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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6065/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
CE, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 2/12/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6065/2025 R.G. vertente
TRA
CF: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Cristofaro presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2025, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di prestare servizio alle dipendenze del in forza di contratti a termine Controparte_1 dall'anno scolastico 2015/2016; l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale anche in base alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 29, 63 e 64 del1999/70, degli artt. 29, 63 e 64 del C.N.L., e degli artt. 3, 35 97 Cost. Ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine per un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata in base all'art. 32 l. 183/2010 come modificato dall'art. 12, co. 1, del d.l. 16 settembre 2024, n.
131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo con vittoria di spese lite.
Il , stante la regolarità della notifica del ricorso depositato Controparte_1
e del relativo decreto di fissazione d'udienza, non si è costituito in giudizio e per tale ragione se ne dichiara la contumacia.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Ai fini del decidere, appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento, caratterizzato da una disciplina, la L. n. 124 del 1999, che la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 10127/2012, ha qualificato come lex specialis rispetto alla disciplina sopravvenuta del D.Lgs. n. 368 del 2001, anche per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale in forza delle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70.
La predetta L. n. 124 del 1999, come noto, prevedeva un doppio canale di reclutamento, per il
50% dei posti mediante concorsi (da bandirsi con cadenza triennale) e per il 50% attingendo dalle relative graduatorie (nel tempo trasformate in permanenti e, come noto, più recentemente, ad esaurimento).
Inoltre, la legge in commento, in tema di supplenze, ha differenziato tre tipologie, ossia:
a) le supplenze annuali su organico di diritto per posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre (e con scadenza del termine al 31 agosto dell'anno successivo);
b) le supplenze temporanee su organico di fatto con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo
(ovvero fino al termine dell'attività didattica) per coprire posti non vacanti ma di fatto disponibili per varie ragioni;
c) le supplenze temporanee per ogni altra necessità (tipicamente sostituzione di personale assente ovvero per coprire posti disponibili dopo la data del 31 dicembre) e comunque destinate a terminare una volta che venga meno l'esigenza ad esse sottesa. In tale contesto normativo sono poi intervenute le modifiche della L. n. 107 del 2015, che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni, ha previsto la definitiva perdita di efficacia delle GAE, ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, l'efficacia parimenti triennale delle graduatorie concorsuali, nonché un limite alla reiterazione delle supplenze che - se concernenti contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili - non possono superare, come durata, i 36 mesi anche se non continuativi.
Illustrato il quadro normativo di riferimento, appare opportuno richiamare anche i recenti arresti della giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità che hanno definito i termini della questione in esame e le conseguenze connesse alle vicende del precariato scolastico.
Innanzitutto, deve in questa sede essere richiamata la sentenza resa dalla CGE in data
26/11/2014, e altri (anche in forza della ordinanza di rimessione n. 207/13 della Corte
Costituzionale), nell'ambito delle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13, in cui è stato statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
In forza di tale ultima decisione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino, ravvisando, tuttavia, nelle previsioni sopravvenute della L. n. 107 del 2015 una misura rispondente ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, ovvero l'introduzione di procedure privilegiate di assunzione idonee ad attribuire al personale interessato serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo, da intendersi pertanto come misura risarcitoria per equivalente satisfattiva del danno in ipotesi patito.
Ciò richiamato, va altresì evidenziato che, nelle more del giudizio di costituzionalità innanzi richiamato, erano altresì intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5072/2016, avevano stabilito che "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
In tale contesto, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale, è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22552/2016 (oltre che con le successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 di fatto fondate sui medesimi principi).
Ebbene, in tale pronuncia (in questa sede da intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel
D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.”
B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015,
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
109.
E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS. UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima".
In sintesi, i principi innanzi richiamati consentono di affermare che:
1. la disciplina del reclutamento del personale scolastico, sia docente che ATA, si sottrae alle previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, poiché la L. n. 124 del 1999 rappresenta un corpus normativo speciale;
2. la predetta normativa prevedeva già un termine idoneo ad evitare abusi dovuti alla reiterazione dei contratti così come successivamente disposto dalla normativa comunitaria, ovvero il termine triennale per le indizioni delle procedure concorsuali (e comunque avendo riguardo ai soli contratti stipulati dopo il 10/7/2001 ovvero il termine previsto dall'art. 2 della
Direttiva 1999/70/CE entro cui gli Stati avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva stessa);
3. resta altresì confermato il divieto di conversione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in forza delle previsioni dell'art. 97 Cost., comma 4, in tema di accesso nei ruoli delle Pubbliche
Amministrazioni;
4. le previsioni della L. n. 107 del 2015 - ed in particolare il piano straordinario di assunzioni di docenti - costituiscono disposizioni normative idonee a sanare l'illecito dello Stato italiano sia per il beneficiario, ottenendo questi una riparazione per equivalente maggiormente satisfattiva di quella meramente risarcitoria, sia per il diritto dell'Unione; resta in ogni caso confermata la possibilità - nel caso di abusiva reiterazione di assunzioni a termine - del risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi ove allegati e provati, dovendosi comunque escludere il danno da mancata conversione, e ciò anche qualora l'immissione in ruolo sia avvenuta in forza di previgenti regole sul reclutamento, avendo il docente ottenuto il bene della vita oggetto della propria azione giudiziale (così Cass. Civ. n. 22554/2016, paragrafo 85);
5. qualora non intervenga nelle more la stabilizzazione del docente o dell'ausiliario amministrativo, ma solo la astratta chance, occorre considerare la tempistica per il conseguimento del posto di ruolo in forza del totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento poiché, in mancanza, difetterebbe nel diritto interno una misura idonea a sanzionare l'abuso, con la conseguenza che in tali casi andrebbe riconosciuto il risarcimento del danno secondo le previsioni delle SSUU n. 5072/16 (così Cass. Civ. n. 22553/2016, paragrafo
6. non può configurarsi alcun abuso alla direttiva Europea nel caso in cui l'assunzione a termine avvenga per supplenze su organico di fatto o per supplenze temporanee, salvo che la parte alleghi e provi un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
Un problema di contrasto con l'ordinamento eurounitario, e dunque di abuso, si pone, quindi, con riguardo ad un sistema di reclutamento (quale quello descritto all'art. 4, co. 1, della L. n.
124/1999) che pretendesse di provvedere alla copertura sistematica di posti su organico di diritto attraverso l'impiego disfunzionale dello strumento del contratto a tempo determinato.
A contrario, se ne desume la legittimità delle ulteriori ipotesi di cui all'art. 4 della L. n.
124/1999, che prevedono la possibilità di ricorrere a supplenze temporanee su organico di fatto, per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche
(ossia il 30 giugno).
A completare le argomentazioni volte a ribadire la diversità tra supplenze su organico di diritto
(potenzialmente fonte di abuso) e supplenze su organico di fatto e temporanee (non abusive), si può osservare che, analizzando il sistema di reclutamento del personale scolastico non di ruolo per il conferimento delle supplenze alla luce dei valori sanciti dalla Carta Costituzionale, non può non constatarsi come lo stesso si inserisca in un sistema articolato e complesso che deve necessariamente tener conto sia delle esigenze e politiche di bilancio, sia della necessità di garantire, in ogni momento, la continuità dell'attività scolastica, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di buon andamento e imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. È infatti principio di ordine generale, oggi definitivamente codificato dall'art. 6, del D.L. n. 165/2001, quello per il quale, ferme restando le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, “nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione”, tra l'altro, di “razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro
i vincoli di finanza pubblica” (così l'art. 1, lett. c, del D.L. n. 165/2001, richiamato dall'art. 6 cit.). Su tali basi si fonda, dunque, la ratio dell'impossibilità di far ricorso ad assunzioni indiscriminate e a tempo pieno del personale scolastico, stante la necessità di tener sempre bene in vista le esigenze reali derivanti dalle effettive vacanze che possono verificarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e/o durante l'anno scolastico. Il complesso sistema di fonti primarie e secondarie che regola la materia, dunque, consente alla pubblica amministrazione di disporre di strumenti negoziali che, nel rispetto delle politiche di bilancio e contenimento della spesa pubblica, e in osservanza dei principi sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., garantiscono la continuità del servizio scolastico attraverso il conferimento di supplenze a personale individuato attraverso criteri predeterminati e oggettivi.
Orbene, venendo al caso di specie, non è contestato che la ricorrente rientri nel personale non stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di immissione in ruolo;
risulta, altresì, incontestato
(e comunque provato sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta) che si tratta di n. 23 contratti di lavoro in particolare inerenti gli anni scolastici: 2015/2016, 2020/2021,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, di cui il primo anno trascorso con supplenze brevi e saltuarie.
Pertanto, è ravvisabile un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per un periodo ben superiore a 36 mesi e parte convenuta è, quindi, tenuta a risarcire al ricorrente il danno ex art. 32 cit..
Quanto alla determinazione del dovuto, va richiamato il contenuto della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 5072/2016), alle cui statuizioni si è rifatta, ancora di recente, la suprema Corte riaffermando che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13); ha, altresì, affermato che può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072,
i cui principi sono stati poi estesi al settore scolastico da Cass. 22552/2016 cit.).
Tuttavia, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001 è stato modificato dall'art. 12, co. 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato - indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR -.
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.09.2024, è il seguente: “5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Pertanto, tenuto conto che la reiterazione dei contratti stipulati supera il termine di 36 mesi e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità nella misura di 10 mensilità ai fini del calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in solido, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
b) Condanna parte convenuta, il , al pagamento di Controparte_1
delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.695, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 3.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida CE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
CE, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 2/12/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6065/2025 R.G. vertente
TRA
CF: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Cristofaro presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2025, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di prestare servizio alle dipendenze del in forza di contratti a termine Controparte_1 dall'anno scolastico 2015/2016; l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale anche in base alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 29, 63 e 64 del1999/70, degli artt. 29, 63 e 64 del C.N.L., e degli artt. 3, 35 97 Cost. Ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine per un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata in base all'art. 32 l. 183/2010 come modificato dall'art. 12, co. 1, del d.l. 16 settembre 2024, n.
131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo con vittoria di spese lite.
Il , stante la regolarità della notifica del ricorso depositato Controparte_1
e del relativo decreto di fissazione d'udienza, non si è costituito in giudizio e per tale ragione se ne dichiara la contumacia.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Ai fini del decidere, appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento, caratterizzato da una disciplina, la L. n. 124 del 1999, che la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 10127/2012, ha qualificato come lex specialis rispetto alla disciplina sopravvenuta del D.Lgs. n. 368 del 2001, anche per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale in forza delle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70.
La predetta L. n. 124 del 1999, come noto, prevedeva un doppio canale di reclutamento, per il
50% dei posti mediante concorsi (da bandirsi con cadenza triennale) e per il 50% attingendo dalle relative graduatorie (nel tempo trasformate in permanenti e, come noto, più recentemente, ad esaurimento).
Inoltre, la legge in commento, in tema di supplenze, ha differenziato tre tipologie, ossia:
a) le supplenze annuali su organico di diritto per posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre (e con scadenza del termine al 31 agosto dell'anno successivo);
b) le supplenze temporanee su organico di fatto con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo
(ovvero fino al termine dell'attività didattica) per coprire posti non vacanti ma di fatto disponibili per varie ragioni;
c) le supplenze temporanee per ogni altra necessità (tipicamente sostituzione di personale assente ovvero per coprire posti disponibili dopo la data del 31 dicembre) e comunque destinate a terminare una volta che venga meno l'esigenza ad esse sottesa. In tale contesto normativo sono poi intervenute le modifiche della L. n. 107 del 2015, che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni, ha previsto la definitiva perdita di efficacia delle GAE, ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, l'efficacia parimenti triennale delle graduatorie concorsuali, nonché un limite alla reiterazione delle supplenze che - se concernenti contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili - non possono superare, come durata, i 36 mesi anche se non continuativi.
Illustrato il quadro normativo di riferimento, appare opportuno richiamare anche i recenti arresti della giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità che hanno definito i termini della questione in esame e le conseguenze connesse alle vicende del precariato scolastico.
Innanzitutto, deve in questa sede essere richiamata la sentenza resa dalla CGE in data
26/11/2014, e altri (anche in forza della ordinanza di rimessione n. 207/13 della Corte
Costituzionale), nell'ambito delle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13, in cui è stato statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
In forza di tale ultima decisione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino, ravvisando, tuttavia, nelle previsioni sopravvenute della L. n. 107 del 2015 una misura rispondente ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, ovvero l'introduzione di procedure privilegiate di assunzione idonee ad attribuire al personale interessato serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo, da intendersi pertanto come misura risarcitoria per equivalente satisfattiva del danno in ipotesi patito.
Ciò richiamato, va altresì evidenziato che, nelle more del giudizio di costituzionalità innanzi richiamato, erano altresì intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5072/2016, avevano stabilito che "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
In tale contesto, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale, è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22552/2016 (oltre che con le successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 di fatto fondate sui medesimi principi).
Ebbene, in tale pronuncia (in questa sede da intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel
D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.”
B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015,
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
109.
E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS. UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima".
In sintesi, i principi innanzi richiamati consentono di affermare che:
1. la disciplina del reclutamento del personale scolastico, sia docente che ATA, si sottrae alle previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, poiché la L. n. 124 del 1999 rappresenta un corpus normativo speciale;
2. la predetta normativa prevedeva già un termine idoneo ad evitare abusi dovuti alla reiterazione dei contratti così come successivamente disposto dalla normativa comunitaria, ovvero il termine triennale per le indizioni delle procedure concorsuali (e comunque avendo riguardo ai soli contratti stipulati dopo il 10/7/2001 ovvero il termine previsto dall'art. 2 della
Direttiva 1999/70/CE entro cui gli Stati avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva stessa);
3. resta altresì confermato il divieto di conversione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in forza delle previsioni dell'art. 97 Cost., comma 4, in tema di accesso nei ruoli delle Pubbliche
Amministrazioni;
4. le previsioni della L. n. 107 del 2015 - ed in particolare il piano straordinario di assunzioni di docenti - costituiscono disposizioni normative idonee a sanare l'illecito dello Stato italiano sia per il beneficiario, ottenendo questi una riparazione per equivalente maggiormente satisfattiva di quella meramente risarcitoria, sia per il diritto dell'Unione; resta in ogni caso confermata la possibilità - nel caso di abusiva reiterazione di assunzioni a termine - del risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi ove allegati e provati, dovendosi comunque escludere il danno da mancata conversione, e ciò anche qualora l'immissione in ruolo sia avvenuta in forza di previgenti regole sul reclutamento, avendo il docente ottenuto il bene della vita oggetto della propria azione giudiziale (così Cass. Civ. n. 22554/2016, paragrafo 85);
5. qualora non intervenga nelle more la stabilizzazione del docente o dell'ausiliario amministrativo, ma solo la astratta chance, occorre considerare la tempistica per il conseguimento del posto di ruolo in forza del totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento poiché, in mancanza, difetterebbe nel diritto interno una misura idonea a sanzionare l'abuso, con la conseguenza che in tali casi andrebbe riconosciuto il risarcimento del danno secondo le previsioni delle SSUU n. 5072/16 (così Cass. Civ. n. 22553/2016, paragrafo
6. non può configurarsi alcun abuso alla direttiva Europea nel caso in cui l'assunzione a termine avvenga per supplenze su organico di fatto o per supplenze temporanee, salvo che la parte alleghi e provi un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
Un problema di contrasto con l'ordinamento eurounitario, e dunque di abuso, si pone, quindi, con riguardo ad un sistema di reclutamento (quale quello descritto all'art. 4, co. 1, della L. n.
124/1999) che pretendesse di provvedere alla copertura sistematica di posti su organico di diritto attraverso l'impiego disfunzionale dello strumento del contratto a tempo determinato.
A contrario, se ne desume la legittimità delle ulteriori ipotesi di cui all'art. 4 della L. n.
124/1999, che prevedono la possibilità di ricorrere a supplenze temporanee su organico di fatto, per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche
(ossia il 30 giugno).
A completare le argomentazioni volte a ribadire la diversità tra supplenze su organico di diritto
(potenzialmente fonte di abuso) e supplenze su organico di fatto e temporanee (non abusive), si può osservare che, analizzando il sistema di reclutamento del personale scolastico non di ruolo per il conferimento delle supplenze alla luce dei valori sanciti dalla Carta Costituzionale, non può non constatarsi come lo stesso si inserisca in un sistema articolato e complesso che deve necessariamente tener conto sia delle esigenze e politiche di bilancio, sia della necessità di garantire, in ogni momento, la continuità dell'attività scolastica, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di buon andamento e imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. È infatti principio di ordine generale, oggi definitivamente codificato dall'art. 6, del D.L. n. 165/2001, quello per il quale, ferme restando le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, “nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione”, tra l'altro, di “razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro
i vincoli di finanza pubblica” (così l'art. 1, lett. c, del D.L. n. 165/2001, richiamato dall'art. 6 cit.). Su tali basi si fonda, dunque, la ratio dell'impossibilità di far ricorso ad assunzioni indiscriminate e a tempo pieno del personale scolastico, stante la necessità di tener sempre bene in vista le esigenze reali derivanti dalle effettive vacanze che possono verificarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e/o durante l'anno scolastico. Il complesso sistema di fonti primarie e secondarie che regola la materia, dunque, consente alla pubblica amministrazione di disporre di strumenti negoziali che, nel rispetto delle politiche di bilancio e contenimento della spesa pubblica, e in osservanza dei principi sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., garantiscono la continuità del servizio scolastico attraverso il conferimento di supplenze a personale individuato attraverso criteri predeterminati e oggettivi.
Orbene, venendo al caso di specie, non è contestato che la ricorrente rientri nel personale non stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di immissione in ruolo;
risulta, altresì, incontestato
(e comunque provato sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta) che si tratta di n. 23 contratti di lavoro in particolare inerenti gli anni scolastici: 2015/2016, 2020/2021,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, di cui il primo anno trascorso con supplenze brevi e saltuarie.
Pertanto, è ravvisabile un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per un periodo ben superiore a 36 mesi e parte convenuta è, quindi, tenuta a risarcire al ricorrente il danno ex art. 32 cit..
Quanto alla determinazione del dovuto, va richiamato il contenuto della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 5072/2016), alle cui statuizioni si è rifatta, ancora di recente, la suprema Corte riaffermando che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13); ha, altresì, affermato che può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072,
i cui principi sono stati poi estesi al settore scolastico da Cass. 22552/2016 cit.).
Tuttavia, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001 è stato modificato dall'art. 12, co. 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato - indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR -.
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.09.2024, è il seguente: “5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Pertanto, tenuto conto che la reiterazione dei contratti stipulati supera il termine di 36 mesi e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità nella misura di 10 mensilità ai fini del calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in solido, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
b) Condanna parte convenuta, il , al pagamento di Controparte_1
delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.695, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 3.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida CE