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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/10/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
538 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 538 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI in data 05/09/1992 tra i coniugi:
1. , nato a MI D'AR (NA) in [...]_1
21/03/1971, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. FOSCHI PAOLO e dall' avv.
BRANCA SALVATORE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 07/01/2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI in data
05/09/1992 tra i coniugi:
1. , nato a MI D'AR (NA) in [...]_1
21/03/1971, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di NAPOLI - Anno 1992, atto N. 58, P. II, S. A. SEZ. J;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/03/2025, che integralmente si riportano:
- Il figlio minore (che compirà la maggiore età in data 25/06/2025), Per_1
studente di istituto superiore ed economicamente non autosufficiente,
2 continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso ed abiterà stabilmente presso l'abitazione del padre, ove trasferirà la propria residenza anagrafica con espressa autorizzazione della madre ad agire in tal senso a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e che presterà incondizionata e fattiva collaborazione per il disbrigo di ogni eventuale necessaria pratica burocratica presso gli enti preposti.
- Il Signor provvederà, esso solo, al mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio , senza richiedere alcuna contribuzione economica alla Per_1
madre; le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio Per_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno, secondo i criteri meglio specificati nel Protocollo adottato presso il Tribunale di Forlì il 09/06/2017.
In considerazione del fatto che il figlio già risiede stabilmente presso Per_1
l'abitazione del padre, il quale provvede, esso solo, al suo mantenimento ordinario, i coniugi stabiliscono concordemente che le contribuzioni mensili al mantenimento del figlio (€ 200,00 oltre rivalutazione monetaria) e Per_1
della GN (€ 100,00 oltre rivalutazione monetaria), poste a Parte_1
carico del Signor in virtù della sentenza del Tribunale di Controparte_1
Forlì n. 11/2020 del 04/01/2020 come modificata dalla sentenza della Corte di
Appello di Bologna n. 431/2021 del 02/03/2021, cesseranno di avere efficacia contestualmente alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
per l'effetto, da tale data, il Signor nulla corrisponderà alla GN Controparte_1
a titolo di contributo mensile per il di lei mantenimento e per Parte_1
quello del figlio . Analogamente, i ricorrenti stabiliscono Per_1
concordemente che, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio saranno poste a Per_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno secondo i criteri
3 meglio specificati nel protocollo adottato presso il tribunale di Forlì il
09/06/2017.
- I Signori a dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1
economicamente autonomi e indipendenti l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, pertanto nulla verseranno, a titolo di assegno divorzile, l'uno a favore dell'altra e viceversa.
- L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito totalmente ed esclusivamente dal solo Signor a decorrere dalla data di Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso.
- In considerazione dell'imminente raggiungimento della maggiore età da parte del figlio , quest'ultimo potrà vedere e frequentare la madre quando lo Per_1
vorrà, con ogni più ampia ed incondizionata libertà di trascorrere con lei tutto il tempo fra loro concordemente stabilito e nei luoghi prescelti.
- I ricorrenti manterranno la proprietà esclusiva delle autovetture rispettivamente loro intestate ed in uso, dichiarando altresì di non avere alcun altro rapporto patrimoniale da dividere e/regolare tra loro.
- Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate fra i ricorrenti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di NAPOLI per quanto di competenza.
Forlì, 19/10/2025 Il Presidente
MO Di TR
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comuni zione del 18.3.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 538 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI in data 05/09/1992 tra i coniugi:
1. , nato a MI D'AR (NA) in [...]_1
21/03/1971, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. FOSCHI PAOLO e dall' avv.
BRANCA SALVATORE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 07/01/2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI in data
05/09/1992 tra i coniugi:
1. , nato a MI D'AR (NA) in [...]_1
21/03/1971, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di NAPOLI - Anno 1992, atto N. 58, P. II, S. A. SEZ. J;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/03/2025, che integralmente si riportano:
- Il figlio minore (che compirà la maggiore età in data 25/06/2025), Per_1
studente di istituto superiore ed economicamente non autosufficiente,
2 continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso ed abiterà stabilmente presso l'abitazione del padre, ove trasferirà la propria residenza anagrafica con espressa autorizzazione della madre ad agire in tal senso a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e che presterà incondizionata e fattiva collaborazione per il disbrigo di ogni eventuale necessaria pratica burocratica presso gli enti preposti.
- Il Signor provvederà, esso solo, al mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio , senza richiedere alcuna contribuzione economica alla Per_1
madre; le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio Per_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno, secondo i criteri meglio specificati nel Protocollo adottato presso il Tribunale di Forlì il 09/06/2017.
In considerazione del fatto che il figlio già risiede stabilmente presso Per_1
l'abitazione del padre, il quale provvede, esso solo, al suo mantenimento ordinario, i coniugi stabiliscono concordemente che le contribuzioni mensili al mantenimento del figlio (€ 200,00 oltre rivalutazione monetaria) e Per_1
della GN (€ 100,00 oltre rivalutazione monetaria), poste a Parte_1
carico del Signor in virtù della sentenza del Tribunale di Controparte_1
Forlì n. 11/2020 del 04/01/2020 come modificata dalla sentenza della Corte di
Appello di Bologna n. 431/2021 del 02/03/2021, cesseranno di avere efficacia contestualmente alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
per l'effetto, da tale data, il Signor nulla corrisponderà alla GN Controparte_1
a titolo di contributo mensile per il di lei mantenimento e per Parte_1
quello del figlio . Analogamente, i ricorrenti stabiliscono Per_1
concordemente che, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio saranno poste a Per_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno secondo i criteri
3 meglio specificati nel protocollo adottato presso il tribunale di Forlì il
09/06/2017.
- I Signori a dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1
economicamente autonomi e indipendenti l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, pertanto nulla verseranno, a titolo di assegno divorzile, l'uno a favore dell'altra e viceversa.
- L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito totalmente ed esclusivamente dal solo Signor a decorrere dalla data di Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso.
- In considerazione dell'imminente raggiungimento della maggiore età da parte del figlio , quest'ultimo potrà vedere e frequentare la madre quando lo Per_1
vorrà, con ogni più ampia ed incondizionata libertà di trascorrere con lei tutto il tempo fra loro concordemente stabilito e nei luoghi prescelti.
- I ricorrenti manterranno la proprietà esclusiva delle autovetture rispettivamente loro intestate ed in uso, dichiarando altresì di non avere alcun altro rapporto patrimoniale da dividere e/regolare tra loro.
- Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate fra i ricorrenti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di NAPOLI per quanto di competenza.
Forlì, 19/10/2025 Il Presidente
MO Di TR
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comuni zione del 18.3.2025