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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16919 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
R.G. 2477/2023
Il Tribunale di Roma, XVII SEZIONE, in persona del giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Mauro Franchitto, indirizzo digitale, pec:
, giusta procura unita all'atto Email_1
di citazione in opposizione.
Opponente
e
Controparte_1
(C.F. ), con sede in con sede legale in Venezia Mestre, via
[...] P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del rappresentante legale p.t., assistita e difesa dall'Avv. Lucio Ghia, indirizzo digitale, pec:
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI: per parte opponente: – In via preliminare, previa pronuncia di inefficacia o, in
subordine, successivamente al provvedimento in merito alla provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, sospendere, comunque, il presente giudizio ai sensi del
decreto legislativo n. 28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni,
vertendo la presente causa in materia di contratti bancari e, quindi, rientrante nelle
cause di mediazione obbligatoria, per l'esperimento del relativo procedimento di
mediazione. – Sempre in via preliminare, ex art. 649 c.p.c., non concedere – laddove
richiesta ex adverso - la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, per tutti i
motivi di cui in narrativa e, comunque, in quanto sussistono nel caso di specie i c.d.
gravi motivi.– In via principale e nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e/o privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di
cui in narrativa, o in subordine rideterminare, anche a mezzo di CTU, le minori somme
effettivamente dovute dalla opponente in virtù dei rapporti dedotti nella fase monitoria
e nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte opposta: - in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il
decreto ingiuntivo n. 19852/2022 per tutte le ragioni esposte ed in quanto l'opposizione
non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito in via principale,
rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento,
sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando
integralmente il decreto ingiuntivo n. 19852/2022; - in ogni caso, condannare la Sig.ra
pag. 2/9 al pagamento, in favore di delle spese e dei Pt_1 Controparte_1
compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 19852/2022 emesso in data 15/11/2022 dal
Tribunale di Roma nell'ambito della procedura R. g. 57133/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 6.301,51
(seimilatrecentouno/51), oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale debito derivante dal contratto di mutuo, prestito al consumo, stipulato dalla stessa con Controparte_2
ceduto alla chiedendo la revoca dello stesso, premettendo Controparte_3
la particolare condizione economica e familiare in cui versava e contestando nel merito la debenza del credito, rassegnando le conclusioni come riportate in epigrafe.
Si costituiva e per essa la Controparte_1 Controparte_1
quale chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del d.i. opposto.
All'udienza di prima comparizione, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la pag. 3/9 provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e disposto rinvio per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs 28/2010.
Esperito con esito negativo la mediazione il giudizio proseguiva;
venivano richiesti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c per il deposito di memorie istruttorie.
All'esito, ritenuta non ammissibile la richiesta di CTU di parte opponente in quanto esplorativa, la causa ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 27/01/2025, con assegnazioni alle parti dei termini per deposito comparsa conclusionale e replica.
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto in appresso.
Respinta preliminarmente l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, ritenuto che la mediazione, giusta quanto dispone l'art. 5 quater del D.Lgs 28/2010 “non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione secondo quanto previsto dall'art.
5-bis”.
Deve essere altresì disattesa la eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta, la quale ha depositato idonea e adeguata prova del diritto di credito di che trattasi acquisto con il contratto di cessione (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, evidenziato anche dalla parte opposta, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il pag. 4/9 contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa
(Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio
2005, n. 1312). Essi rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (da ultimo Cassazione, sent. n. 5997/2006).
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi,
è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
pag. 5/9 Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto
è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU, sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità
di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente.
Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto, risulta dagli atti che il credito trae origine dal contratto di prestito personale del 22.08.2018, intercorso tra , e da Parte_1
questa firmato digitalmente) e la , sottoscritto dalla ceduto ad CP_2
IFIS NPL Banca IFIS (docc. 3 e 4 fasc. monitorio), di cui al parte opponente è stata resa edotta con raccomandata a/r del 23.082021, ritirata il
26.08.2021, la cui ricevuta di attestazione è stata depositata in atti (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). L'importo totale del prestito era di € 10.000,00
(diecimila/00); rimborsabili con la modalità di n. 84 rate da € 148,00
pag. 6/9 (centoquarantotto/00) ciascuna, con TAN al 6,39% e TAEG al 6,58% ed interessi pari ad € 2.432,00 (duemilaquattrocentotrentadue/00).
Il contratto si palesa conforme all'art. 117 del TUB (D. Lgs 385/1993), in quanto indica il tasso di interesse applicato e le altre condizioni praticate. n contratto di credito.
Rileva che la parte opponente non contesta la sussistenza del rapporto e neppure il mancato pagamento delle rate di mutuo di cui all'estratto depositato dalla parte opposta (cfr. doc. 7 fasc. parte opposta).
Invero, l'opponente ha tra l'atro eccepito la carenza di prove per l'emissione del provvedimento monitorio e l'usura, senza tuttavia fornire elementi di prova in merito, non ottemperando in tal modo all'onere a suo carico ex art. 2697 comma 2 c.c., atteso che sulla debenza e misura degli interessi moratori, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
19597/2020).
In condivisione a quanto affermato dal giudice del monitorio, la clausola relativa al mancato o ritardato pagamento, in punto di penale secondo cui è
prevista a carico del mutuatario: • Penale per ritardato pagamento: 8%
calcolata sull'importo delle mensilità scadute ed impagate. • Penale per
pag. 7/9 decadenza dal beneficio del termine: 10% sul capitale residuo risultante
dovuto. • Tasso di interesse di mora: annuo (applicato a seguito di
decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni
scadute ed impiegate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato
della penale del 10%), si palesa illegittima, e dunque va dichiarata nulla per tale parte, in quanto in violazione dell'art. 7, 33 e 36 del Codice del
Consumo (cfr. Sentenza 17/05/2022 Corte di Giustizia dell'Unione
Europea)
L'opposizione è parzialmente accolta in punto di nullità della clausola relativa alle penali per ritardato pagamento, tuttavia il credito indicato nel d.i opposto, per rate di mutuo rimaste impagate si palesa fondato e pertanto deve essere confermato e reso definitivamente esecutivo.
Stante la reciproca soccombenza, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione nei termini di cui in motivazione.
Conferma il d.i. opposto.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, 18/11/2025.
pag. 8/9 Il Giudice
OL GO
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
R.G. 2477/2023
Il Tribunale di Roma, XVII SEZIONE, in persona del giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Mauro Franchitto, indirizzo digitale, pec:
, giusta procura unita all'atto Email_1
di citazione in opposizione.
Opponente
e
Controparte_1
(C.F. ), con sede in con sede legale in Venezia Mestre, via
[...] P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del rappresentante legale p.t., assistita e difesa dall'Avv. Lucio Ghia, indirizzo digitale, pec:
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI: per parte opponente: – In via preliminare, previa pronuncia di inefficacia o, in
subordine, successivamente al provvedimento in merito alla provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, sospendere, comunque, il presente giudizio ai sensi del
decreto legislativo n. 28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni,
vertendo la presente causa in materia di contratti bancari e, quindi, rientrante nelle
cause di mediazione obbligatoria, per l'esperimento del relativo procedimento di
mediazione. – Sempre in via preliminare, ex art. 649 c.p.c., non concedere – laddove
richiesta ex adverso - la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, per tutti i
motivi di cui in narrativa e, comunque, in quanto sussistono nel caso di specie i c.d.
gravi motivi.– In via principale e nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e/o privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di
cui in narrativa, o in subordine rideterminare, anche a mezzo di CTU, le minori somme
effettivamente dovute dalla opponente in virtù dei rapporti dedotti nella fase monitoria
e nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte opposta: - in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il
decreto ingiuntivo n. 19852/2022 per tutte le ragioni esposte ed in quanto l'opposizione
non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito in via principale,
rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento,
sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando
integralmente il decreto ingiuntivo n. 19852/2022; - in ogni caso, condannare la Sig.ra
pag. 2/9 al pagamento, in favore di delle spese e dei Pt_1 Controparte_1
compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 19852/2022 emesso in data 15/11/2022 dal
Tribunale di Roma nell'ambito della procedura R. g. 57133/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 6.301,51
(seimilatrecentouno/51), oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale debito derivante dal contratto di mutuo, prestito al consumo, stipulato dalla stessa con Controparte_2
ceduto alla chiedendo la revoca dello stesso, premettendo Controparte_3
la particolare condizione economica e familiare in cui versava e contestando nel merito la debenza del credito, rassegnando le conclusioni come riportate in epigrafe.
Si costituiva e per essa la Controparte_1 Controparte_1
quale chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del d.i. opposto.
All'udienza di prima comparizione, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la pag. 3/9 provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e disposto rinvio per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs 28/2010.
Esperito con esito negativo la mediazione il giudizio proseguiva;
venivano richiesti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c per il deposito di memorie istruttorie.
All'esito, ritenuta non ammissibile la richiesta di CTU di parte opponente in quanto esplorativa, la causa ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 27/01/2025, con assegnazioni alle parti dei termini per deposito comparsa conclusionale e replica.
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto in appresso.
Respinta preliminarmente l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, ritenuto che la mediazione, giusta quanto dispone l'art. 5 quater del D.Lgs 28/2010 “non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione secondo quanto previsto dall'art.
5-bis”.
Deve essere altresì disattesa la eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta, la quale ha depositato idonea e adeguata prova del diritto di credito di che trattasi acquisto con il contratto di cessione (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, evidenziato anche dalla parte opposta, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il pag. 4/9 contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa
(Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio
2005, n. 1312). Essi rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (da ultimo Cassazione, sent. n. 5997/2006).
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi,
è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
pag. 5/9 Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto
è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU, sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità
di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente.
Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto, risulta dagli atti che il credito trae origine dal contratto di prestito personale del 22.08.2018, intercorso tra , e da Parte_1
questa firmato digitalmente) e la , sottoscritto dalla ceduto ad CP_2
IFIS NPL Banca IFIS (docc. 3 e 4 fasc. monitorio), di cui al parte opponente è stata resa edotta con raccomandata a/r del 23.082021, ritirata il
26.08.2021, la cui ricevuta di attestazione è stata depositata in atti (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). L'importo totale del prestito era di € 10.000,00
(diecimila/00); rimborsabili con la modalità di n. 84 rate da € 148,00
pag. 6/9 (centoquarantotto/00) ciascuna, con TAN al 6,39% e TAEG al 6,58% ed interessi pari ad € 2.432,00 (duemilaquattrocentotrentadue/00).
Il contratto si palesa conforme all'art. 117 del TUB (D. Lgs 385/1993), in quanto indica il tasso di interesse applicato e le altre condizioni praticate. n contratto di credito.
Rileva che la parte opponente non contesta la sussistenza del rapporto e neppure il mancato pagamento delle rate di mutuo di cui all'estratto depositato dalla parte opposta (cfr. doc. 7 fasc. parte opposta).
Invero, l'opponente ha tra l'atro eccepito la carenza di prove per l'emissione del provvedimento monitorio e l'usura, senza tuttavia fornire elementi di prova in merito, non ottemperando in tal modo all'onere a suo carico ex art. 2697 comma 2 c.c., atteso che sulla debenza e misura degli interessi moratori, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
19597/2020).
In condivisione a quanto affermato dal giudice del monitorio, la clausola relativa al mancato o ritardato pagamento, in punto di penale secondo cui è
prevista a carico del mutuatario: • Penale per ritardato pagamento: 8%
calcolata sull'importo delle mensilità scadute ed impagate. • Penale per
pag. 7/9 decadenza dal beneficio del termine: 10% sul capitale residuo risultante
dovuto. • Tasso di interesse di mora: annuo (applicato a seguito di
decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni
scadute ed impiegate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato
della penale del 10%), si palesa illegittima, e dunque va dichiarata nulla per tale parte, in quanto in violazione dell'art. 7, 33 e 36 del Codice del
Consumo (cfr. Sentenza 17/05/2022 Corte di Giustizia dell'Unione
Europea)
L'opposizione è parzialmente accolta in punto di nullità della clausola relativa alle penali per ritardato pagamento, tuttavia il credito indicato nel d.i opposto, per rate di mutuo rimaste impagate si palesa fondato e pertanto deve essere confermato e reso definitivamente esecutivo.
Stante la reciproca soccombenza, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione nei termini di cui in motivazione.
Conferma il d.i. opposto.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, 18/11/2025.
pag. 8/9 Il Giudice
OL GO
pag. 9/9