Art. 54. Tribunale militare 1. Il Tribunale militare e' formato:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
b) da piu' magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) ;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
b) da piu' magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) ;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.