Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2023, proposto da
FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Juljana Dushaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di BR, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
nei confronti
AM e LT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot. 90183/22 del 10/11/2022 emesso dalla prefettura di BR in data 08/11/2022 e del decreto di rigetto prot. 90185/22 del 10/11/2022 emesso dalla prefettura di BR in data 08/11/2022, con i quali sono state rigettate le istanze di cambio nome e cognome depositate in data 23/09/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con il ricorso cumulativo di cui all’epigrafe FA ha impugnato i decreti nn. 90183 e 90185 con cui il Prefetto di BR ha rigettato le due distinte istanze dalla stessa proposte al fine di mutare il proprio nome da AL a “-OMISSIS-” ed il cognome da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-”.
2.- La ricorrente ha dedotto:
- che AM e LT, suoi genitori, hanno contratto matrimonio in Ghana negli anni ‘90;
- che durante la gravidanza AM si era trasferita da sola in Belgio per lavoro;
- che il padre LT, non presente in quel Paese alla sua nascita, non ha potuto riconoscerla e che è stata, quindi, registrata all’anagrafe come AL;
- che, dopo il ricongiungimento dei genitori in Belgio, le sue generalità sono mutate, previa istanza al Consolato Ghanese, in “Beta”;
- che per agevolare l’iter burocratico volto all’ottenimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione sarebbe stata “ costretta ad abbandonare ” queste ultime generalità e ritornare a quelle corrispondenti all’atto di nascita;
- di aver quindi richiesto con il nominativo di AL la cittadinanza per naturalizzazione, conseguita il 30.3.2022;
- di aver presentato nel settembre 2022 alla Prefettura di BR due diverse istanze per ottenere il cambio del proprio nome da AL a “-OMISSIS-” e del cognome da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-”.
3.- Previo inoltro di due distinte comunicazioni ex art. 10 bis L. 241/1990, riscontrate dalla ricorrente con memoria difensiva, la Prefettura di BR ha rigettato entrambe le richieste.
4.- Con un unico motivo di ricorso FA lamenta “ violazione di legge. violazione del disposto dell’art. 89 del dpr 13/03/2012 n. 54. carenza di motivazione ed eccesso di potere quanto ai limiti della discrezionalità amministrativa ”: a suo dire le domande presentate alla Prefettura non sarebbero affatto generiche, essendo fondate su serie e legittime ragioni, ovverosia riacquisire il nome e cognome IN TU, assunto nei primi anni di vita (con la sola aggiunta della “e” finale al nome), nei soli quali si riconoscerebbe e che avrebbe dovuto abbandonare nel 2016, allorché era ritornata alle generalità di FA, attribuitele alla nascita, “ perché il Ministero non accettava generalità diverse da quelle indicate nell’atto di nascita ”. Il Prefetto, poi, non avrebbe apprezzato le ragioni dalla stessa addotte, né la documentazione integrativa prodotta, giungendo ad una decisione irragionevole, oltre che sostanzialmente immotivata.
5.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio con atto di forma, producendo poi una due distinte relazioni a sostegno dell’operato.
6.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro attribuite dall’art. 73 c.p.a..
DIRITTO
1.- La materia oggetto di causa è disciplinata dall’art. 89, comma 1, del d.P.R. 396/2000, che, nel testo vigente dopo la modifica stabilita con il d.P.R. 54/2012, prevede che “ Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta ”.
La locuzione “ anche perché ridicolo o vergognoso ” ecc., in cui la congiunzione “anche” è stata appunto introdotta con il citato d.P.R. 54/2012, consente di escludere la tassatività dei casi in cui l'istanza di mutamento delle generalità può formare oggetto di favorevole assenso, sicché la domanda di mutamento del nome, oltre che per le cause indicate dalla legge, può essere motivata anche da ragioni e finalità non astrattamente predefinite e peculiari, legate dunque alle vicende personali dell’interessato, purché documentate, apparentemente non transitorie, oggettivamente non definibili come futili, o diversamente realizzabili secondo comune esperienza e ragionevolezza.
La giurisprudenza riconosce in capo “ al Prefetto un peculiare potere discrezionale, poiché attribuisce alla sua valutazione l’esame della sussistenza dei presupposti tali da giustificare l’accoglimento della istanza di modifica del nome o del cognome. A parte i casi in cui la richiesta riguardi un cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine (rispetto ai quali lo stesso comma 1 ha attribuito il potere-dovere del Prefetto di accogliere l’istanza di modifica, volta a superare le relative situazioni, salvo l’esame sulla congruità del cognome desiderato), negli altri casi il Prefetto – come ha correttamente evidenziato la circolare del 2001 – deve tener conto della natura ‘eccezionale’ del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l’identità personale. Vi è infatti un rilevante interesse pubblico alla ‘stabile identificazione nel corso del tempo’ ” (cfr. Tar BR, Sez. I, n. 482 del 25.5.2021)
Detto potere va esercitato bilanciando l'interesse evidenziato nella richiesta con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del nome e del cognome come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale, “ tenuto conto che - a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere "morale" - esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua ‘stabile identificazione nel corso del tempo' ” (C.d.S., Sez. III, n. 5021 del 15.10.2013).
Ed infatti la giurisprudenza esclude che il richiedente possa liberamente scegliere quali generalità attribuirsi, pena un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 6462 del 26.9.2019).
2.- Nel caso di specie le richieste della ricorrente sono così motivate:
- quanto al mutamento di nome da FA a -OMISSIS- “ dopo circa un anno dalla nascita il suo nome è stato cambiato in Ghana in “IN” e da allora l’unico nome che la sottoscritta sente suo e per questioni burocratiche, ovvero richiesta della cittadinanza italiana, nel 2016 ho dovuto ripristinare i dati anagrafici del suo certificato di nascita, tornando quindi ad essere FA, nome in cui non si riconosce. Si chiede l’aggiunta della “e” ovvero “-OMISSIS-” mancante per mero errore di trascrizione all’anagrafe ”;
- quanto al mutamento di cognome da -OMISSIS- a -OMISSIS- “ alla nascita mio padre non era presente e non ha potuto riconoscermi dandomi il suo cognome. Quando si è ricongiunto in Belgio con mia madre il mio cognome è divenuto “-OMISSIS-”. Ho dovuto cambiare nuovamente cognome nel 2016 per proporre istanza di cittadinanza italiana, perché il Ministero non accettava generalità diverse da quelle dell’atto di nascita. Mi riconosco solo con il cognome “-OMISSIS-” che ho portato per oltre 13 anni ”.
Benché alle suddette domande non sia stata in origine allegata documentazione, tuttavia, a seguito dei preavvisi di rigetto, la ricorrente ha trasmesso alla Prefettura una memoria, accompagnata da: permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano nel 2017, certificato dello stato di famiglia datato 12.6.2022, tessera sanitaria italiana e carta di identità italiana rilasciate nel 2022, passaporto ghanese rilasciato nel marzo 2022, in cui compare con il nominativo di AL; certificati di residenza rilasciati dal Comune di Caino e da quello di Pezzate del 2016 e del 2017, nonché carta di identità italiana, rilasciata nel 2010, in cui viene identificata come “Beta”.
3.- La Prefettura, mediante due decreti dal contenuto totalmente sovrapponibile, ha rigettato le richieste in quanto “ non sussist o no i presupposti per accogliere la cennata domanda, in considerazione dell’assoluta genericità della stessa e della mancanza di qualsiasi documento a sostegno delle motivazioni, tali da giustificare il sacrificio dell’interesse pubblicistico alla tendenziale stabilità del nome/cognome, che attiene alla funzione di identificazione della persona ”.
4.- Le censure della ricorrente sono fondate: i provvedimenti impugnati sono affetti da vizio istruttorio e motivazionale.
Infatti, a dispetto di quanto affermato dalla Prefettura, le istanze che la ricorrente ha proposto non possono dirsi né generiche, né non supportate da documentazione: l’Amministrazione, quindi, nell’esercizio del potere discrezionale di cui si è fatta menzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla meritevolezza dell’interesse privato, al fine di affermarne o meno la soccombenza rispetto a quello pubblico alla stabilità delle generalità.
Ed invece la Prefettura ha omesso il dovuto accertamento istruttorio, determinandosi per il rigetto delle richieste facendo ricorso ad una clausola standardizzata, di sovente utilizzata da quell’Ufficio, senza entrare nel merito delle questioni sottoposte al suo vaglio.
Tale modus operandi ha portato all’adozione di due decreti dal contenuto identico, che solo formalmente rispondono alle istanze della ricorrente, ma che, in realtà, offrono una motivazione apparente, reiterata senza peraltro tenere conto della peculiarità proprie di ciascuna richiesta (l’una riferita al nome e l’altra al cognome): così facendo, quindi, l’Amministrazione non ha preso una reale posizione sulle ragioni vantate dalla -OMISSIS- e, in definitiva, non ha esercitato il potere discrezionale attribuitole ex lege in materia.
Tra l’altro, i provvedimenti gravati neppure argomentano in ordine alla ragione espressamente dedotta dalla ricorrente a fondamento del ritorno, nel 2016, alle generalità indicate nel proprio atto di nascita, ovverosia la necessità di proporre istanza di cittadinanza italiana per naturalizzazione con quei dati anagrafici: circostanza su cui la Prefettura avrebbe potuto e dovuto fare chiarezza, atteso che proprio la stessa ha condotto la fase istruttoria di quest’ultimo procedimento.
5.- Di conseguenza i decreti impugnati vanno annullati e la Prefettura, previo espletamento di incombenti istruttori, entro il termine centoventi giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovrà rideterminarsi sulle istanze della ricorrente emettendo due distinti provvedimenti che diano adeguatamente conto delle ragioni del loro accoglimento o del loro rigetto, previa effettuazione di un bilanciamento concreto degli interessi privati e pubblici rilevanti.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i decreti impugnati, con le conseguenze di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei nominativi FA, Beta, AM e LT, da sostituire rispettivamente con FA, Beta, AM e LT.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.