Ordinanza cautelare 9 gennaio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/07/2023, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2023
N. 02512/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01871/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Benedetto Palazzo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Rosa, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il diniego della concessione in sanatoria di un fabbricato non residenziale sito a -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, fg. -OMISSIS-partt.-OMISSIS-, chiesta con istanza prot. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto o conseguenziale ed in particolare del preventivo diniego di sanatoria del -OMISSIS- emesso nei confronti della sig.ra -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti,
della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha comunicato ai ricorrenti un motivo integrativo a sostegno ed a conferma dell’impugnato provvedimento di diniego di condono prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del presente giudizio sono i provvedimenti (i primi due impugnati con il ricorso introduttivo, il terzo con i motivi aggiunti) con cui il Comune di -OMISSIS-:
- ha rigettato l’istanza di condono avanzata ai sensi della l. 47/85 dalla sig.ra -OMISSIS-, avente ad oggetto un immobile, costituito da due corpi di fabbrica, sito in c.da -OMISSIS- (fg. -OMISSIS-part. -OMISSIS-, sul presupposto che la richiedente è stata destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia (prot. n.-OMISSIS-);
- ha rigettato l’istanza di voltura in capo agli odierni ricorrenti (-OMISSIS-) del procedimento di condono avviato su impulso della sig.ra -OMISSIS-, tenuto conto dell’esito di tale procedimento e della circostanza che una eventuale voltura avrebbe consentito l’elusione della normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 (prot. n. -OMISSIS-);
- ha integrato la motivazione del diniego adottato nei confronti dei sigg.ri -OMISSIS-, in considerazione dei provvedimenti interdittivi antimafia adottati nei confronti dei predetti sigg.ri -OMISSIS- e comunicati dalla Prefettura di Palermo con nota -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-).
Avverso tali provvedimenti, i ricorrenti hanno dedotto le censure che possono riassumersi come di seguito.
Il comune avrebbe errato nell’adottare il diniego nei confronti della -OMISSIS-, atteso che questa non era più titolare di alcun diritto reale sul bene oggetto del procedimento, del quale è ormai proprietario il -OMISSIS- (ragione, questa, posta a fondamento dell’istanza di voltura); con sentenza n. -OMISSIS- del C.G.A.R.S., con cui si è concluso il giudizio proposto avverso il silenzio sull’istanza di voltura, sarebbe stato disposto che il procedimento dovesse concludersi nei confronti dei sigg.ri -OMISSIS-.
Sotto altro profilo, il diniego adottato nei confronti degli odierni ricorrenti, così come il successivo provvedimento integrativo, si porrebbe in contrasto con il d.lgs. 159/2011, che in nessun modo impedisce il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; piuttosto, le circostanze ostative al rilascio della sanatoria, connesse a rapporti con la criminalità organizzata, sarebbero solo quelle di cui all’art. 39, comma 1, l. 724/94 (sentenze di condanna definitive per i delitti di cui agli artt. -OMISSIS- del codice penale).
Si è costituito, contestando la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, il Comune di -OMISSIS-.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il collegio ritiene la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
In precedenti occasioni, questo Tribunale ha ritenuto che la sussistenza di un provvedimento interdittivo antimafia non può incidere sul rilascio di titoli abilitativi edilizi.
In un’ipotesi (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1500/2020), è stato annullato il diniego di condono ex l. 47/85, adottato poiché il richiedente era stato destinatario di un’informativa antimafia.
In altra occasione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 571/20), è stata ritenuta illegittima la revoca in autotutela di un permesso di costruire, precedentemente rilasciato, motivata con riferimento ad una comunicazione antimafia ex art. 67 d.lgs. 159/2011, che aveva raggiunto il beneficiario del detto provvedimento.
In entrambe le ipotesi, gli immobili non erano destinati ad attività economiche.
Ritiene il collegio che le conclusioni cui si è pervenuti nei menzionati precedenti, fondate essenzialmente sul carattere tassativo degli effetti inibitori dell’informativa antimafia, si attaglino anche al caso in esame, sebbene l’immobile in questione sia destinato ad ufficio di una cementeria.
Assume rilievo centrale, invero, la natura della misura interdittiva antimafia.
Ha chiarito, al riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/2018), che tale misura realizza “una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti” , che ha carattere “parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs. n. 159/2011)” , precisando: “in particolare, in relazione al riconosciuto carattere “parziale” dell’incapacità, l’art, 67 d.lgs. n. 159/2011 ne circoscrive il “perimetro”, definendo le tipologie di rapporti giuridici in ordine ai quali il soggetto, colpito della misura, non può acquistare o perde la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l’esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse connessi” .
Osserva il collegio che l’ipotesi di realizzazione di un manufatto edilizio, sia pure destinato all’esercizio di un’attività economica, non ricada in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011, che stabilisce:
“Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti” .
Non può, invero, ritenersi che tra i provvedimenti di carattere autorizzatorio o concessorio “per lo svolgimento di attività imprenditoriali” , di cui alla lett. f) della menzionata disposizione, possa farsi rientrare il rilascio di un titolo edilizio avente ad oggetto un immobile a destinazione industriale o commerciale, a meno di voler estendere la portata della norma ben oltre il suo significato letterale, in una materia in cui il bilanciamento tra i contrapposti interessi da sottoporre a tutela, tutti di rilievo costituzionale, non può che essere affidato all’apprezzamento del legislatore, senza alcun margine di interpretazione analogica o estensiva.
Va ricordato, a tale proposito, un recente arresto del Consiglio di Stato (sez. III, 2 marzo 2023, n. 2212) con cui si è ritenuto che il principio di legalità osta ad un’interpretazione estensiva delle disposizioni in tema di informative antimafia:
“Il principio di tassatività - che deve regolare l’esercizio del potere (in punto di ricognizione dei possibili destinatari del provvedimento interdittivo) - impedisce che l’incapacità giuridica relativa recata dal provvedimento afflittivo di cui si tratta possa essere - per soggetti non contemplati come destinatari dalla disposizione attributiva del potere - un effetto non espressamente previsto dalla legge, ma desunto per implicito da un’interpretazione sistematica che comporti la conseguenza dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della stessa. Il principio di legalità impone inoltre che nell’esegesi di una simile disposizione il dato letterale non venga superato, in senso afflittivo e limitativo delle libertà dei soggetti interessati, da un’estensione dell'ambito soggettivo di applicazione non espressamente contemplata dal legislatore” .
In conclusione, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti meritano accoglimento, con consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
In considerazione della novità della questione, il collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Bartolo Salone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.