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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72 R.G.A.C. dell'anno 2023
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Flavio Sinatra e Annarita Lorefice, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. M. Rita La Boria, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato,
impugnava la sentenza n. 211/2022 R.G., emessa Parte_1
del Giudice di Pace di Caltanissetta in data 24/06/2022 a definizione della causa iscritta al R.G. 157/2022, di opposizione a precetto.
Nello specifico, l'appellante rappresentava che, con ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione personale dalla coniuge , odierna appellata, era stata Controparte_1
disposta la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli per la somma di euro 1.200,00 da versare entro il giorno 25 di ogni mese.
Ad eccezione del primo pagamento successivo all'ordinanza presidenziale, tutti i pagamenti erano stati eseguiti dall'appellante con vaglia postale.
Con raccomandata consegnata in data 13/01/2022, però,
l'odierna appellata diffidava l'appellante a non operare più il pagamento del mantenimento attraverso il vaglia postale, motivando tale dissenso con il ritardo di alcuni giorni rispetto alla data stabilita per il pagamento e per l'incomodo di doversi recare presso l'ufficio postale per incassare le somme, richiedendo pertanto il pagamento in contanti presso il suo domicilio o alternativamente con pagamenti equipollenti.
Con missiva in riscontro, rappresentava la Parte_1
legittimità della scelta di pagamento nonché la tempestività del medesimo.
Il 24/01/2022 l'appellante provvedeva ad eseguire il pagamento a mezzo vaglia postale, ricevuto dall'appellata il 28/01/2022 ma rifiutato. Con atto di precetto del 26/01/2022, notificato il
01/02/2022, intimava al coniuge il Controparte_1
pagamento relativo al mese di gennaio 2022.
Avverso l'atto di precetto del 26/01/2022 l'attore proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta, sostenendo l'esatto adempimento della sua obbligazione, dovendosi equiparare il vaglia postale al pagamento in contanti,
2 opposizione che veniva però rigettata.
Avverso detta pronuncia proponeva l'odierno Parte_1
appello, lamentando la contraddittorietà motivazione,
l'illegittimo rifiuto del mantenimento da parte dell'appellata ed infine l'eccessività delle spese disposte dal Giudice di prime cure.
Costituitasi in giudizio, l'appellata chiedeva dichiararsi l'appello inammissibile per genericità dei motivi di impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.
Nel merito, contestava l'appello perché infondato in fatto e in diritto, sostenendo la correttezza della sentenza emessa dal
Giudice di prime cure e ne chiedeva pertanto il rigetto.
In particolare, l'appellata considerava corretta l'argomentazione posta dal Giudice di Pace relativa all'assenza del consenso circa la modalità di pagamento dell'assegno familiare mediante vaglia postale.
Parte appellata rappresentava inoltre che, come da PEC del
09/07/2021 agli atti, era stato proprio il difensore di parte appellante a richiedere un nuovo IBAN mediante il quale versare il mantenimento.
All'udienza del 28/04/2025 il giudicante poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge.
Le parti concludevano come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti.
2. Ciò premesso, deve preliminarmente vagliarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata dagli appellati.
Le Sezioni Unite civili hanno chiarito che gli articoli 342 e 434
3 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., n. 27199 del
2017).
Nel caso di specie, l'appellante ha operato una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice e pertanto, per questo primo profilo, l'appello appare ammissibile.
Va altresì dichiarata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non ricorrendo i presupposti per la sua configurabilità.
3. Quanto al merito, le questioni poste all'attenzione del giudicante impongono prioritariamente di indagare in ordine alla natura del vaglia postale quale mezzo di pagamento diverso dalla moneta.
4 Ai sensi dell'art.1277 c.c. “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Nelle obbligazioni pecuniarie […]per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare;
nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva;
l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno” (Cass., Sez. Un., Sentenza n.
26617 del 18/12/2007 - Rv. 601099 - 01). Il pagamento mediante assegno circolare è dunque considerato equivalente al pagamento mediante moneta avente corso legale nello Stato, sia pure con i limiti individuati dalla citata giurisprudenza.
A sua volta, il pagamento mediante vaglia postale è equiparato alla consegna di fondi mediante assegno circolare.
La sua fonte di disciplina si rinviene principalmente negli artt. 5
e 6 del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (regolamento recante le norme sui servizi di Bancoposta).
L'art. 6, comma 4, del già menzionato D.P.R. dispone espressamente che “Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare”.
5 A questo punto, non v'è alcun dubbio sul fatto sul fatto che il vaglia postale debba essere considerato, al pari dell'assegno circolare, un metodo di pagamento equivalente alla corresponsione di moneta avente corso legale nello Stato, soggetto agli stessi limiti.
Occorre adesso scrutinare se sono stati rispettati il luogo ed il tempo dell'adempimento.
Nulla quaestio sul luogo in quanto il vaglia è stato recapitato al domicilio del creditore, in ossequio all'art. 1182 c.c..
Non risulta invece rispettato il tempo del pagamento.
Ed infatti, secondo l'art. 6 del citato d.p.r., “Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario”.
Ora, il vaglia è stato consegnato al creditore in data 28/01/2022, quindi dopo la scadenza fissata per il 25 di ogni mese, ma l'appellata ha ritenuto di rifiutarlo: il ritardo nel pagamento deve senz'altro ritenersi un motivo tale da legittimare il rifiuto del pagamento con un mezzo equipollente alla moneta avente corso legale nello Stato.
Il rigetto dell'opposizione a precetto operato dal primo giudice - sia pure seguendo un percorso motivazionale parzialmente diverso in diritto – deve dunque essere, per le ragioni espresse, confermato.
4. Va invece accolto il motivo d'appello relativo alle spese di lite.
Ad avviso di questo giudice, infatti, l'elevata conflittualità tra le parti ed il modesto ritardo nei pagamenti costituiscono motivi tali per disporre, per entrambi i gradi di giudizio, l'integrale
6 compensazione delle medesime tra le parti costituite (cfr. Corte
Cost. 77/2018).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n. 211/2022 R.G. emessa del Giudice di Pace di
Caltanissetta, così provvede:
1) compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado;
2) conferma nel resto l'appellata sentenza;
3) compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Caltanissetta, 30 settembre 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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