (dove la gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre, essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoro sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precise (dove la precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (dove la concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo. In tema di presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria mentre in secondo luogo è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr. Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9108). In altri termini, una volta selezionati gli elementi dotati di idoneità probatoria, occorre verificare se gli stessi – unitamente considerati – sono tali da far ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, non potendosi condividere l'assunto secondo cui la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto. Ciò a maggior ragione nel caso di specie nel quale, in assenza di testimoni oculari del fatto, gli odierni convenuti non erano neanche nella possibilità materiale di fornire la prova contraria dei fatti di causa, ossia una diversa dinamica del sinistro. Nel caso di specie nessuno degli elementi probatori allegati da parte opposta assume i sopraesposti caratteri in quanto:
- non vi è alcuna prova del prestito delle somme di denaro in favore del figlio Parte_2
il quale – a sua volta – le avrebbe date a (a tal fine, nessun rilievo,
[...] Parte_1 assumono i messaggi whatsapp di cui ai doc. 20-22 alla comparsa di costituzione e risposta in quanto trattasi di messaggi provenienti da aventi genericamente ad oggetto la Parte_2 richiesta di restituzione di soldi prestati dalla madre, senza indicare né l'importo né meglio contestualizzare gli eventi);
- la circostanza che il velivolo ultraleggero “Sport Aircraft Scout” e il paracadute siano stati acquistati dalla ditta Unix Fan Shop, intestata a a seguito di bonifici provenienti dal Controparte_3 conto di figlio di parte opposta, in sé nulla prova in ordine all'obbligo Parte_2
pagina 4 di 6 gravante su di restituire a l'importo di € 10.542,00 (importo Parte_1 CP_1 peraltro superiore a quello impiegato per i suddetti acquisti) anche considerando che da un lato, come sopraesposto, non risulta provato il prestito da a e, CP_1 Parte_2 dall'altro lato, risulta in atti che parte opponente ha bonificato a l'importo di Parte_2
€ 6.214,30 (pari al costo di acquisto del veivolo) in data 20.11.2017 (vd. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente);
- in assenza di prova circa l'obbligo di restituzione, non assumono alcuna valenza probatoria né la dazione in contati di € 2.000,00 in data 9.11.2017 né la ricarica poste pay di € 350,00. 7.2. Né può trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini articolata da parte opposta per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. formulata nelle note conclusive, nelle quali ha rappresentato che, in conseguenza del decesso dell'Avv. Ferrari, aveva conferito l'incarico difensivo all'Avv. Alessandra Terzi la quale ha colpevolmente omesso di depositare le memorie istruttorie L'art. 153 co. 2 c.p.c. prevede che «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini», nel qual caso il giudice, ai sensi dell'art. 294 co. 2 c.p.c., se ritiene verosimili i fatti allegati ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e, quindi, provvede con ordinanza sulla rimessione in termini. Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche. La prima attiene alla presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con difficoltà (cfr. Cass. Civ., sez. U., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass. Civ., sez. 1 ordinanza 3 dicembre 2020, n 27726; Cass. Civ., sez. U., 4 dicembre 2020, n. 27773). La seconda attiene alla cd. immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del fatto ostativo in sé rilevante (cfr. Cass. Civ., sez. U, 12 febbraio 2019, n. 4135) Nel caso di specie assorbente è la mancanza della seconda condizione essendosi il nuovo ed attuale procuratore costituitosi in data 28.11.2024.
7.3. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8. In via riconvenzionale parte opponente ha domandato il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo protesto relativo all'assegno n. 7224854563 di € 5.000,00 sostenendo che lo stesso era stato consegnato al figlio dell'opposta a mero titolo di garanzia e che, contrariamente agli accordi, è stato messo all'incasso. Tale domanda non può trovare accoglimento per l'assorbente motivo per cui parte opponente non ha né allegato né – a maggior ragione – dimostrato i danni che avrebbe subito in conseguenza dell'incasso di tale assegno, non potendosi procedere ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione del danno occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del pagina 5 di 6 danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).
9. L'esito complessivo della lite – stante l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale (peraltro di pari importo) – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così
[...] CP_1 provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
3) compensa le spese di lite tra le parti Teramo, 10.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6