Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Antonello VITALE Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 86/2024, promossa da:
(C.F.: e (C.F.: ), quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
eredi del Sig. (deceduto il 24/03/2016), con l'Avv. Nicola Di Modugno (C.F.: Parte_1
- PEC C.F._3 Email_1
CONTRO
: (C.F.: ), con l'avv. Michele Di Pinto (C.F.: CP_1 C.F._4
, pec: C.F._5 Email_2
NONCHE': (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._6 CP_3
) -NON COSTITUITI- C.F._7
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 2467/2023 del Tribunale di Bari Terza Sezione Civile, pubblicata il
21/06/2023, resa nel giudizio RGN. P.IVA_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 23.4.2010, il sig. , sull'assunto che col padre CP_1
(10/12/1930), in data 01.06.2001, era intervenuto un contratto di locazione ad uso Parte_1
commerciale, regolarmente registrato, dell'immobile per uso frantoio sito in Toritto alla via F.lli
Bandiera n. 31, e che al fine di renderlo idoneo allo svolgimento dell'attività di frantoio oleario era stato necessario eseguire una serie di lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme igienico- sanitarie e che in virtù del rapporto parentale veniva pattuito verbalmente che i costi sarebbero stati pagina 1 di 6
25.099,82, a titolo di restituzione dei corrispettivi dei prezzi anticipati per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'immobile condotto in locazione e, in via subordinata, alla restituzione della somma di € 25.099,82 a titolo di ingiustificato arricchimento.
Si costituiva in giudizio (10/12/1930), che eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per Parte_1
genericità, contestava le avverse pretese e spiegava domanda riconvenzionale per la condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 10.845,59 a titolo di canoni scaduti e non pagati.
[...]
Con memoria ex art. 420 c.p.c. depositata l'08.10.2010 il ricorrente contestava l'avversa domanda riconvenzionale deducendo di aver pagato regolarmente i canoni di locazione, giusta fattura n. 01/2001 del 31.12.01 relativa al pagamento dei canoni dall'1.6.2001 al 31.12.2001 dell'importo pari ad euro
903,80; eccepiva l'intervenuta prescrizione dei canoni non pagati fino al mese di giugno 2005; proponeva a sua volta domanda (nuova) relativa alla restituzione del deposito cauzionale di € 7.746,85 versato in contanti in data 25.6.2001, come da ricevuta depositata, e concludeva chiedendo: in via principale, di accogliere le domande proposte nel ricorso introduttivo;
di rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata;
di accogliere la domanda nuova e di condannare Parte_1
(10/12/1930) al pagamento dell'ulteriore somma di euro €. 7.746,85 a titolo di restituzione del deposito cauzionale;
in via subordinata, di compensare il minor credito per canoni non versati al netto dei canoni non prescritti, con i crediti vantati dal ricorrente.
La causa, già istruita con l'acquisizione documentale, lo svolgimento delle prove orali e di una CTU tecnico-contabile, all'udienza del 03.10.2017 veniva interrotta a seguito della dichiarazione del decesso
(10/12/1930), avvenuto il 24.03.2016. Parte_1
Il giudizio con ricorso depositato il 23.10.2017 veniva, poi, riassunto dal ricorrente nei confronti degli eredi testamentari del sig. (10/12/1930): , , Parte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
(06/07/1990 - odierno appellante) e . Parte_2
Si costituivano nel giudizio solo i sigg.ri e , riportandosi a tutte le Controparte_2 CP_3
domande e le conclusioni formulate dall'originario resistente, e depositavano con le note conclusive del
09.10.2018 un atto transattivo a seguito del quale il sig. aveva ricevuto dal padre la somma CP_1
di € 15.000,00 anche a titolo di indennizzo per le opere dal medesimo realizzate nell'immobile; non si costituivano i sigg.ri (06/07/1990) e . Parte_1 Parte_2
All'esito dell'istruzione della causa e della discussione il Tribunale, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, dichiarata inammissibile la domanda avanzata da con la memoria ex CP_1
pagina 2 di 6 art. 420 c.p.c. in ordine alla restituzione del deposito cauzionale e ritenuta l'irrilevanza dell'atto di transazione, in parziale accoglimento della domanda avanzata da per l'ingiustificato CP_1
arricchimento ed operata la compensazione con il credito vantato da parte resistente, condannava
, , e , secondo le quote testamentarie, al Controparte_2 CP_3 Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € 9.175,43, oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
soddisfo e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle di C.T.U..
Avverso la sentenza proponevano appello i sigg.ri (06/07/1990), e , Parte_1 Parte_2
censurandola per aver il primo giudice ritenuto privo di valore probatorio, in quanto sottoscritto solo da una delle parti e comunque non dal ricorrente l'atto transattivo depositato da parte resistente con le note conclusive del 09/10/2018 e l'errata compensazione dei canoni, da operarsi con riguardo a tutti i crediti relativi ai canoni arretrati non percetti dal defunto sig. e non soltanto Parte_1
limitatamente a quelli ritenuti non prescritti.
Resisteva l'appellato che contestava i motivi di appello e concludeva per sentirlo rigettare con vittoria di spese.
La Corte, all'udienza del 14.05.2025, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva la causa come da dispositivo.
Col primo e secondo motivo gli appellanti censurando la motivazione del primo giudice incorso in error in procedendo in conseguenza della violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1327 c.c. in relazione all'art. 1967
c.c., deducono che l'atto transattivo, anche se sottoscritto solo dal padre sig. (1930) è da Parte_1 interpretare come proposta a cui però deve, senza ombra di dubbio, ritenersi sia seguita l'accettazione da parte del figlio sig. che proprio per effetto di tale accordo incassò la somma di € 15.000,00 CP_1
versata dal padre, precisando che nel giudizio di primo grado non è stata oggetto di contestazione specifica,
da parte della difesa del , la fondamentale circostanza di fatto in ordine all'avvenuto pagamento, CP_1
CP_ da parte del defunto sig. a suo figlio . Parte_1
La doglianza non può essere accolta.
Il documento risulta tardivamente versato in atti dai sigg.ri e solo il Controparte_2 CP_3
10.10.2018 successivamente alla loro costituzione in giudizio avvenuta il 13.02.2018. Giova ricordare che, nel rito del lavoro, è possibile la produzione tardiva dei documenti soltanto nel caso in cui gli stessi si siano formati successivamente al deposito del ricorso o si siano resi necessari alla luce delle difese formulate dalla controparte - Cass. 24436/2019).
Neppure, può sfuggire che l'atto di transazione, sottoscritto dal solo (e quindi Parte_1
evidentemente nella sua disponibilità), NON è stato da questi tempestivamente depositato al momento pagina 3 di 6 della sua costituzione nel giudizio allorquando ha spiegato la domanda riconvenzionale per i canoni di locazioni non versati e che la circostanza dell'intervenuta transazione e del pagamento in favore di della somma di € 15.000,00 non è stata neppure dedotta dall'originario resistente CP_1 Pt_1
930), né tantomeno vi è traccia in atti di detto pagamento che certamente non poteva avvenire
[...]
per contanti (atteso che a partire dal 31 maggio 2010, il DL 78/2010 ha riportato il valore, che in precedenza era di € 12.500,00, ad € 5.000,00, cifra che è stata, poi, ridotta a € 2.500,00 dal DL 138/2011, e ad € 1.000,00 dal
DL 201/2011 e che attualmente è di € 5.000,00).
Neppure può ritenersi provata la circostanza ex art. 115 cpc avendo il , tempestivamente CP_1 contestato il contenuto ed eccepito la tardività del deposito, “del documento denominato atto di transazione che non è mai stato posto in essere tra le odierne parti processuali ovvero tra il ricorrente
e l'originario resistente sig. . Si tratta di un atto -ictu oculi- privo di data, di Parte_1
sottoscrizioni e dal contenuto palesemente falso” (come emerge dal verbale di udienza del 13.11.2018).
La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico. (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018).
In difetto di prova dell'avvenuto pagamento neppure appare invocabile la disciplina di cui all'art. 1327
c.c. richiamata dagli appellanti.
Col terzo motivo, poi, questi ultimi lamentano la violazione dell'art. 1242, co 2° c.c., stante la prevalenza del diritto alla compensazione fatto valere dagli odierni appellanti, rispetto alla prescrizione dei crediti eccepita dal ricorrente.
La censura NON convince.
Il primo giudice, infatti una volta individuato il credito del ricorrente in € 12.500,00, alla luce delle risultanze peritali (non censurate in questa sede), lo ha coordinato con l'eccezione di prescrizione dei canoni di locazione sollevata -sempre- dal ricorrente nella memoria ex art 420 cpc ritenendola meritevole di accoglimento, in quanto, oltre ad essere tempestiva, risulta confortata dalla circostanza
pagina 4 di 6 che non risultano allegati dalla parte resistente atti interruttivi da parte del locatore, dichiarando ex art. 2948 c.c. l'estinzione per prescrizione del credito nei confronti di per canoni di CP_1
locazione ed accessori fino a giugno 2005, accogliendo così parzialmente la domanda riconvenzionale volta alla condanna di al pagamento dei canoni non corrisposti per la somma di € 3.324,57 CP_1
(da giugno 2005 e fino ad aprile 2007, allorquando è intervenuta la cessazione del contratto), compensandola col maggior credito di € 12.500,00.
A beneficio dei resistenti non può operare il disposto dell'art. 1242 c.c. perché la compensazione richiesta ha natura giudiziale, atteso che i crediti opposti sono illiquidi ed inoltre contestati. Il presupposto su cui si fonda l'art. 1242 c.c. nel disporre l'irrilevanza della maturata prescrizione è, infatti, quello per cui la compensazione legale avviene in forza di legge ed è solo dichiarata dal giudice perché già inequivocabilmente accertata con forza di giudicato o per mancanza di contestazioni, mentre la compensazione giudiziale ha luogo all'esito di una decisione del giudice che accerta l'esistenza del controcredito, con la conseguenza che non si può ritenere sussistente una precedente coesistenza di due crediti dotati contestualmente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. (Cass. n. 28568/2021).
“Non può operare la compensazione legale, qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinchè la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.” (Cass. civ. Sez. lavoro n. 14818/2002,). “Il principio secondo cui la compensazione può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta (art. 1242, co. 2 cc) non è applicabile alla compensazione giudiziale, potendo questa aver luogo soltanto "ope iudicis", con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi” (Cass. n. 23078/2005, Cass. n. 3188 /1981).
L'appello viene, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022., scaglione fino ad € 26.000,00, minimo di tariffa;
nulla per le spese in favore di e non costituiti. Controparte_2 CP_3
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 86/2024, proposto da (C.F.: e , contro Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagina 5 di 6 , nonché e , per la riforma della sentenza n. 2467/2023 del CP_1 Controparte_2 CP_3
Tribunale di Bari Terza Sezione Civile, pubblicata il 21/06/2023, resa nel giudizio RGN.
94000333/2010, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna (C.F.: e , in solido, al Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di che liquida in € CP_1
2.906,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3. nulla per le spese in favore di e Controparte_2 CP_3
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_1
(C.F.: e , in solido, dell'ulteriore importo a titolo di C.F._1 Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 14.05.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 6 di 6