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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere dott.ssa Maria Luisa Tortorella consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 871/2021 R.G., iscritta a ruolo il 10 dicembre 2021, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Staiti (c.f. P.IVA_1
), per procura in atti, C.F._1
appellato/attore in riassunzione
contro
(C.F. ) e NT C.F._2 Controparte_2
(c.f. C.F._3
Appellanti, contumaci nel giudizio di rinvio
P.I. e C.F. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Messina, Via Strada San Giacomo n. 19, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, già in atti, in Notaio di Messina del 13/10/2000 - rep. n. 10959, Persona_1
dall'Avv. Giuseppe Sturniolo,
, con sede in Roma via G. Grezer Controparte_4
14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_3 [...]
in persona del responsabile pro tempore, Sig. cf CP_5 CP_6
, nella qualità di Procuratore, in servizio presso la C.F._4
della , giusta la procura speciale rilasciata dal Controparte_7 CP_5
Presidente dell' Avv. Ernesto Maria Ruffini in Controparte_4
data 01 ottobre 2021, autenticata nella firma dal notaio Dott. di Persona_2
Roma - Repertorio N. 175858; rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Correnti per mandato rilasciato su separato foglio appellati
, p. Iva , Controparte_8 P.IVA_4
appellato contumace
(C.F.: ), Controparte_9 CodiceFiscale_5 _10
(C.F.: ), CodiceFiscale_6
appellati contumaci
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1189/2010.
Motivi della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio dalla Suprema Corte ha origine – come ben sintetizzato nell'ordinanza 8 settembre 2021, n. 24174 – “dalla domanda del 2008
di divisione ex artt. 601 c.p.c. della comunione ordinaria di un immobile sito in
Messina, villaggio Mortelle, Via Provinciale, in catasto al Fg. 22, partt. 66 e 67, proposta innanzi al Tribunale di Messina, dalla quale Parte_2
creditore di , nell'ambito di una procedura esecutiva a carico Controparte_9
del medesimo.
In quel giudizio vennero convenuti i comproprietari del bene, _1
, e (rispettivamente madre e fratelli del
[...] Controparte_2 _11
Co debitore), oltre ai creditori e la NT2 _14 [...]
Controparte_3
Il giudice di primo grado, nella contumacia dei comproprietari, dispose lo
scioglimento della comunione e la vendita all'incanto del bene.
Proposero appello e , deducendo la nullità Controparte_2 NT
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che avrebbe loro impedito di
formulare istanza di attribuzione dell'immobile oggetto di divisione.
La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 3.2.2016 rilevò la nullità della
notifica dell'atto di citazione nei confronti degli appellanti (…), affermò che la
nullità della notifica non si era convertita in motivo di impugnazione e che la
richiesta di attribuzione, oltre che inammissibile in grado d'appello, era generica”.
1.1 - Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.p.c, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte
di merito ritenuto inammissibile in grado d'appello la richiesta di attribuzione,
mentre detta istanza sarebbe stata ammissibile perché attinente alla modalità
della divisione.
1.2 - La Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 24174/2021, ha accolto il ricorso, confermando il consolidato orientamento secondo cui “il giudizio di
scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli
condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei
comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione,
ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che
modifichino il numero e l'entità delle quote (Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2019,
n,15926, Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14756; Cass. civ.t.9367/2013).
Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in
sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione,
per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una
mera modalità di attuazione della divisione”. Infatti, “la domanda di attribuzione
di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera
specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato
di comunione, come tale invero formulabile anche in appello (Cass. 2 giugno
1999 n. 5392; Cass. 14 maggio 2008 n. 12119). A ciò si aggiunge la
considerazione che, l'esito della vendita all'incanto, resta l'extrema ratio voluta
dal legislatore”.
2. Da quanto detto, consegue che, cassata la sentenza di appello e riassunto il presente giudizio dal creditore nella qualità di Parte_1
procuratore di questa Corte di merito deve Parte_1
esaminare e decidere sulla richiesta di attribuzione del bene pignorato, formulata in appello dai comproprietari non debitori , e NT Controparte_2
, erroneamente dichiarata inammissibile da questa Corte, _10
dovendosi applicare il seguente principio di diritto “la richiesta di attribuzione può
essere proposta per la prima volta in appello poiché attiene alle modalità di
attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio".
3. In primo luogo, deve dichiararsi la contumacia degli originari appellanti
e nonché di , ai quali la Controparte_2 NT _10
citazione in riassunzione è stata ritualmente notificata rispettivamente al primo a mani proprie e alle altre a mani di , convivente. Controparte_2
4. Nel merito, va ricordato in diritto che ai sensi dell'art. 720 c.c., nell'ambito della divisione di comunione (anche ordinaria), i comproprietari di immobile indivisibile possono evitare la vendita dell'intero bene chiedendone l'assegnazione dietro versamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota del non richiedente, nel caso di specie il debitore pignorato,
sicché quella somma sarà poi destinata alla distribuzione tra i creditori nell'ambito della procedura espropriativa.
5. Nella fattispecie in esame, una volta dichiarata dalla Suprema Corte
l'ammissibilità formale (id est: la tempestività) della richiesta di assegnazione del bene formulata da ed nell'atto di appello e da NT Controparte_2
nella comparsa di costituzione del 2 luglio 2011, spetta a questa _10
Corte di merito in sede di rinvio valutare la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione stessa.
5.1 – Intanto, ricorre il requisito della indivisibilità, non contestato da alcuno e,
comunque, acclarato nel procedimento esecutivo dal c.t.u. (si veda quanto affermato al riguardo dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 1189/2010 nel presente giudizio).
5.
2 - Tuttavia, la contumacia degli originari istanti in questa fase processuale non è dirimente in astratto, posto che (Cass. 3 maggio 2024, n. 12065) nel giudizio di rinvio prosecutorio, nel quale le parti conservano ex art. 394, co. 2, c.p.c. la medesima posizione originaria che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, il giudice del rinvio deve decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, anche nella contumacia di una delle parti, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (v. anche Cass. 19 giugno 2019, n. 16506; Cass. 7
febbraio 2024, n. 3487, secondo cui la mancata reiterazione dell'istanza di assegnazione non è sufficiente per ritenere che i ricorrenti abbiano rinunciato alla stessa, dato che le conclusioni hanno la sola funzione di illustrazione delle richieste già introdotte, occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisse da istanze successive incompatibili).
5.3 – Tuttavia, l'istanza di assegnazione, pur se tempestiva, è inammissibile nel merito: infatti, essa è stata comunque del tutto generica, essendosi limitata a
“dichiarare la volontà dei condividenti di avvalersi della facoltà prevista dall'art.
720 c.c. dell'attribuzione dell'intero immobile con i conseguenti addebiti”. Invero,
manca l'offerta di una cauzione a garanzia della serietà della proposta, con riferimento quanto meno al valore di stima del bene, quale emerso nella procedura esecutiva immobiliare: al riguardo, l'art. 589 c.p.c. (inerente l'istanza di assegnazione nella procedura espropriativa immobiliare), applicabile analogicamente al caso di specie, prevede che l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagare una somma non inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita: e, quindi, con riferimento al caso in esame, del valore stabilito nella procedure esecutiva immobiliare per la quota di (com)proprietà del debitore esecutato . Persona_3
E tale offerta non risulta essere stata formalizzata in alcun modo ed in nessuna fase processuale. 6. In definitiva, l'originario appello dei signori e va rigettato _1 CP_2
quanto alla istanza di assegnazione e, in mancanza di ulteriori richieste delle parti costituite, non può che confermarsi la sentenza di primo grado oggetto di gravame, che ha già deciso alcune delle le domande formulate in questo giudizio di rinvio dalla Parte_1
Infatti, la richiesta di “Pronunciare lo scioglimento della comunione sulla villa
in Messina, villaggio Mortelle, Via Provinciale a p.t., di vani 8 più terreno di mq.
1.200 in catasto al Fg. 22, partt. 66 e 67, meglio descritta nei precedenti atti del
presente giudizio e della procedura esecutiva n. 46/06 REIm.” è stata accolta dalla sentenza di primo grado, qui confermata.
Analogamente, è stata accolta in primo grado la domanda di “disporre, in ogni
caso, la divisione dell'immobile con le modalità che riterrà più opportune ed
eventualmente con la sua vendita nell'intero, disponendo comunque l'attribuzione
del ricavato ai condividenti secondo le quote di spettanza (attribuendosi quella di
pertinenza dell'escusso alla procedura esecutiva n.46/2006 RGEIm.)”, con delega al notaio dott. delle operazioni di vendita e di Persona_4
attribuzione del ricavato ai singoli comproprietari (per la quota di CP_9
ai suoi creditori) in base alle rispettive quote.
[...]
Invece, la domanda (connessa alla prima) di divisione “attribuendo la quota
dell'escusso ai condividenti che ne abbiano fatta richiesta” è assorbita dal rigetto nel merito dell'istanza di assegnazione.
7. Le spese di lite vanno regolamentate considerando complessivamente il giudizio, che ha visto accolta la domanda di divisione formulata in relazione alla posizione del debitore contumace contro i comproprietari non Controparte_9
debitori , e e, l'appello di questo _10 NT Controparte_2 ultimi due ed il conseguente ricorso per cassazione (accolto solo per l'aspetto formale dell'ammissibilità dell'istanza di assegnazione), ma con il rigetto, per gli stessi, del gravame.
Ne consegue che in primis sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra i creditori, procedente, riassumente e intervenuto,
costituiti in giudizio, quanto ad e . Controparte_9 _10
A diversa conclusione deve pervenirsi quanto ai signori e NT
, che hanno proposto gravami ai quali non è seguita la Controparte_2
formalizzazione dell'istanza di assegnazione e che, pertanto, possono qualificarsi come aventi carattere strumentale e dilatorio: a loro carico, pertanto, devono essere poste le spese di lite, come di seguito liquidate, in favore di ciascuna delle controparti:
a) giudizio di cassazione: € 7.290,00 per compensi (fase di studio € 3.240,00,
fase introduttiva € 2.360,00, fase decisoria € 1.690,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014;
b) Giudizio di rinvio: € 12.154,00 per compensi (fase di studio € 2.977,00,
fase introduttiva € 1.911,00, fase di trattazione ai minimi per l'attività
concretamente svolta € 2.163,00, fase decisoria € 5.103,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte nella causa iscritta al n.
871/2021 RG, sull'appello proposto da e NT CP_2 nei confronti di E,
[...] Parte_1 Pt_1
Parte_1 Controparte_3 CP_8
, nonché ,
[...] Controparte_4 _10
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. Controparte_9
1189/2010:
1. dichiara la contumacia degli originari appellanti e Controparte_2 [...]
nonché di e e di _1 _10 Controparte_9
Controparte_8
2. Rigetta i residui motivi di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del
Tribunale di Messina n. 1189/2010;
3. Compensa le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio tra , Parte_1 Parte_1
[...] NT5 [...]
e , Controparte_4 _10 CP_9
;
[...]
4. Condanna in solido e a pagare NT Controparte_2
a ciascun creditore costituito ( , Parte_1
Parte_1 Controparte_3 [...]
) le spese di lite, liquidate per il giudizio di Controparte_4
cassazione in € 7.290,00 per compensi e per il giudizio di rinvio in €
12.154,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 6 marzo 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere dott.ssa Maria Luisa Tortorella consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 871/2021 R.G., iscritta a ruolo il 10 dicembre 2021, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Staiti (c.f. P.IVA_1
), per procura in atti, C.F._1
appellato/attore in riassunzione
contro
(C.F. ) e NT C.F._2 Controparte_2
(c.f. C.F._3
Appellanti, contumaci nel giudizio di rinvio
P.I. e C.F. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Messina, Via Strada San Giacomo n. 19, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, già in atti, in Notaio di Messina del 13/10/2000 - rep. n. 10959, Persona_1
dall'Avv. Giuseppe Sturniolo,
, con sede in Roma via G. Grezer Controparte_4
14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_3 [...]
in persona del responsabile pro tempore, Sig. cf CP_5 CP_6
, nella qualità di Procuratore, in servizio presso la C.F._4
della , giusta la procura speciale rilasciata dal Controparte_7 CP_5
Presidente dell' Avv. Ernesto Maria Ruffini in Controparte_4
data 01 ottobre 2021, autenticata nella firma dal notaio Dott. di Persona_2
Roma - Repertorio N. 175858; rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Correnti per mandato rilasciato su separato foglio appellati
, p. Iva , Controparte_8 P.IVA_4
appellato contumace
(C.F.: ), Controparte_9 CodiceFiscale_5 _10
(C.F.: ), CodiceFiscale_6
appellati contumaci
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1189/2010.
Motivi della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio dalla Suprema Corte ha origine – come ben sintetizzato nell'ordinanza 8 settembre 2021, n. 24174 – “dalla domanda del 2008
di divisione ex artt. 601 c.p.c. della comunione ordinaria di un immobile sito in
Messina, villaggio Mortelle, Via Provinciale, in catasto al Fg. 22, partt. 66 e 67, proposta innanzi al Tribunale di Messina, dalla quale Parte_2
creditore di , nell'ambito di una procedura esecutiva a carico Controparte_9
del medesimo.
In quel giudizio vennero convenuti i comproprietari del bene, _1
, e (rispettivamente madre e fratelli del
[...] Controparte_2 _11
Co debitore), oltre ai creditori e la NT2 _14 [...]
Controparte_3
Il giudice di primo grado, nella contumacia dei comproprietari, dispose lo
scioglimento della comunione e la vendita all'incanto del bene.
Proposero appello e , deducendo la nullità Controparte_2 NT
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che avrebbe loro impedito di
formulare istanza di attribuzione dell'immobile oggetto di divisione.
La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 3.2.2016 rilevò la nullità della
notifica dell'atto di citazione nei confronti degli appellanti (…), affermò che la
nullità della notifica non si era convertita in motivo di impugnazione e che la
richiesta di attribuzione, oltre che inammissibile in grado d'appello, era generica”.
1.1 - Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.p.c, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte
di merito ritenuto inammissibile in grado d'appello la richiesta di attribuzione,
mentre detta istanza sarebbe stata ammissibile perché attinente alla modalità
della divisione.
1.2 - La Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 24174/2021, ha accolto il ricorso, confermando il consolidato orientamento secondo cui “il giudizio di
scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli
condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei
comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione,
ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che
modifichino il numero e l'entità delle quote (Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2019,
n,15926, Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14756; Cass. civ.t.9367/2013).
Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in
sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione,
per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una
mera modalità di attuazione della divisione”. Infatti, “la domanda di attribuzione
di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera
specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato
di comunione, come tale invero formulabile anche in appello (Cass. 2 giugno
1999 n. 5392; Cass. 14 maggio 2008 n. 12119). A ciò si aggiunge la
considerazione che, l'esito della vendita all'incanto, resta l'extrema ratio voluta
dal legislatore”.
2. Da quanto detto, consegue che, cassata la sentenza di appello e riassunto il presente giudizio dal creditore nella qualità di Parte_1
procuratore di questa Corte di merito deve Parte_1
esaminare e decidere sulla richiesta di attribuzione del bene pignorato, formulata in appello dai comproprietari non debitori , e NT Controparte_2
, erroneamente dichiarata inammissibile da questa Corte, _10
dovendosi applicare il seguente principio di diritto “la richiesta di attribuzione può
essere proposta per la prima volta in appello poiché attiene alle modalità di
attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio".
3. In primo luogo, deve dichiararsi la contumacia degli originari appellanti
e nonché di , ai quali la Controparte_2 NT _10
citazione in riassunzione è stata ritualmente notificata rispettivamente al primo a mani proprie e alle altre a mani di , convivente. Controparte_2
4. Nel merito, va ricordato in diritto che ai sensi dell'art. 720 c.c., nell'ambito della divisione di comunione (anche ordinaria), i comproprietari di immobile indivisibile possono evitare la vendita dell'intero bene chiedendone l'assegnazione dietro versamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota del non richiedente, nel caso di specie il debitore pignorato,
sicché quella somma sarà poi destinata alla distribuzione tra i creditori nell'ambito della procedura espropriativa.
5. Nella fattispecie in esame, una volta dichiarata dalla Suprema Corte
l'ammissibilità formale (id est: la tempestività) della richiesta di assegnazione del bene formulata da ed nell'atto di appello e da NT Controparte_2
nella comparsa di costituzione del 2 luglio 2011, spetta a questa _10
Corte di merito in sede di rinvio valutare la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione stessa.
5.1 – Intanto, ricorre il requisito della indivisibilità, non contestato da alcuno e,
comunque, acclarato nel procedimento esecutivo dal c.t.u. (si veda quanto affermato al riguardo dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 1189/2010 nel presente giudizio).
5.
2 - Tuttavia, la contumacia degli originari istanti in questa fase processuale non è dirimente in astratto, posto che (Cass. 3 maggio 2024, n. 12065) nel giudizio di rinvio prosecutorio, nel quale le parti conservano ex art. 394, co. 2, c.p.c. la medesima posizione originaria che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, il giudice del rinvio deve decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, anche nella contumacia di una delle parti, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (v. anche Cass. 19 giugno 2019, n. 16506; Cass. 7
febbraio 2024, n. 3487, secondo cui la mancata reiterazione dell'istanza di assegnazione non è sufficiente per ritenere che i ricorrenti abbiano rinunciato alla stessa, dato che le conclusioni hanno la sola funzione di illustrazione delle richieste già introdotte, occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisse da istanze successive incompatibili).
5.3 – Tuttavia, l'istanza di assegnazione, pur se tempestiva, è inammissibile nel merito: infatti, essa è stata comunque del tutto generica, essendosi limitata a
“dichiarare la volontà dei condividenti di avvalersi della facoltà prevista dall'art.
720 c.c. dell'attribuzione dell'intero immobile con i conseguenti addebiti”. Invero,
manca l'offerta di una cauzione a garanzia della serietà della proposta, con riferimento quanto meno al valore di stima del bene, quale emerso nella procedura esecutiva immobiliare: al riguardo, l'art. 589 c.p.c. (inerente l'istanza di assegnazione nella procedura espropriativa immobiliare), applicabile analogicamente al caso di specie, prevede che l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagare una somma non inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita: e, quindi, con riferimento al caso in esame, del valore stabilito nella procedure esecutiva immobiliare per la quota di (com)proprietà del debitore esecutato . Persona_3
E tale offerta non risulta essere stata formalizzata in alcun modo ed in nessuna fase processuale. 6. In definitiva, l'originario appello dei signori e va rigettato _1 CP_2
quanto alla istanza di assegnazione e, in mancanza di ulteriori richieste delle parti costituite, non può che confermarsi la sentenza di primo grado oggetto di gravame, che ha già deciso alcune delle le domande formulate in questo giudizio di rinvio dalla Parte_1
Infatti, la richiesta di “Pronunciare lo scioglimento della comunione sulla villa
in Messina, villaggio Mortelle, Via Provinciale a p.t., di vani 8 più terreno di mq.
1.200 in catasto al Fg. 22, partt. 66 e 67, meglio descritta nei precedenti atti del
presente giudizio e della procedura esecutiva n. 46/06 REIm.” è stata accolta dalla sentenza di primo grado, qui confermata.
Analogamente, è stata accolta in primo grado la domanda di “disporre, in ogni
caso, la divisione dell'immobile con le modalità che riterrà più opportune ed
eventualmente con la sua vendita nell'intero, disponendo comunque l'attribuzione
del ricavato ai condividenti secondo le quote di spettanza (attribuendosi quella di
pertinenza dell'escusso alla procedura esecutiva n.46/2006 RGEIm.)”, con delega al notaio dott. delle operazioni di vendita e di Persona_4
attribuzione del ricavato ai singoli comproprietari (per la quota di CP_9
ai suoi creditori) in base alle rispettive quote.
[...]
Invece, la domanda (connessa alla prima) di divisione “attribuendo la quota
dell'escusso ai condividenti che ne abbiano fatta richiesta” è assorbita dal rigetto nel merito dell'istanza di assegnazione.
7. Le spese di lite vanno regolamentate considerando complessivamente il giudizio, che ha visto accolta la domanda di divisione formulata in relazione alla posizione del debitore contumace contro i comproprietari non Controparte_9
debitori , e e, l'appello di questo _10 NT Controparte_2 ultimi due ed il conseguente ricorso per cassazione (accolto solo per l'aspetto formale dell'ammissibilità dell'istanza di assegnazione), ma con il rigetto, per gli stessi, del gravame.
Ne consegue che in primis sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra i creditori, procedente, riassumente e intervenuto,
costituiti in giudizio, quanto ad e . Controparte_9 _10
A diversa conclusione deve pervenirsi quanto ai signori e NT
, che hanno proposto gravami ai quali non è seguita la Controparte_2
formalizzazione dell'istanza di assegnazione e che, pertanto, possono qualificarsi come aventi carattere strumentale e dilatorio: a loro carico, pertanto, devono essere poste le spese di lite, come di seguito liquidate, in favore di ciascuna delle controparti:
a) giudizio di cassazione: € 7.290,00 per compensi (fase di studio € 3.240,00,
fase introduttiva € 2.360,00, fase decisoria € 1.690,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014;
b) Giudizio di rinvio: € 12.154,00 per compensi (fase di studio € 2.977,00,
fase introduttiva € 1.911,00, fase di trattazione ai minimi per l'attività
concretamente svolta € 2.163,00, fase decisoria € 5.103,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte nella causa iscritta al n.
871/2021 RG, sull'appello proposto da e NT CP_2 nei confronti di E,
[...] Parte_1 Pt_1
Parte_1 Controparte_3 CP_8
, nonché ,
[...] Controparte_4 _10
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. Controparte_9
1189/2010:
1. dichiara la contumacia degli originari appellanti e Controparte_2 [...]
nonché di e e di _1 _10 Controparte_9
Controparte_8
2. Rigetta i residui motivi di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del
Tribunale di Messina n. 1189/2010;
3. Compensa le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio tra , Parte_1 Parte_1
[...] NT5 [...]
e , Controparte_4 _10 CP_9
;
[...]
4. Condanna in solido e a pagare NT Controparte_2
a ciascun creditore costituito ( , Parte_1
Parte_1 Controparte_3 [...]
) le spese di lite, liquidate per il giudizio di Controparte_4
cassazione in € 7.290,00 per compensi e per il giudizio di rinvio in €
12.154,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 6 marzo 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)