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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1106/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(cf: ): Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso L'Avv. Barbara Mascitto
appellante
contro
( ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentate pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa a L'Avv. Marco Rossi
AP avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 115/2023 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 19 aprile 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Vasto
n.115 del 19/04/2023 depositata in data 20/04/2023:
- riformare l'impugnata Sentenza per tutto quanto esposto al punto 1 del presente appello;
- ammettere CTU tecnico-contabile al fine di verificare il corretto operato della finanziaria e della società di recupero crediti, ovvero la rispondenza del TAN e TAEG a quello legale vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento nonché verificare qual è il tasso applicato per il calcolo degli interessi moratori e qualora questo fosse non conforme alla normativa vigente al momento della revoca del beneficio de termine, riformare l'AP sentenza ricalcolando il quantum effettivamente dovuto;
- riformare l'impugnata Sentenza tenendo conto della fase della mediazione e della proposta effettuata dal mediatore medesimo e, per l'effetto, compensare le spese legali qualora si dovesse confermare la sentenza nella parte di diritto oggetto di impugnazione;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase di mediazione”.
Conclusioni dell'AP, in comparsa di costituzione e non modificate:
“In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
pag. 2/16 Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto L'odierno appellante e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n. 115/2023 pubbl. il 19/04/2023 del Tribunale di Vasto (RG n. 666/2021);
3. In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice Controparte_1 nei confronti del sig. della somma di € 28.835,35 (ovvero quella Parte_1
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 115/2023 pubblicata in data 19.04.2023 il
Tribunale di Vasto, decidendo in ordine alla opposizione a decreto ingiuntivo n.
170/2021 proposta da , cui era stato ingiunto il pagamento in favore Parte_1 di della complessiva somma di € 28.835,35, oltre interessi e Controparte_2 spese della procedura, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di giudizio.
1.1 A fondamento della proposta opposizione il deduceva di avere Parte_1 sottoscritto con contestualmente all'acquisto di un'autovettura, una linea Controparte_3 di credito, regolata da dell'8% e T.A.E.G. del 9,18%, denominata “Multiconto”, CP_4 provvedendo a versare la somma di € 600,00 (con accollo delle spese di pratica per €
250,00) e obbligandosi al pagamento, a favore della finanziatrice, della somma di €
13.150,00 da corrispondersi in sessanta rate di € 266,65 ciascuna, di non avere provveduto al pagamento delle rate a causa della difficoltà economiche dovute alla perdita del posto di lavoro e di aver appreso di un residuo debito di € 28.846,70
(divenuto di € 28.835,35 in ricorso monitorio) all'esito di ricezione di raccomandata del pag. 3/16 05.05.2020 per notifica della cessione del credito e diffida della Controparte_1
cessionaria di Controparte_3
Eccepiva, quindi, la nullità del contratto de quo per mancanza della data, l'usurarietà del tasso degli interessi di mora, atteso che la mancanza della data in contratto non consentirebbe di collocare il e il T.A.E.G. indicati in contratto in un determinato CP_4
periodo storico rendendo nulla la pretesa creditoria, e la nullità ex art. 117 e 125-bis del
TUB della clausola inerente agli interessi, con conseguente richiesta di rideterminazione degli stessi.
1.2 Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le Controparte_2
avverse pretese e ribadendo le ragioni del credito azionato in via monitoria. Eccepiva, inoltre, il mancato assolvimento da parte dell'opponente dell'onere di specifica contestazione del saldo contabile, la non essenzialità della indicazione della data di sottoscrizione del contratto nel medesimo documento a fronte della sua indicazione, oltre che nel rendiconto, anche nella lettera di accettazione della richiesta di finanziamento, la genericità della contestazione di usurarietà del tasso degli interessi moratori e l'erroneità delle doglianze relative alla mancata indicazione del T.A.E.G.
1.3 Acquisite le produzioni documentali delle parti e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva l'opposizione infondata.
2.1 In particolare, dopo aver evidenziato che parte opposta avesse fornito adeguata prova del credito vantato nei confronti dell'opponente, per cui doveva essere riconosciuta creditrice verso quest'ultimo, in ordine alle censure mosse dal Parte_1
reputava, in via preliminare, infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto per omissione della data di sottoscrizione del medesimo, rilevando che, poiché tra i requisiti essenziali del contratto indicati L'art. 1325 c.c. non risulta menzionata la data, tale elemento non è richiesto ai fini della validità dello stesso e che comunque nel caso in esame la mancanza della data non rilevava ai fini della collocazione temporale dell'insorgenza del vincolo negoziale, atteso che al doc. n. 4 del fascicolo monitorio,
pag. 4/16 pur denominato contratto, doveva attribuirsi valenza di proposta contrattuale, cui aveva fatto seguito la lettera di accettazione riportante la data del 24.02.2009, in CP_3 corrispondenza della quale doveva collocarsi l'insorgenza del rapporto contrattuale.
Parimenti riteneva infondate sia l'eccezione afferente alla erronea indicazione del
T.A.E.G. e/o in quanto chiaramente indicato tanto nel contratto o proposta CP_5 sottoscritta L'opponente, quanto nella lettera di accettazione, nella misura del 9,18%, unitamente a quella del T.A.N. (pari all'8%), sia l'eccezione relativa alla sua usurarietà, evidenziando l'onere gravante sul debitore/opponente di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui si deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui si afferma che le diverse voci di indebito sarebbero state illegittimamente computate dalla e rilevando, nel caso di specie, il mancato CP_6 assolvimento dell'onere di contestazione specifica in ordine ai criteri e alle voci di determinazione dell'entità del credito gravante sul medesimo. Rilevava come tale onere non potesse essere assolto tramite l'espletamento di una Ctu, non potendo tale mezzo istruttorio essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova delle proprie deduzioni né assumere carattere esplorativo, osservando in ogni caso come parte opposta, a fronte della contestazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, aveva dedotto che l'importo particolarmente elevato degli stessi dipendeva unicamente dal fatto che erano stati calcolati sul saldo debitore, pari a € 11.970,15, a partire dal
13.09.2010, data di decadenza dal beneficio del termine, e fino al 18.12.2018 e che l'art. 125-bis TUB invocato L'opponente non risultava ratione temporis applicabile al caso di specie.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
3.1 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – erronea ricostruzione del principio dell'onere probatorio.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto che parte opposta avesse fornito adeguata prova del proprio credito e che pag. 5/16 la contestazione sollevata in ordine alla mancanza di elementi essenziali della proposta contrattuale, quali in particolare la data, fosse stata sanata da documentazione successiva.
Ha, poi, censurato la decisione per aver disatteso l'eccezione circa l'erronea indicazione del TAEG (ritenuto “chiaramente mostrato”) e per aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'eccepita usurarietà, con particolare riferimento all'usurarietà dei tassi applicati per il calcolo degli interessi moratori, deducendo il mancato rilievo ad opera del primo giudice dell'esorbitanza dell'importo richiesto a CP_ titolo di interessi moratori, evidenziando che la aveva richiesto interessi moratori applicando un tasso né concordato né stabilito dalla legge, sebbene negli atti ad esecuzione della pretesa creditoria si parlasse sempre di interessi moratori al tasso convenzionale e, quindi, asseritamente concordati.
Inoltre, ha contestato l'impugnata sentenza per aver reputato meramente esplorativo l'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
3.2 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo di gravame ha eccepito l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere, deducendo l'erroneità della gravata decisione per non aver considerato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, l'esistenza di una proposta transattiva formulata dal mediatore ed accettata da esso appellante, ma rifiutata
CP_ L'AP , con conseguente asserita ingiusta condanna a proprio carico, per intero, alle spese di lite.
3.3 Da ultimo, ha richiesto l'espletamento di una Ctu contabile finalizzata alla verifica del corretto operato della finanziaria e della società di recupero crediti, ovvero la rispondenza del TAN e TAEG a quello legale vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché alla verifica del tasso applicato per il calcolo degli interessi moratori, con eventuale ricalcolo del quantum dovuto.
pag. 6/16 4. Si è costituita in giudizio l'AP e per essa, quale Controparte_1
mandataria, contestando le avverse pretese, eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. In via subordinata, ha chiesto di accertare in ogni caso che la società AP è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 28.835,35, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore eventualmente risultante come dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento del dovuto.
5. Motivi della decisione.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte AP per violazione dell'art. 342 c.p.c.; infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata.
5.2 Ancora in via preliminare va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione al momento dell'introduzione del gravame.
5.3 Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 7/16 5.3.1 In particolare, infondato è il primo motivo con il quale l'appellante ha eccepito, in primo luogo, l'erroneità della decisione per aver disatteso la contestazione inerente all'asserita nullità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione nel contratto della data di stipula.
Ed invero, come correttamente evidenziato dal primo giudice, poiché l'art. 1325 c.c. non include la data di stipula tra gli elementi essenziali del contratto, ne deriva evidentemente che tale elemento non è necessario ai fini della validità dell'atto che non può ritenersi nullo nel caso di eventuale omissione, vieppiù che dalla documentazione in atti si evince che il contratto di cui al doc. n. 4 del fascicolo monitorio, nel quale il cliente chiede a “ di accordargli una linea di credito “MULTICONTO”, CP_3
può essere chiaramente qualificato quale mera proposta contrattuale, cui successivamente seguiva la lettera di accettazione del finanziamento di del CP_3
24.02.2009.
Privo di pregio risulta essere quanto dedotto dagli appellanti secondo cui “in un contratto di finanziamento la data della sottoscrizione fa decorrere il computo per la restituzione del prestito”, atteso che proprio con la menzionata lettera di accettazione del 24.02.2009 può essere evidentemente ravvisato il momento in cui è insorto il vincolo contrattuale con il perfezionamento del contratto, con la chiara indicazione della decorrenza della prima rata (30.03.2009), con conseguente piena conoscenza della decorrenza degli effetti del vincolo negoziale e della tempistica di restituzione del prestito accordato.
5.3.2 Parimenti infondata appare essere la doglianza inerente all'asserita erroneità della gravata decisione per avere il Tribunale ritenuto assolto, da parte della banca, l'onere probatorio su di essa gravante con riferimento alla dimostrazione delle ragioni di credito rivendicate in sede monitoria e per aver reputato generiche le contestazioni sollevate da parte opponente.
Sul punto giova rammentare, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare pag. 8/16 la domanda di revoca del decreto allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, prendendo posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dalla controparte nel monitorio a fondamento della propria domanda. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rappresenta una semplice duplicazione del procedimento monitorio in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario dove l'opponente è tenuto a contestare attivamente il decreto, formulando contestazioni complete e specifiche supportate da elementi probatori idonei. In relazione all'oggetto e alle modalità di adempimento dell'onere di contestazione è tornata ad intervenire la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Ord. n. 8376/2020, Cass. n. 17889/2020) in particolare per precisare gli oneri che la legge pone a carico delle parti, ribadendo preliminarmente che “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica” poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”. Se si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere della contestazione tempestiva”. Tuttavia, continua la Cassazione,
“anche l'onere di contestazione dei fatti dedotti L'attore non è senza eccezioni, venendo meno quando l'attore per primo si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”. Ciò significa che la regola processuale diretta a fissare il thema decidendum e di conseguenza il thema probandum opera per entrambe le parti per cui “a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori (sez. 3, sentenza n. 21075 del 19/10/2016)”.
Applicando tali principi al caso de quo e analizzando gli atti di causa è evidente che l'appellante non ha contestato in primo grado in maniera specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la pretesa creditoria, limitandosi ad una generica contestazione priva di idoneo supporto allegatorio e/o probatorio e senza alcun pag. 9/16 riferimento concreto al contratto intercorso fra le parti ed alle singole annotazioni ritenute erronee. Dall'esame degli atti di causa emerge che l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato, già nella fase monitoria, copia del contratto di finanziamento (doc. n.4 fascicolo monitorio), copia della successiva accettazione del 24.02.2009 (doc. n. 7 primo grado) ed estratto conto integrale con movimenti eseguiti alla data del 18.12.2018 contenente l'indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (doc. n. 8 fascicolo monitorio), fornendo quindi la prova del fatto costitutivo posto a fondamento del credito di cui è stato richiesto il pagamento, rivelandosi la censura dell'appellante sul punto priva di fondamento, anche in considerazione della circostanza per cui il medesimo non ha fornito prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione restitutoria, anzi ha ammesso il mancato pagamento delle residue rate del finanziamento.
5.3.3. Nel merito delle censure sollevate, quanto all'eccepita erronea indicazione del
Co TAEG, occorre in primo luogo evidenziare come in tema di contratti bancari, l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema Corte che, di recente, ha statuito che “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021). L'ISC, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una pag. 10/16 funzione informativa;
né può ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, non rientrante nel caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. Occorre a tal riguardo precisare che l'invocata nullità del contratto può rilevare, eventualmente, solo relativamente ai contratti dei consumatori;
si rileva, infatti, che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_2 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (non applicabile al caso in esame) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative
a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto L'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto “. Appare allora evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la Co Co nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB, invece, non contiene una tale previsione. Ne discende che l'erronea
Co indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117
TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto. In quest'ultimo caso, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi venire in rilievo una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, con diritto al risarcimento del danno (eventualmente precontrattuale, in quanto afferente agli obblighi informativi in capo all'intermediario), che parte appellante non ha dedotto né in alcun modo dimostrato;
pertanto, l'erronea indicazione dell'ISC nel corpo del contratto, indicato in misura difforme da quella prevista, non pag. 11/16 determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Neanche risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 TUB, non solo perché non sembra fare riferimento all'indice sintetico del TAEG (che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto), ma anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nel caso di specie la censura riguarda l'erronea indicazione del ISC/TAEG senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato. L'omessa o erronea indicazione, dunque, non va ad incidere sulla validità del contratto ex art 117 TUB ma
“l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023) nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante dovendo, in tal caso, il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, dimostrando il pregiudizio patrimoniale subito, per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca. Nel caso di specie un pregiudizio di tale tipo non risulta né allegato, né dimostrato né oggetto di richiesta di risarcimento.
In ogni caso, si rileva che nel caso di specie le contestazioni sollevate al riguardo risultano comunque infondate, atteso che, contrariamente a quanto assunto L'appellante, il TAEG è chiaramente indicato sia nel contratto/proposta sottoscritta L'opponente, sia nella lettera di accettazione del 24.02.2009 (nella misura pari al
9,18%), unitamente al TAN (nella misura dell'8%), con conseguente infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
Né può essere invocata nel caso di specie, avuto riguardo all'epoca di stipula del finanziamento (2009), l'applicazione dell'attuale art. 125 bis TUB – che prevede l'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TAEG quale vizio comportante la pag. 12/16 nullità della relativa clausola e l'applicazione del tasso sostitutivo - essendo tale norma stata introdotta solo con decorrenza dal 19.09.2010 (da ultimo Cass. Sez. I, ord. n. 4597 del 14.02.2023). In proposito, nel testo vigente all'epoca di stipula del mutuo, l'art. 124
TUB ricollegava l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità, ipotesi chiaramente non rinvenibili nel caso de quo.
5.3.4 In ordine all'asserita usurarietà dei tassi, osserva la Corte come le doglianze sollevate al riguardo risultano essere generiche e sfornite di alcun idoneo supporto probatorio, essendosi gli appellanti limitati a desumere l'usurarietà dei tassi moratori sulla scorta della mera deduzione dell'esorbitanza dell'importo richiesto e del notevole incremento esistente tra la somma finanziata e quella richiesta L'opposta a saldo della pretesa creditoria.
Sul punto, giova rammentare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, è onere del cliente, il quale deduca l'applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, a prescindere dalla produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
In particolare, egli ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (da ultimo Cass. S.U. n. 19597/2020). In senso conforme si è ritenuto (cfr. Cass. n.
8883/20) che la parte che deduce in giudizio l'applicazione di un tasso usurario deve indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, precisandosi che per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio un'indicazione circostanziata circa il superamento del tasso soglia nel periodo in contestazione risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza nel rapporto, della nullità dedotta e l'interesse attuale e concreto ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto. Più in generale è dunque onere dell'opponente allegare e provare le singole poste ritenute indebite e specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia. Né può argomentarsi circa la rilevabilità
d'ufficio, anche in sede di gravame, della nullità delle clausole contrattuali che pag. 13/16 prevedono la corresponsione di interessi anatocistici ed usurari, essendo pacifico che la rilevabilità d'ufficio di tali clausole presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui far derivare la nullità, dovendo la correlata pronuncia basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione
(Cass. n. 350/2013).
Nel caso di specie, in conclusione, del tutto generica è la doglianza in ordine all'applicazione da parte della banca di interessi superiori al tasso soglia ex l. 108/96 in quanto, alla dedotta applicazione di interessi usurari, non ha fatto riscontro una adeguata allegazione dei presupposti dell'usura, onde tale doglianza deve essere disattesa non rinvenendosi alcun riscontro probatorio al riguardo e non avendo l'appellante prodotto in giudizio alcuna idonea documentazione da cui possa evincersi l'applicazione, da parte della banca AP, di interessi usurari;
né risulta fornito alcun idoneo elemento indiziario circa il dedotto sforamento dei limiti dei tassi usura previsti dalla legge.
5.4 Parimenti infondato appare essere il secondo motivo di gravame inerente all'asserita erroneità della decisione per non avere il primo giudice tenuto in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese di lite di primo grado, la proposta transattiva formulata dal mediatore nel corso della fase di mediazione, accettata dal e rifiutata Parte_1
CP_ dalla .
Ed invero, si osserva che le spese processuali del primo grado di giudizio sono state correttamente poste a carico dell'opponente alla luce del principio di soccombenza, a nulla rilevando l'avvenuta formulazione, da parte del mediatore, di una proposta conciliativa accettata solo dal medesimo. Ed infatti, l'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010
(Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione), dispone che “il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa”, ma esclusivamente “quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta”.
pag. 14/16 Tale circostanza, tuttavia, non è rinvenibile nel caso di specie atteso che, come dedotto da parte AP e non contestato da parte appellante, nella fase di mediazione, il CP_ mediatore aveva formulato una proposta che prevedeva il pagamento in favore di di una somma pari ad € 11.600,00, mentre l'impugnata sentenza ha integralmente rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e, dunque, l'importo del credito ingiunto in fase monitoria pari ad € 28.835,35. Ne deriva che alcuna incidenza poteva rivestire tale circostanza ai fini di una corretta ripartizione delle spese di lite, con conseguente infondatezza della doglianza sollevata sul punto.
5.5 Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori in relazione al principio consolidato in giurisprudenza che esclude la funzione meramente esplorativa e supplettiva della CTU.
Ed invero, in relazione alla richiesta, avanzata in primo grado L'opponente e riproposta L'odierno appellante anche nel presente grado di giudizio, di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, si osserva che la stessa, in mancanza dell'allegazione specifica dell'esistenza delle eccepite clausole illegittime e delle presunte illegittimità di specifici addebiti, si rivelerebbe meramente esplorativa e, come tale, inammissibile e ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità,
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi ad essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass.
n. 19631/2020; Cass. n. 31886/2019; Cass. n. 30218/2017)
pag. 15/16
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla Parte_1
luce della sua soccombenza.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 19 aprile 2023, nei confronti di
[...]
e per essa, quale mandataria, ogni altra Controparte_1 Controparte_2
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'AP Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, delle spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 aprile 2025
Il Presidente est.
Francesca Coccoli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1106/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(cf: ): Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso L'Avv. Barbara Mascitto
appellante
contro
( ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentate pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa a L'Avv. Marco Rossi
AP avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 115/2023 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 19 aprile 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Vasto
n.115 del 19/04/2023 depositata in data 20/04/2023:
- riformare l'impugnata Sentenza per tutto quanto esposto al punto 1 del presente appello;
- ammettere CTU tecnico-contabile al fine di verificare il corretto operato della finanziaria e della società di recupero crediti, ovvero la rispondenza del TAN e TAEG a quello legale vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento nonché verificare qual è il tasso applicato per il calcolo degli interessi moratori e qualora questo fosse non conforme alla normativa vigente al momento della revoca del beneficio de termine, riformare l'AP sentenza ricalcolando il quantum effettivamente dovuto;
- riformare l'impugnata Sentenza tenendo conto della fase della mediazione e della proposta effettuata dal mediatore medesimo e, per l'effetto, compensare le spese legali qualora si dovesse confermare la sentenza nella parte di diritto oggetto di impugnazione;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase di mediazione”.
Conclusioni dell'AP, in comparsa di costituzione e non modificate:
“In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
pag. 2/16 Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto L'odierno appellante e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n. 115/2023 pubbl. il 19/04/2023 del Tribunale di Vasto (RG n. 666/2021);
3. In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice Controparte_1 nei confronti del sig. della somma di € 28.835,35 (ovvero quella Parte_1
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 115/2023 pubblicata in data 19.04.2023 il
Tribunale di Vasto, decidendo in ordine alla opposizione a decreto ingiuntivo n.
170/2021 proposta da , cui era stato ingiunto il pagamento in favore Parte_1 di della complessiva somma di € 28.835,35, oltre interessi e Controparte_2 spese della procedura, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di giudizio.
1.1 A fondamento della proposta opposizione il deduceva di avere Parte_1 sottoscritto con contestualmente all'acquisto di un'autovettura, una linea Controparte_3 di credito, regolata da dell'8% e T.A.E.G. del 9,18%, denominata “Multiconto”, CP_4 provvedendo a versare la somma di € 600,00 (con accollo delle spese di pratica per €
250,00) e obbligandosi al pagamento, a favore della finanziatrice, della somma di €
13.150,00 da corrispondersi in sessanta rate di € 266,65 ciascuna, di non avere provveduto al pagamento delle rate a causa della difficoltà economiche dovute alla perdita del posto di lavoro e di aver appreso di un residuo debito di € 28.846,70
(divenuto di € 28.835,35 in ricorso monitorio) all'esito di ricezione di raccomandata del pag. 3/16 05.05.2020 per notifica della cessione del credito e diffida della Controparte_1
cessionaria di Controparte_3
Eccepiva, quindi, la nullità del contratto de quo per mancanza della data, l'usurarietà del tasso degli interessi di mora, atteso che la mancanza della data in contratto non consentirebbe di collocare il e il T.A.E.G. indicati in contratto in un determinato CP_4
periodo storico rendendo nulla la pretesa creditoria, e la nullità ex art. 117 e 125-bis del
TUB della clausola inerente agli interessi, con conseguente richiesta di rideterminazione degli stessi.
1.2 Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le Controparte_2
avverse pretese e ribadendo le ragioni del credito azionato in via monitoria. Eccepiva, inoltre, il mancato assolvimento da parte dell'opponente dell'onere di specifica contestazione del saldo contabile, la non essenzialità della indicazione della data di sottoscrizione del contratto nel medesimo documento a fronte della sua indicazione, oltre che nel rendiconto, anche nella lettera di accettazione della richiesta di finanziamento, la genericità della contestazione di usurarietà del tasso degli interessi moratori e l'erroneità delle doglianze relative alla mancata indicazione del T.A.E.G.
1.3 Acquisite le produzioni documentali delle parti e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva l'opposizione infondata.
2.1 In particolare, dopo aver evidenziato che parte opposta avesse fornito adeguata prova del credito vantato nei confronti dell'opponente, per cui doveva essere riconosciuta creditrice verso quest'ultimo, in ordine alle censure mosse dal Parte_1
reputava, in via preliminare, infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto per omissione della data di sottoscrizione del medesimo, rilevando che, poiché tra i requisiti essenziali del contratto indicati L'art. 1325 c.c. non risulta menzionata la data, tale elemento non è richiesto ai fini della validità dello stesso e che comunque nel caso in esame la mancanza della data non rilevava ai fini della collocazione temporale dell'insorgenza del vincolo negoziale, atteso che al doc. n. 4 del fascicolo monitorio,
pag. 4/16 pur denominato contratto, doveva attribuirsi valenza di proposta contrattuale, cui aveva fatto seguito la lettera di accettazione riportante la data del 24.02.2009, in CP_3 corrispondenza della quale doveva collocarsi l'insorgenza del rapporto contrattuale.
Parimenti riteneva infondate sia l'eccezione afferente alla erronea indicazione del
T.A.E.G. e/o in quanto chiaramente indicato tanto nel contratto o proposta CP_5 sottoscritta L'opponente, quanto nella lettera di accettazione, nella misura del 9,18%, unitamente a quella del T.A.N. (pari all'8%), sia l'eccezione relativa alla sua usurarietà, evidenziando l'onere gravante sul debitore/opponente di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui si deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui si afferma che le diverse voci di indebito sarebbero state illegittimamente computate dalla e rilevando, nel caso di specie, il mancato CP_6 assolvimento dell'onere di contestazione specifica in ordine ai criteri e alle voci di determinazione dell'entità del credito gravante sul medesimo. Rilevava come tale onere non potesse essere assolto tramite l'espletamento di una Ctu, non potendo tale mezzo istruttorio essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova delle proprie deduzioni né assumere carattere esplorativo, osservando in ogni caso come parte opposta, a fronte della contestazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, aveva dedotto che l'importo particolarmente elevato degli stessi dipendeva unicamente dal fatto che erano stati calcolati sul saldo debitore, pari a € 11.970,15, a partire dal
13.09.2010, data di decadenza dal beneficio del termine, e fino al 18.12.2018 e che l'art. 125-bis TUB invocato L'opponente non risultava ratione temporis applicabile al caso di specie.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
3.1 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – erronea ricostruzione del principio dell'onere probatorio.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto che parte opposta avesse fornito adeguata prova del proprio credito e che pag. 5/16 la contestazione sollevata in ordine alla mancanza di elementi essenziali della proposta contrattuale, quali in particolare la data, fosse stata sanata da documentazione successiva.
Ha, poi, censurato la decisione per aver disatteso l'eccezione circa l'erronea indicazione del TAEG (ritenuto “chiaramente mostrato”) e per aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'eccepita usurarietà, con particolare riferimento all'usurarietà dei tassi applicati per il calcolo degli interessi moratori, deducendo il mancato rilievo ad opera del primo giudice dell'esorbitanza dell'importo richiesto a CP_ titolo di interessi moratori, evidenziando che la aveva richiesto interessi moratori applicando un tasso né concordato né stabilito dalla legge, sebbene negli atti ad esecuzione della pretesa creditoria si parlasse sempre di interessi moratori al tasso convenzionale e, quindi, asseritamente concordati.
Inoltre, ha contestato l'impugnata sentenza per aver reputato meramente esplorativo l'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
3.2 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo di gravame ha eccepito l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere, deducendo l'erroneità della gravata decisione per non aver considerato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, l'esistenza di una proposta transattiva formulata dal mediatore ed accettata da esso appellante, ma rifiutata
CP_ L'AP , con conseguente asserita ingiusta condanna a proprio carico, per intero, alle spese di lite.
3.3 Da ultimo, ha richiesto l'espletamento di una Ctu contabile finalizzata alla verifica del corretto operato della finanziaria e della società di recupero crediti, ovvero la rispondenza del TAN e TAEG a quello legale vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché alla verifica del tasso applicato per il calcolo degli interessi moratori, con eventuale ricalcolo del quantum dovuto.
pag. 6/16 4. Si è costituita in giudizio l'AP e per essa, quale Controparte_1
mandataria, contestando le avverse pretese, eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. In via subordinata, ha chiesto di accertare in ogni caso che la società AP è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 28.835,35, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore eventualmente risultante come dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento del dovuto.
5. Motivi della decisione.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte AP per violazione dell'art. 342 c.p.c.; infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata.
5.2 Ancora in via preliminare va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione al momento dell'introduzione del gravame.
5.3 Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 7/16 5.3.1 In particolare, infondato è il primo motivo con il quale l'appellante ha eccepito, in primo luogo, l'erroneità della decisione per aver disatteso la contestazione inerente all'asserita nullità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione nel contratto della data di stipula.
Ed invero, come correttamente evidenziato dal primo giudice, poiché l'art. 1325 c.c. non include la data di stipula tra gli elementi essenziali del contratto, ne deriva evidentemente che tale elemento non è necessario ai fini della validità dell'atto che non può ritenersi nullo nel caso di eventuale omissione, vieppiù che dalla documentazione in atti si evince che il contratto di cui al doc. n. 4 del fascicolo monitorio, nel quale il cliente chiede a “ di accordargli una linea di credito “MULTICONTO”, CP_3
può essere chiaramente qualificato quale mera proposta contrattuale, cui successivamente seguiva la lettera di accettazione del finanziamento di del CP_3
24.02.2009.
Privo di pregio risulta essere quanto dedotto dagli appellanti secondo cui “in un contratto di finanziamento la data della sottoscrizione fa decorrere il computo per la restituzione del prestito”, atteso che proprio con la menzionata lettera di accettazione del 24.02.2009 può essere evidentemente ravvisato il momento in cui è insorto il vincolo contrattuale con il perfezionamento del contratto, con la chiara indicazione della decorrenza della prima rata (30.03.2009), con conseguente piena conoscenza della decorrenza degli effetti del vincolo negoziale e della tempistica di restituzione del prestito accordato.
5.3.2 Parimenti infondata appare essere la doglianza inerente all'asserita erroneità della gravata decisione per avere il Tribunale ritenuto assolto, da parte della banca, l'onere probatorio su di essa gravante con riferimento alla dimostrazione delle ragioni di credito rivendicate in sede monitoria e per aver reputato generiche le contestazioni sollevate da parte opponente.
Sul punto giova rammentare, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare pag. 8/16 la domanda di revoca del decreto allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, prendendo posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dalla controparte nel monitorio a fondamento della propria domanda. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rappresenta una semplice duplicazione del procedimento monitorio in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario dove l'opponente è tenuto a contestare attivamente il decreto, formulando contestazioni complete e specifiche supportate da elementi probatori idonei. In relazione all'oggetto e alle modalità di adempimento dell'onere di contestazione è tornata ad intervenire la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Ord. n. 8376/2020, Cass. n. 17889/2020) in particolare per precisare gli oneri che la legge pone a carico delle parti, ribadendo preliminarmente che “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica” poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”. Se si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere della contestazione tempestiva”. Tuttavia, continua la Cassazione,
“anche l'onere di contestazione dei fatti dedotti L'attore non è senza eccezioni, venendo meno quando l'attore per primo si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”. Ciò significa che la regola processuale diretta a fissare il thema decidendum e di conseguenza il thema probandum opera per entrambe le parti per cui “a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori (sez. 3, sentenza n. 21075 del 19/10/2016)”.
Applicando tali principi al caso de quo e analizzando gli atti di causa è evidente che l'appellante non ha contestato in primo grado in maniera specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la pretesa creditoria, limitandosi ad una generica contestazione priva di idoneo supporto allegatorio e/o probatorio e senza alcun pag. 9/16 riferimento concreto al contratto intercorso fra le parti ed alle singole annotazioni ritenute erronee. Dall'esame degli atti di causa emerge che l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato, già nella fase monitoria, copia del contratto di finanziamento (doc. n.4 fascicolo monitorio), copia della successiva accettazione del 24.02.2009 (doc. n. 7 primo grado) ed estratto conto integrale con movimenti eseguiti alla data del 18.12.2018 contenente l'indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (doc. n. 8 fascicolo monitorio), fornendo quindi la prova del fatto costitutivo posto a fondamento del credito di cui è stato richiesto il pagamento, rivelandosi la censura dell'appellante sul punto priva di fondamento, anche in considerazione della circostanza per cui il medesimo non ha fornito prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione restitutoria, anzi ha ammesso il mancato pagamento delle residue rate del finanziamento.
5.3.3. Nel merito delle censure sollevate, quanto all'eccepita erronea indicazione del
Co TAEG, occorre in primo luogo evidenziare come in tema di contratti bancari, l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema Corte che, di recente, ha statuito che “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021). L'ISC, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una pag. 10/16 funzione informativa;
né può ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, non rientrante nel caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. Occorre a tal riguardo precisare che l'invocata nullità del contratto può rilevare, eventualmente, solo relativamente ai contratti dei consumatori;
si rileva, infatti, che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_2 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (non applicabile al caso in esame) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative
a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto L'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto “. Appare allora evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la Co Co nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB, invece, non contiene una tale previsione. Ne discende che l'erronea
Co indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117
TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto. In quest'ultimo caso, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi venire in rilievo una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, con diritto al risarcimento del danno (eventualmente precontrattuale, in quanto afferente agli obblighi informativi in capo all'intermediario), che parte appellante non ha dedotto né in alcun modo dimostrato;
pertanto, l'erronea indicazione dell'ISC nel corpo del contratto, indicato in misura difforme da quella prevista, non pag. 11/16 determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Neanche risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 TUB, non solo perché non sembra fare riferimento all'indice sintetico del TAEG (che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto), ma anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nel caso di specie la censura riguarda l'erronea indicazione del ISC/TAEG senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato. L'omessa o erronea indicazione, dunque, non va ad incidere sulla validità del contratto ex art 117 TUB ma
“l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023) nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante dovendo, in tal caso, il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, dimostrando il pregiudizio patrimoniale subito, per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca. Nel caso di specie un pregiudizio di tale tipo non risulta né allegato, né dimostrato né oggetto di richiesta di risarcimento.
In ogni caso, si rileva che nel caso di specie le contestazioni sollevate al riguardo risultano comunque infondate, atteso che, contrariamente a quanto assunto L'appellante, il TAEG è chiaramente indicato sia nel contratto/proposta sottoscritta L'opponente, sia nella lettera di accettazione del 24.02.2009 (nella misura pari al
9,18%), unitamente al TAN (nella misura dell'8%), con conseguente infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
Né può essere invocata nel caso di specie, avuto riguardo all'epoca di stipula del finanziamento (2009), l'applicazione dell'attuale art. 125 bis TUB – che prevede l'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TAEG quale vizio comportante la pag. 12/16 nullità della relativa clausola e l'applicazione del tasso sostitutivo - essendo tale norma stata introdotta solo con decorrenza dal 19.09.2010 (da ultimo Cass. Sez. I, ord. n. 4597 del 14.02.2023). In proposito, nel testo vigente all'epoca di stipula del mutuo, l'art. 124
TUB ricollegava l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità, ipotesi chiaramente non rinvenibili nel caso de quo.
5.3.4 In ordine all'asserita usurarietà dei tassi, osserva la Corte come le doglianze sollevate al riguardo risultano essere generiche e sfornite di alcun idoneo supporto probatorio, essendosi gli appellanti limitati a desumere l'usurarietà dei tassi moratori sulla scorta della mera deduzione dell'esorbitanza dell'importo richiesto e del notevole incremento esistente tra la somma finanziata e quella richiesta L'opposta a saldo della pretesa creditoria.
Sul punto, giova rammentare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, è onere del cliente, il quale deduca l'applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, a prescindere dalla produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
In particolare, egli ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (da ultimo Cass. S.U. n. 19597/2020). In senso conforme si è ritenuto (cfr. Cass. n.
8883/20) che la parte che deduce in giudizio l'applicazione di un tasso usurario deve indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, precisandosi che per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio un'indicazione circostanziata circa il superamento del tasso soglia nel periodo in contestazione risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza nel rapporto, della nullità dedotta e l'interesse attuale e concreto ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto. Più in generale è dunque onere dell'opponente allegare e provare le singole poste ritenute indebite e specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia. Né può argomentarsi circa la rilevabilità
d'ufficio, anche in sede di gravame, della nullità delle clausole contrattuali che pag. 13/16 prevedono la corresponsione di interessi anatocistici ed usurari, essendo pacifico che la rilevabilità d'ufficio di tali clausole presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui far derivare la nullità, dovendo la correlata pronuncia basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione
(Cass. n. 350/2013).
Nel caso di specie, in conclusione, del tutto generica è la doglianza in ordine all'applicazione da parte della banca di interessi superiori al tasso soglia ex l. 108/96 in quanto, alla dedotta applicazione di interessi usurari, non ha fatto riscontro una adeguata allegazione dei presupposti dell'usura, onde tale doglianza deve essere disattesa non rinvenendosi alcun riscontro probatorio al riguardo e non avendo l'appellante prodotto in giudizio alcuna idonea documentazione da cui possa evincersi l'applicazione, da parte della banca AP, di interessi usurari;
né risulta fornito alcun idoneo elemento indiziario circa il dedotto sforamento dei limiti dei tassi usura previsti dalla legge.
5.4 Parimenti infondato appare essere il secondo motivo di gravame inerente all'asserita erroneità della decisione per non avere il primo giudice tenuto in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese di lite di primo grado, la proposta transattiva formulata dal mediatore nel corso della fase di mediazione, accettata dal e rifiutata Parte_1
CP_ dalla .
Ed invero, si osserva che le spese processuali del primo grado di giudizio sono state correttamente poste a carico dell'opponente alla luce del principio di soccombenza, a nulla rilevando l'avvenuta formulazione, da parte del mediatore, di una proposta conciliativa accettata solo dal medesimo. Ed infatti, l'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010
(Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione), dispone che “il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa”, ma esclusivamente “quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta”.
pag. 14/16 Tale circostanza, tuttavia, non è rinvenibile nel caso di specie atteso che, come dedotto da parte AP e non contestato da parte appellante, nella fase di mediazione, il CP_ mediatore aveva formulato una proposta che prevedeva il pagamento in favore di di una somma pari ad € 11.600,00, mentre l'impugnata sentenza ha integralmente rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e, dunque, l'importo del credito ingiunto in fase monitoria pari ad € 28.835,35. Ne deriva che alcuna incidenza poteva rivestire tale circostanza ai fini di una corretta ripartizione delle spese di lite, con conseguente infondatezza della doglianza sollevata sul punto.
5.5 Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori in relazione al principio consolidato in giurisprudenza che esclude la funzione meramente esplorativa e supplettiva della CTU.
Ed invero, in relazione alla richiesta, avanzata in primo grado L'opponente e riproposta L'odierno appellante anche nel presente grado di giudizio, di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, si osserva che la stessa, in mancanza dell'allegazione specifica dell'esistenza delle eccepite clausole illegittime e delle presunte illegittimità di specifici addebiti, si rivelerebbe meramente esplorativa e, come tale, inammissibile e ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità,
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi ad essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass.
n. 19631/2020; Cass. n. 31886/2019; Cass. n. 30218/2017)
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6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla Parte_1
luce della sua soccombenza.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 19 aprile 2023, nei confronti di
[...]
e per essa, quale mandataria, ogni altra Controparte_1 Controparte_2
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'AP Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, delle spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 aprile 2025
Il Presidente est.
Francesca Coccoli
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