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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 3.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. SALERNO GIUSEPPE;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA
ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13555/2022
promossa da
, nato a [...] il [...] C.F.: , res. a Catania Parte_1 C.F._1 Cortile Pace n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Salerno, c.f.: , C.F._2 presso lo studio del quale in Catania via Umberto n. 167 elegge domicilio;
- Opponente-
pagina 1 di 4 contro
(P. Iva Gruppo Kruk Italia , C.f. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio eletto C.F._4 in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2631/2022.
All'odierna udienza di giorno 3.3.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2631/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania – RG: 6511/2022, notificato in data 20.10.2022, con il quale si è ingiunto a di pagare, in favore della a somma di euro € 6.467,22, oltre Parte_1 Controparte_1 gli interessi convenzionali dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
Ciò in virtù del saldo debitore derivante da un contratto di apertura di credito, per un importo massimo autorizzato di Euro 3.000,00, da corrispondere tramite addebito su c/c bancario, stipulato in data 05/10/2004, dall'opponente e Findomestic, il cui credito si ritiene sia stato ceduto, con un primo contratto di cessione, alla Banca IF s.p.a. e, da quest'ultima, alla Controparte_1 Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_1 della onché la prescrizione decennale del credito ingiunto. Contestava la somma Controparte_1 nel quantum ritenendo essere stati applicati interessi anatocistici. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà Controparte_1 del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.3.2025. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamati.
*************
L'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta è infondata.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti la legittimazione attiva della cessionaria, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento pagina 2 di 4 complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (ex multis, Cass., 22/06/2023, n. 17944).
Infatti, l'unico effetto dell'avviso ex art. 58 TUB è quello di esentare il cessionario dalla notifica personale della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
In questa cornice, assume rilevanza ai fini della prova della cessione di quel determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente che dia atto della cessione di rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante decisivo.
Nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere probatorio incombente su di essa.
Risulta dalla documentazione, non contestata dalla opponente, che l'originaria società creditrice, ND, ha ceduto il credito vantato nei confronti di a Banca IF s.p.a. Parte_1
È stato, difatti:
- prodotta dalla opposta la dichiarazione della cedente ND nella quale si trae la cessione di quel determinato rapporto (doc. 5 monitorio).
- documentalmente provato che Banca IF s.p.a. ha stipulato con l'odierna opposta, in data
16.1.2017, un contratto di cessione di crediti in forza del quale ha acquistato pro-soluto dalla cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da ND e i cui debitori siano persone fisiche;
- prodotta dalla opposta la dichiarazione della cedente Banca IF che ha dato atto della cessione di quel determinato rapporto (doc. 6 monitorio).
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata.
Con la proposizione dell'opposizione a d.i., si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto obbligatorio non è controversa. L'opponente, difatti, ha contestato in modo generico l'importo ingiunto, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB. Inoltre, risulta privo di fondamento probatorio – in spregio al riparto dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.- il rilievo circa l'applicazione di interessi anatocistici. Parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Escluso l'adempimento del debito, in ogni caso, non può ritenersi prescritto il diritto di credito della opposta per il decorso del termine decennale.
È opportuno evidenziare che al contratto di finanziamento si applica la disciplina del mutuo di cui agli pagina 3 di 4 artt. 1813 e seg. c.c. Il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., per il quale "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede un termine quinquennale per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi) la Cassazione ha evidenziato che "La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994).
Il termine di prescrizione ordinario che, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., inizia a decorrere da quando il diritto di credito può essere fatto valere, non può, nel caso di specie, considerarsi interamente decorso.
Infatti, è pacifico, in quanto non contestato da parte opponente, che il debito non poteva considerarsi scaduto prima del 07/04/2012, data dell'ultimo versamento effettuato dalla opponente (doc. 5 fascicolo monitorio). Con la diffida ad adempiere del 11/05/2017, l'opposta ha interrotto il termine di prescrizione, rivestendo la detta diffida i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 cod. civ. ed essendo idonea ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, u.c., c.c. (doc. 6 fascicolo monitorio).
Alla luce di quanto predetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della complessità della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13555/2022, così decide:
• rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo;
• condanna a pagare, in favore di Euro 1.600,00 per Parte_1 Controparte_1 spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 3.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Oggi 3.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. SALERNO GIUSEPPE;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA
ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13555/2022
promossa da
, nato a [...] il [...] C.F.: , res. a Catania Parte_1 C.F._1 Cortile Pace n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Salerno, c.f.: , C.F._2 presso lo studio del quale in Catania via Umberto n. 167 elegge domicilio;
- Opponente-
pagina 1 di 4 contro
(P. Iva Gruppo Kruk Italia , C.f. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio eletto C.F._4 in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2631/2022.
All'odierna udienza di giorno 3.3.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2631/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania – RG: 6511/2022, notificato in data 20.10.2022, con il quale si è ingiunto a di pagare, in favore della a somma di euro € 6.467,22, oltre Parte_1 Controparte_1 gli interessi convenzionali dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
Ciò in virtù del saldo debitore derivante da un contratto di apertura di credito, per un importo massimo autorizzato di Euro 3.000,00, da corrispondere tramite addebito su c/c bancario, stipulato in data 05/10/2004, dall'opponente e Findomestic, il cui credito si ritiene sia stato ceduto, con un primo contratto di cessione, alla Banca IF s.p.a. e, da quest'ultima, alla Controparte_1 Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_1 della onché la prescrizione decennale del credito ingiunto. Contestava la somma Controparte_1 nel quantum ritenendo essere stati applicati interessi anatocistici. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà Controparte_1 del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.3.2025. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamati.
*************
L'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta è infondata.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti la legittimazione attiva della cessionaria, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento pagina 2 di 4 complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (ex multis, Cass., 22/06/2023, n. 17944).
Infatti, l'unico effetto dell'avviso ex art. 58 TUB è quello di esentare il cessionario dalla notifica personale della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
In questa cornice, assume rilevanza ai fini della prova della cessione di quel determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente che dia atto della cessione di rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante decisivo.
Nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere probatorio incombente su di essa.
Risulta dalla documentazione, non contestata dalla opponente, che l'originaria società creditrice, ND, ha ceduto il credito vantato nei confronti di a Banca IF s.p.a. Parte_1
È stato, difatti:
- prodotta dalla opposta la dichiarazione della cedente ND nella quale si trae la cessione di quel determinato rapporto (doc. 5 monitorio).
- documentalmente provato che Banca IF s.p.a. ha stipulato con l'odierna opposta, in data
16.1.2017, un contratto di cessione di crediti in forza del quale ha acquistato pro-soluto dalla cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da ND e i cui debitori siano persone fisiche;
- prodotta dalla opposta la dichiarazione della cedente Banca IF che ha dato atto della cessione di quel determinato rapporto (doc. 6 monitorio).
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata.
Con la proposizione dell'opposizione a d.i., si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto obbligatorio non è controversa. L'opponente, difatti, ha contestato in modo generico l'importo ingiunto, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB. Inoltre, risulta privo di fondamento probatorio – in spregio al riparto dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.- il rilievo circa l'applicazione di interessi anatocistici. Parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Escluso l'adempimento del debito, in ogni caso, non può ritenersi prescritto il diritto di credito della opposta per il decorso del termine decennale.
È opportuno evidenziare che al contratto di finanziamento si applica la disciplina del mutuo di cui agli pagina 3 di 4 artt. 1813 e seg. c.c. Il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., per il quale "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede un termine quinquennale per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi) la Cassazione ha evidenziato che "La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994).
Il termine di prescrizione ordinario che, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., inizia a decorrere da quando il diritto di credito può essere fatto valere, non può, nel caso di specie, considerarsi interamente decorso.
Infatti, è pacifico, in quanto non contestato da parte opponente, che il debito non poteva considerarsi scaduto prima del 07/04/2012, data dell'ultimo versamento effettuato dalla opponente (doc. 5 fascicolo monitorio). Con la diffida ad adempiere del 11/05/2017, l'opposta ha interrotto il termine di prescrizione, rivestendo la detta diffida i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 cod. civ. ed essendo idonea ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, u.c., c.c. (doc. 6 fascicolo monitorio).
Alla luce di quanto predetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della complessità della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13555/2022, così decide:
• rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo;
• condanna a pagare, in favore di Euro 1.600,00 per Parte_1 Controparte_1 spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 3.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
dott. Mariano Sciacca
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