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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3424/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione II civile, del 10 settembre 2020 n. 5801/2020 notificata in data 22 settembre 2020, in materia di altri istituti e leggi speciali - azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., chiamato all'udienza del'11 giugno 2025 celebrata nelle form della trattazione scritta e vertente
TRA
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Pt_2 CodiceFiscale_1
Marano c.f. presso il cui studio in Napoli, alla via Vicinale Santa CodiceFiscale_2
Maria del Pianto n. 2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
c.f. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Oreste CP_2 CodiceFiscale_3
Cardillo c.f. ed Antonella Ardito c.f. , con CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 loro elettivamente domiciliata presso lo studio Oreste Cardillo & Associati in Napoli, alla via Santa Lucia n. 29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in E appello, indirizzi di posta elettronica certificata .cardillo. Ema_2 Em_3 Email_4
Email_6
APPELLATA
1 NONCHÉ
p.i. , in persona del socio Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 accomandatario e amministratore c.f. , rappresentata e CP_3 CodiceFiscale_6
difesa dall'Avvocato Pietro Striano c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_7
Casoria, alla via Principe di Piemonte n. 36 elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLATA
E
c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_8
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: nel nuovo termine dell'11 giugno 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno, di cui le parti sono state notiziate dal Cancelliere dopo lo scardinamento da altro ruolo, parte appellante e le parti appellate costituite non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 dell'11 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Anche l'ordinanza contenente il rinvio alla data dell'11 giugno 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante sia alle parti appellate.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della norma applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (in base all'art. art. 35 del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n.
197).
2 Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato dalla alla alla e alla Parte_1 Controparte_1 CP_3
contumace con cui ha impugnato la sentenza della II sezione civile del Controparte_4
Tribunale di Napoli n. 5801/2020 depositata il 10 settembre 2020 e notificata il 22 settembre
2020 così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3424/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione II civile, del 10 settembre 2020 n. 5801/2020 notificata in data 22 settembre 2020, in materia di altri istituti e leggi speciali - azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., chiamato all'udienza del'11 giugno 2025 celebrata nelle form della trattazione scritta e vertente
TRA
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Pt_2 CodiceFiscale_1
Marano c.f. presso il cui studio in Napoli, alla via Vicinale Santa CodiceFiscale_2
Maria del Pianto n. 2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
c.f. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Oreste CP_2 CodiceFiscale_3
Cardillo c.f. ed Antonella Ardito c.f. , con CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 loro elettivamente domiciliata presso lo studio Oreste Cardillo & Associati in Napoli, alla via Santa Lucia n. 29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in E appello, indirizzi di posta elettronica certificata .cardillo. Ema_2 Em_3 Email_4
Email_6
APPELLATA
1 NONCHÉ
p.i. , in persona del socio Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 accomandatario e amministratore c.f. , rappresentata e CP_3 CodiceFiscale_6
difesa dall'Avvocato Pietro Striano c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_7
Casoria, alla via Principe di Piemonte n. 36 elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLATA
E
c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_8
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: nel nuovo termine dell'11 giugno 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno, di cui le parti sono state notiziate dal Cancelliere dopo lo scardinamento da altro ruolo, parte appellante e le parti appellate costituite non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 dell'11 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Anche l'ordinanza contenente il rinvio alla data dell'11 giugno 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante sia alle parti appellate.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della norma applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (in base all'art. art. 35 del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n.
197).
2 Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato dalla alla alla e alla Parte_1 Controparte_1 CP_3
contumace con cui ha impugnato la sentenza della II sezione civile del Controparte_4
Tribunale di Napoli n. 5801/2020 depositata il 10 settembre 2020 e notificata il 22 settembre
2020 così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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