Articolo 20 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 19Articolo 21
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1 gennaio 1907
Art. 20.

Il fondo di previdenza e' unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto.

Tuttavia, consentendolo le condizioni del fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari.

Il fondo e' amministrato da una Commissione centrale, presieduta da un consigliere di Stato, e composta di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del rettore generale delle privative, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma, designati com'e' detto all'art. 4.

Sono estese al fondo di previdenza le disposizioni dell'art. 16.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1907