Sentenza 10 gennaio 2001
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Pubblicata in Gazzetta la direttiva di Nicolais sugli incarichi dirigenziali. Chiarisce quali siano i criteri da seguire per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali; la durata degli incarichi stessi; le regole da applicare per la valutazione della dirigenza; i presupposti infine per la revoca degli incarichi. . . . . . . Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Direttiva 19 dicembre 2007 n.10 Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008) 1. Destinatari. La presente direttiva e' indirizzata alle amministrazioni dello Stato, cui si applica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRI0 02 75 /0 1 IN NOME DEL POPOLONTALNO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - 1 Presidente R.G. N. 11890/99 422 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. 78 Consigliere Ud. 29/09/0) Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Laura MILANI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta oppi Studio SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritt L. 3000. dal Sig. AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE E.,DEI MILLE 41/A, presso l'avvocato SCAPATICCI LIRE 1500 -- LE rappresentato e difeso dagli avvocati SIMONATO EUGENIO e TRINCHIERI CESARE, giusta mandato in calce al ricorso;
0660036 ricorrente 0660037
contro
AB, AR AN AR ON, AR MM, AR EN, AR RO, AR LV, FERRARESE elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIOBRUNA, 2000 CARO 38, presso l'avvocato ANTONIO FRANCIONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICA 1703 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CERBINO, giusta mandato a margine del controricorso;
Richieste cop a esecutiva dal Sig. NC - controricorrenti per diritti ✓ 1000+1 Ľ. 18 APR 200 la sentenza n. 2087/98 della Corte d'Appello avverso IL CANCELLIERE di VENEZIA, depositata il 31/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2000 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Simonato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
LIRE 2000 CANCELLERIA udito per il resistente, l'Avvocato Cerbino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BB101176 Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il BB101177 rigetto del primo e secondo motivo;
l'inammissibilità BB101178 del terzo motivo del ricorso. BB101179 BB101180 BB 01185 BB 01186 BB101187 BB101188 BB101189 MIMOLA BB101181 BB101182 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2.6.1988 UN SE, Ga- briele, NI, MA, OS, LE e IA BA, quali eredi di ON BA, chiedevano al presidente del Tribunale di Pa- dova l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni di LU BA, sino a concorrenza di f. 200.000.000. A sostegno dell'istanza esponevano che: - con atto 11.5.1983 ON BA aveva costituito, con i figli LU e RI, la s.n.c. BA ON e figli con capitale sociale di f. 7.000.000, spettante per £.
5.800.000 ad ON BA, e, quanto al residuo, per f. 600.000 ciascuno ai due figli;
- a seguito del decesso di ON BA, verificatosi in data 1.10.1986, erano intervenute tra gli eredi, con atto 11 feb- braio 1987, le seguenti pattuizioni: 1) RI BA aveva ceduto la sua quota a LU BA;
2) gli altri eredi avevano dichiarato di non voler continuare nella società, riservandosi di definire le rispettive spettanze con LU BA;
3) LU BA LD, rimasto unico socio aveva deliberato lo scioglimento della società; 4) l'azienda già appartenente alla s.n.c. BA Anto- nio e figli era stata assegnata in esclusiva proprietà a LU BA;
5) la ditta individuale LU BA, esercente sin dal 21.4.1986 la medesima attività della s.n.c. BA ON e fi- gli, era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già fa- centi capo alla società stessa;
1 Мині весні il valore patrimoniale della società, comprensivo dell'av- viamento, era stato stimato in £. 209.074.076; LU BA si era rifiutato di provvedere alla liquida- zione della quota degli eredi di ON BA, la cui parteci- pazione nella società era stata pari all'82%. La misura cautelare veniva autorizzata, fino alla concorren- za di f. 150.000.000, con decreto 8.7.1988 e veniva eseguita in data 19.7.1988. Con atto di citazione notificato il 23.7.1988 gli eredi di ON BA convenivano quindi LU BA dinanzi a. Tri- bunale di Padova per ottenere la convalida del sequestro e, nel merito, la liquidazione della quota di loro spettanza. Con sentenza 3.11.1994-5.4.1995 il Tribunale di Padova con- validava il sequestro conservativo e condannava LU BA al pagamento della complessiva somma di f. 121.115.704, oltre inte- ressi e rivalutazione. La decisione era confermata, con sentenza 20.10-31.12.1998, dalla Corte d'appello di Venezia, la quale, con particolare rife- rimento al tema del calcolo dell'avviamento, formulava le seguen- ti considerazioni. L'avviamento era un elemento necessariamente computabile nella situazione patrimoniale della società, costituendo la spe- cifica attitudine dell'azienda a produrre reddito. Nè era soste- nibile che la società fosse priva di redditività, essendo il red- dito prodotto da azzerarsi in considerazione del salario figura- tivo spettante ai soci a compenso dell'attività personale presta- 2 Huilsui ta a favore della società. Tale assunto di LU BA era pri- vo di fondamento, poichè le prestazioni dei soci costituivano adempimento del contratto sociale, e non svolgimento di lavoro subordinato, e venivano compensate con l'attribuzione degli utili conseguiti, dai quali pertanto non poteva essere detratto alcun compenso figurativo. D'altra parte, risultava dalla stessa situa- zione patrimoniale allegata al citato atto 11.2.1987, che la so- cietà disponeva di una propria azienda, costituita da beni stru- mentali e personale dipendente. Infine, la quota di spettanza degli eredi andava calcolata in base alla quota di capitale già posseduta dal socio defunto, anzichè, come asserito da LU BA, in base alla percentuale di utili attribuita al socio stesso. Avverso tale sentenza propone ricorso LU BA. Resistono con controricorso RI, NI, MA, LE, OS, IA BA e UN SE. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con tre motivi il ricorrente, senza denunciare alcuna speci- fica censura di violazione di legge o vizio di motivazione, ri- spettivamente: 1) deduce che il compenso figurativo dei soci va detratto dal reddito dell'impresa ai fini della quantificazione dell'av- viamento;
Huileni 2) sostiene che l'avviamento relativo alla quota di un socio di una società di persone, dove i soci sono obbligati a prestare la loro attività a tempo pieno a favore della società, va valuta- to in rapporto al reddito loro attribuito e non già alla quota di capitale;
3) formula "altre considerazioni", tutte intese a dimostrare l'insussistenza - о comunque l'entità del tutto modesta dell'avviamento della società. Il ricorrente come s'è rilevato non denuncia nè viola- - zione 0 falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nè omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ma avanza le proprie tesi circa la consistenza e le modalità di calcolo dell'avviamento, in contrasto con il metodo adottato nella sen- tenza impugnata. Ed invero, il ricorrente non sembra adombrare una violazione dell'art. 2289 c.c., violazione che non sarebbe - del resto - pertinente, essendo l'avviamento (come da tempo affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte) una componente attiva del patrimonio sociale, come tale necessariamente computabile nella liquidazione della quota a favore degli eredi del socio de- funto (Cass. 9392/1999; 8470/1995; 7595/1993). Nè il ricorrente lamenta una carenza o contraddittorietà di anche in tal caso sarebbe peraltromotivazione: vizio che - - eroneamente invocato, posto che i giudici d'appello hanno fornito una puntuale motivazione della decisione adottata, in relazione smileni alla situazione patrimoniale della società, comprensiva dell'av- viamento, ed al valore della quota di partecipazione del socio defunto. Ciò che il ricorrente appare contestare sono le specifiche do- modalità del calcolo dell'avviamento, che a suo avviso vrebbe escludere determinati fattori e dovrebbe essere rapportato non già alla quota di capitale sociale posseduta dal socio ‹lefun- to, ma alla quota di partecipazione agli utili del socio stesso. Ma trattasi palesemente di contestazione di merito, volta a sostituire, in base ad invocati principi di tecnica aziendale, un diverso criterio interpretativo ed esplicativo del valore "avvia- mento", rispetto al metodo motivatamente adottato nella sentenza impugnata: una tale censura risulta pertanto inammissibile in questa sede, esulando dallo schema del ricorso per cassa:ione, limitato a vizi di legittimità e non utilizzabile per doglianze di fatto, intese a determinare una differente ricostruzione delle circostanze ovvero una difforme e più favorevole valutazione di elementi tecnici ed interpretativi. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dei resistenti, delle spese della presente fase del giudizio, liquidate in com- plessive £. 5.275.000, di cui f.
5.000.000 per onorari. 5 Huilsui Così deciso in Roma il 29 l'estensore Hausmeilsui est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2001 Oggi, IL CANCELLIERE AR Di NU settembre 2000. Il Presidente IL CANCELLIERE AR Di NU 100T 250.000 . 3 1 40000 990000 al..7732 (life ... DUE R. 2 06