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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.102/2022
Oggi 18/02/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Ventura;
per la parte resistente l'avv. Piero Dedemo in sostituzione.
L'avv. Ventura si riporta agli atti, chiede l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese.
L'avv. Dedemo si riporta agli atti ed alle note conclusive, osservando che la quantificazione operata da controparte non è conforme alle risultanze della CTU.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 102/2022 R.L. promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Giovanni Ventura;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Maria Celeste Arbia;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento da parte del datore di lavoro di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali conseguenti le patologie insorte in ragione del suo utilizzo in funzioni incompatibili e conseguentemente in particolare in relazione all'infortunio del 27.12.2018, in violazione dell'art. 2087 c.c. in concorrenza con gli artt. 2043 e 2049 c.c., compresi quelli materiali, da perdita di chance, biologico, morale, esistenziale, ed ogni altro eventuale ancorché non espressamente indicato. 2) Condannare di
2 conseguenza la società convenuta a corrispondere per l'effetto alla ricorrente, per i titoli dedotti, l'importo di €. 89.986,00 o quello diverso maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi. 3) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “Rigettarsi la domanda avanzata dal signor
siccome destituita di supporto probatorio e comunque Parte_1
infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In subordine, accertato il grado di responsabilità gravante in capo a ciascuna delle parti, ridursi la pretesa risarcitoria di parte ricorrente secondo quanto accertato di giustizia anche in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.3.2022, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato dipendente dal 23.11.1998 al 18.3.2019 della società convenuta con mansioni di operaio e con sede di lavoro presso lo Stabilimento di Duino
Aurisina (TS).
I suoi compiti erano sempre stati, per anni, quelli di provvedere, per lo più manualmente, alla movimentazione del legname, di peso variabile e spesso molto consistente. In data 21/11/2013 era stato visitato dal medico aziendale, che lo aveva dichiarato idoneo alla mansione con limitazioni, indicando tra i fattori di rischio la movimentazione manuale dei carichi. Tali diagnosi e prescrizioni erano state confermate all'esito delle successive visite mediche cui il lavoratore era stato sottoposto.
Rilevava che nell'arco di tutto il 2018, ed in particolare in data
10.1.2018, 7.8.2018 e 15.9.2018, impiegato in mansioni incompatibili
3 con lo stato di salute accertato, aveva riportato plurimi episodi di infortunio.
In particolare, in data 27.12.2018 era stato vittima di ulteriore grave infortunio sul lavoro, in quanto, sollevando un pesante tronco d'albero aveva accusato un intenso dolore al rachide lombare, era caduto a terra e aveva riportato un trauma alla spalla destra. Al pronto soccorso ospedaliero, gli era stata diagnosticata una “contusione spalla dx, distorsione rachide lombare”, ma all'esito di una risonanza magnetica alla spalla destra del 04/01/2019, gli era stata diagnosticata una rottura dei tendini della cuffia dei rotatori con una lussazione del capo lungo bicipitale, un marcatissimo versamento articolare con distensione dei recessi capsulari e distensione della borsa subacromion deltoidea, e la rottura completa del tendine del muscolo pettorale.
Asseriva il ricorrente, di aver subito un danno biologico del 50% ITT per i periodi di assenza dal lavoro, e postumi permanenti pari all'20% con un livello di sofferenza medio personalizzato in 20 punti percentuali.
Tanto premesso in fatto, deduceva il ricorrente di essere stato impiegato per anni in modo incompatibile con le sue condizioni di salute, in palese violazione degli obblighi datoriali di cui all'art. 2087 c.c. e asseriva il suo diritto ad essere risarcito per il danno non patrimoniale subito così come quantificato in atti.
Con rituale memoria difensiva, si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della genericità della sua formulazione.
Riguardo gli infortuni asseritamente verificatisi nelle date del 10.01.2018
e 7.08.2018, evidenziava che l'INAIL, effettuata l'usuale istruttoria, aveva definito negativamente le pratiche, declinando la propria
4 competenza e devolvendo l'esame delle circostanze addotte dal lavoratore all'INPS.
Riguardo l'evento del 15.09.2018, dal documento 4 di parte ricorrente si evinceva che in tale data il Signor provenendo dal domicilio, si era Pt_1
recato al Pronto Soccorso “per causa malattia”, e poi inviato al curante per sospetta flebite, non ravvisandosi dunque, neppure nel caso di specie, un infortunio.
Quanto all'infortunio del 27.12.2018, la resistente rilevava che in relazione alla dinamica di tale sinistro il lavoratore aveva offerto in ricorso indicazioni diverse rispetto a quanto prospettato dapprima al
Medico, dr.ssa alla quale aveva riferito una dinamica che Per_1
faceva pensare ad una mera disattenzione del lavoratore.
Evidenziava che al lavoratore erano stati consegnati regolarmente i dispositivi di protezione. che era stato inviato ai corsi di formazione obbligatori e che l'infortunio del 27.12.2018 doveva ricondursi ad una negligenza del lavoratore medesimo che, stando a quanto dal medesimo riferito con il libello introduttivo, avrebbe sollevato un carico in spregio a tutte le indicazioni ricevute per il corretto svolgimento della mansione.
Rilevava, contestando la quantificazione del danno così come riportata nell'atto introduttivo, che la certificazione del casellario infortuni poneva in evidenza diversi eventi a carico del ricorrente che non erano stati minimamente considerati nella quantificazione della pretesa avanzata con il ricorso e che erroneamente, non si era tenuto conto di quanto indennizzato dall'INAIL, pur vertendosi in materia di danno differenziale.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi e con il conferimento di
CTU medico legale per poi essere decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che di seguito vengono illustrati.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la causa promossa dal lavoratore ha ad oggetto, come si evince dalla lettura delle conclusioni del ricorso, una richiesta di risarcimento danni asseritamente subiti per effetto dell'infortunio verificatosi in data 27.12.2018, essendo stati citati i precedenti infortuni subiti senza esplicitamente ricondurli all'attività lavorativa e ad una condotta colposa del datore di lavoro.
Quanto all'infortunio del 27.12.2018, parte resistente non ha contestato il fatto storico in sé dell'infortunio, ma l'ha ricondotto ad una caduta dovuta ad una mera disattenzione del lavoratore che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, era stato posto nelle condizioni di svolgere le proprie mansioni in maniera adeguata e sicura.
Essendo onere incombente sul ricorrente quello relativo alla dimostrazione della precisa dinamica dell'infortunio e, soprattutto, del nesso di causalità tra questo e le mansioni svolte in un contesto di nocività dell'ambiente lavorativo (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 09/04/2013, ud. 06/02/2013, dep. 09/04/2013), è stato dato ingresso alla prova orale, con l'obiettivo di accertare la dinamica del sinistro ed il rispetto da parte del datore di lavoro dell'obbligo di protezione nei confronti del ricorrente, il quale era stato dichiarato dal medico aziendale idoneo alla mansione ma con la prescrizione di “evitare movimenti bruschi ed eccessivi sforzi fisici con arto superiore alla spalla dx”.
Ebbene, quanto alla dinamica del sinistro il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “E' vero il signor movimentava Testimone_1 Pt_1
legname in due posti differenti. Presso un luogo comunemente chiamato
“waplant” dove il legno passava attraverso dei rulli. Il signor se il Pt_1
legno si bloccava nei rulli doveva sbloccarlo. Poi lavorava anche presso
6 un luogo chiamato il “carico”, dove il legno, dopo essere passato attraverso il “waplant” veniva steso su delle catene per poi essere fatto entrare in degli sfibratori dove veniva macinato. In questa fase il Pt_1
doveva sistemare in linea il legno o comunque sistemare il carico nel posto giusto se si spostava o se cadeva fuori dalle passerelle…..Io non ero presente al momento dell'infortunio, ma il mi ha fatto vedere il Pt_1
punto in cui è scivolato, ovvero su una passerella in ferro convessa. Mi ha fatto vedere i pezzi di legno trasportati in quel frangente ed in particolare il pezzo di legno sollevato al momento dell'infortunio. Tutti i pezzi andavano dai 40 ai 60 kg anche perché erano imbevuti di acqua.
Io stesso ho aiutato il in quella circostanza a spostare i pezzi di Pt_1
legno in questione. All'inizio non sentiva dolore, poi ha cominciato ad accusare”.
La dinamica dunque, per come ricostruita nell'istruttoria, appare chiara: il ricorrente, nel movimentare un pezzo di legno di peso ricompreso fra
40 e 60 kg è caduto al suolo, scivolando, sulla passerella del macchinario utilizzato.
Quanto all'osservanza da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., le modalità di lavoro in cui è risultato essere impiegato il ricorrente erano del tutto incompatibili con le sue condizioni di salute, essendovi dichiarazione di idoneità con la prescrizione di
“evitare movimenti bruschi ed eccessivi sforzi fisici con arto superiore alla spalla dx”. La prescrizione, all'evidenza, non è rispettata, in ragione del peso assai rilevante non solo del pezzo di legno movimentato al momento dell'infortunio, ma del fatto che tutti i pezzi di legno presenti sul macchinario avevano un peso fra i 40 ed i 60 kg, e del fatto che il teste di parte ricorrente abbia poi precisato che i pezzi di Testimone_1
legno andavano comunque in genere dai 10 ed i 60 kg, con modalità
7 lavorative che negli ultimi 10 anni non sono mai cambiate. In definitiva è risultato che il lavoratore, idoneo con prescrizioni dal 21.11.2013 abbia sempre svolto le medesime mansioni, movimentando pesi fra 10 e 60 kg.
In tale contesto, la possibilità di usare ganci, come pure emerso in istruttoria, non appare in alcun modo provato potesse essere misura efficace, e tanto meno lo poteva essere la possibilità di essere aiutato da un altro dipendente. E' difatti emerso che “Presso il waplant al momento dell'infortunio c'era solo il era l'unico addetto, e lì i pezzi di legno Pt_1
arrivavano sempre bagnati, quindi con un peso maggiore” (teste
), mentre la soluzione operativa prospettata della convenuta in Tes_1
base alla quale vi era la possibilità per il ricorrente di farsi aiutare da qualcuno, appare del tutto inadeguata in termini di protezione del lavoratore. Il teste di parte resistente ha dichiarato che: Testimone_2
“Nel waplant c'è un operatore che conduce la macchina. Questo addetto può fermare la macchina ed andare ad aiutare il collega alla bisogna”, ma il peso del legno bagnato era tale da rendere inapplicabile tale soluzione (dovendosi altrimenti ipotizzare che il conduttore interrompa continuamente la propria attività per movimentare i pezzi di legno), e basta pensare al momento dell'infortunio, nel quale tutti i pezzi presenti sul macchinario avevano un peso variabile fra i 40 ed i 60 kg,.
La nocività dell'ambiente di lavoro ha trovato conferma nell'elaborato peritale del CTU incaricato dallo scrivente, il quale ha a tal proposito affermato: “Quanto alla specifica mansione e valutazione dei rischi, dal
DVR si ricava il rischio di movimentazione carichi e scivolamento quale addetto WAPLAN che prevedeva fra le mansioni di controllo, il garantire il rifornimento degli stoccaggi di tondelli per le linee di produzione e quale addetto agli SFIBRATORI con il compito di verificare il caricamento degli sfibratori e se necessario intervenire
8 rapidamente per eliminare disallineamenti dei tondelli e tagliarli a misura se di lunghezza eccessiva. Ed è proprio in queste lavorazioni che si verificavano gli infortuni ultimi, tutti a ridosso, uno all'altro e intervallati dal periodo di malattia dall'infortunio precedente. Tali lavorazioni, per il loro rischio intrinseco, NON erano compatibili con lo stato fisico del Sig. come correttamente indicato dal medico Pt_1
competente che lo visitò a stretto giro da dicembre 2017 a novembre
2018 proprio per verificane l'idoneità a seguito degli infortuni del
10.01.18, 7.08.18, incorrendo poi nell'ultimo del 27.12.18”.
Quanto al nesso di causalità il CTU ne ha affermato il ricorrere, affermando che “Sussiste un nesso di causa fra l'infortunio lavorativo del 27.12.18 e gli esiti del trauma distorsivo al rachide lombare, trauma distorsivo-contusivo della spalla destra e del trauma contusivo toracico ove la vis lesiva fu tale da comportare la rottura del tendine del muscolo pettorale” e che in sostanza la dinamica dell'infortunio è compatibile con la rottura del tendine del muscolo pettorale”. Null'altro si deve aggiungere sul punto atteso che è lo stesso CTP di parte resistente ad aver affermato nelle sue osservazioni alla CTU: “si sottolinea con forza che gli infortuni pregressi, del 10.1.18 e del 7.8.18, in alcun modo potevano essere responsabili della lesione del muscolo pettorale, certamente acuta ed esclusivamente causata dal trauma del 27.12.18”.
Quanto alle conseguenze invalidanti sulla persona del ricorrente causate dall'infortunio, il CTU ha correttamente considerato e valorizzato il ricorrere di una lesione preesistente, e l'esigenza di porre a carico della resistente esclusivamente il danno biologico per la lesione sopravvenuta
(Cass. nr. 18442/2023), ed ha così concluso: “L'ultimo infortunio del
27.12.2018 ha agito su una spalla già menomata aggravandone ulteriormente il quadro clinico, tuttavia sono d'obbligo due
9 considerazioni. La prima in merito ai precedenti infortuni lavorativi che vengono descritti, come detto, con le medesime modalità, agendo sui medesimi distretti corporei, pertanto non è possibile attribuire con una puntualità chirurgica i postumi ai singoli eventi. Necessariamente si dovrà estrapolare in maniera del tutto arbitraria e cum grano salis, quanto possa aver inciso di fatto l'ultimo evento e altrettanto dicasi quanto alle preesistenze extralavorative, ovvero un passato costellato da plurimi eventi traumatici stradali agenti sui medesimi distretti. La storia clinica del Sig. è estremamente complessa e intricata e poggia su Pt_1
una storia in passato di abuso alcolico e uso di psicofarmaci per sindrome ansiosa e deficit cognitivi non indagati con valutazione neurocognitiva verosimilmente responsabili dei ripetuti traumatismi. Ad oggi inoltre vi è un'ulteriore aggravamento che stratifica ulteriormente il quadro clinico complessivo, ovvero una emisindrome sensitivo- motoria destra ed afasia da emorragia cerebrale in sede tipica del
12/06/24 e ricovero ospedaliero in Neurochirurgia dal 21/01/2023 al
03/02/2023 a seguito di crisi comiziale in contesto di emorragia sub aracnoidea bilaterale in sede temporoparietale e ematoma epidurale post-traumatiche. Pertanto a seguito di una discussione fra le parti per ottenere una valutazione equa e condivisa, si può indicare un valore dell'8% (otto) di danno biologico, relativamente all'infortunio lavorativo del 27.12.2018….Il contestuale periodo di temporanea biologica risulta pari a quanto espresso dal medesimo ente per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, ovvero come da certificato di infortunio
INAIL del 02.05.2019 con cessazione dell'infermità e ripresa dell'attività lavorativa fissata per il giorno 03.05.2019. Mentre quale periodo di temporanea biologica può essere indicato con 60 giorni al
50%, 60 giorni al 25%”.
10 Tali conclusioni non sono contestate e lo scrivente intende condividerle, in quanto rese all'esito di un percorso logico esposto con chiarezza.
Deve essere dunque determinato il danno biologico subito dal ricorrente, per la cui quantificazione si deve dunque fare riferimento alle indicazioni del CTU, come sopra riportate ed alle tabelle del Tribunale di Milano.
Il ricorrente all'epoca del sinistro, aveva 52 anni, ed applicando ai fini della liquidazione le predette tabelle, si giunge alle seguenti quantificazioni:
-per danno biologico all'integrità psicofisica (8%) € 13.494,00;
-per invalidità temporanea parziale 60 giorni al 50% pari ad € 3.450,00 e
60 giorni al 25% pari € 1.725,00, per un importo totale di € 5.175,00.
Quanto alla componente del danno biologico denominata “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, o anche “danno morale”, la stessa deve essere riconosciuta nel caso di specie.
Ha difatti affermato la Corte di Cassazione che: “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. nr. 6444/2023).
11 Ritiene lo scrivente che a fronte di una perdita della lesione dell'integrità psico-fisica quantificata nell'8% di quella totale, la quale va a sommarsi a lesioni preesistenti con insistenza su distretto corporeo di fondamentale importanza ai fini dello svolgimento delle attività quotidiane, sia opportuno presumere e riconoscere l'esistenza di un danno morale, da liquidare secondo quanto indicato nelle tabelle di Milano come compensazione del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, e dunque in € 3.373,00.
Quanto alla pretesa a titolo di personalizzazione del danno biologico, è stato affermato che: “Il grado di invalidità permanente indicato da un
"barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede
12 di personalizzazione della liquidazione” (Cass. nr. 10912 del
07/05/2018). Nel caso di specie, le allegazioni presenti sul punto in ricorso non appaiono sufficienti al fine di far ritenere allo scrivente che le conseguenze sofferte siano più gravi rispetto a quelle ordinariamente riconducibili alla patologia sofferta.
Liquidato il danno complessivo in astratto spettante al ricorrente, si deve procedere alla determinazione del danno differenziale. Ha difatti affermato la Corte di Cassazione sul punto che: “in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita
INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 9112 del
2019)” (Cass. nr. 23529/2021).
Deve allora ricordarsi che «il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, in
13 termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art.
13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale” (Cass., n.
13645/2019). Nondimeno, “con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass., n. 9112/2019).
Nella fattispecie, l'entità dell'indennizzo liquidato dall'INAIL in ragione dell'infortunio occorso al ricorrente è pari ad € 5.743,89 (nota di deposito di parte ricorrente del 18.4.2023).
Per determinare il danno differenziale nel caso di specie in relazione alla voce in argomento, dovrà sottrarsi all'importo liquidato per la componente biologica/dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, ovvero € 13.494,00, l'entità dell'indennizzo liquidato dall'INAIL ovvero
€ 5.743,89 L'importo è dunque pari ad € 7.750,11.
Devono invece essere riconosciuti, in quanto pacificamente non rientranti nella liquidazione INAIL, quanto determinato nel presente giudizio per invalidità temporanea, pari ad € 5.175,00, e per danno morale, pari ad € 3.373,00.
Il danno complessivamente dovuto al ricorrente è dunque pari ad
16.298,11, oltre accessori.
14 In tema di quantificazione ha affermato parte resistente che in ragione della sopravvenuta, grave patologia (evento emorragico) del 12.06.2024 che, come accertato dal CTU nel corso del giudizio, è stata tale da assorbire i postumi permanenti del danno biologico derivante dall'infortunio lavorativo del 27.12.2018, i postumi oggetto di causa dovrebbero trovare una valutazione esclusivamente in rapporto al periodo intercorrente tra la stabilizzazione dei medesimi e il successivo grave evento emorragico e, dunque, per il periodo che va dal 3.05.2019 al 12.06.2024 (61 mesi circa), come indicato dal CTU.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Ai fini della liquidazione del danno biologico, il tempo assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione ala sua integrità psicofisica.
Quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente è stato colpito da una grave patologia, ma non è deceduto, e dunque la patologia successivamente intervenuta va ad ad incrementare senza annullare l'invalidità preesistente, del tutto riferibile alla condotta della convenuta e del tutto da porre a carico della stessa in ragione di un riferimento temporale che non deve considerarsi mutato.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei termini in motivazione e la convenuta condannata a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di
15 risarcimento del danno per la patologia causata dal sinistro, l'importo di
€ 16.298,11 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari attesa la modesta complessità delle questioni trattate, con distrazione al procuratore antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente e liquidate in €
1.644,68 come da istanza di liquidazione, ritenendo congruo il numero di vacazioni (201) indicate dal CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) accerta la responsabilità della convenuta in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa ed all'insorgenza della patologia dedotta dal ricorrente, e per l'effetto condanna la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella misura di € 16.298,11; il tutto oltre accessori;
b) pone a definitivo carico della convenuta le spese di CTU che liquida in € 1.644,68 oltre accessori se dovuti;
c) condanna la convenuta a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, che si quantificano in € 2.695,00 per compenso professionale, oltre accessori;
il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Trieste in data 18.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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