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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott. ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 9.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5064/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto:
Pagamento somme
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Artico Giuseppe Ivan Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
generale indicata in atti, dall'avv.to Lauri Giuseppe
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.07.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva: di essere affetto da “esiti di ictus ischemico in regione fronto parietale sx, vasculopatia cerebrale cronica con residua emi postenia dx ed afasia” e che pertanto in data 29.09.2022 CP_ avanzava all' domanda per il riconoscimento degli status di invalido civile;
che in data 15.01.2024 veniva convocato a VMC ed in quella sede riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% in misura pari all'80% a decorrere dal 29.09.2022; che in forza di tale riconoscimento amministrativo ed in presenza degli altri requisiti di legge, si esperiva la fase concessoria e con comunicazione del 21.03.2024 l'istituto previdenziale provvedeva ad elaborare il relativo prospetto di liquidazione;
che in tale prospetto si dava atto dell'avvenuta liquidazione dell'assegno di assistenza quale invalido civile parziale n. 044-
510207519669 Cat Inv Civ a decorrere dal 01.10.2022 per un importo totale pari ad €
6.260,86 e valuta del 8.4.24; che malgrado il corretto, rituale e tempestivo espletamento CP_ degli adempimenti necessari, l' non provvedeva, alla indicata data, a corrispondere al pensionato la totalità delle somme indicate quali maturate e non riscosse, nè all'attualità.
CP_ Tanto premesso chiedeva all'adito Tribunale di condannare l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno mensile di assistenza a decorrere dal 29.09.2022 con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
CP_ Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l' deducendo che in data 8.4.2024 si era provveduto al pagamento della somma di euro 6260,86 come da prospetto di liquidazione;
che la prestazione era in corso di regolare pagamento e che l'unico rateo che non era stato pagato tempestivamente era quello relativo a maggio 2024 in quanto non riscosso dall'avente diritto entro il termine di esigibilità e, dunque, restituito all'Istituto. Rappresentava che in ogni caso tale rateo era stato riemesso su richiesta del
11.3.2025 ed accreditato al ricorrente il 7.4.2025 . Concludeva chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione della spese di lite.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessata la materia del contendere e la causa a seguito di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa in data
7.4.2025 il pagamento del rateo di maggio 2024 in quanto non riscosso dall'avente diritto entro il termine di esigibilità e, dunque, restituito all . CP_2
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
CP_ Tenuto conto del comportamento dell' che ha provveduto al pagamento dell'unico rateo di assegno mensile di assistenza non corrisposto (diversamente dalla prospettazione attorea) in data 7.4.2025 e considerato che il mancato tempestivo pagamento è stato determinato dal comportamento dell'avente diritto che non ha provveduto ad incassare le somme entro il termine di esigibilità, comportando l'emissione di un nuovo mandato di pagamento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Nola il 9.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola