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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3299/2023 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. REBESANI ANNA
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. TONELLO ILENIA e dall'Avv. GIRALDI SILVIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto a: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente per la udienza cartolare del 20.2.2025, così chiedendo:
pagina 1 di 6 “1. CASA CONIUGALE: Assegnarsi la casa coniugale e tutto l'arredo ivi esistente, sita in Cavazzale
(VI), Via Marco Polo n. 119, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie sig.ra Parte_1
presso la quale vivranno e manterranno la residenza i figli minori e , con Per_1 Persona_2
l'eccezione del mobile del salotto, ricordo della famiglia di origine del sig. CP_1
2. AFFIDAMENTO FIGLI: Affidarsi i figli minori e rispettivamente Persona_2 Persona_3
di anni 14 e 9 in via condivisa ai genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prevedendo che gli stessi mantengano la residenza presso la casa della madre.
3. TEMPI DI VISITA E PERMANENZA DEI MINORI.
Disporsi il collocamento paritario dei figli minori, a settimane alterne, con scambio del collocamento al lunedì sera. Disporsi che i figli inoltre staranno con ciascun genitore:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno, prevedendo per il genitore che non sarà di turno il giorno di Natale la possibilità di effettuare con i figli lo scambio dei regali e degli auguri la sera della Vigilia (24 dicembre) o il pomeriggio del giorno di
Natale qualora il genitore non si trovi fuori città per il periodo di vacanza.
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- la festa del papà e il compleanno del papà col padre;
- la festa della mamma e il compleanno della mamma con la madre;
- il compleanno dei figli staranno metà giornata con ciascun genitore;
precisa che nei periodi feriali sopra menzionati l'ordinario regime di collocamento verrà sospeso;
4. ONERI CONTRIBUTIVI PER I FIGLI: Obbligarsi il sig. a versare alla moglie, sig.ra CP_1
, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di assegno perequativo per il mantenimento Parte_1
dei figli minori e la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per Per_1 Persona_2
ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie.
I coniugi, in deroga a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza sulla regolamentazione delle spese, concordano che le spese di abbigliamento per il cambio stagione
(primavera/ estate e autunno / inverno) saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%, ritenendosi entrambi liberi di acquistare autonomamente l'abbigliamento ordinario. L'acquisto del vestiario e dell'attrezzatura da sci o da montagna (es. trekking, campi scout etc.), gli abiti da cerimonia o altri capi particolari dovrà essere previamente concordato tra i coniugi, e quindi diviso al 50% tra i medesimi se entrambi d'accordo sulla spesa.
pagina 2 di 6
5. SPESE MEDICHE FIGLI: I coniugi concordano che le spese mediche coperte dall'assicurazione
Previmedical rimarranno interamente a carico del padre, mentre quelle non coperte saranno divise al
50% tra i genitori.
6. SPESE STRAORDINARIE FIGLI: Ferme restando le statuizioni di cui ai punti sub 4 e 5, porsi a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre, previa esibizione dei documenti giustificativi delle spese,
o di provvedere direttamente, al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ludiche-sportive dei figli così come previste e regolamentate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
7. Spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà previsto dall'art.13 L.P.”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data
27.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2023 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Monticello Conte Otto (VI) in data 26/07/2008; che dall'unione CP_1
nascevano i figli in data 06/02/2011 e in data 12/05/2015; che il matrimonio era Per_2 Per_1
entrato in una crisi irreversibile e insanabile. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie;
che i figli minori e , di anni 12 e 8 rispettivamente, venissero affidati in via condivisa ad Per_2 Persona_3
entrambi i genitori con residenza presso la casa della madre con la quale avrebbero vissuto in via prevalente;
che venissero disciplinati i tempi di visita da parte del padre secondo quanto indicato in ricorso;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale e di CP_1
affidamento condiviso dei figli minori ma, per contro, chiedeva che venisse disposto il collocamento paritetico degli stessi presso ciascun genitore;
che la casa coniugale venisse assegnata al padre;
che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, sentito il figlio minore e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice Per_2 delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza presso la casa coniugale, assegnava al padre la casa coniugale, disponeva il collocamento paritetico dei figli minori e determinava il contributo perequativo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento dei pagina 3 di 6 figli nella misura di complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza e al 100% delle spese mediche.
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza n. 872/2024 del 23/04/2024, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'attrice avverso l'ordinanza temporanea ed urgente, assegnava la casa familiare alla sig.ra . Pt_1
Alla successiva udienza, le parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza parziale sul solo status e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1157/2024 pubblicata in data 05/06/2024 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione delle dichiarazioni reddituali ed estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati alle parti e mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa.
Esaurita l'istruttoria, le parti chiedevano un rinvio per poter definire bonariamente la controversia.
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe tramite note scritte depositate per la udienza cartolare del 20.2.2025. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla loro collocazione paritetica presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori vanno regolamentate secondo gli accordi intercorsi tra i coniugi.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cavazzale (VI), Via
Marco Polo n. 119, in favore di , come richiesto, presso la quale vivranno e manterranno Parte_1
la residenza i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, preso atto della separazione personale dei coniugi e già dichiarata con sentenza Parte_1 CP_1
parziale del Tribunale di Vicenza n. 1157/2024:
- assegna la casa coniugale e tutto l'arredo ivi esistente, sita in Cavazzale (VI), Via Marco Polo n. 119, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie sig.ra presso la quale vivranno e Parte_1 manterranno la residenza i figli minori e , con l'eccezione del mobile del Per_1 Persona_2
salotto, ricordo della famiglia di origine del sig. CP_1
- affida i figli minori e rispettivamente di anni 14 e 9 in via condivisa Persona_2 Persona_3
ai genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prevedendo che gli stessi mantengano la residenza presso la casa della madre;
- dispone il collocamento paritario dei figli minori, a settimane alterne, con scambio del collocamento al lunedì sera. Dispone che i figli inoltre staranno con ciascun genitore:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno, prevedendo per il genitore che non sarà di tur-no il giorno di Natale la possibilità di effettuare con i figli lo scambio dei rega-li e degli auguri la sera della Vigilia (24 dicembre) o il pomeriggio del giorno di
Natale qualora il genitore non si trovi fuori città per il periodo di vacanza.
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- la festa del papà e il compleanno del papà col padre;
- la festa della mamma e il compleanno della mamma con la madre;
- il compleanno dei figli staranno metà giornata con ciascun genitore;
- precisa che nei periodi feriali sopra menzionati l'ordinario regime di collocamento verrà sospeso;
- obbliga il sig. a versare alla moglie, sig.ra , entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1
mese a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli minori e la Per_1 Persona_2 somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie. I coniugi, in deroga a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza sulla regolamentazione delle spese, concordano che le spese di abbigliamento per il cambio stagione (primavera/ estate e autunno / inverno) saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%, ritenendosi entrambi liberi di acquistare autonomamente l'abbigliamento ordinario. L'acquisto del vestiario e dell'attrezzatura da sci o da montagna (es. trekking, campi scout etc.), gli abiti da cerimonia pagina 5 di 6 o altri capi particolari dovrà essere previamente concordato tra i coniugi, e quindi diviso al 50% tra i medesimi se entrambi d'accordo sulla spesa;
- prende atto che i coniugi concordano che le spese mediche coperte dall'assicurazione Previmedical rimarranno interamente a carico del padre, mentre quelle non coperte saranno divise al 50% tra i genitori;
- ferme restando le statuizioni di cui ai punti sub 4 e 5, pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre, previa esibizione dei documenti giustificativi delle spese, o di provvedere direttamente, al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ludiche-sportive dei figli così come previste e regolamentate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
- dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del giorno 8/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3299/2023 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. REBESANI ANNA
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. TONELLO ILENIA e dall'Avv. GIRALDI SILVIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto a: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente per la udienza cartolare del 20.2.2025, così chiedendo:
pagina 1 di 6 “1. CASA CONIUGALE: Assegnarsi la casa coniugale e tutto l'arredo ivi esistente, sita in Cavazzale
(VI), Via Marco Polo n. 119, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie sig.ra Parte_1
presso la quale vivranno e manterranno la residenza i figli minori e , con Per_1 Persona_2
l'eccezione del mobile del salotto, ricordo della famiglia di origine del sig. CP_1
2. AFFIDAMENTO FIGLI: Affidarsi i figli minori e rispettivamente Persona_2 Persona_3
di anni 14 e 9 in via condivisa ai genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prevedendo che gli stessi mantengano la residenza presso la casa della madre.
3. TEMPI DI VISITA E PERMANENZA DEI MINORI.
Disporsi il collocamento paritario dei figli minori, a settimane alterne, con scambio del collocamento al lunedì sera. Disporsi che i figli inoltre staranno con ciascun genitore:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno, prevedendo per il genitore che non sarà di turno il giorno di Natale la possibilità di effettuare con i figli lo scambio dei regali e degli auguri la sera della Vigilia (24 dicembre) o il pomeriggio del giorno di
Natale qualora il genitore non si trovi fuori città per il periodo di vacanza.
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- la festa del papà e il compleanno del papà col padre;
- la festa della mamma e il compleanno della mamma con la madre;
- il compleanno dei figli staranno metà giornata con ciascun genitore;
precisa che nei periodi feriali sopra menzionati l'ordinario regime di collocamento verrà sospeso;
4. ONERI CONTRIBUTIVI PER I FIGLI: Obbligarsi il sig. a versare alla moglie, sig.ra CP_1
, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di assegno perequativo per il mantenimento Parte_1
dei figli minori e la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per Per_1 Persona_2
ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie.
I coniugi, in deroga a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza sulla regolamentazione delle spese, concordano che le spese di abbigliamento per il cambio stagione
(primavera/ estate e autunno / inverno) saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%, ritenendosi entrambi liberi di acquistare autonomamente l'abbigliamento ordinario. L'acquisto del vestiario e dell'attrezzatura da sci o da montagna (es. trekking, campi scout etc.), gli abiti da cerimonia o altri capi particolari dovrà essere previamente concordato tra i coniugi, e quindi diviso al 50% tra i medesimi se entrambi d'accordo sulla spesa.
pagina 2 di 6
5. SPESE MEDICHE FIGLI: I coniugi concordano che le spese mediche coperte dall'assicurazione
Previmedical rimarranno interamente a carico del padre, mentre quelle non coperte saranno divise al
50% tra i genitori.
6. SPESE STRAORDINARIE FIGLI: Ferme restando le statuizioni di cui ai punti sub 4 e 5, porsi a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre, previa esibizione dei documenti giustificativi delle spese,
o di provvedere direttamente, al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ludiche-sportive dei figli così come previste e regolamentate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
7. Spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà previsto dall'art.13 L.P.”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data
27.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2023 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Monticello Conte Otto (VI) in data 26/07/2008; che dall'unione CP_1
nascevano i figli in data 06/02/2011 e in data 12/05/2015; che il matrimonio era Per_2 Per_1
entrato in una crisi irreversibile e insanabile. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie;
che i figli minori e , di anni 12 e 8 rispettivamente, venissero affidati in via condivisa ad Per_2 Persona_3
entrambi i genitori con residenza presso la casa della madre con la quale avrebbero vissuto in via prevalente;
che venissero disciplinati i tempi di visita da parte del padre secondo quanto indicato in ricorso;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale e di CP_1
affidamento condiviso dei figli minori ma, per contro, chiedeva che venisse disposto il collocamento paritetico degli stessi presso ciascun genitore;
che la casa coniugale venisse assegnata al padre;
che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, sentito il figlio minore e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice Per_2 delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza presso la casa coniugale, assegnava al padre la casa coniugale, disponeva il collocamento paritetico dei figli minori e determinava il contributo perequativo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento dei pagina 3 di 6 figli nella misura di complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza e al 100% delle spese mediche.
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza n. 872/2024 del 23/04/2024, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'attrice avverso l'ordinanza temporanea ed urgente, assegnava la casa familiare alla sig.ra . Pt_1
Alla successiva udienza, le parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza parziale sul solo status e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1157/2024 pubblicata in data 05/06/2024 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione delle dichiarazioni reddituali ed estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati alle parti e mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa.
Esaurita l'istruttoria, le parti chiedevano un rinvio per poter definire bonariamente la controversia.
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe tramite note scritte depositate per la udienza cartolare del 20.2.2025. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla loro collocazione paritetica presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori vanno regolamentate secondo gli accordi intercorsi tra i coniugi.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cavazzale (VI), Via
Marco Polo n. 119, in favore di , come richiesto, presso la quale vivranno e manterranno Parte_1
la residenza i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, preso atto della separazione personale dei coniugi e già dichiarata con sentenza Parte_1 CP_1
parziale del Tribunale di Vicenza n. 1157/2024:
- assegna la casa coniugale e tutto l'arredo ivi esistente, sita in Cavazzale (VI), Via Marco Polo n. 119, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie sig.ra presso la quale vivranno e Parte_1 manterranno la residenza i figli minori e , con l'eccezione del mobile del Per_1 Persona_2
salotto, ricordo della famiglia di origine del sig. CP_1
- affida i figli minori e rispettivamente di anni 14 e 9 in via condivisa Persona_2 Persona_3
ai genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prevedendo che gli stessi mantengano la residenza presso la casa della madre;
- dispone il collocamento paritario dei figli minori, a settimane alterne, con scambio del collocamento al lunedì sera. Dispone che i figli inoltre staranno con ciascun genitore:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno, prevedendo per il genitore che non sarà di tur-no il giorno di Natale la possibilità di effettuare con i figli lo scambio dei rega-li e degli auguri la sera della Vigilia (24 dicembre) o il pomeriggio del giorno di
Natale qualora il genitore non si trovi fuori città per il periodo di vacanza.
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- la festa del papà e il compleanno del papà col padre;
- la festa della mamma e il compleanno della mamma con la madre;
- il compleanno dei figli staranno metà giornata con ciascun genitore;
- precisa che nei periodi feriali sopra menzionati l'ordinario regime di collocamento verrà sospeso;
- obbliga il sig. a versare alla moglie, sig.ra , entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1
mese a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli minori e la Per_1 Persona_2 somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie. I coniugi, in deroga a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza sulla regolamentazione delle spese, concordano che le spese di abbigliamento per il cambio stagione (primavera/ estate e autunno / inverno) saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%, ritenendosi entrambi liberi di acquistare autonomamente l'abbigliamento ordinario. L'acquisto del vestiario e dell'attrezzatura da sci o da montagna (es. trekking, campi scout etc.), gli abiti da cerimonia pagina 5 di 6 o altri capi particolari dovrà essere previamente concordato tra i coniugi, e quindi diviso al 50% tra i medesimi se entrambi d'accordo sulla spesa;
- prende atto che i coniugi concordano che le spese mediche coperte dall'assicurazione Previmedical rimarranno interamente a carico del padre, mentre quelle non coperte saranno divise al 50% tra i genitori;
- ferme restando le statuizioni di cui ai punti sub 4 e 5, pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre, previa esibizione dei documenti giustificativi delle spese, o di provvedere direttamente, al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ludiche-sportive dei figli così come previste e regolamentate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
- dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del giorno 8/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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