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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - ConIGliera dr. Andrea Dell'Orso - ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di appello riunite, iscritte ai n. 1275 e n.
1279 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertenti tra
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Emanuela Mattucci (C.F. del C.F._2
Foro di Pescara, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado appellante ed appellata incidentale
e
(C.F.: , rappresentato e difeso _1 C.F._3 dall'avv. Valerio Mariani (C.F.: del Foro di C.F._4
Chieti, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellato e
(C.F: , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5 dall'avv. Alessio Di Censo, procuratore dichiaratosi antistatario, del Foro di Pescara come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
appellato ed appellante incidentale
aventi ad oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Pescara n. 1537 pubblicata il 22/11/2022, in materia di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni di : Parte_1
“L'Avv. Emanuela Mattucci si riporta al proprio atto di appello nel proc. n 1275/2022 e alla propria comparsa di costituzione nel proc 1279/2022, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate, qui da intendersi integralmente ritrascritte, con il rigetto di tutto quanto dedotto, eccepito
e richiesto dall'appellato dott. . Dichiara di non _1 accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e/o produzioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di difese conclusionali”
Conclusioni dell'appellato _1
“Contrariis reiectis, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di
L'Aquila, rigettare l'appello proposto da Parte_2
(n. 1275/2022 G.R.C.) perché inammissibile o, in
[...] subordine e nel merito, infondato in fatto ed in diritto;
rigettare la richiesta del Sig. (n.1279/2022 Controparte_2
R.G.C.) di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza gravata, per carenza di presupposti e siccome infondata;
rigettare l'appello proposto da (n.1279/2022 Controparte_2 R.G.C.) perché inammissibile o, in subordine e nel merito, infondato in fatto ed in diritto;
condannare i Sigg.
[...]
(o ) e in solido, alla Parte_2 Parte_1 Controparte_2 rifusa delle spese e del compenso legale del presente grado di giudizio secondo parametri e con maggiorazione per la difesa contro più parti previsti della vigente tariffa, oltre 15% spese generali e C.P.A. come per legge”.
Conclusioni di : Controparte_2
“L'Avv. Alessio Di Censo si riporta al proprio atto di appello nel proc. n 1279/2022 R.G. e alla propria comparsa di costituzione nel proc 1275/2022 R.G., insistendo per
l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate, qui da intendersi integralmente ritrascritte, con il rigetto di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'appellato dott.
[...]
. Il sottoscritto procuratore rappresenta che nelle more _1 del giudizio di appello il IG. si è visto Controparte_2 costretto a corrispondere al dott. a seguito del _1 pignoramento presso terzi, la complessiva somma di € 30.488,87 per sorte, spese (tutte) e competenze liquidate nella sentenza impugnata (cfr. all.to n. 1), della cui somma, in ipotesi di accoglimento del proposto gravame, si chiede, sin d'ora, la condanna del dott. alla restituzione di quanto corrisposto _1 in suo favore. Il sottoscritto dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e/o produzioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di difese conclusionali”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1537 depositata il 22/11/2022 il
Tribunale Ordinario di Pescara condannava i convenuti e padre della prima, in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento della somma di euro 18.825,00, oltre ad oneri di legge ed interessi al tasso legale, in favore dell'attore dottore commercialista pari al _1 compenso ritenuto congruo dall'Ordine dei Commercialisti di
Chieti per l'attività professionale svolta dall'attore, avente ad oggetto la valutazione delle quote delle società partecipate da (Demer s.r.l., Demer Impianti s.r.l. e Parte_1
Demer Group s.r.l.) e la consulenza prestata per la dismissione delle predette quote da parte della socia.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite.
1.2. Il giudice esponeva che i convenuti si erano costituiti contestando le richieste dell'attore e deducendo che nessun mandato era stato conferito al dr. in particolare dal _1 IG. tenuto conto che in atti non risultava un CP_2 contratto d'opera professionale.
1.2.1. Il Tribunale osservava che:
a) l'ordine dei commercialisti (al quale il ricorrente aveva sottoposto la parcella per il parere di congruità) aveva esaminato tutta la documentazione, anche contabile, prodotta in giudizio, oltre alla perizia di stima, e, in data 7 novembre
2018, aveva riconosciuto la congruità dell'importo richiesto dall'attore per l'attività professionale svolta;
b) la predetta attività era documentata dalla proposta di divisione tra i «soci Demer» con i calcoli di stima allegati
(doc. 25), ed era stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali del dr. e degli avvocati Domenico Testimone_1
US e Loris D'OI, con riferimento ad entrambi i convenuti.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data
21/12/2022 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza sopra indicata, sulla base di tre motivi, e chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da _1 in quanto infondata in fatto e in diritto. Il giudizio veniva iscritto al n. 1275/2022 R.G.C.
2.1. Con separato atto di citazione, notificato nella stessa data del 21/12/2022, anche il IG. proponeva Controparte_2 appello avverso la sentenza sopra indicata, sulla base di due motivi, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, il rigetto della domanda del dr. in _1 accoglimento della sua eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il giudizio veniva iscritto al n. 1279/2022 R.G.C.
2.2. In entrambi i giudizi si costituiva il dr. _1
, eccependo l'inammissibilità degli appelli ai sensi degli
[...] artt. 342 e 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
2.3. Con ordinanza depositata in data 24/03/2023 la Corte, nel giudizio iscritto al n. 1275/2022 R.G.C., dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza inibitoria proposta dalla IG.ra , la quale aveva riferito che nelle more il CP_2 dr. era stato pagato in esecuzione della sentenza di primo _1 grado.
2.4. Nel giudizio iscritto al n. 1279/2022 R.G.C. il IG.
non insisteva nella richiesta inibitoria. CP_2
2.5. Con ordinanza in data 11/12/2023 la Corte disponeva la riunione della causa iscritta al n. 1279/2022 R.G.C. a quella iscritta al n. 1275/2022 R.G.C., ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo entrambe ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza. La seconda impugnazione, pertanto, ricorrendone le condizioni, si è convertita in impugnazione incidentale (ex plurimis, Cass. civ. n. 13104 del 2024, n. 30775 del 2019; Cass., sez. un. civ., n. 7074 del 2017 e n. 9232 del 2002).
2.6. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
2/7/2024 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., e le parti, nelle note depositate, precisavano le conclusioni sopra riportate.
2.6.1. Con ordinanza in data 04/07/2024 le cause riunite venivano quindi trattenute in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal dr. in entrambi _1
i giudizi riunti per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
3.1. Quanto all'art. 342 c.p.c.., va rilevato che, dall'esame complessivo degli atti di appello, è possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame ed è altresì possibile enucleare le censure mosse dagli appellanti, dovendo escludersi la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado (ex plurimis, Cass., sez. un. civ., n. 36481 del 2022; Cass. n. 1353 del 2018; Cass. sez. un. civ., n. 27199 del 2017).
3.2. Quanto all'art. 348-bis c.p.c., l'eccezione non attiene alla presente fase processuale, avendo l'appello superato la fase del filtro.
4. Vanno esaminati in ordine logico per primi il secondo motivo dell'appello proposto dalla IG.ra Parte_1 ed il primo motivo dell'appello proposto dal IG. CP_2
, con i quali gli appellanti contestano la valida
[...] istaurazione di un contratto d'opera professionale con il dr.
. _1
4.1. La IG.ra evidenzia che nessun contratto era CP_2 stato redatto dal professionista e sottoposto alla sua attenzione e che, nonostante le sue richieste, il dr. non _1 le aveva mai fornito l'obbligatorio preventivo di cui all'art. 9, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2011, e modificato dall'art. 1, comma 150, della legge n. 124 del 2017.
4.1.1. L'appellante lamenta, in dettaglio: a) il mancato riconoscimento dell'efficacia probatoria della testimonianza resa sulle predette circostanze dal marito Testimone_2 della cui attendibilità non vi sarebbe ragione di dubitare, trattandosi di circostanze delle quali solo un familiare dell'appellante poteva essere a conoscenza e rispetto alle quali il teste non aveva un interesse proprio;
b) la mancata pronuncia del primo giudice sul punto, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
c) la mancata considerazione che la breve durata dell'asserito incarico (dal settembre 2017 al febbraio 2018) non giustificava gli importi richiesti dal dr. ; d) il rifiuto del dr. _1 _1 prima del giudizio, di accogliere la proposta avanzata dall'avv.
di definire bonariamente la vicenda (all. n. 4 in CP_3 appello) e, poi, di accettare l'offerta della somma onnicomprensiva di € 5.000,00 effettuata nell'udienza del
29/09/2021; e) la non corretta valutazione da parte del Tribunale della circostanza che lei aveva regolarmente corrisposto gli onorari, ritenuti congrui perché di minore importo rispetto alle richieste sproporzionate del dr. ai diversi _1 professionisti successivamente incaricati sempre per la stessa vicenda.
4.2. Con il primo motivo dell'appello il IG. CP_2
censura l'omesso esame, da parte del giudice di primo
[...] grado, dell'eccezione da lui sollevata di carenza di legittimazione passiva e, quindi, l'omesso esame anche delle risultanze istruttorie a conforto di tale eccezione. Sostiene di non aver mai conferito alcun incarico professionale al dr. _1 ma di essere stato un mero tramite tra il professionista e la figlia , che aveva l'eIGenza di ”uscire” dalle Parte_1 società di cui faceva parte (Demer s.r.l., Demer Impianti s.r.l.
e Demer Group s.r.l.).
4.2.1. Aggiunge che non aveva nessuna partecipazione nelle predette società e nessun interesse diretto e giuridicamente apprezzabile nella vicenda.
4.2.2. Precisa che nei documenti acquisiti e nelle testimonianze in atti non solo non vi era nessun riferimento al conferimento dell'incarico da parte sua, ma anzi risultava in positivo che l'incarico al dr. era stato conferito _1 esclusivamente dalla figlia mentre lui si era Parte_1 limitato a rendersi disponibile agli incontri (se richiesto) ed a fornire i documenti ritenuti utili e necessari.
4.2.3. Richiama a sostegno: 1) l'interrogatorio formale del dr. all'udienza del 07/02/2020; 2) l'e-mail del _1
13/09/«2019» [recte: «2017»], con cui aveva Parte_1 comunicato ai soci delle tre società di fare riferimento al dr.
per la trattativa sulle divisioni societarie (allegato n. _1
37 al ricorso in primo grado); 3) la deposizione resa all'udienza del 09/04/2021 dal dr. , consulente delle società Testimone_1
Demer e legale rappresentante di Demer Impianti s.r.l., secondo il quale il dr. aveva sempre operato in nome e per conto _1 della IG.ra . Parte_1
4.3. L'appellato dr. oppone che: a) il contratto di _1 prestazione d'opera intellettuale, non necessitando di forma scritta, può essere provato in ogni modo, e correttamente il
Tribunale aveva dato rilievo alle deposizioni testimoniali;
b) dalla documentazione in atti risultava che l'incarico gli era stato conferito dal IG. il quale aveva Controparte_2 partecipato attivamente alle trattative, avendo un proprio interesse nelle vicende societarie;
c) in assenza di pattuizione scritta il compenso professionale non è escluso, ma deve essere liquidato dal giudice in base ai vigenti parametri;
d) un preventivo di massima (con riserva di successiva verifica e analisi della documentazione), per circa 4.000,00/5.000,00 per ognuna delle tre società, era stato da lui comunicato agli appellanti nell'agosto 2017 nel corso di una cena a Francavilla al Mare.
5. I motivi di appello sopra riportati sono entrambi infondati.
5.1. È pacifico in causa che il contratto d'opera intercorso con il dr. non venne redatto per iscritto, trattandosi di _1 circostanza ammessa dallo stesso appellato. Ciò non indice sulla sua validità, giacché, come correttamente sottolineato dall'appellato, che opportunamente cita Cass. n. 6143 del 2023, il contratto di prestazione d'opera intellettuale non eIGe la forma scritta (né ad substantiam né ad probationem) e può essere provato con ogni mezzo, anche con presunzioni. La mancanza di forma scritta non esclude pertanto l'obbligo del committente di pagamento del compenso, che, in difetto di pattuizione fra le parti, sarà liquidato dal giudice utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012.
5.2. La IG.ra insiste nell'eccepire che, CP_2 nonostante le sue richieste, non le era stato mai fornito l'obbligatorio preventivo di cui all'art. 9, comma 4, del d.l.
n. 1 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 150, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La deduzione sembra implicare l'assunto che, anche ove vi fosse stato un incarico professionale, il professionista non avrebbe avuto diritto al compenso (per l'opera effettivamente svolta) in mancanza del preventivo, anche solo di massima, obbligatoriamente da rendersi noto, in forma scritta o digitale, al cliente, secondo quanto richiesto dalla suddetta normativa.
5.2.1. Tale prospettazione è infondata. 5.2.2. Le norme sopra richiamate, infatti, non prevedono conseguenze sul piano contrattuale (nullità, annullabilità, non debenza del compenso) nel caso della violazione dell'obbligo del professionista di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il preventivo anche solo di massima. L'unica conseguenza di tale violazione consiste nella possibilità per il giudice di prescindere dalla richiesta contenuta nella parcella e di liquidare autonomamente il compenso applicando discrezionalmente, eventualmente anche nella misura minima, i parametri di cui al d.l. n. 1 del 2012, adottati con il d.m. n.
140 del 2012. In questo senso va interpretato l'articolo 1, comma
6, del d.m. n. 140 del 2012, erroneamente inteso dall'appellante come obbligo di escludere il compenso, secondo cui «l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso».
5.3. Sono privi di rilievo gli ulteriori argomenti addotti dalla IG.ra la breve durata dell'incarico può CP_2 eventualmente incidere sull'entità del compenso, ma non sull'obbligo di corrisponderlo;
il mancato accordo transattivo con il dr. è del tutto irrilevante;
è parimenti irrilevante _1 il regolare pagamento del compenso ai professionisti successivamente incaricati per la stessa vicenda, ai quali vennero corrisposti compensi minori rispetto alle richieste dell'appellato, in quanto tale argomento si risolve in una censura di eccessività delle pretese economiche del e non _1 fornisce alcun sostegno alla asserita non debenza in assoluto del compenso di quest'ultimo. 5.4. Per quanto attiene alle parti del contratto d'opera intellettuale, risulta provata la sussistenza del rapporto contrattuale tra il dr. e la IG.ra _1 Parte_1
5.4.1. La predetta appellante nel suo interrogatorio formale (udienza del 07/02/2020), ha IGnificativamente ammesso di avere «chiesto al Dott. di sondare il terreno su un _1 possibile accordo con i miei soci in merito ad un eventuale acquisto delle mie quote societarie»; il marito
[...]
, sentito in qualità di teste nell'udienza del Tes_2
20/9/2021, ha dichiarato che la moglie aveva richiesto più volte al dr. di quantificare il compenso professionale _1 dovutogli, con ciò implicitamente ammettendo la posizione di cliente del commercialista dell'odierna appellante;
nell'e-mail inviata il 13/9/2017 ai IG.ri e CP_4 Controparte_5 soci di maggioranza delle società Demer, ed al dr. , la _1 IG.ra informò i IG.ri che da quel momento CP_2 CP_5
<in merito alla trattativa sulle divisioni societarie potrete interfacciarvi col Dott. (in copia). _1
Cortesemente, vi chiedo di fornire al medesimo documenti ed informazioni che ritenesse necessari richiedervi>>.
5.5. Risulta provata altresì la posizione di parte contrattuale del IG. Controparte_2
5.5.1. Il predetto appellante ha dedotto di essere stato un mero tramite tra il professionista e la figlia, unica interessata alla dismissione delle partecipazioni societarie.
5.5.2. Tale circostanza è smentita dalle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha riferito che il suocero Tes_2 all'epoca dei fatti lavorava per la società Demer Impianti s.r.l, nonché dall'e-mail inviata dallo stesso IG. al dr. Tes_2
in data 8/1/2018, prodotta dal dr. nella quale si _1 _1 legge <come convenuto con mio suocero le allego la bozza CP_2 della recessione alle fidejussioni che intendiamo presentare in banca. Cortesemente gli dia uno sguardo e faccia le dovute correzioni in modo da poterla consegnare al più presto>>. Ne risulta che le questioni patrimoniali legate alla dismissione delle partecipazioni societarie riguardavano non solo la IG.ra
, ma anche il padre. CP_2
5.5.3. Suffragano questa ricostruzione le affermazioni contenute nell'e-mail in data 25/9/2017, inviata dal IG. alla IG.ra anch'essa prodotta Controparte_5 CP_2 dal dr. , nella quale, in risposta alle critiche della socia _1 per i ritardi nella messa a disposizione della documentazione contabile della società, il predetto IG. ricorda CP_5 polemicamente alla IG.ra che CP_2 comportato come Amministratore di fatto di tutte le società, basterebbe interpellare clienti fornitori e professionisti per
Part averne conferma, e che solo ora, dopo anni di totale assenza
e disinteresse dell'amministrazione delle stesse, rivendica ruoli che finora ha sempre trascurato>>. Sul punto va anche rilevato che dalle visure storiche di Demer Impianti s.r.l. e
Demer s.r.l., prodotte dal dr. , risulta che il IG. _1 [...]
era stato socio ed amministratore delle predette società CP_2 ed aveva successivamente ceduto le sue partecipazioni alla figlia.
5.6. L'interesse personale e giuridicamente rilevante del IG. emerge inoltre dalla presenza assidua CP_2 dell'appellante agli incontri con il dr. confermata _1 dall'avv. Loris D'OI, sentito come teste all'udienza del
22/02/2022, il quale ha riferito che in un incontro avvenuto in un bar a Pescara, fissato per la valutazione delle quote societarie, il dr. aveva presentato il IG. Come _1 CP_2 suo cliente. Parimenti l'avv. Domenico US, sentito nell'udienza del 17/12/2021, si è riferito ai IG.ri CP_2 come a un «unico centro di interesse»; entrambi gli appellanti hanno dedotto che la stima delle attrezzature di Demer Impianti
s.r.l. era stata effettuata dal IG. e da lui consegnata CP_2 al dr. . _1
5.7. Correttamente il giudice di primo grado ha pertanto ritenuto che il IG. avesse conferito al dr. CP_2 _1
l'incarico professionale di stimare le partecipazioni societarie intestate alla figlia e verificare le soluzioni per la dismissione di tali partecipazioni (recesso, cessione, scissione societaria) e degli ulteriori vincoli sussistenti con le predette società (quali le fideiussioni) non solo in nome e per conto della IG.ra ma anche nel proprio interesse e che CP_2 pertanto fosse tenuto, il solido con la IG.ra a CP_2 versare al commercialista il compenso per l'attività svolta.
6. Con il primo motivo dell'appello proposto dalla IG.ra ed il secondo motivo dell'appello proposto Parte_1 dal IG. i due appellanti deducendo che il Controparte_2
Tribunale aveva erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell'attività professionale svolta dal dr. evidenziano _1 che il parere dell'Ordine dei commercialisti sulla parcella redatta dal professionista non attestava lo svolgimento dell'incarico da parte dell'appellato; evidenziano che le uniche perizie di stima prodotte dal commercialista, fornitegli dal IG. aventi ad oggetto le attrezzature della Controparte_2 società Demer Impianti s.r.l., i terreni agricoli ed il valore patrimoniale delle tre società, erano state redatte dallo stesso
, dal geom. e dal dott. ; Controparte_2 CP_6 Persona_1 che l'appellato non aveva provveduto alla valutazione delle passività societarie e pertanto nessun onorario gli spettava a tale titolo;
che il dr. aveva espressamente rinunciato al _1 compenso per l'attività stragiudiziale di assistenza alla conciliazione, come da lui dichiarato nella relazione tecnica allegata alla richiesta all'Ordine dei Dottori Commercialisti del parere di congruità della parcella;
che nel corso dello svolgimento dell'incarico erano stati effettuati non più di cinque incontri di lavoro e la corrispondenza del dr. con _1
i IG.ri era costituita da solo tre e-mail (del CP_2
27/09/2017, 10/10/2017 e 11/10/2017) allegate alla relazione al conIGlio dell'Ordine (doc. n. 4); che il giudice non si era pronunciato sull'eccezione di inattendibilità del teste ES
, consulente dei fratelli ed amministratore di
[...] CP_5
Demer Impianti s.r.l., nonostante la pendenza di vari procedimenti giudiziari fra la società da lui rappresentata ed i IG.ri , come confermato in udienza dallo stesso teste. CP_2
7. Le contestazioni dei due appellanti in ordine all'importo del compenso preteso dal dr. meritano parziale _1 accoglimento.
7.1. Non è contestata la circostanza che il commercialista dr. nel settembre 2017 venne contattato dal IG. _1 CP_2
al fine di accertare il valore di mercato delle quote di
[...]
Demer Group s.r.l., Demer s.r.l. e Demer Impianti s.r.l., di cui era intestataria la IG.ra , pari ad un terzo Parte_1 del capitale sociale, quale premessa per la vendita o la dismissione della partecipazione societaria attraverso successive trattative con i soci di maggioranza, fratelli e CP_5 Persona_2
7.2. A seguito del conferimento dell'incarico il dr. _1 provvide a reperire la documentazione necessaria alla stima del patrimonio delle società partecipate dalla IG.ra tra CP_2 cui gli atti costitutivi (all.
2-3 cost. in appello), gli statuti
(all. 4- 5 cost. in appello), le visure storiche (all. 31-33 cost. in appello) e catastali (all.22 cost. in appello), le stime degli asset (all. 19-22 cost. in appello), nove bilanci (all. 6-
14 cost. in appello), la situazione contabile (all. 15 cost. in appello) ed i verbali di assemblea (all. 28-30 cost. in appello) al fine di accertare la veridicità e la correttezza dei dati di bilancio e la reale situazione patrimoniale e finanziaria delle tre società.
7.2.1. La prova delle attività professionali svolte a seguito dell'acquisizione di tali documenti è espressamente richiamata dal Tribunale (che menziona i calcoli di stima per la proposta di divisione tra i soci Demer, come da doc. 25, nonché le deposizioni dei testi , US e D'OI). La ES documentazione sopra indicata, prodotta in giudizio dal dr.
, e le deposizioni sul contenuto dell'attività da lui svolta _1 hanno sostanzialmente confermato le deduzioni dell'appellato, anche in relazione ai diversi incontri e trattative che si sono tenuti tra le parti interessate, il cui riscontro oggettivo è dato sia dalla proposta di divisione dei “soci Demer”, con i calcoli di stima allegati, sia dalla proposta di acquisto soci
(all. 24-25 cost. in appello).
7.2.2. Non è contestato che al momento del conferimento dell'incarico al dr. sussistesse un clima di forte attrito _1 tra i soci: ne è stata offerta prova con la produzione sia dei verbali delle assemblee sociali (all. 28-29-30 cost. in appello), attestanti la mancata approvazione dei bilanci al
31/12/2016 delle tre società Demer, sia dell'e-mail del
21/08/2017, con cui contestava la tardiva Parte_1 trasmissione delle bozze dei bilanci delle società e lamentava l'impedimento frapposto all'esercizio del suo diritto di verifica della veridicità delle partite iscritte a bilancio, esprimendo il suo «forte dubbio di una non corretta gestione delle società» nonché delle polemiche e-mail di risposta dei fratelli , sopra citate. Conferma la difficoltà di CP_5 gestire il rapporto con socio ed Controparte_5 amministratore di Demer s.r.l., l'e-mail del 05/01/2018 (doc. 18 cost. in appello), con cui l'odierna appellante rimetteva al tutta la sua corrispondenza, diretta a ottenere la copia _1 della documentazione contabile delle società, delegandolo, di fatto, a confrontarsi direttamente con le controparti per addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda.
7.2.3. L'attività del dr. si è svolta in _1 contraddittorio con il dott. consulente dei Testimone_1 soci di maggioranza quali potenziali acquirenti delle quote sociali, con l'obiettivo di concordare una esatta stima delle stesse ai fini della vendita, o comunque della dismissione, come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado dall'attore e relativa alla corrispondenza intercorsa tra i due professionisti (all. 17-18 e 24-27 cost. in appello).
7.2.4. Le prove testimoniali, come già accennato, confermano le attività in cui si è articolato l'incarico del dott. , attraverso scambio di telefonate e posta _1 elettronica (doc. 18 cost. in appello) e incontri in diverse sedi: tre volte a Torre De' Passeri presso lo studio del dott.
, in due occasioni a Chieti presso lo studio del Testimone_1 dr. , presso un bar di Pescara e una volta presso lo studio _1 del prof. , sempre a Pescara. Persona_3
7.2.5. I testi escussi ad istanza dell'odierno appellato, dr. , avv. Domenico US e avv. Loris D'OI, Testimone_1 le cui deposizioni sono state correttamente richiamate nella sentenza impugnata a sostegno dell'accoglimento della domanda del dr. , hanno confermato che in tali incontri vennero _1 analizzate e discusse criticamente con il dr. le componenti _1 patrimoniali, economiche e reddituali delle tre società Demer al fine di stimare il valore reale delle quote di titolarità della IG.ra per formulare in contraddittorio le diverse CP_2 proposte transattive da sottoporre al vaglio delle parti interessate (all. 25 cost. in appello). 7.2.6. Contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste
, commercialista delle tre società Demer e amministratore ES della Demer Impianti s.r.l. Quanto al contenzioso pendente tra i IG.ri e Demer Impianti s.r.l., non è stato precisato CP_2 dagli appellanti l'oggetto delle cause;
inoltre i fatti riferiti circa gli incontri con il dr. appaiono neutri rispetto _1 agli interessi delle società Demer, sono in gran parte pacifici tra le parti ed hanno riscontri documentali;
non risulta che la conflittualità tra i soci investisse anche il dr. infine ES non emerge nessun interesse del dr. o delle tre società ES
Demer rispetto al compenso dovuto dai IG.ri al loro CP_2 commercialista.
7.2.7. Il dr. ha inoltre dato prova di avere _1 proseguito il proprio incarico, nel gennaio 2018, in collaborazione con il prof. , come confermato dal Per_3 predetto professionista nell'udienza del 09/04/2021.
7.3. Priva di pregio risulta la contestazione degli appellanti in ordine alle tre perizie di stima, fornite al dr.
dal IG. aventi ad oggetto le attrezzature di _1 CP_2
Demer Impianti, i terreni agricoli ed il valore patrimoniale delle tre società Demer, redatte dallo stesso Controparte_2 dal dott. e dal geom. tra il Persona_1 CP_6
10/05/2017 ed il 2014 (o 2010/2011, secondo il teste
[...]
). Le prime due stime risultano infatti riferite al Tes_2 valore patrimoniale delle società al 1° gennaio 2014, quindi anteriori di tre anni rispetto al conferimento dell'incarico al dr. , e la stima del 10/05/2017 sugli immobili di proprietà _1 delle società era stata elaborata su dati contestati dai soci di maggioranza, come confermato dalla e-mail del 10/10/2017 a firma del dr. e indirizzata al dr. nella quale il primo ES _1 rilevava che erano state fatte delle rettifiche e riportato un elenco dei beni con valori diversi da quelli proposti dai IG.ri e sollecitava un incontro tra professionisti per poter CP_2 chiarire gli aspetti problematici.
7.3.1. Appariva perciò evidente la necessità di una attenta revisione delle perizie stesse da parte del dr. _1
7.4. Sostanzialmente congruo appare, per tutto quanto sopra osservato, l'ammontare del compenso richiesto dall'appellato, in quanto conforme alle tariffe professionali in relazione al valore della pratica, risultante dalla quantificazione patrimoniale delle società e quindi delle partecipazioni sociali, ed oggetto di parere positivo di congruità da parte del competente ordine professionale.
7.5. Non appaiono tuttavia sussistenti le condizioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà o di particolare urgenza che il dr. ha invocato per la _1 maggiorazione del 50% ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.m.
n. 140 del 2012 (€ 6.275,00) applicata sugli onorari pari a €
12.550,00.
7.5.1. Quanto alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà, occorre rilevare che la valutazione delle quote di tre società a responsabilità limitata di media capitalizzazione
(si veda la Relazione tecnica prodotta dall'appellato) è sì impegnativa, ma di frequente e normale evenienza nell'attività dei dottori commercialisti e certamente, in difetto di peculiari situazioni, non richiede prestazioni professionali di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Del resto, lo stesso dr. ha riferito di avere a suo tempo calcolato, _1 anche dopo l'esame della contabilità, un preventivo di massima per un compenso complessivo di circa € 12.000,00/15.000,00 per tutte le tre società e di avere comunicato tale importo in forma verbale alla IG.ra in occasione di una cena di lavoro CP_2
(si veda l'interrogatorio formale reso all'udienza del 07/02/2020). La possibilità per il dr. di avvalersi di _1 precedenti stime degli asset societari ha poi sicuramente agevolato le operazioni peritali, nonostante la necessità di una revisione delle vecchie stime in considerazione delle date della loro redazione e della contestazione dei dati di partenza.
7.5.2. Quanto alla «prestazione compiuta in condizione di particolare urgenza», deve ritenersi che gli accesi attriti tra i soci, con conseguente difficoltà per l'assemblea di approvare il bilancio, non integravano una situazione di urgenza, tantomeno particolare. L'incarico conferito al dr. _1 atteneva infatti solo alla valutazione delle quote, non alla formazione di un urgente piano industriale o di rapido risanamento delle società, pena il deterioramento dell'impresa; tanto più che le ragioni della prestazione professionale richiesta (corretta valutazione degli elementi necessari per la stima delle quote) non inducevano ad una rapida soluzione per la dismissione delle partecipazioni societarie.
7.6. La sentenza impugnata deve dunque essere modificata con riduzione del compenso a favore del dr. ad € 12.550,00, _1 per onorari specifici, oltre ad accessori di legge (CAP e IVA).
Tale importo risulta comunque molto superiore all'offerta effettuata all'udienza del 29/09/2021 dalla IG.ra a CP_2 fini transattivi, di pagare al dr. la somma di € 5.000,00, _1 con conseguente giustificazione del rifiuto dell'offerta da parte dell'odierno appellato.
8. Con il terzo motivo dell'appello la IG.ra Parte_1 deduce l'illegittimità della correzione del proprio
[...] nome da « (come originariamente scritto nella Parte_2 sentenza del Tribunale) a « »; correzione intervenuta Parte_1 inaudita altera parte, senza l'accordo delle parti e non all'esito dell'udienza di comparizione, con conseguente violazione dell'art. 287 e seguenti c.p.c. e comunque con decisione «inutiliter data».
8.1. Il motivo è inammissibile, sia per difetto di interesse sia per la mancata indicazione delle ragioni dell'impugnazione.
8.2. L'appellante riconosce che il suo nome è quello indicato nella correzione ( ), risultante nella Parte_1 procura rilasciata al suo difensore e nella comparsa conclusionale. Ne consegue che non avrebbe nessuna utilità per la IG.ra eliminare la correzione effettuata dal CP_2
Tribunale per ripristinarla in questo grado di appello, con evidente difetto di interesse dell'appellante a sollevare la questione.
8.3. Ove poi l'intento della IG.ra fosse quello CP_2 di ostacolare l'esecuzione forzata della sentenza del Tribunale adducendo la formale erroneità del suo nome di battesimo (« Pt_2
»), va osservato che l'appellante ha dato atto
[...] dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto della condanna, cosicché anche sotto questo profilo difetta l'interessa della parte a rilevare l'irregolarità della correzione.
8.4. Da ultimo la IG.ra definisce la pronuncia CP_2 correttiva «inutiliter data», senza spiegarne le ragioni e senza delucidare il IGnificato dell'espressione: l'oscurità del motivo lo rende, anche per questo aspetto, inammissibile.
9. Sulla base di quanto esposto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, i IG.ri devono essere CP_2 condannati, in solido fra loro, al pagamento in favore del dr.
della somma di euro 12.550,00, oltre ad accessori di legge, _1 con interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda.
10. Tenuto conto della parziale riduzione della pretesa creditoria del dr. , appare equo compensare le spese di _1 lite nella misura di un quarto, condannando gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all'appellato la residua quota di tre quarti, che si liquida sulla base dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 5.200,01 e 26.000,00 euro.
11. Va infine accolta la domanda restitutoria proposta dal IG. nei limiti di quanto dallo stesso pagato Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado in misura superiore a quanto riconosciuto a credito del dr. nella presente _1 sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'esborso, escluso quanto versato dal debitore per spese della procedura esecutiva, stante la sussistenza del credito vantato dal dr. , sia pure in misura inferiore a quella _1 riconosciuta dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'appello, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli proposti da e Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1) condanna e in Parte_1 Controparte_2 solido fra loro, a pagare a la somma di _1
€ 12.550,00, oltre ad accessori di legge, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda;
2) compensa le spese di lite nella misura di un quarto e condanna e in Parte_1 Controparte_2 solido fra loro, a rifondere a la residua _1 quota di tre quarti, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 3.600,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il secondo grado in euro 4.356,75 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto dell'avvenuto pagamento da parte di CP_2
delle somme oggetto della condanna in primo grado
[...]
e condanna a restituire a _1 Controparte_2 le somme pagategli in esecuzione della sentenza impugnata in misura superiore a quanto riconosciuto a suo credito nella presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'esborso e sino al saldo, escluso quanto eventualmente versato da
[...]
per spese della procedura esecutiva. CP_2
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 4/3/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi