Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1818/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Andreioli C.F._2
Milena, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 08.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024 i coniugi [nata a [...]
Curitiba (Brasile) in data 14.11.1986 (C.F. ] e C.F._1 Pt_2
[nato a [...] in data [...] (C.F. )]
[...] C.F._2 hanno allegato:
1) di aver contratto matrimonio in Altavilla LE in data 28.08.2017 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2017, atto n. 5 Parte I;
2) che dal matrimonio è nata una figlia, (02.10.2019); Per_1
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. L'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Capaccio
Paestum (SA) in Via Magna Graecia n.60 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi Parte_1 stabilmente convivente. Il canone di locazione pari ad € 500,00 mensili oltre oneri condominiali pari ad € 40,00, rimarrà a carico della sig.ra mentre le Parte_1 rate del finanziamento per l'acquisto dei mobili che arredano la casa familiare, pari ad € 319,00 cadauna, rimarranno a carico del sig. Pt_2
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La piccola resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00,
a fine settimana alterni;
il pomeriggio del martedì e del giovedì dopo la scuola e
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fino al mattino successivo quando la piccola sarà accompagnata presso la Per_1 dimora materna prima dell'inizio delle lezioni;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la piccola potrà essere Per_1 accompagnata o prelevata da scuola o accompagnata presso le strutture preposte per lo svolgimento di attività extrascolastiche, dai nonni paterni o anche dalla zia paterna , qualora entrambi fossero impossibilitati, perchè impegnati nelle Per_2 rispettive attività lavorative;
5. Ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare all'altro, nell'interesse della figlia, il proprio recapito, anche telefonico, nonché i propri eventuali spostamenti in altra località nonché nell'eventualità di spostamenti o viaggi all'estero;
6. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Pt_2 Parte_1 oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
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- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
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Con sentenza n. 475/2024 emessa in data 25.09.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del giorno 08.04.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
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Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F.
[...]
] e [nato a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )] in data 28.08.2017 in Altavilla LE (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Pontecagnano Faiano dell'anno 2017, Parte I, n. 5;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Altavilla LE (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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